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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/01/2024, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
5431/2021
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 5431/2021 del ruolo generale dei procedimenti civili
tra
, rappr. e difesa dall'avv. Santarpia Parte_1
attore
e
, rappr. e difesi dagli avv.ti C. e F. Coticelli CP_1
OM TR, rappr. e difeso dall'avv. P. Coticelli
convenuto
EN e ES TR
convenuto (contumace)
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
1 è titolare di credito verso (derivante da rapporti di Parte_1 CP_1
locazione) per l'importo di ca € 32mila, come da sentenza emessa dal Tribunale di
Torre Annunziata 2592/2018 (sebbene tutt'ora sub iudice, stante il giudizio in cassazione) dolendosi della disposizione di tutto il proprio patrimonio mercè la donazione posta in essere dal debitore in data 31 luglio 2019 in favore dei propri figli,
a mezzo del notaio (reg. generale. 41062; reg. part. 32008), avente ad Persona_1
oggetto locali – deposito e magazzini nonché taluni appartamenti, analiticamente decritti in atto introduttivo (sebbene privi di indicazione dei dati catastali), che impugna con l'azione revocatoria ex art. 2901 cc nei confronti dei convenuti che, costituendosi, eccepiscono come l'attribuzione dei beni abbia, in realtà, costituito, la divisione di alcuni beni caduti in comunione a seguito del decesso, nel 1999, di
, padre e coniuge del disponente. Controparte_2
Con ordinanza emessa in data 11 febbraio 2023, è stata rigettata ogni istanza istruttoria.
All'udienza del 21 settembre 2023, il Tribunale si riservava per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda è infondata.
E' agli atti che in data 31 luglio 2019 , unitamente ai figli di costei, ha CP_1
posto in essere un atto di divisione di cespiti oggetto di comproprietà tra la medesima
(3/9) e OM, EN e ES TR (nella misura di 2/9 CP_1
cadauno) avente la finalità di scioglimento della predetta comunione pro indiviso, pervenuti per successione ereditaria a seguito del decesso (1999) di Controparte_2
, comune dante – causa. Sul punto, su un piano meramente dogmatico, è
[...]
2 appena il caso di rilevare come il rimedio esperito ha necessariamente ad oggetto atti di disposizione del proprio patrimonio con cui il debitore modifica (in peius) la propria situazione patrimoniale mediante l'attribuzione a terzi dei propri beni sottraendo, in tal modo, in tutto o in parte, detti cespiti alla garanzia patrimoniale generica posta a tutela del ceto creditorio ex art. 2740 cc pregiudicata dalla scelta negoziale del disponente (vulnus): esempio tipico tratto dalla casistica è la vendita o la donazione di beni propri con cui il debitore pregiudica, diminuendola, la propria condizione patrimoniale impedendo ai creditori di agire proficuamente sul proprio patrimonio e costretti, viceversa, ad intentare azione giudiziaria anche nei confronti del terzo medio tempore divenuto titolare del bene. L'evento pregiudizievole non può, viceversa, ravvisarsi nell'atto di divisione con cui i con - dividendi (divenuti tale per successione mortis causa) pongono in essere un atto di scioglimento della comunione di cui ciascuno di essi è titolare sebbene pro quota (indivisa). Vero è che, almeno su un piano astratto, l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 2901 cc è ammessa anche in relazione ai negozi di natura dichiarativa (come l'atto di divisione) stante l'ampia dizione utilizzata dall'art. 2901 cc che fa riferimento agli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle ragioni del creditore fra i quali va annoverato l'atto di divisione che ha contenuto neutro nel senso che esso non può annoverarsi né tra gli atti di natura onerosa (il sacrificio di ciascun condividente non viene effettuato in vista della rinuncia degli altri e, quindi, quale corrispettivo bensì in funzione del risultato utile comune costituito dalla attribuzione a ciascun condividente della proprietà esclusiva di una parte dei beni in comunione) né fra quelli di natura gratuita (atteso che il condividente non subisce una perdita economica ma consegue un'utilità costituita dalla proprietà esclusiva su una porzione del bene diviso), da ciò derivando che la fattispecie in questione deve ritenersi regolata dalla sola disposizione di cui all'art. 2901 cc che disciplina, in generale, tutti gli atti non classificabili come onerosi, risultando quindi irrilevante la scientia damni
3 delle altre parti negoziali. Tuttavia, la revocabilità dell'atto di divisione va esclusa ove esso non arrechi alcun pregiudizio alla garanzia generica offerta dal patrimonio del debitore rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito laddove nel caso in esame il pregiudizio è stato escluso non essendo stato provato (dall'attore) che l'attribuzione delle porzioni fra i condividenti sia avvenuta con modalità tali da avvantaggiare gli altri condividenti a detrimento del debitore mediante, ad esempio,
l'attribuzione di una porzione di beni superiore rispetto alla propria quota (pro indiviso) (sul punto, Trib. Mantova 11 luglio 2017 che richiama precedenti in merito).
Prova ardua da fornire considerando il valore comparativa del credito azionato (€
32mila) rispetto al valore dei cespiti attribuiti a (dichiarati in atto CP_1
notarile pari a ca € 250mila).
Per quanto sopra illustrato, la domanda è manifestamente infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base alla tabella 2 “Giudizi di cognizione ordinaria e sommaria innanzi il Tribunale” di cui al regolamento 55/2014 (soglia di valore compresa tra € 26mila e € 52mila, in ragione del valore del credito sottostante) ed in relazione all'attività svolta (studio ed introduzione della controversia, istruttoria nonché decisoria), pari a € 7.254,00, oltre voci accessorie, da corrispondersi in favore di ciascuna parte con attribuzione ai procuratori.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
- rigetta la domanda e, per l'effetto, condanna , attore, al Parte_1
pagamento delle spese di lite liquidate in € 7.254,00, oltre voci accessorie, da corrispondersi in favore di ciascuna parte costituita e CP_1
OM TR) con attribuzione ai procuratori per dichiarato anticipo.
4 Torre Annunziata, 12 gennaio 2024
5
Il giudice dott. Amleto Pisapia
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 5431/2021 del ruolo generale dei procedimenti civili
tra
, rappr. e difesa dall'avv. Santarpia Parte_1
attore
e
, rappr. e difesi dagli avv.ti C. e F. Coticelli CP_1
OM TR, rappr. e difeso dall'avv. P. Coticelli
convenuto
EN e ES TR
convenuto (contumace)
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
1 è titolare di credito verso (derivante da rapporti di Parte_1 CP_1
locazione) per l'importo di ca € 32mila, come da sentenza emessa dal Tribunale di
Torre Annunziata 2592/2018 (sebbene tutt'ora sub iudice, stante il giudizio in cassazione) dolendosi della disposizione di tutto il proprio patrimonio mercè la donazione posta in essere dal debitore in data 31 luglio 2019 in favore dei propri figli,
a mezzo del notaio (reg. generale. 41062; reg. part. 32008), avente ad Persona_1
oggetto locali – deposito e magazzini nonché taluni appartamenti, analiticamente decritti in atto introduttivo (sebbene privi di indicazione dei dati catastali), che impugna con l'azione revocatoria ex art. 2901 cc nei confronti dei convenuti che, costituendosi, eccepiscono come l'attribuzione dei beni abbia, in realtà, costituito, la divisione di alcuni beni caduti in comunione a seguito del decesso, nel 1999, di
, padre e coniuge del disponente. Controparte_2
Con ordinanza emessa in data 11 febbraio 2023, è stata rigettata ogni istanza istruttoria.
All'udienza del 21 settembre 2023, il Tribunale si riservava per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda è infondata.
E' agli atti che in data 31 luglio 2019 , unitamente ai figli di costei, ha CP_1
posto in essere un atto di divisione di cespiti oggetto di comproprietà tra la medesima
(3/9) e OM, EN e ES TR (nella misura di 2/9 CP_1
cadauno) avente la finalità di scioglimento della predetta comunione pro indiviso, pervenuti per successione ereditaria a seguito del decesso (1999) di Controparte_2
, comune dante – causa. Sul punto, su un piano meramente dogmatico, è
[...]
2 appena il caso di rilevare come il rimedio esperito ha necessariamente ad oggetto atti di disposizione del proprio patrimonio con cui il debitore modifica (in peius) la propria situazione patrimoniale mediante l'attribuzione a terzi dei propri beni sottraendo, in tal modo, in tutto o in parte, detti cespiti alla garanzia patrimoniale generica posta a tutela del ceto creditorio ex art. 2740 cc pregiudicata dalla scelta negoziale del disponente (vulnus): esempio tipico tratto dalla casistica è la vendita o la donazione di beni propri con cui il debitore pregiudica, diminuendola, la propria condizione patrimoniale impedendo ai creditori di agire proficuamente sul proprio patrimonio e costretti, viceversa, ad intentare azione giudiziaria anche nei confronti del terzo medio tempore divenuto titolare del bene. L'evento pregiudizievole non può, viceversa, ravvisarsi nell'atto di divisione con cui i con - dividendi (divenuti tale per successione mortis causa) pongono in essere un atto di scioglimento della comunione di cui ciascuno di essi è titolare sebbene pro quota (indivisa). Vero è che, almeno su un piano astratto, l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 2901 cc è ammessa anche in relazione ai negozi di natura dichiarativa (come l'atto di divisione) stante l'ampia dizione utilizzata dall'art. 2901 cc che fa riferimento agli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle ragioni del creditore fra i quali va annoverato l'atto di divisione che ha contenuto neutro nel senso che esso non può annoverarsi né tra gli atti di natura onerosa (il sacrificio di ciascun condividente non viene effettuato in vista della rinuncia degli altri e, quindi, quale corrispettivo bensì in funzione del risultato utile comune costituito dalla attribuzione a ciascun condividente della proprietà esclusiva di una parte dei beni in comunione) né fra quelli di natura gratuita (atteso che il condividente non subisce una perdita economica ma consegue un'utilità costituita dalla proprietà esclusiva su una porzione del bene diviso), da ciò derivando che la fattispecie in questione deve ritenersi regolata dalla sola disposizione di cui all'art. 2901 cc che disciplina, in generale, tutti gli atti non classificabili come onerosi, risultando quindi irrilevante la scientia damni
3 delle altre parti negoziali. Tuttavia, la revocabilità dell'atto di divisione va esclusa ove esso non arrechi alcun pregiudizio alla garanzia generica offerta dal patrimonio del debitore rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito laddove nel caso in esame il pregiudizio è stato escluso non essendo stato provato (dall'attore) che l'attribuzione delle porzioni fra i condividenti sia avvenuta con modalità tali da avvantaggiare gli altri condividenti a detrimento del debitore mediante, ad esempio,
l'attribuzione di una porzione di beni superiore rispetto alla propria quota (pro indiviso) (sul punto, Trib. Mantova 11 luglio 2017 che richiama precedenti in merito).
Prova ardua da fornire considerando il valore comparativa del credito azionato (€
32mila) rispetto al valore dei cespiti attribuiti a (dichiarati in atto CP_1
notarile pari a ca € 250mila).
Per quanto sopra illustrato, la domanda è manifestamente infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base alla tabella 2 “Giudizi di cognizione ordinaria e sommaria innanzi il Tribunale” di cui al regolamento 55/2014 (soglia di valore compresa tra € 26mila e € 52mila, in ragione del valore del credito sottostante) ed in relazione all'attività svolta (studio ed introduzione della controversia, istruttoria nonché decisoria), pari a € 7.254,00, oltre voci accessorie, da corrispondersi in favore di ciascuna parte con attribuzione ai procuratori.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
- rigetta la domanda e, per l'effetto, condanna , attore, al Parte_1
pagamento delle spese di lite liquidate in € 7.254,00, oltre voci accessorie, da corrispondersi in favore di ciascuna parte costituita e CP_1
OM TR) con attribuzione ai procuratori per dichiarato anticipo.
4 Torre Annunziata, 12 gennaio 2024
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Il giudice dott. Amleto Pisapia