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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3777/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3777 del ruolo generale per l'anno 2020, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del 9.1.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in ATINA (FR) PIAZZA GARIBALDI N.30 presso lo studio dell'Avv.
MONTESANO CANCELLARA BERNARDO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
CASSINO (FR) VIA RAPIDO N. 11/A, presso lo studio dell'Avv. MANFELLOTTO RAFFAELE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento del danno da inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 9.1.2025.
1 N. 3777/2020 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo CP_1
Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, ritenuta la sommarietà della cognizione della causa e dichiarato, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'illegittimo comportamento ed inadempimento contrattuale (per non aver provveduto a risanare dall'umidità e muffa l'appartamento in locazione a da parte di , statuire la Parte_1 Controparte_1
responsabilità della medesima per i danni alla salute causati a e cagionatigli Parte_1 per la insalubrità dell'appartamento in locazione e condannarla al risarcimento dei danni al medesimo causati, mediante pagamento della somma che sarà determinata in corso di causa e per la cui quantificazione ci si rimette alla equa e discrezionale valutazione che il Tribunale Ill.mo vorrà effettuare (ove non ritenga di dover disporre C.T.U.) in ragione dell'accertato danno biologico nella misura del 20% (come da Relazione di Consulenza Medico-Legale del Dott. Per_1
; con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi.”.
[...]
A sostegno della domanda, parte ricorrente deduceva: di aver condotto in locazione l'immobile sito in Cassino (FR) Via Enrico De Nicola n.261 di proprietà della sig.ra
[...]
, dal mese di giugno 2004 al mese di novembre 2018; che l'immobile in questione era CP_1 interessato da copiose infiltrazioni d'acqua; che parte locatrice, nonostante i solleciti inoltrati, non provvedeva a rimuovere la causa delle infiltrazioni;
che nel dicembre 2016, a causa della situazione di estremo degrado dell'appartamento, richiedeva l'intervento del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL di Frosinone;
che i tecnici incaricati del sopralluogo rilevavano la presenza di macchie di muffa nella camera da letto piccola, nella cucina, nel soggiorno e nell'ingresso, nonché forti odori dovuti alle muffe nella stanza da letto piccola e dichiaravano l'antigienicità dell'immobile; che, stante la permanenza in un ambiente umido e insalubre, iniziava a sviluppare patologie respiratorie, diagnosticate in data 12.1.2017 dal medico curante in “ Broncopatia cronica ostruttiva”; che in data
18.06.2020 si sottoponeva a visita specialistica pneumologica presso l'Ospedale di Cassino, a seguito della quale gli veniva diagnosticata “malattia polmonare cronica con ostruzione delle piccole vie aeree di grado moderato, con riacutizzazioni flogistiche bronchiali ricorrenti”; che in data 30.06.2020, si sottoponeva a visita medico legale presso il Dott. il quale Persona_1 confermava la patologia già diagnosticata, ritendendola direttamente correlata all'ambiente insalubre in cui viveva e riconoscendogli un'invalidità permanente del 20%.
Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale rigettare de plano la domanda per quanto allegato e dedotto sub
1. In subordine, - voglia preliminarmente dichiarare non ammissibile il rito ex art.702 bis c.p.c.,
2 N. 3777/2020 R.G.
trattandosi di materia locativa e disporre ex art.426 c.p.c. - ancora preliminarmente, voglia dichiarare inammissibile la domanda, per il giudicato sostanziale costituito dall'ordinanza di convalida di sfratto per morosità; - sempre preliminarmente, ma in via gradata, voglia dichiarare improcedibile la domanda per mancato previo espletamento di rito conciliativo (mediazione o negoziazione); NEL MERITO: voglia rigettare la domanda siccome infondata per i motivi esposti.
Stante la palese temerarietà dell'azione, piaccia all'adito Giudice pronunciare altresì d'ufficio condanna ex art.96 III comma cpc nella misura che riterrà equitativamente di determinare. IN VIA
RICONVENZIONALE: voglia ritenere/dichiarare il ricorrente tenuto a corrispondere alla locatrice
i canoni non versati, l'indennità per occupazione senza titolo, a rimborsarle le quote condominiali impagate nonché l'importo corrisposto in forza della sentenza del GdP di Cassino n.426/2020 per i motivi sopra esposti. Il tutto per un totale di €.16.664,38, come sopra ricostruito analiticamente e per le dette causali, o altra somma, maggiore o minore, che risulterà provata e di giustizia, con interessi e rivalutazione (per i rimborsi, in quanto debiti di valore) dal dì delle singole scadenze.
Nella non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversa istanza, disporre la compensazione giudiziale della somma che risulterà dovuta al ricorrente con quella che sarà liquidata alla istante. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze da liquidare in favore del difensore che si dichiara antistatario.”.
La convenuta deduceva: che con sentenza n. 423/2020 del Tribunale di Cassino veniva accertato che le infiltrazioni lamentate dal ricorrente erano state causate dalla rottura di un tubo della lavatrice dell'immobile sovrastante;
che successivamente nel 2015 e tra settembre-ottobre
2016 venivano lamentate ulteriori infiltrazioni, tutte riparate;
che il ricorrente non si era mai lamentato dell'insalubrità dell'immobile; che quest'ultimo era incostante nel pagamento dei canoni e non versava le spese condominiali, pertanto, con lettera raccomandata del 31.01.2017 veniva intimato lo sfratto, successivamente convalidato in data 10.10.2018; che, tuttavia, l'immobile veniva effettivamente rilasciato dai conduttori soltanto il 4.12.2018.
Esperito invano il tentativo di mediazione, all'udienza del 20.01.2022, stante l'oggetto della causa, veniva disposto il mutamento del rito in locatizio.
La causa veniva istruita tramite produzione documentale e CTU medico legale sulla persona del ricorrente. Con ordinanza del 22.4.2023 veniva formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che non dava esito positivo.
All'udienza del 21.11.2024 celebrata in modalità cartolare, la causa è stata decisa mediante sentenza, previa concessione di un termine per note conclusionali.
Preliminarmente deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso espletamento del procedimento di mediazione, in quanto disposto in corso di causa.
3 N. 3777/2020 R.G.
Parimenti, priva di pregio è l'eccezione inammissibilità sollevata da parte resistente, giacché in presenza di un'ordinanza di sfratto per morosità, quest'ultima avente efficacia di cosa giudicata in ordine ad ogni questione dedotta o deducibile in relazione al medesimo oggetto.
Come noto, per costante giurisprudenza, l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità
“ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, tranne il caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo (Nella specie la S.C., correggendo sul punto la motivazione della sentenza di merito, ha escluso che vi fosse alcuna preclusione, derivante dal passaggio in giudicato dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, riguardo all'esame dell'anteriore domanda di accertamento degli inadempimenti del locatore, né che potesse ritenersi assorbita l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., dedotta dal conduttore anteriormente all'intimazione della convalida, ancorchè non riproposta nel successivo giudizio di sfratto per morosità)” (Cass. n. 17049 del 11/07/2017).
Nel caso di specie, parte ricorrente chiede il risarcimento del danno alla salute subito a causa dell'insalubrità dell'appartamento locato, dunque, in virtù della succitata giurisprudenza, alla quale si ritiene di aderire, sull'oggetto della domanda non si è formato alcun giudicato sostanziale, trattandosi di questione che non attiene né alla risoluzione del contratto di locazione né al possesso del bene locato.
Tanto premesso, va ora esaminata nel merito la domanda attorea.
In virtù di quanto previsto dall'art. 1575 c.c. è onere del locatore mantenere la cosa locata, per tutta la durata del contratto, in stato da garantire il protratto godimento del bene da parte del conduttore. Pertanto, tutti gli interventi di manutenzione di una certa entità o che dipendono da vetustità dell'immobile o da forza maggiore sono a carico del locatore (manutenzione straordinaria); mentre quelle di poca spesa o che dipendono dall'uso che si faccia del bene (manutenzione ordinaria) o dalla mancanza di diligenza del conduttore sono di competenza di quest'ultimo. In tema di danni prodotti alla cosa locata, poiché il proprietario locatore ha l'obbligo ex art. 1575 c.c. di consegnare la cosa locata in buono stato di manutenzione e di conservarla in condizioni che la rendano idonea all'uso convenuto, grava su di lui una presunzione di responsabilità che può essere vinta mediante la prova, offerta dal locatore medesimo, dell'imputabilità dell'evento al caso fortuito ovvero al fatto illecito del terzo (vedi ex plurimis Cass. 18 maggio 2005 n.10389). Dunque,
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malgrado il contratto di locazione comporti il trasferimento al conduttore dell'uso e del godimento sia della singola unità immobiliare sia dei servizi accessori e delle parti comuni dell'edificio, una siffatta detenzione non esclude i poteri di controllo, di vigilanza e, in genere, di custodia spettanti al proprietario-locatore, il quale conserva un effettivo potere fisico sull'entità immobiliare locata - ancorché in un ambito in parte diverso da quello in cui si esplica il potere di custodia del conduttore
-, con conseguente obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione delle strutture edilizie e sull'efficienza degli impianti.
L'art. 1578 c.c. prevede inoltre che “Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili. Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna”. Costituiscono vizi della cosa locata quelli “che investono la struttura materiale della cosa, alterandone l'integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale” (Cass. 24459/2011; conf. ex multis Cass. 11198/2007; Cass.
11514/2008; Cass. 8942/2006; Cass. 5682/2001).
In particolare, poi, in tema di pregiudizi alla salute del conduttore causati dal bene locato, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che la responsabilità del locatore per i danni derivanti dall'esistenza dei vizi sussiste anche in relazione a vizi preesistenti la consegna ma manifestatisi successivamente ad essa nel caso in cui il locatore poteva conoscere, usando l'ordinaria diligenza, i vizi secondo la disciplina di cui all'articolo 1578 c.c.. Né rileva che tali condizioni abitative fossero note al conduttore al momento della conclusione del contratto, in quanto la tutela del diritto alla salute prevale su qualsiasi patto interprivato di esclusione o limitazione della responsabilità (Cass. 18854/2008; Cass. 19744/2014; Cass. 915/1999).
Nel caso in esame, dalla documentazione fotografica in atti, si evince un avanzato stato di deterioramento delle pareti dell'immobile, con estese e vistose macchie di muffa (cfr. foto allegate alla relazione dell'ASL di Frosinone del 3.01.2017). Nella relazione dell'ASL di Frosinone, a seguito del sopralluogo effettuato il 3.01.2017, vengono rilevate “evidenti macchie di muffa nella camera da letto piccola, nel soggiorno/pranzo e nell'ingresso. In particolare, nella piccola camera si percepiscono forti cattivi odori dovuti alle muffe diffuse sulle pareti (…) Alla luce di quanto accertato nel corso dell'ispezione e da quanto dichiarato dal richiedente sig. , Parte_1
gli scriventi ritengono che il permanere degli inconvenienti igienico- sanitari , determino
l'antigienicità dell'appartamento di cui trattasi”.
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Non risulta provata da parte della resistente la sussistenza di un concorso di responsabilità a carico del ricorrente. L'entità degli inconvenienti riscontrati sull'immobile non può ritenersi conseguenza di un cattivo uso del bene da parte del conduttore o dell'assenza manutenzione ordinaria da parte di quest'ultimo, bensì appare piuttosto riconducibile a carenza di opere di conservazione da parte del locatore, il quale non perde il proprio potere di vigilanza e controllo sul bene locato, come peraltro accertato dal consulente di parte ricorrente.
Tanto chiarito, va a questo punto valutata la sussistenza di una correlazione eziologica tra le patologie a carico dell'apparato respiratorio lamentate dal sig. , la cui esistenza non è Pt_1 oggetto di contestazione, e la presenza di muffe da infiltrazioni nell'appartamento da lui condotto in locazione.
All'esito della CTU medico legale svolta nel presente giudizio – le cui valutazioni appaiono pienamente condivisibili alla luce della esaustiva analisi della documentazione allegata e della motivazione a sostegno delle conclusioni – risulta confermato che il sig. sia affetto da Pt_1
“broncopatia cronica ostruttiva con episodi ricorrenti di bronchite”. La predetta relazione peritale ha accertato che la permanenza in ambiente insalubre possa essere stata causa dell'insorgenza della malattia o del suo aggravamento “(…) Avendo quindi escluso i fattori di rischio maggiori per la
BPCO, si conclude che oltre ai generici effetti dell'inquinamento atmosferico e ai fattori climatici e al normale invecchiamento delle strutture bronchiali, abbia inciso anche la documentata permanenza in appartamento insalubre, nella misura stimata del 20 %. Premesso che la BPCO prevalentemente bronchite è valutata al 75% fisso, secondo le tabelle annesse al decreto del ministero della sanità del 5/2/1992 concludo che la percentuale di invalidità attribuibile al Sig.
[...]
, in relazione ai fatti di causa è del 15%.”. Il CTU inoltre ha evidenziato che la circostanza Pt_1
che il abbia sofferto di episodi di bronchiti recidivanti non esclude in alcun modo che la Pt_1
permanenza in ambienti insalubri abbia contribuito a determinare l'insorgenza della malattia o il suo aggravamento, nella misura determinata in CTU;
invero, anche un'esposizione di tre anni e non occasionale in quanto determinata dall'abitazione del paziente è sicuramente sufficiente a determinare l'insorgenza della patologia lamentata o a determinarne l'aggravamento nella misura già determinata in CTU.
Nel caso di specie, risulta dagli atti che in data 12.01.2017 il Dott. diagnosticava al Per_2
ricorrente una broncopatia cronica ostruttiva riacutizzata persistente;
che a seguito di tale diagnosi il ricorrente si sottoponeva in data 18.06.2020 a visita specialistica pneumologica presso l'Ospedale
“Santa Scolastica” di Cassino nella quale veniva riscontrata una malattia polmonare cronica con ostruzione delle piccole vie aeree di grado moderato con riacutizzazioni flogistiche bronchiali e che, tale accertamento, risultava confermato nella visita medico legale a cui si sottoponeva il 30.06.2020
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(v. documenti allegati al ricorso introduttivo). Dal certificato del medico di base in data 22/10/2018, risulta che il “da circa sette anni lamenta bronchiti recidivanti”; ne consegue che la Pt_1
patologia era già sofferta dal 2011, dunque in epoca antecedente alle infiltrazioni oggetto di causa.
Deve dunque ritenersi che l'insalubrità dell'ambiente non abbia causato l'insorgenza della patologia, bensì solo il suo aggravamento, come detto stimata dal ctu nella misura del 20%. Non assume valore dirimente il certificato di residenza del ricorrente in altro immobile. Infine, non risulta provata da parte della resistente la sussistenza di un concorso di responsabilità a carico del ricorrente.
Passando all'esame del quantum, in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, ritiene questo Tribunale di fare riferimento alle tabelle di calcolo adottate dal Tribunale di Milano, in valori attuali, che sono state redatte a seguito della nota sentenza di Cass. SSUU. n. 26972/2008 e già ritenute dalla Suprema Corte le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass.
12408/2011, alla stregua della quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto;
cfr. Cass. civile sez. III, 2.12.2021, n.38077, secondo cui i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti), e quindi secondo i criteri della liquidazione unitaria e personalizzata del danno non patrimoniale, comprensiva di quanto dovuto anche per le sofferenze e patimenti già in precedenza liquidati dalla giurisprudenza a titolo di danno morale e danno esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica) e che pertanto non vanno ulteriormente liquidati.
In applicazione delle predette tabelle, aggiornate al 2024, considerata la percentuale di invalidità permanente del 15% accertata dal CTU e riscontrato che parte danneggiata al momento del sinistro aveva una età di 65 anni, la quantificazione del danno biologico da invalidità permanente risulterebbe pari ad euro 42912,00 di cui euro 32757,00 per danno biologico ed euro
10155,00 per l'incremento per sofferenza soggettiva, importo ulteriormente personalizzabile fino al
44% del danno biologico. In difetto di allegazione, non viene applicata alcuna ulteriore personalizzazione;
infine, nulla può essere riconosciuto a titolo di invalidità temporanea assoluta o relativa, in assenza di certificati medici che le attestino.
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Tenuto conto che il CTU ha stimato l'incidenza causale dell'insalubrità ambientale sull'aggravamento della patologia nella misura del 20%, al ricorrente può essere riconosciuto l'importo di euro 8.582,40, pari alla quota percentuale imputabile alla resistente.
In assenza di certificati medici attestanti l'invalidità temporanea, non è riconosciuta alcuna inabilità temporanea assoluta o relativa.
Vanno a questo punto analizzate le richieste avanzate, in via riconvenzionale, da parte resistente la quale chiede di condannare il ricorrente al pagamento di euro 16.664,38 a titolo di canoni di locazione non versati (per euro 2.520,00), indennità di occupazione senza titolo dell'immobile (per euro 6.840,00), oneri condominiali non pagati (per euro 4.904,00), nonché alla restituzione della somma di euro 2.400,38 da lei versata in forza della sentenza di risarcimento danni n. 426/2020 del Giudice di pace di Cassino.
Orbene, va premesso che, costituisce principio pacifico quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (Cass. civ.
Sez. VI-I, 12 ottobre 2018, n. 25584, ordinanza;
Id., Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826; Id., Sez. I, 15 luglio 2011, n. 15659 nonché Sezioni Unite n. 13533 del 2001). Ciò chiarito, la sospensione del pagamento dei canoni di locazione non può ritenersi tuttavia legittima. Come noto, infatti, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore, ma anche nell'ipotesi di suo inesatto inadempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte (Cass. 20322/2019). Secondo il principio inadimplenti non est adimplendum, la sospensione della controprestazione è legittima soltanto se è conforme a lealtà
e buona fede, con la conseguenza che il conduttore, qualora abbia continuato a godere dell'immobile, come nel caso di specie, per quanto lo stesso presentasse vizi, non può sospendere l'intera sua prestazione consistente nel pagamento del canone di locazione, perché così mancherebbe la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti.
Nel caso di specie, parte resistente ha assolto il proprio onere probatorio, con riferimento ai canoni di locazione non versati, avendo prodotto il contratto di locazione registrato (cfr. all.1 alla
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comparsa di costituzione e risposta) e agli oneri condominiali, essendo presente agli atti le quietanze di pagamento dell'amministratore di (all. 10 alla comparsa di costituzione e CP_2
risposta).
Quanto alla domanda di pagamento dell'indennità di occupazione, la stessa va respinta.
Invero, è onere del danneggiato allegare la tipologia di danno subita e provare l'effettiva entità del danno e la concreta lesione derivante, ad esempio, dal non aver potuto locare l'immobile o comunque utilizzare direttamente e tempestivamente il bene oppure dall'aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli (cfr. Cass.
11203/2019; Cass. 13071/2018; Cass. 18494/2015; Cass. 15111/2013). Nel caso in esame,
l'allegazione sul punto risulta del tutto carente.
Infine, non merita accoglimento la domanda avanzata dalla sig.ra in ordine alla CP_1
restituzione della somma di euro 2.400,38 al cui pagamento è stata condannata con sentenza del
Giudice di Pace di Cassino n. 423/2020, non essendo dimostrata l'imputabilità causale dei danni alla parte ricorrente.
Dalla somma dovuta al ricorrente deve quindi essere detratto l'importo di euro 7424,00 (di cui euro 2520,00 a titolo di canoni di locazione non versati, ed euro 4904,00 a titolo di oneri condominiali non versati) dovuto dal , a titolo di compensazione impropria, rilevabile Pt_1
d'ufficio (Cass. 7474/2017).
In definitiva, detraendo dall'importo dovuto dalla resistente a titolo di risarcimento danni la somma a lei dovuta dal conduttore a titolo di canoni e oneri condominiali, per effetto della compensazione impropria, rilevabile d'ufficio (Cass. 7474/2017), avremo che la resistente deve essere condannata al pagamento della differenza pari ad euro 1158,40, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono per metà compensate e perla restante metà poste a carico della resistente, prevalentemente soccombente, e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014, in base al decisum.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico della resistente prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
9 N. 3777/2020 R.G.
1) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 1158,40 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
2) compensa per metà le spese di lite e condanna la resistente al pagamento della restante metà in favore del ricorrente che liquida in € 1276,00 per compensi ed € 72,75 per spese, oltre spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione;
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della resistente.
Così deciso in Cassino il 9 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3777 del ruolo generale per l'anno 2020, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del 9.1.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in ATINA (FR) PIAZZA GARIBALDI N.30 presso lo studio dell'Avv.
MONTESANO CANCELLARA BERNARDO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
CASSINO (FR) VIA RAPIDO N. 11/A, presso lo studio dell'Avv. MANFELLOTTO RAFFAELE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento del danno da inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 9.1.2025.
1 N. 3777/2020 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo CP_1
Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, ritenuta la sommarietà della cognizione della causa e dichiarato, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'illegittimo comportamento ed inadempimento contrattuale (per non aver provveduto a risanare dall'umidità e muffa l'appartamento in locazione a da parte di , statuire la Parte_1 Controparte_1
responsabilità della medesima per i danni alla salute causati a e cagionatigli Parte_1 per la insalubrità dell'appartamento in locazione e condannarla al risarcimento dei danni al medesimo causati, mediante pagamento della somma che sarà determinata in corso di causa e per la cui quantificazione ci si rimette alla equa e discrezionale valutazione che il Tribunale Ill.mo vorrà effettuare (ove non ritenga di dover disporre C.T.U.) in ragione dell'accertato danno biologico nella misura del 20% (come da Relazione di Consulenza Medico-Legale del Dott. Per_1
; con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi.”.
[...]
A sostegno della domanda, parte ricorrente deduceva: di aver condotto in locazione l'immobile sito in Cassino (FR) Via Enrico De Nicola n.261 di proprietà della sig.ra
[...]
, dal mese di giugno 2004 al mese di novembre 2018; che l'immobile in questione era CP_1 interessato da copiose infiltrazioni d'acqua; che parte locatrice, nonostante i solleciti inoltrati, non provvedeva a rimuovere la causa delle infiltrazioni;
che nel dicembre 2016, a causa della situazione di estremo degrado dell'appartamento, richiedeva l'intervento del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL di Frosinone;
che i tecnici incaricati del sopralluogo rilevavano la presenza di macchie di muffa nella camera da letto piccola, nella cucina, nel soggiorno e nell'ingresso, nonché forti odori dovuti alle muffe nella stanza da letto piccola e dichiaravano l'antigienicità dell'immobile; che, stante la permanenza in un ambiente umido e insalubre, iniziava a sviluppare patologie respiratorie, diagnosticate in data 12.1.2017 dal medico curante in “ Broncopatia cronica ostruttiva”; che in data
18.06.2020 si sottoponeva a visita specialistica pneumologica presso l'Ospedale di Cassino, a seguito della quale gli veniva diagnosticata “malattia polmonare cronica con ostruzione delle piccole vie aeree di grado moderato, con riacutizzazioni flogistiche bronchiali ricorrenti”; che in data 30.06.2020, si sottoponeva a visita medico legale presso il Dott. il quale Persona_1 confermava la patologia già diagnosticata, ritendendola direttamente correlata all'ambiente insalubre in cui viveva e riconoscendogli un'invalidità permanente del 20%.
Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale rigettare de plano la domanda per quanto allegato e dedotto sub
1. In subordine, - voglia preliminarmente dichiarare non ammissibile il rito ex art.702 bis c.p.c.,
2 N. 3777/2020 R.G.
trattandosi di materia locativa e disporre ex art.426 c.p.c. - ancora preliminarmente, voglia dichiarare inammissibile la domanda, per il giudicato sostanziale costituito dall'ordinanza di convalida di sfratto per morosità; - sempre preliminarmente, ma in via gradata, voglia dichiarare improcedibile la domanda per mancato previo espletamento di rito conciliativo (mediazione o negoziazione); NEL MERITO: voglia rigettare la domanda siccome infondata per i motivi esposti.
Stante la palese temerarietà dell'azione, piaccia all'adito Giudice pronunciare altresì d'ufficio condanna ex art.96 III comma cpc nella misura che riterrà equitativamente di determinare. IN VIA
RICONVENZIONALE: voglia ritenere/dichiarare il ricorrente tenuto a corrispondere alla locatrice
i canoni non versati, l'indennità per occupazione senza titolo, a rimborsarle le quote condominiali impagate nonché l'importo corrisposto in forza della sentenza del GdP di Cassino n.426/2020 per i motivi sopra esposti. Il tutto per un totale di €.16.664,38, come sopra ricostruito analiticamente e per le dette causali, o altra somma, maggiore o minore, che risulterà provata e di giustizia, con interessi e rivalutazione (per i rimborsi, in quanto debiti di valore) dal dì delle singole scadenze.
Nella non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversa istanza, disporre la compensazione giudiziale della somma che risulterà dovuta al ricorrente con quella che sarà liquidata alla istante. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze da liquidare in favore del difensore che si dichiara antistatario.”.
La convenuta deduceva: che con sentenza n. 423/2020 del Tribunale di Cassino veniva accertato che le infiltrazioni lamentate dal ricorrente erano state causate dalla rottura di un tubo della lavatrice dell'immobile sovrastante;
che successivamente nel 2015 e tra settembre-ottobre
2016 venivano lamentate ulteriori infiltrazioni, tutte riparate;
che il ricorrente non si era mai lamentato dell'insalubrità dell'immobile; che quest'ultimo era incostante nel pagamento dei canoni e non versava le spese condominiali, pertanto, con lettera raccomandata del 31.01.2017 veniva intimato lo sfratto, successivamente convalidato in data 10.10.2018; che, tuttavia, l'immobile veniva effettivamente rilasciato dai conduttori soltanto il 4.12.2018.
Esperito invano il tentativo di mediazione, all'udienza del 20.01.2022, stante l'oggetto della causa, veniva disposto il mutamento del rito in locatizio.
La causa veniva istruita tramite produzione documentale e CTU medico legale sulla persona del ricorrente. Con ordinanza del 22.4.2023 veniva formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che non dava esito positivo.
All'udienza del 21.11.2024 celebrata in modalità cartolare, la causa è stata decisa mediante sentenza, previa concessione di un termine per note conclusionali.
Preliminarmente deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso espletamento del procedimento di mediazione, in quanto disposto in corso di causa.
3 N. 3777/2020 R.G.
Parimenti, priva di pregio è l'eccezione inammissibilità sollevata da parte resistente, giacché in presenza di un'ordinanza di sfratto per morosità, quest'ultima avente efficacia di cosa giudicata in ordine ad ogni questione dedotta o deducibile in relazione al medesimo oggetto.
Come noto, per costante giurisprudenza, l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità
“ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, tranne il caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo (Nella specie la S.C., correggendo sul punto la motivazione della sentenza di merito, ha escluso che vi fosse alcuna preclusione, derivante dal passaggio in giudicato dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, riguardo all'esame dell'anteriore domanda di accertamento degli inadempimenti del locatore, né che potesse ritenersi assorbita l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., dedotta dal conduttore anteriormente all'intimazione della convalida, ancorchè non riproposta nel successivo giudizio di sfratto per morosità)” (Cass. n. 17049 del 11/07/2017).
Nel caso di specie, parte ricorrente chiede il risarcimento del danno alla salute subito a causa dell'insalubrità dell'appartamento locato, dunque, in virtù della succitata giurisprudenza, alla quale si ritiene di aderire, sull'oggetto della domanda non si è formato alcun giudicato sostanziale, trattandosi di questione che non attiene né alla risoluzione del contratto di locazione né al possesso del bene locato.
Tanto premesso, va ora esaminata nel merito la domanda attorea.
In virtù di quanto previsto dall'art. 1575 c.c. è onere del locatore mantenere la cosa locata, per tutta la durata del contratto, in stato da garantire il protratto godimento del bene da parte del conduttore. Pertanto, tutti gli interventi di manutenzione di una certa entità o che dipendono da vetustità dell'immobile o da forza maggiore sono a carico del locatore (manutenzione straordinaria); mentre quelle di poca spesa o che dipendono dall'uso che si faccia del bene (manutenzione ordinaria) o dalla mancanza di diligenza del conduttore sono di competenza di quest'ultimo. In tema di danni prodotti alla cosa locata, poiché il proprietario locatore ha l'obbligo ex art. 1575 c.c. di consegnare la cosa locata in buono stato di manutenzione e di conservarla in condizioni che la rendano idonea all'uso convenuto, grava su di lui una presunzione di responsabilità che può essere vinta mediante la prova, offerta dal locatore medesimo, dell'imputabilità dell'evento al caso fortuito ovvero al fatto illecito del terzo (vedi ex plurimis Cass. 18 maggio 2005 n.10389). Dunque,
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malgrado il contratto di locazione comporti il trasferimento al conduttore dell'uso e del godimento sia della singola unità immobiliare sia dei servizi accessori e delle parti comuni dell'edificio, una siffatta detenzione non esclude i poteri di controllo, di vigilanza e, in genere, di custodia spettanti al proprietario-locatore, il quale conserva un effettivo potere fisico sull'entità immobiliare locata - ancorché in un ambito in parte diverso da quello in cui si esplica il potere di custodia del conduttore
-, con conseguente obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione delle strutture edilizie e sull'efficienza degli impianti.
L'art. 1578 c.c. prevede inoltre che “Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili. Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna”. Costituiscono vizi della cosa locata quelli “che investono la struttura materiale della cosa, alterandone l'integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale” (Cass. 24459/2011; conf. ex multis Cass. 11198/2007; Cass.
11514/2008; Cass. 8942/2006; Cass. 5682/2001).
In particolare, poi, in tema di pregiudizi alla salute del conduttore causati dal bene locato, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che la responsabilità del locatore per i danni derivanti dall'esistenza dei vizi sussiste anche in relazione a vizi preesistenti la consegna ma manifestatisi successivamente ad essa nel caso in cui il locatore poteva conoscere, usando l'ordinaria diligenza, i vizi secondo la disciplina di cui all'articolo 1578 c.c.. Né rileva che tali condizioni abitative fossero note al conduttore al momento della conclusione del contratto, in quanto la tutela del diritto alla salute prevale su qualsiasi patto interprivato di esclusione o limitazione della responsabilità (Cass. 18854/2008; Cass. 19744/2014; Cass. 915/1999).
Nel caso in esame, dalla documentazione fotografica in atti, si evince un avanzato stato di deterioramento delle pareti dell'immobile, con estese e vistose macchie di muffa (cfr. foto allegate alla relazione dell'ASL di Frosinone del 3.01.2017). Nella relazione dell'ASL di Frosinone, a seguito del sopralluogo effettuato il 3.01.2017, vengono rilevate “evidenti macchie di muffa nella camera da letto piccola, nel soggiorno/pranzo e nell'ingresso. In particolare, nella piccola camera si percepiscono forti cattivi odori dovuti alle muffe diffuse sulle pareti (…) Alla luce di quanto accertato nel corso dell'ispezione e da quanto dichiarato dal richiedente sig. , Parte_1
gli scriventi ritengono che il permanere degli inconvenienti igienico- sanitari , determino
l'antigienicità dell'appartamento di cui trattasi”.
5 N. 3777/2020 R.G.
Non risulta provata da parte della resistente la sussistenza di un concorso di responsabilità a carico del ricorrente. L'entità degli inconvenienti riscontrati sull'immobile non può ritenersi conseguenza di un cattivo uso del bene da parte del conduttore o dell'assenza manutenzione ordinaria da parte di quest'ultimo, bensì appare piuttosto riconducibile a carenza di opere di conservazione da parte del locatore, il quale non perde il proprio potere di vigilanza e controllo sul bene locato, come peraltro accertato dal consulente di parte ricorrente.
Tanto chiarito, va a questo punto valutata la sussistenza di una correlazione eziologica tra le patologie a carico dell'apparato respiratorio lamentate dal sig. , la cui esistenza non è Pt_1 oggetto di contestazione, e la presenza di muffe da infiltrazioni nell'appartamento da lui condotto in locazione.
All'esito della CTU medico legale svolta nel presente giudizio – le cui valutazioni appaiono pienamente condivisibili alla luce della esaustiva analisi della documentazione allegata e della motivazione a sostegno delle conclusioni – risulta confermato che il sig. sia affetto da Pt_1
“broncopatia cronica ostruttiva con episodi ricorrenti di bronchite”. La predetta relazione peritale ha accertato che la permanenza in ambiente insalubre possa essere stata causa dell'insorgenza della malattia o del suo aggravamento “(…) Avendo quindi escluso i fattori di rischio maggiori per la
BPCO, si conclude che oltre ai generici effetti dell'inquinamento atmosferico e ai fattori climatici e al normale invecchiamento delle strutture bronchiali, abbia inciso anche la documentata permanenza in appartamento insalubre, nella misura stimata del 20 %. Premesso che la BPCO prevalentemente bronchite è valutata al 75% fisso, secondo le tabelle annesse al decreto del ministero della sanità del 5/2/1992 concludo che la percentuale di invalidità attribuibile al Sig.
[...]
, in relazione ai fatti di causa è del 15%.”. Il CTU inoltre ha evidenziato che la circostanza Pt_1
che il abbia sofferto di episodi di bronchiti recidivanti non esclude in alcun modo che la Pt_1
permanenza in ambienti insalubri abbia contribuito a determinare l'insorgenza della malattia o il suo aggravamento, nella misura determinata in CTU;
invero, anche un'esposizione di tre anni e non occasionale in quanto determinata dall'abitazione del paziente è sicuramente sufficiente a determinare l'insorgenza della patologia lamentata o a determinarne l'aggravamento nella misura già determinata in CTU.
Nel caso di specie, risulta dagli atti che in data 12.01.2017 il Dott. diagnosticava al Per_2
ricorrente una broncopatia cronica ostruttiva riacutizzata persistente;
che a seguito di tale diagnosi il ricorrente si sottoponeva in data 18.06.2020 a visita specialistica pneumologica presso l'Ospedale
“Santa Scolastica” di Cassino nella quale veniva riscontrata una malattia polmonare cronica con ostruzione delle piccole vie aeree di grado moderato con riacutizzazioni flogistiche bronchiali e che, tale accertamento, risultava confermato nella visita medico legale a cui si sottoponeva il 30.06.2020
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(v. documenti allegati al ricorso introduttivo). Dal certificato del medico di base in data 22/10/2018, risulta che il “da circa sette anni lamenta bronchiti recidivanti”; ne consegue che la Pt_1
patologia era già sofferta dal 2011, dunque in epoca antecedente alle infiltrazioni oggetto di causa.
Deve dunque ritenersi che l'insalubrità dell'ambiente non abbia causato l'insorgenza della patologia, bensì solo il suo aggravamento, come detto stimata dal ctu nella misura del 20%. Non assume valore dirimente il certificato di residenza del ricorrente in altro immobile. Infine, non risulta provata da parte della resistente la sussistenza di un concorso di responsabilità a carico del ricorrente.
Passando all'esame del quantum, in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, ritiene questo Tribunale di fare riferimento alle tabelle di calcolo adottate dal Tribunale di Milano, in valori attuali, che sono state redatte a seguito della nota sentenza di Cass. SSUU. n. 26972/2008 e già ritenute dalla Suprema Corte le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass.
12408/2011, alla stregua della quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto;
cfr. Cass. civile sez. III, 2.12.2021, n.38077, secondo cui i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti), e quindi secondo i criteri della liquidazione unitaria e personalizzata del danno non patrimoniale, comprensiva di quanto dovuto anche per le sofferenze e patimenti già in precedenza liquidati dalla giurisprudenza a titolo di danno morale e danno esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica) e che pertanto non vanno ulteriormente liquidati.
In applicazione delle predette tabelle, aggiornate al 2024, considerata la percentuale di invalidità permanente del 15% accertata dal CTU e riscontrato che parte danneggiata al momento del sinistro aveva una età di 65 anni, la quantificazione del danno biologico da invalidità permanente risulterebbe pari ad euro 42912,00 di cui euro 32757,00 per danno biologico ed euro
10155,00 per l'incremento per sofferenza soggettiva, importo ulteriormente personalizzabile fino al
44% del danno biologico. In difetto di allegazione, non viene applicata alcuna ulteriore personalizzazione;
infine, nulla può essere riconosciuto a titolo di invalidità temporanea assoluta o relativa, in assenza di certificati medici che le attestino.
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Tenuto conto che il CTU ha stimato l'incidenza causale dell'insalubrità ambientale sull'aggravamento della patologia nella misura del 20%, al ricorrente può essere riconosciuto l'importo di euro 8.582,40, pari alla quota percentuale imputabile alla resistente.
In assenza di certificati medici attestanti l'invalidità temporanea, non è riconosciuta alcuna inabilità temporanea assoluta o relativa.
Vanno a questo punto analizzate le richieste avanzate, in via riconvenzionale, da parte resistente la quale chiede di condannare il ricorrente al pagamento di euro 16.664,38 a titolo di canoni di locazione non versati (per euro 2.520,00), indennità di occupazione senza titolo dell'immobile (per euro 6.840,00), oneri condominiali non pagati (per euro 4.904,00), nonché alla restituzione della somma di euro 2.400,38 da lei versata in forza della sentenza di risarcimento danni n. 426/2020 del Giudice di pace di Cassino.
Orbene, va premesso che, costituisce principio pacifico quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (Cass. civ.
Sez. VI-I, 12 ottobre 2018, n. 25584, ordinanza;
Id., Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826; Id., Sez. I, 15 luglio 2011, n. 15659 nonché Sezioni Unite n. 13533 del 2001). Ciò chiarito, la sospensione del pagamento dei canoni di locazione non può ritenersi tuttavia legittima. Come noto, infatti, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore, ma anche nell'ipotesi di suo inesatto inadempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte (Cass. 20322/2019). Secondo il principio inadimplenti non est adimplendum, la sospensione della controprestazione è legittima soltanto se è conforme a lealtà
e buona fede, con la conseguenza che il conduttore, qualora abbia continuato a godere dell'immobile, come nel caso di specie, per quanto lo stesso presentasse vizi, non può sospendere l'intera sua prestazione consistente nel pagamento del canone di locazione, perché così mancherebbe la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti.
Nel caso di specie, parte resistente ha assolto il proprio onere probatorio, con riferimento ai canoni di locazione non versati, avendo prodotto il contratto di locazione registrato (cfr. all.1 alla
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comparsa di costituzione e risposta) e agli oneri condominiali, essendo presente agli atti le quietanze di pagamento dell'amministratore di (all. 10 alla comparsa di costituzione e CP_2
risposta).
Quanto alla domanda di pagamento dell'indennità di occupazione, la stessa va respinta.
Invero, è onere del danneggiato allegare la tipologia di danno subita e provare l'effettiva entità del danno e la concreta lesione derivante, ad esempio, dal non aver potuto locare l'immobile o comunque utilizzare direttamente e tempestivamente il bene oppure dall'aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli (cfr. Cass.
11203/2019; Cass. 13071/2018; Cass. 18494/2015; Cass. 15111/2013). Nel caso in esame,
l'allegazione sul punto risulta del tutto carente.
Infine, non merita accoglimento la domanda avanzata dalla sig.ra in ordine alla CP_1
restituzione della somma di euro 2.400,38 al cui pagamento è stata condannata con sentenza del
Giudice di Pace di Cassino n. 423/2020, non essendo dimostrata l'imputabilità causale dei danni alla parte ricorrente.
Dalla somma dovuta al ricorrente deve quindi essere detratto l'importo di euro 7424,00 (di cui euro 2520,00 a titolo di canoni di locazione non versati, ed euro 4904,00 a titolo di oneri condominiali non versati) dovuto dal , a titolo di compensazione impropria, rilevabile Pt_1
d'ufficio (Cass. 7474/2017).
In definitiva, detraendo dall'importo dovuto dalla resistente a titolo di risarcimento danni la somma a lei dovuta dal conduttore a titolo di canoni e oneri condominiali, per effetto della compensazione impropria, rilevabile d'ufficio (Cass. 7474/2017), avremo che la resistente deve essere condannata al pagamento della differenza pari ad euro 1158,40, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono per metà compensate e perla restante metà poste a carico della resistente, prevalentemente soccombente, e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014, in base al decisum.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico della resistente prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
9 N. 3777/2020 R.G.
1) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 1158,40 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
2) compensa per metà le spese di lite e condanna la resistente al pagamento della restante metà in favore del ricorrente che liquida in € 1276,00 per compensi ed € 72,75 per spese, oltre spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione;
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della resistente.
Così deciso in Cassino il 9 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
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