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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 31/03/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 206/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al N. R.G. 206/2024 promossa da:
(C.F. , con l'Avv. Ferrari Alessandra, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio in Voghera (PV), via Plana, n. 99
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONCENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
«Voglia il l'Ecc.mo Tribunale di Pavia reietta ogni contraria azione, eccezione e deduzione, dichiarare la separazione personale de coniugi contratto tra e alle Parte_1 Controparte_1
seguenti pagina 1 di 9 CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto badando a non assumere atteggiamenti offensivi o lesivi della reciproca reputazione e in alcun modo pregiudizievoli per la prole;
2) in conformità all'ordinanza del Giudice datata 02.09.2024, affidare il minore in modo super esclusivo alla madre, che potrà assumere autonomamente e senza necessità del consenso o della firma del padre ogni decisione relativa alla salute, all'educazione, alle attività scolastiche ed extrascolastiche, alle questioni burocratiche e anagrafiche relative al minore;
3) stabilire che il figlio minore continui a vivere con la madre signora Persona_1 Parte_1
presso l'abitazione della nonna materna sita in Rivanazzano Terme Strada Malpasso n. 4, dove ha la residenza a tutti gli effetti di legge, finché la signora non avrà raggiunto una propria Pt_1
indipendenza economica per trasferirsi insieme al figlio in altra abitazione;
4) in conformità all'ordinanza del Giudice datata 02.09.2024, disporre che qualora il padre voglia vedere
o sentire il minore si accordi con la madre ed in caso di disaccordo il genitore interessato dovrà sollecitare i Servizi Sociali competenti per territorio che, previo ascolto del minore e dei genitori ed esclusivamente nell'interesse del minore, stabiliranno le modalità degli incontri;
5) stabilire che per il mantenimento ordinario del figlio minore in ragione delle Persona_1
circostanze menzionate, il signor verserà alla moglie, signora l'importo P_ Parte_1
mensile di € 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi secondo gli indici Istat, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario, sino a quando lo stesso non diventerà economicamente indipendente;
6) stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie del figlio minore da individuarsi secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pavia Persona_1
con obbligo di rimborso in favore del coniuge che abbia provveduto ad anticiparle su presentazione della relativa documentazione;
pagina 2 di 9 7) stabilire che il marito verserà alla moglie, mediante bonifico bancario entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, un contributo di mantenimento pari ad € 150,00 (centocinquanta/00), da rivalutarsi secondo gli indici Istat, finché la stessa non avrà trovato una stabile occupazione;
8) stabilire che l'assegno unico continui ad essere integralmente percepito dalla signora Pt_1
9) stabilire che il figlio rimanga fiscalmente a carico della signora Persona_1 Pt_1
In via istruttoria: senza inversione dell'onere probatorio, si rinnovano le istanze istruttorie dedotte e non ammesse al fine di non incorrere in alcuna decadenza espressamente richiamando gli atti finora depositati.
In ogni caso, con vittoria di spese compensi di causa».
MOTIVI DELLA DECISIONE
La IG.ra con ricorso presentato in data 9 gennaio 2024, domandava: la pronuncia Parte_1 della sentenza di separazione personale dal marito, IG. , L'affido esclusivo del figlio Controparte_1 minore , il collocamento dello stesso presso l'abitazione materna, l'obbligo in capo al Persona_1
padre di contribuire al mantenimento del minore con un assegno mensile di € 300,00, la ripartizione tra i genitori, nella misura del 50% delle spese straordinarie e un assegno mensile di mantenimento per sé pari a € 150,00.
All'udienza di comparizione delle parti, per il convenuto nessuno compariva. Pertanto, il Giudice delegato provvedeva a dichiarare il IG, Siragusa contumace.
Con ordinanza del 2 settembre 2024, il Giudice delegato stabiliva: l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio alla ricorrente, il collocamento del minore presso l'abitazione materna, la possibilità che il padre potesse incontrare il figlio, previo accordo con la IG.ra l'obbligo per il Pt_1 marito di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno di € 250,00, la Persona_1
ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie nella misura del 50% e la percezione in via esclusiva da parte della ricorrente dell'assegno unico per i figli. Infine, ammetteva parzialmente la prova per testi richiesta dalla ricorrente e disponeva l'acquisizione della documentazione reddituale relativa al convenuto.
pagina 3 di 9 Venivano, quindi, ascoltati in qualità di testimoni la IG.ra la IG.ra Siragusa Testimone_1
RO e la IG.ra Testimone_2
Con ordinanza del 28 febbraio 2025 il Giudice delegato tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Sulla separazione personale dei coniugi.
In merito alla domanda di separazione personale dei coniugi, va preliminarmente osservato come alla base di tale istanza vi sia il venire meno dell'affectio coniugalis, ovverosia della volontà, da parte dei coniugi, di porre in essere una comunione di vita che è, al tempo stesso, morale e materiale.
Nel caso oggetto del presente giudizio, come emerge dalle sole dichiarazioni di parte ricorrente, stante la contumacia del convenuto e dalla prolungata assenza del IG. dalla casa coniugale P_
(iniziata dal dicembre 2022), l'affectio coniugalis risulta ormai cessata. La domanda di separazione personale dei coniugi presentata dalla ricorrente va dunque accolta.
Sull'affidamento del figlio . Persona_1
La ricorrente ha domandato l'affidamento in via esclusiva del figlio minore Persona_2
(nato il [...]).
[...]
In merito all'affido dei figli minori di genitori separati o divorziati, sebbene l'ordinamento preveda come regola generale l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori (art. 337-ter, comma 2, secondo periodo c.c.), è fatta salva la possibilità per il Giudice di disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro «sia contrario all'interesse del minore» (art. 337- quater, comma 1 c.c.).
Nel caso oggetto del presente giudizio, il convenuto ha abbandonato la casa coniugale nel dicembre
2022 trasferendosi a vivere in Sicilia presso la madre. Da allora il IG. non è più tornato P_ presso l'abitazione famigliare. Inoltre, da allora non ha più né visto né sentito il figlio , Persona_1
ad eccezione di un solo rapido incontro, nel quale peraltro il minore non voleva vedere il padre come pagina 4 di 9 dichiarato dalla IG.ra . Inoltre, il IG. , dalla fine del 2022 non concorre in Testimone_2 P_
alcun modo al mantenimento del figlio.
Da tali comportamenti emerge il totale disinteresse del IG. per il figlio minore al quale il P_
genitore non fornisce alcuna assistenza né morale né materiale, così violando i doveri genitoriali nei confronti della prole e rendendo contrario all'interesse del figlio l'affido condiviso . Per tali ragioni e tenendo conto dell'inaffidabilità della figura paterna, questo Collegio reputa opportuno confermare l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla ricorrente come già disposto nel corso del presente procedimento dal Giudice delegato. La IG.ra potrà, quindi, assumere in autonomia anche le Pt_1
decisioni di maggiore importanza relative al figlio minore.
Sul collocamento del figlio minore.
Conseguenza dell'affido esclusivo è la previsione del collocamento del minore presso la madre.
Sulle modalità di visita e frequentazione tra il padre e il figlio minore.
Tenuto conto che il IG. , da quando ha abbandonato la casa famigliare (dicembre 2022) ad P_
oggi ha visto una sola volta il figlio minore, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente e che, in quell'occasione il minore non voleva trascorrere del tempo con il proprio genitore, come provato per testi, il Collegio ritiene di dover accogliere l'istanza della ricorrente e disporre che qualora il padre voglia vedere o sentire il minore si accordi con la madre ed in caso di disaccordo il genitore interessato solleciti i Servizi Sociali competenti per territorio che, previo ascolto del minore e dei genitori ed esclusivamente nell'interesse del minore, stabiliranno le modalità degli incontri.
Sul contributo per il mantenimento del figlio minore.
In merito al mantenimento per il figlio minore, la ricorrente ha chiesto l'obbligo per il padre di corrispondere mensilmente alla madre un assegno di € 300,00.
Questo Collegio reputa di dover confermare quanto disposto dal Giudice delegato nel corso del presente procedimento riconoscendo in capo al IG. l'obbligo di concorrere al mantenimento P_
del figlio attraverso un assegno da versare mensilmente a favore di parte ricorrente.
pagina 5 di 9 Il convenuto, come dichiarato dalla ricorrente, risulterebbe svolgere l'attività di carpentiere sebbene non risulti nota l'identità dell'attuale datore di lavoro. Il convenuto ha comunque nel tempo svolto attività lavorativa. Tale circostanza risulta confermata documentalmente dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate depositata in data 24 settembre 2024 da cui emerge che il IG. negli P_ anni 2022 e 2023 ha percepito dei redditi (€ 1.422,00 nell'anno di imposta 2022 e € 11.081,00 nell'anno di imposta 2023).
Pertanto il convenuto deve ritenersi soggetto dotato di capacità lavorativa e che dunque, in assenza di prova contraria, è tenuto a contribuire al mantenimento del figlio. Peraltro secondo costante giurisprudenza anche un genitore disoccupato è tenuto a contribuire al mantenimento del figlio minorenne (cfr. Cass. 39411/17 ).
In assenza di documentazione che indichi con precisione i redditi attuali del convenuto, questo
Collegio reputa corretto indicare nella somma di € 250,00,00, rivalutabili alla luce degli indici ISTAT, il contributo che il IG. deve corrispondere mensilmente, a titolo di mantenimento del figlio P_
, alla IG.ra Persona_1 Pt_1
Sulle spese straordinarie.
In merito alle spese straordinarie si ritiene di dover accogliere la richiesta di parte ricorrente e, dunque, come peraltro normalmente avviene, suddividerle a metà tra ciascun genitore secondo il
Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Sulla percezione dell'assegno unico a favore dei figli.
Dal momento che la IG.ra risulta essere il genitore prevalentemente collocatario, il Collegio Pt_1 reputa corretto che la stessa percepisca in via esclusiva l'assegno unico a favore dei figli.
Sull'assegno di mantenimento per la moglie
Quanto all'assegno di mantenimento che parte ricorrente ha chiesto sia posto a carico del marito a titolo di contributo al proprio mantenimento, va premesso che presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge in sede di separazione sono la non titolarità di redditi propri, ossia pagina 6 di 9 di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Si è altresì stabilito in giurisprudenza che criteri commisurativi dell'entità dell'assegno possono rinvenirsi nella durata del matrimonio, unitamente al contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, e nella attitudine del coniuge separato al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non solo in base a considerazioni astratte ed ipotetiche
(Cass. civ., Sez. I, 4 febbraio 2009, n. 2721).
Nel caso di specie, allo stato attuale, la IG.ra risulta essere senza occupazione, ma come dalla Pt_1
stessa documentalmente provato, alla ricerca di un impiego lavorativo. Inoltre, come dichiarato dalla ricorrente nel corso dell'udienza di comparizione come attività lavorativa attuale assiste una zia la quale, per l'assistenza fornitale, la aiuta con il vitto. Da tale circostanza pare risultare una potenziale capacità lavorativa in capo alla IG.ra Pt_1
Il IG. , invece, ha svolto e, secondo quanto dichiarato alla ricorrente e da quest'ultima P_ affermato nell'udienza di comparizione delle parti, continua a svolgere l'attività di carpentiere.
Percepisce, dunque, un reddito per tale attività lavorativa come documentalmente provato dall'Agenzia delle entrate. Va dunque ritenuta sussistere una disparità reddituale tra le parti.
Alla luce delle circostanze suesposte, nel caso di specie si deve tener conto della disparità reddituale tra i due coniugi, del fatto che la moglie non possiede una specifica professionalità e della difficoltà della stessa a reperire un'immediata occupazione lavorativa, data anche la non più giovanissima età. Va infatti dato atto che la IG.ra da quando il IG. ha lasciato la casa Pt_1 P_
coniugale ha cercato di rendersi autonoma attivandosi nella ricerca di un'attività lavorativa che le potesse garantire un minimo compenso. La stessa, inoltre, in costanza di matrimonio si è dedicata alla crescita dei figli e alla cura della casa.
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per accogliere la richiesta di parte ricorrente e disporre a carico del IG. un contributo per il mantenimento della IG.ra che va quantificato in € P_ Pt_1
100,00 mensili, somma determinata considerate le ridotte disponibilità economiche del convenuto come risulta dalla documentazione fiscale allegata al procedimento e del fatto che, allo stato, la IG.ra pagina 7 di 9 risiede presso l'abitazione della di lei madre e svolge un'attività di assistenza a favore di una zia Pt_1
per la quale riceve un aiuto per il vitto.
Sulle spese processuali.
Si ritiene di dover porre le spese di lite a carico del convenuto in virtù del principio di soccombenza, essendo state difatti accolte in toto le domande come formulate dalla ricorrente. Qualora venga confermata l'ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente, le spese, liquidate come da dispositivo nella misura intera, dovranno essere versate all'Erario. In caso di non conferma le spese verranno versate alla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
-pronuncia la separazione personale tra i coniugi (C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), sposati in Rivanazzano Terme (PV), il 27 novembre Controparte_1 C.F._2
1999 (matrimonio iscritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune, Atti di matrimonio, anno
19 99, n. 6, P. 1 S). Dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune proceda alle annotazioni di legge;
-affida in via super esclusiva il figlio alla madre, IG.ra che Persona_2 Parte_1
potrà assumere autonomamente e senza necessità del consenso o della firma del padre ogni decisione relativa alla salute, all'educazione, alle attività scolastiche ed extra scolastiche, alle questioni burocratiche e anagrafiche relative al minore, compreso rilascio e rinnovo di documenti validi per l'espatrio;
-colloca il minore presso l'abitazione della IG.ra Persona_2 Parte_1
-dispone che qualora il IG. voglia vedere o sentire il figlio si accordi con la P_ Persona_1
IG.ra e, in caso di disaccordo, il genitore interessato dovrà contattare i Servizi Sociali competenti Pt_1 per territorio che, previo ascolto del minore e dei genitori, nell'esclusivo interesse del minore stabiliranno le modalità degli incontri;
pagina 8 di 9 -dichiara il IG. tenuto a contribuire al mantenimento del figlio , Controparte_1 Persona_1 versando alla IG.ra la somma mensile di € 250,00 rivalutabile annualmente sulla base Parte_1
degli indici ISTAT;
-dispone che le spese straordinarie siano ripartite, nella misura del 50%, tra entrambi i genitori come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
-dispone che l'assegno unico a favore dei figli venga percepito interamente dalla IG.ra Pt_1
prevalente collocataria;
- pone a carico del IG. l'obbligo di versare alla IG.ra la somma mensile di € 100,00, P_ Pt_1
rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di concorso al suo mantenimento economico;
-condanna il sig. al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.600,00 per P_ compensi, con versamento della somma all'Erario ove venga confermata l'ammissione della ricorrente al Patrocinio Statale ( in caso contrario con versamento sig. ) , oltre I.V.A. e C.P.A. se e come Pt_1
dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% dei compensi.
Pavia, camera di consiglio del 31.3.2025
La Presidente relatrice
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al N. R.G. 206/2024 promossa da:
(C.F. , con l'Avv. Ferrari Alessandra, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio in Voghera (PV), via Plana, n. 99
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONCENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
«Voglia il l'Ecc.mo Tribunale di Pavia reietta ogni contraria azione, eccezione e deduzione, dichiarare la separazione personale de coniugi contratto tra e alle Parte_1 Controparte_1
seguenti pagina 1 di 9 CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto badando a non assumere atteggiamenti offensivi o lesivi della reciproca reputazione e in alcun modo pregiudizievoli per la prole;
2) in conformità all'ordinanza del Giudice datata 02.09.2024, affidare il minore in modo super esclusivo alla madre, che potrà assumere autonomamente e senza necessità del consenso o della firma del padre ogni decisione relativa alla salute, all'educazione, alle attività scolastiche ed extrascolastiche, alle questioni burocratiche e anagrafiche relative al minore;
3) stabilire che il figlio minore continui a vivere con la madre signora Persona_1 Parte_1
presso l'abitazione della nonna materna sita in Rivanazzano Terme Strada Malpasso n. 4, dove ha la residenza a tutti gli effetti di legge, finché la signora non avrà raggiunto una propria Pt_1
indipendenza economica per trasferirsi insieme al figlio in altra abitazione;
4) in conformità all'ordinanza del Giudice datata 02.09.2024, disporre che qualora il padre voglia vedere
o sentire il minore si accordi con la madre ed in caso di disaccordo il genitore interessato dovrà sollecitare i Servizi Sociali competenti per territorio che, previo ascolto del minore e dei genitori ed esclusivamente nell'interesse del minore, stabiliranno le modalità degli incontri;
5) stabilire che per il mantenimento ordinario del figlio minore in ragione delle Persona_1
circostanze menzionate, il signor verserà alla moglie, signora l'importo P_ Parte_1
mensile di € 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi secondo gli indici Istat, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario, sino a quando lo stesso non diventerà economicamente indipendente;
6) stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie del figlio minore da individuarsi secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pavia Persona_1
con obbligo di rimborso in favore del coniuge che abbia provveduto ad anticiparle su presentazione della relativa documentazione;
pagina 2 di 9 7) stabilire che il marito verserà alla moglie, mediante bonifico bancario entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, un contributo di mantenimento pari ad € 150,00 (centocinquanta/00), da rivalutarsi secondo gli indici Istat, finché la stessa non avrà trovato una stabile occupazione;
8) stabilire che l'assegno unico continui ad essere integralmente percepito dalla signora Pt_1
9) stabilire che il figlio rimanga fiscalmente a carico della signora Persona_1 Pt_1
In via istruttoria: senza inversione dell'onere probatorio, si rinnovano le istanze istruttorie dedotte e non ammesse al fine di non incorrere in alcuna decadenza espressamente richiamando gli atti finora depositati.
In ogni caso, con vittoria di spese compensi di causa».
MOTIVI DELLA DECISIONE
La IG.ra con ricorso presentato in data 9 gennaio 2024, domandava: la pronuncia Parte_1 della sentenza di separazione personale dal marito, IG. , L'affido esclusivo del figlio Controparte_1 minore , il collocamento dello stesso presso l'abitazione materna, l'obbligo in capo al Persona_1
padre di contribuire al mantenimento del minore con un assegno mensile di € 300,00, la ripartizione tra i genitori, nella misura del 50% delle spese straordinarie e un assegno mensile di mantenimento per sé pari a € 150,00.
All'udienza di comparizione delle parti, per il convenuto nessuno compariva. Pertanto, il Giudice delegato provvedeva a dichiarare il IG, Siragusa contumace.
Con ordinanza del 2 settembre 2024, il Giudice delegato stabiliva: l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio alla ricorrente, il collocamento del minore presso l'abitazione materna, la possibilità che il padre potesse incontrare il figlio, previo accordo con la IG.ra l'obbligo per il Pt_1 marito di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno di € 250,00, la Persona_1
ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie nella misura del 50% e la percezione in via esclusiva da parte della ricorrente dell'assegno unico per i figli. Infine, ammetteva parzialmente la prova per testi richiesta dalla ricorrente e disponeva l'acquisizione della documentazione reddituale relativa al convenuto.
pagina 3 di 9 Venivano, quindi, ascoltati in qualità di testimoni la IG.ra la IG.ra Siragusa Testimone_1
RO e la IG.ra Testimone_2
Con ordinanza del 28 febbraio 2025 il Giudice delegato tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Sulla separazione personale dei coniugi.
In merito alla domanda di separazione personale dei coniugi, va preliminarmente osservato come alla base di tale istanza vi sia il venire meno dell'affectio coniugalis, ovverosia della volontà, da parte dei coniugi, di porre in essere una comunione di vita che è, al tempo stesso, morale e materiale.
Nel caso oggetto del presente giudizio, come emerge dalle sole dichiarazioni di parte ricorrente, stante la contumacia del convenuto e dalla prolungata assenza del IG. dalla casa coniugale P_
(iniziata dal dicembre 2022), l'affectio coniugalis risulta ormai cessata. La domanda di separazione personale dei coniugi presentata dalla ricorrente va dunque accolta.
Sull'affidamento del figlio . Persona_1
La ricorrente ha domandato l'affidamento in via esclusiva del figlio minore Persona_2
(nato il [...]).
[...]
In merito all'affido dei figli minori di genitori separati o divorziati, sebbene l'ordinamento preveda come regola generale l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori (art. 337-ter, comma 2, secondo periodo c.c.), è fatta salva la possibilità per il Giudice di disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro «sia contrario all'interesse del minore» (art. 337- quater, comma 1 c.c.).
Nel caso oggetto del presente giudizio, il convenuto ha abbandonato la casa coniugale nel dicembre
2022 trasferendosi a vivere in Sicilia presso la madre. Da allora il IG. non è più tornato P_ presso l'abitazione famigliare. Inoltre, da allora non ha più né visto né sentito il figlio , Persona_1
ad eccezione di un solo rapido incontro, nel quale peraltro il minore non voleva vedere il padre come pagina 4 di 9 dichiarato dalla IG.ra . Inoltre, il IG. , dalla fine del 2022 non concorre in Testimone_2 P_
alcun modo al mantenimento del figlio.
Da tali comportamenti emerge il totale disinteresse del IG. per il figlio minore al quale il P_
genitore non fornisce alcuna assistenza né morale né materiale, così violando i doveri genitoriali nei confronti della prole e rendendo contrario all'interesse del figlio l'affido condiviso . Per tali ragioni e tenendo conto dell'inaffidabilità della figura paterna, questo Collegio reputa opportuno confermare l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla ricorrente come già disposto nel corso del presente procedimento dal Giudice delegato. La IG.ra potrà, quindi, assumere in autonomia anche le Pt_1
decisioni di maggiore importanza relative al figlio minore.
Sul collocamento del figlio minore.
Conseguenza dell'affido esclusivo è la previsione del collocamento del minore presso la madre.
Sulle modalità di visita e frequentazione tra il padre e il figlio minore.
Tenuto conto che il IG. , da quando ha abbandonato la casa famigliare (dicembre 2022) ad P_
oggi ha visto una sola volta il figlio minore, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente e che, in quell'occasione il minore non voleva trascorrere del tempo con il proprio genitore, come provato per testi, il Collegio ritiene di dover accogliere l'istanza della ricorrente e disporre che qualora il padre voglia vedere o sentire il minore si accordi con la madre ed in caso di disaccordo il genitore interessato solleciti i Servizi Sociali competenti per territorio che, previo ascolto del minore e dei genitori ed esclusivamente nell'interesse del minore, stabiliranno le modalità degli incontri.
Sul contributo per il mantenimento del figlio minore.
In merito al mantenimento per il figlio minore, la ricorrente ha chiesto l'obbligo per il padre di corrispondere mensilmente alla madre un assegno di € 300,00.
Questo Collegio reputa di dover confermare quanto disposto dal Giudice delegato nel corso del presente procedimento riconoscendo in capo al IG. l'obbligo di concorrere al mantenimento P_
del figlio attraverso un assegno da versare mensilmente a favore di parte ricorrente.
pagina 5 di 9 Il convenuto, come dichiarato dalla ricorrente, risulterebbe svolgere l'attività di carpentiere sebbene non risulti nota l'identità dell'attuale datore di lavoro. Il convenuto ha comunque nel tempo svolto attività lavorativa. Tale circostanza risulta confermata documentalmente dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate depositata in data 24 settembre 2024 da cui emerge che il IG. negli P_ anni 2022 e 2023 ha percepito dei redditi (€ 1.422,00 nell'anno di imposta 2022 e € 11.081,00 nell'anno di imposta 2023).
Pertanto il convenuto deve ritenersi soggetto dotato di capacità lavorativa e che dunque, in assenza di prova contraria, è tenuto a contribuire al mantenimento del figlio. Peraltro secondo costante giurisprudenza anche un genitore disoccupato è tenuto a contribuire al mantenimento del figlio minorenne (cfr. Cass. 39411/17 ).
In assenza di documentazione che indichi con precisione i redditi attuali del convenuto, questo
Collegio reputa corretto indicare nella somma di € 250,00,00, rivalutabili alla luce degli indici ISTAT, il contributo che il IG. deve corrispondere mensilmente, a titolo di mantenimento del figlio P_
, alla IG.ra Persona_1 Pt_1
Sulle spese straordinarie.
In merito alle spese straordinarie si ritiene di dover accogliere la richiesta di parte ricorrente e, dunque, come peraltro normalmente avviene, suddividerle a metà tra ciascun genitore secondo il
Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Sulla percezione dell'assegno unico a favore dei figli.
Dal momento che la IG.ra risulta essere il genitore prevalentemente collocatario, il Collegio Pt_1 reputa corretto che la stessa percepisca in via esclusiva l'assegno unico a favore dei figli.
Sull'assegno di mantenimento per la moglie
Quanto all'assegno di mantenimento che parte ricorrente ha chiesto sia posto a carico del marito a titolo di contributo al proprio mantenimento, va premesso che presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge in sede di separazione sono la non titolarità di redditi propri, ossia pagina 6 di 9 di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Si è altresì stabilito in giurisprudenza che criteri commisurativi dell'entità dell'assegno possono rinvenirsi nella durata del matrimonio, unitamente al contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, e nella attitudine del coniuge separato al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non solo in base a considerazioni astratte ed ipotetiche
(Cass. civ., Sez. I, 4 febbraio 2009, n. 2721).
Nel caso di specie, allo stato attuale, la IG.ra risulta essere senza occupazione, ma come dalla Pt_1
stessa documentalmente provato, alla ricerca di un impiego lavorativo. Inoltre, come dichiarato dalla ricorrente nel corso dell'udienza di comparizione come attività lavorativa attuale assiste una zia la quale, per l'assistenza fornitale, la aiuta con il vitto. Da tale circostanza pare risultare una potenziale capacità lavorativa in capo alla IG.ra Pt_1
Il IG. , invece, ha svolto e, secondo quanto dichiarato alla ricorrente e da quest'ultima P_ affermato nell'udienza di comparizione delle parti, continua a svolgere l'attività di carpentiere.
Percepisce, dunque, un reddito per tale attività lavorativa come documentalmente provato dall'Agenzia delle entrate. Va dunque ritenuta sussistere una disparità reddituale tra le parti.
Alla luce delle circostanze suesposte, nel caso di specie si deve tener conto della disparità reddituale tra i due coniugi, del fatto che la moglie non possiede una specifica professionalità e della difficoltà della stessa a reperire un'immediata occupazione lavorativa, data anche la non più giovanissima età. Va infatti dato atto che la IG.ra da quando il IG. ha lasciato la casa Pt_1 P_
coniugale ha cercato di rendersi autonoma attivandosi nella ricerca di un'attività lavorativa che le potesse garantire un minimo compenso. La stessa, inoltre, in costanza di matrimonio si è dedicata alla crescita dei figli e alla cura della casa.
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per accogliere la richiesta di parte ricorrente e disporre a carico del IG. un contributo per il mantenimento della IG.ra che va quantificato in € P_ Pt_1
100,00 mensili, somma determinata considerate le ridotte disponibilità economiche del convenuto come risulta dalla documentazione fiscale allegata al procedimento e del fatto che, allo stato, la IG.ra pagina 7 di 9 risiede presso l'abitazione della di lei madre e svolge un'attività di assistenza a favore di una zia Pt_1
per la quale riceve un aiuto per il vitto.
Sulle spese processuali.
Si ritiene di dover porre le spese di lite a carico del convenuto in virtù del principio di soccombenza, essendo state difatti accolte in toto le domande come formulate dalla ricorrente. Qualora venga confermata l'ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente, le spese, liquidate come da dispositivo nella misura intera, dovranno essere versate all'Erario. In caso di non conferma le spese verranno versate alla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
-pronuncia la separazione personale tra i coniugi (C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), sposati in Rivanazzano Terme (PV), il 27 novembre Controparte_1 C.F._2
1999 (matrimonio iscritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune, Atti di matrimonio, anno
19 99, n. 6, P. 1 S). Dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune proceda alle annotazioni di legge;
-affida in via super esclusiva il figlio alla madre, IG.ra che Persona_2 Parte_1
potrà assumere autonomamente e senza necessità del consenso o della firma del padre ogni decisione relativa alla salute, all'educazione, alle attività scolastiche ed extra scolastiche, alle questioni burocratiche e anagrafiche relative al minore, compreso rilascio e rinnovo di documenti validi per l'espatrio;
-colloca il minore presso l'abitazione della IG.ra Persona_2 Parte_1
-dispone che qualora il IG. voglia vedere o sentire il figlio si accordi con la P_ Persona_1
IG.ra e, in caso di disaccordo, il genitore interessato dovrà contattare i Servizi Sociali competenti Pt_1 per territorio che, previo ascolto del minore e dei genitori, nell'esclusivo interesse del minore stabiliranno le modalità degli incontri;
pagina 8 di 9 -dichiara il IG. tenuto a contribuire al mantenimento del figlio , Controparte_1 Persona_1 versando alla IG.ra la somma mensile di € 250,00 rivalutabile annualmente sulla base Parte_1
degli indici ISTAT;
-dispone che le spese straordinarie siano ripartite, nella misura del 50%, tra entrambi i genitori come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
-dispone che l'assegno unico a favore dei figli venga percepito interamente dalla IG.ra Pt_1
prevalente collocataria;
- pone a carico del IG. l'obbligo di versare alla IG.ra la somma mensile di € 100,00, P_ Pt_1
rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di concorso al suo mantenimento economico;
-condanna il sig. al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.600,00 per P_ compensi, con versamento della somma all'Erario ove venga confermata l'ammissione della ricorrente al Patrocinio Statale ( in caso contrario con versamento sig. ) , oltre I.V.A. e C.P.A. se e come Pt_1
dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% dei compensi.
Pavia, camera di consiglio del 31.3.2025
La Presidente relatrice
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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