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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 18/12/2024, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2563/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2563/2023 tra le parti:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Controparte_1 P.IVA_1
Gambini, elettivamente domiciliata in Prato, via Pallacorda, n. 34 presso lo studio del difensore;
OPPONENTE
cf , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Ada Alia, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale del difensore
Email_1
OPPOSTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)
CONCLUSIONI
Opponente: nel merito, come nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. [«(…) nel merito, in via principale, accertare e dichiarare per le ragioni esposte l'inefficacia nei confronti della
[...]
di ogni e qualsiasi contratto posto a base del credito ingiunto e per l'effetto Controparte_1
accogliere la presente opposizione per le ragioni esposte in premessa, revocando di conseguenza il Decreto Ingiuntivo Telematico n. 1019/2023 (R.G. 2142/2023) pubblicato in data
03 Ottobre 2023 da questo Ufficio e dichiarare che nulla è dovuto in favore della società pagina 1 di 7 da parte della opponente;
• nel merito, in Controparte_2
subordine, nelle denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda avanzata in via principale, accertare e dichiarare che nulla è dovuto in favore della società poiché il credito non è provato e/o comunque non Controparte_2 CP_2
è dovuto nella misura ingiunta;
• in ogni caso, con vittoria di competenze ed onorari del presente giudizio.»] e, in via istruttoria, come nella seconda e nella terza memoria ex art. 171-ter
c.p.c..
Opposta: nel merito, come nella comparsa di costituzione e risposta [«(…) in via principale voglia preliminarmente confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1019/2023 emesso dal Tribunale di
Prato (Dott. Francesco Delù) in data 03.10.2023 (R.G. 2142/2023); nel merito respingere
l'opposizione a Decreto Ingiuntivo di parte attrice opponente in quanto infondate in diritto ed in fatto, il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.»] e, in via istruttoria, come nella seconda e nella terza memoria ex art. 171-ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
(di seguito: ») ha proposto opposizione, con citazione, avverso Controparte_1 CP_1
il decreto ingiuntivo n. 1019/2023 del 3/10/2023 con cui questo Tribunale le ha ingiunto di pagare a (di seguito: ) la somma di Controparte_2 Controparte_2
€ 55.021,00, oltre interessi, spese e accessori, a titolo di corrispettivo del subappalto eseguito presso il cantiere sito in Borgo Agognate per il periodo dal 10/09/2022 al 31/01/2023. CP_3
A fondamento dell'opposizione, ha contestato di avere stipulato contratti di appalto o di CP_1
subappalto in relazione al cantiere e di avere intrattenuto rapporti con CP_3 [...]
e ha allegato: di avere immediatamente contestato, in data 18/04/2023, la fattura n. CP_2
12/2023 del 17/04/2023, azionata in via monitoria, e di essere venuta a conoscenza, subito dopo la notifica del decreto ingiuntivo, che un proprio consigliere, senza avere Controparte_4
preventivamente ricevuto alcun incarico né mandato da parte del consiglio di amministrazione o dal presidente del c.d.a. di , aveva speso il nome della predetta società al fine di CP_1 mascherare l'effettiva partecipazione al contratto di appalto del cantiere da parte della CP_3
società di cui è amministratore unico e socio al 50%, General Group Gestione e Lavoro s.r.l.s., priva dei requisiti necessari;
che il sig. si è formalmente assunto la responsabilità CP_4 dell'accaduto e, in data il 25/10/2023, è stato sollevato dalla carica di consigliere di ed è CP_1
stato escluso dalla società.
pagina 2 di 7 Ciò premesso in fatto, in diritto l'opponente ha eccepito che il difetto di potere rappresentativo in capo al Sig. falsus procurator, determina l'inefficacia del contratto di subapalto nei CP_4
confronti di ed esclude il diritto di credito di CP_1 Controparte_2
La parte opponente ha inoltre eccepito la mancanza di prove idonee a dimostrare la conclusione del contratto, il suo oggetto, l'effettiva esecuzione e la consistenza dei lavori, le spese eventualmente sostenute dal subappaltatore.
Si è costituita in giudizio chiedendo che l'opposizione sia rigettata. Controparte_2
La parte opposta ha evidenziato l'inverosimiglianza della versione dei fatti fornita dall'opponente, secondo cui non si sarebbe accorta che il suo consigliere CP_1
d'amministrazione sig. ha concluso un contratto di appalto con per la CP_4 Parte_1
ristrutturazione di Borgo Agognate, ha concluso un contratto di subappalto con
[...]
e altre società, ha svolto per diversi mesi dei lavori presso il cantiere in oggetto, né si CP_2
sarebbe resa conto di avere ricevuto pagamenti in relazione a quel cantiere sui propri conti correnti.
Ha poi rilevato che il c.d.a. di una società neocostituita non poteva non essere a conoscenza dei contratti conclusi a nome della società stessa;
non notare le entrate e le uscite sui propri conti correnti;
non accorgersi dell'assunzione di lavoratori, assunti prima da General Group e poi distaccati presso e, in particolare, presso il cantiere di Borgo Agognate, come CP_1
regolarmente comunicato agli uffici competenti;
non assumere immediate iniziative a propria tutela una volta ricevuta una denuncia di vizi e difetti da parte della committente in data Pt_1
28/03/2023, che faceva specifico riferimento al contratto d'appalto del cantiere non CP_3
denunciare alle autorità competenti il sig. una volta scoperto il suo operato, ma CP_4 limitarsi a sollevarlo dall'incarico.
Ha anche eccepito che l'avere fatto sottoscrivere al consigliere di amministrazione una confessione è un modo per sollevare la società dalle sue responsabilità.
In ogni caso – ha rilevato l'opposta – anche ammettendo che ignorasse l'attività CP_1
compiuta dal sig. posto che quest'ultimo non era estraneo alla società, ma agiva per CP_4 conto di quest'ultima, e avendo eseguito la propria prestazione, la società Controparte_2
opponente è tenuta a pagare il relativo corrispettivo;
ad ogni modo, il c.d.a. di dovrebbe CP_1
essere ritenuto responsabile delle azioni del proprio consigliere per avere omesso di vigilare secondo diligenza.
Riguardo alla prova del credito oggetto d'ingiunzione, l'opposta ha allegato che in data Pt_1
4/07/2023, ha inviato alle imprese subappaltatrici di una missiva in cui le informava di CP_1
pagina 3 di 7 avere già definito con la stessa appaltatrice la contabilità relativa alle lavorazioni eseguite sino al
31/01/2023 e di avere concordato, con la stessa, modalità di pagamento rateali, al fine di poter verificare l'effettivo pagamento di tutti i subappaltatori.
Quale ulteriore prova scritta, ha richiamato l'intimazione di pagamento inviata a in data CP_1
26/08/2023, tramite il proprio difensore, a cui non era seguito alcun riscontro, e la documentazione attestante le spese sostenute (spese di carburante, autostrada e servizio macchinario merlo) per recarsi presso il cantiere e svolgere l'attività per cui era stata incaricata.
All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., è stata rigettata l'istanza per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo proposta da e non è stata Controparte_2
ammessa la prova per testi dedotta dalle parti.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 17/12/2024 e rimessa in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281-sexies c.p.c..
***
1. L'opposizione è fondata e dev'essere accolta.
2. agisce per il pagamento del corrispettivo oggetto di un contratto di Controparte_2
subappalto che essa assume avere stipulato con , quale appaltatrice del cantiere CP_1 CP_3
sito in Borgo Agognate (NO) per la committente Parte_1
Non è contestato che la società opposta abbia stipulato il contratto con Controparte_4 all'epoca socio e consigliere di amministrazione di . CP_1
Ai sensi dell'art. 3 dello statuto di (doc. 2 e 3 allegati alla citazione), i poteri di firma per CP_1
tutti gli atti sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, e la rappresentanza legale della società cooperativa spettano al presidente del consiglio di amministrazione. L'art. 37 attribuisce il potere di rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione, che ha tutti i poteri relativi all'amministrazione sia ordinaria che straordinaria, al presidente del consiglio di amministrazione, oltre che agli amministratori delegati, institori e procuratori, questi ultimi nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.
È documentalmente provato, pertanto, che all'epoca dei fatti, non aveva il Controparte_4
potere di concludere contratti in nome e per conto di e quindi di stipulare il contratto CP_1
d'appalto con spendendo il nome della società opponente. Controparte_2
Il contratto concluso dal rappresentante senza potere non produce effetti nei confronti del soggetto falsamente rappresentato, ma il terzo contraente che aveva fatto affidamento sulla validità del contratto può agire nei confronti del falsus procurator per il risarcimento del danno pagina 4 di 7 (art. 1398 c.c.); tale disciplina, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, è applicabile a ogni tipo di rappresentanza, compresa quella derivante da un rapporto organico (Cass., n. 29825 del 18/11/2019).
Nel caso di specie, pertanto, il contratto di subappalto oggetto di causa è inefficace nei confronti di . CP_1
3. La parte opposta sostiene che deve rispondere delle obbligazioni assunte da CP_1 [...] perché, in estrema sintesi, conosceva o avrebbe dovuto conoscere, secondo l'ordinaria CP_4 diligenza, l'attività svolta dal proprio consigliere di amministrazione spendendo il nome della società, facilmente rilevabile sulla scorta di plurime, convergenti, circostanze, tanto più che la società opponente era stata costituita pochi mesi prima e aveva espletato, pertanto, un'attività sociale limitata: alcuni lavoratori di General Group Gestione e Lavoro s.r.l.s. (società di cui il sig. era, all'epoca, amministratore unico) erano stati distaccati presso (doc. 3 CP_4 CP_1
allegato alla comparsa di costituzione e risposta); la committente in data Parte_1
28/03/2023, aveva inviato a una denuncia di vizi relativa al cantiere (doc. 4 CP_1 CP_3
ibidem); in relazione all'appalto con la stessa erano pervenuti accrediti di denaro Parte_1 sui conti correnti sociali;
aveva ricevuto l'intimazione di pagamento dell'avv. Alia, per CP_1
conto di (doc. 6 ibidem). Controparte_2
Tuttavia, anche ammettendo che sia addebitabile a una colpa, consistente nell'avere CP_1 omesso di vigilare sull'operato di un membro del proprio c.d.a. e comunque di accorgersi dei fatti sopra indicati, quali indizi dell'esistenza di contratti stipulati (senza potere) a nome della società, non possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole (che operano quando, da un lato, vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro, sussista anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente, cfr. da ultimo Cass., n.
27349 del 26/09/2023): nella fattispecie, infatti, la realtà e la consistenza effettiva dell'altrui potere avrebbero potuto essere riscontrati con l'ordinaria diligenza attraverso gli speciali mezzi pubblicità previsti dalla legge, ossia dal registro delle imprese (cfr. Cass., n. 10297 del
29/04/2010; Cass., n. 13357 del 19/07/2004) e tale circostanza è incompatibile con l'affidamento incolpevole del terzo ( . Controparte_2
4. La società opposta, del resto, non ha allegato la ratifica del contratto da parte di ai CP_1 sensi dell'art. 1399 c.c., neppure in forma tacita, ossia mediante qualsiasi atto o comportamento pagina 5 di 7 da cui risulti in maniera chiara e univoca la volontà del "dominus" di fare proprio il negozio concluso in suo nome e conto dal falsus procurator (Cass., n. 408 del 12/01/2006).
5. In ogni caso, se anche si superasse l'eccezione d'inefficacia del contratto di subappalto tra VI-
RES e per difetto del potere di rappresentanza in capo a la Controparte_2 Controparte_4
domanda di adempimento della società opposta non potrebbe essere accolta, mancando la prova del diritto di credito azionato in via monitoria: la fattura prodotta dalla società opposta ed emessa a carico della opponente costituisce un documento di formazione unilaterale avente efficacia soltanto indiziaria e, di per sé considerata, è inidonea a provare la pretesa creditoria sottesa;
analoga considerazione vale per l'intimazione di pagamento di inviata a VI- Controparte_2
RES il 26/08/2023; la comunicazione del legale di del 4/07/2023 potrebbe al più Parte_1
dimostrare la presenza della società opposta nel cantiere ma non è idonea a provare CP_3
l'esecuzione di opere da parte di e la consistenza delle stesse;
la Controparte_2
documentazione relativa a spese autostradali, per carburante, per pasti e per macchinari (doc. 4 fascicolo monitorio) non può essere univocamente riferita al cantiere e, in ogni caso, CP_3
non è dimostrato il diritto al rimborso di tali spese in capo in base al contratto di subappalto.
6. All'accoglimento dell'opposizione, segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
7. Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico di Controparte_2
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m.
n. 55/2014, in base al valore della controversia (scaglione da € 52.000,01 a € 260,000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio e introduttiva e con riduzione del 50% per la fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., e per la fase decisionale, in considerazione del modulo semplificato adottato.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca e dichiara Controparte_1
inefficace il decreto ingiuntivo n. 1019/2023 del 3/10/2023, emesso da questo Tribunale in favore di Controparte_2
2) condanna la parte opposta alla rifusione delle spese processuali in favore della parte opponente che liquida in € 406,50 per esborsi ed € 9.142,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e
IVA come per legge.
pagina 6 di 7 Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 18/12/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2563/2023 tra le parti:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Controparte_1 P.IVA_1
Gambini, elettivamente domiciliata in Prato, via Pallacorda, n. 34 presso lo studio del difensore;
OPPONENTE
cf , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Ada Alia, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale del difensore
Email_1
OPPOSTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)
CONCLUSIONI
Opponente: nel merito, come nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. [«(…) nel merito, in via principale, accertare e dichiarare per le ragioni esposte l'inefficacia nei confronti della
[...]
di ogni e qualsiasi contratto posto a base del credito ingiunto e per l'effetto Controparte_1
accogliere la presente opposizione per le ragioni esposte in premessa, revocando di conseguenza il Decreto Ingiuntivo Telematico n. 1019/2023 (R.G. 2142/2023) pubblicato in data
03 Ottobre 2023 da questo Ufficio e dichiarare che nulla è dovuto in favore della società pagina 1 di 7 da parte della opponente;
• nel merito, in Controparte_2
subordine, nelle denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda avanzata in via principale, accertare e dichiarare che nulla è dovuto in favore della società poiché il credito non è provato e/o comunque non Controparte_2 CP_2
è dovuto nella misura ingiunta;
• in ogni caso, con vittoria di competenze ed onorari del presente giudizio.»] e, in via istruttoria, come nella seconda e nella terza memoria ex art. 171-ter
c.p.c..
Opposta: nel merito, come nella comparsa di costituzione e risposta [«(…) in via principale voglia preliminarmente confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1019/2023 emesso dal Tribunale di
Prato (Dott. Francesco Delù) in data 03.10.2023 (R.G. 2142/2023); nel merito respingere
l'opposizione a Decreto Ingiuntivo di parte attrice opponente in quanto infondate in diritto ed in fatto, il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.»] e, in via istruttoria, come nella seconda e nella terza memoria ex art. 171-ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
(di seguito: ») ha proposto opposizione, con citazione, avverso Controparte_1 CP_1
il decreto ingiuntivo n. 1019/2023 del 3/10/2023 con cui questo Tribunale le ha ingiunto di pagare a (di seguito: ) la somma di Controparte_2 Controparte_2
€ 55.021,00, oltre interessi, spese e accessori, a titolo di corrispettivo del subappalto eseguito presso il cantiere sito in Borgo Agognate per il periodo dal 10/09/2022 al 31/01/2023. CP_3
A fondamento dell'opposizione, ha contestato di avere stipulato contratti di appalto o di CP_1
subappalto in relazione al cantiere e di avere intrattenuto rapporti con CP_3 [...]
e ha allegato: di avere immediatamente contestato, in data 18/04/2023, la fattura n. CP_2
12/2023 del 17/04/2023, azionata in via monitoria, e di essere venuta a conoscenza, subito dopo la notifica del decreto ingiuntivo, che un proprio consigliere, senza avere Controparte_4
preventivamente ricevuto alcun incarico né mandato da parte del consiglio di amministrazione o dal presidente del c.d.a. di , aveva speso il nome della predetta società al fine di CP_1 mascherare l'effettiva partecipazione al contratto di appalto del cantiere da parte della CP_3
società di cui è amministratore unico e socio al 50%, General Group Gestione e Lavoro s.r.l.s., priva dei requisiti necessari;
che il sig. si è formalmente assunto la responsabilità CP_4 dell'accaduto e, in data il 25/10/2023, è stato sollevato dalla carica di consigliere di ed è CP_1
stato escluso dalla società.
pagina 2 di 7 Ciò premesso in fatto, in diritto l'opponente ha eccepito che il difetto di potere rappresentativo in capo al Sig. falsus procurator, determina l'inefficacia del contratto di subapalto nei CP_4
confronti di ed esclude il diritto di credito di CP_1 Controparte_2
La parte opponente ha inoltre eccepito la mancanza di prove idonee a dimostrare la conclusione del contratto, il suo oggetto, l'effettiva esecuzione e la consistenza dei lavori, le spese eventualmente sostenute dal subappaltatore.
Si è costituita in giudizio chiedendo che l'opposizione sia rigettata. Controparte_2
La parte opposta ha evidenziato l'inverosimiglianza della versione dei fatti fornita dall'opponente, secondo cui non si sarebbe accorta che il suo consigliere CP_1
d'amministrazione sig. ha concluso un contratto di appalto con per la CP_4 Parte_1
ristrutturazione di Borgo Agognate, ha concluso un contratto di subappalto con
[...]
e altre società, ha svolto per diversi mesi dei lavori presso il cantiere in oggetto, né si CP_2
sarebbe resa conto di avere ricevuto pagamenti in relazione a quel cantiere sui propri conti correnti.
Ha poi rilevato che il c.d.a. di una società neocostituita non poteva non essere a conoscenza dei contratti conclusi a nome della società stessa;
non notare le entrate e le uscite sui propri conti correnti;
non accorgersi dell'assunzione di lavoratori, assunti prima da General Group e poi distaccati presso e, in particolare, presso il cantiere di Borgo Agognate, come CP_1
regolarmente comunicato agli uffici competenti;
non assumere immediate iniziative a propria tutela una volta ricevuta una denuncia di vizi e difetti da parte della committente in data Pt_1
28/03/2023, che faceva specifico riferimento al contratto d'appalto del cantiere non CP_3
denunciare alle autorità competenti il sig. una volta scoperto il suo operato, ma CP_4 limitarsi a sollevarlo dall'incarico.
Ha anche eccepito che l'avere fatto sottoscrivere al consigliere di amministrazione una confessione è un modo per sollevare la società dalle sue responsabilità.
In ogni caso – ha rilevato l'opposta – anche ammettendo che ignorasse l'attività CP_1
compiuta dal sig. posto che quest'ultimo non era estraneo alla società, ma agiva per CP_4 conto di quest'ultima, e avendo eseguito la propria prestazione, la società Controparte_2
opponente è tenuta a pagare il relativo corrispettivo;
ad ogni modo, il c.d.a. di dovrebbe CP_1
essere ritenuto responsabile delle azioni del proprio consigliere per avere omesso di vigilare secondo diligenza.
Riguardo alla prova del credito oggetto d'ingiunzione, l'opposta ha allegato che in data Pt_1
4/07/2023, ha inviato alle imprese subappaltatrici di una missiva in cui le informava di CP_1
pagina 3 di 7 avere già definito con la stessa appaltatrice la contabilità relativa alle lavorazioni eseguite sino al
31/01/2023 e di avere concordato, con la stessa, modalità di pagamento rateali, al fine di poter verificare l'effettivo pagamento di tutti i subappaltatori.
Quale ulteriore prova scritta, ha richiamato l'intimazione di pagamento inviata a in data CP_1
26/08/2023, tramite il proprio difensore, a cui non era seguito alcun riscontro, e la documentazione attestante le spese sostenute (spese di carburante, autostrada e servizio macchinario merlo) per recarsi presso il cantiere e svolgere l'attività per cui era stata incaricata.
All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., è stata rigettata l'istanza per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo proposta da e non è stata Controparte_2
ammessa la prova per testi dedotta dalle parti.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 17/12/2024 e rimessa in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281-sexies c.p.c..
***
1. L'opposizione è fondata e dev'essere accolta.
2. agisce per il pagamento del corrispettivo oggetto di un contratto di Controparte_2
subappalto che essa assume avere stipulato con , quale appaltatrice del cantiere CP_1 CP_3
sito in Borgo Agognate (NO) per la committente Parte_1
Non è contestato che la società opposta abbia stipulato il contratto con Controparte_4 all'epoca socio e consigliere di amministrazione di . CP_1
Ai sensi dell'art. 3 dello statuto di (doc. 2 e 3 allegati alla citazione), i poteri di firma per CP_1
tutti gli atti sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, e la rappresentanza legale della società cooperativa spettano al presidente del consiglio di amministrazione. L'art. 37 attribuisce il potere di rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione, che ha tutti i poteri relativi all'amministrazione sia ordinaria che straordinaria, al presidente del consiglio di amministrazione, oltre che agli amministratori delegati, institori e procuratori, questi ultimi nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.
È documentalmente provato, pertanto, che all'epoca dei fatti, non aveva il Controparte_4
potere di concludere contratti in nome e per conto di e quindi di stipulare il contratto CP_1
d'appalto con spendendo il nome della società opponente. Controparte_2
Il contratto concluso dal rappresentante senza potere non produce effetti nei confronti del soggetto falsamente rappresentato, ma il terzo contraente che aveva fatto affidamento sulla validità del contratto può agire nei confronti del falsus procurator per il risarcimento del danno pagina 4 di 7 (art. 1398 c.c.); tale disciplina, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, è applicabile a ogni tipo di rappresentanza, compresa quella derivante da un rapporto organico (Cass., n. 29825 del 18/11/2019).
Nel caso di specie, pertanto, il contratto di subappalto oggetto di causa è inefficace nei confronti di . CP_1
3. La parte opposta sostiene che deve rispondere delle obbligazioni assunte da CP_1 [...] perché, in estrema sintesi, conosceva o avrebbe dovuto conoscere, secondo l'ordinaria CP_4 diligenza, l'attività svolta dal proprio consigliere di amministrazione spendendo il nome della società, facilmente rilevabile sulla scorta di plurime, convergenti, circostanze, tanto più che la società opponente era stata costituita pochi mesi prima e aveva espletato, pertanto, un'attività sociale limitata: alcuni lavoratori di General Group Gestione e Lavoro s.r.l.s. (società di cui il sig. era, all'epoca, amministratore unico) erano stati distaccati presso (doc. 3 CP_4 CP_1
allegato alla comparsa di costituzione e risposta); la committente in data Parte_1
28/03/2023, aveva inviato a una denuncia di vizi relativa al cantiere (doc. 4 CP_1 CP_3
ibidem); in relazione all'appalto con la stessa erano pervenuti accrediti di denaro Parte_1 sui conti correnti sociali;
aveva ricevuto l'intimazione di pagamento dell'avv. Alia, per CP_1
conto di (doc. 6 ibidem). Controparte_2
Tuttavia, anche ammettendo che sia addebitabile a una colpa, consistente nell'avere CP_1 omesso di vigilare sull'operato di un membro del proprio c.d.a. e comunque di accorgersi dei fatti sopra indicati, quali indizi dell'esistenza di contratti stipulati (senza potere) a nome della società, non possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole (che operano quando, da un lato, vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro, sussista anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente, cfr. da ultimo Cass., n.
27349 del 26/09/2023): nella fattispecie, infatti, la realtà e la consistenza effettiva dell'altrui potere avrebbero potuto essere riscontrati con l'ordinaria diligenza attraverso gli speciali mezzi pubblicità previsti dalla legge, ossia dal registro delle imprese (cfr. Cass., n. 10297 del
29/04/2010; Cass., n. 13357 del 19/07/2004) e tale circostanza è incompatibile con l'affidamento incolpevole del terzo ( . Controparte_2
4. La società opposta, del resto, non ha allegato la ratifica del contratto da parte di ai CP_1 sensi dell'art. 1399 c.c., neppure in forma tacita, ossia mediante qualsiasi atto o comportamento pagina 5 di 7 da cui risulti in maniera chiara e univoca la volontà del "dominus" di fare proprio il negozio concluso in suo nome e conto dal falsus procurator (Cass., n. 408 del 12/01/2006).
5. In ogni caso, se anche si superasse l'eccezione d'inefficacia del contratto di subappalto tra VI-
RES e per difetto del potere di rappresentanza in capo a la Controparte_2 Controparte_4
domanda di adempimento della società opposta non potrebbe essere accolta, mancando la prova del diritto di credito azionato in via monitoria: la fattura prodotta dalla società opposta ed emessa a carico della opponente costituisce un documento di formazione unilaterale avente efficacia soltanto indiziaria e, di per sé considerata, è inidonea a provare la pretesa creditoria sottesa;
analoga considerazione vale per l'intimazione di pagamento di inviata a VI- Controparte_2
RES il 26/08/2023; la comunicazione del legale di del 4/07/2023 potrebbe al più Parte_1
dimostrare la presenza della società opposta nel cantiere ma non è idonea a provare CP_3
l'esecuzione di opere da parte di e la consistenza delle stesse;
la Controparte_2
documentazione relativa a spese autostradali, per carburante, per pasti e per macchinari (doc. 4 fascicolo monitorio) non può essere univocamente riferita al cantiere e, in ogni caso, CP_3
non è dimostrato il diritto al rimborso di tali spese in capo in base al contratto di subappalto.
6. All'accoglimento dell'opposizione, segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
7. Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico di Controparte_2
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m.
n. 55/2014, in base al valore della controversia (scaglione da € 52.000,01 a € 260,000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio e introduttiva e con riduzione del 50% per la fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., e per la fase decisionale, in considerazione del modulo semplificato adottato.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca e dichiara Controparte_1
inefficace il decreto ingiuntivo n. 1019/2023 del 3/10/2023, emesso da questo Tribunale in favore di Controparte_2
2) condanna la parte opposta alla rifusione delle spese processuali in favore della parte opponente che liquida in € 406,50 per esborsi ed € 9.142,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e
IVA come per legge.
pagina 6 di 7 Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 18/12/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
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