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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/01/2024, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3420/2022 R.G. lavoro, promossa da
Parte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Elena Finotti e Nina
[...]
Minotti; contro
-c.f. contumace); Controparte_1 CodiceFiscale_1
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v.
Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 26.10.2022, l' Parte_2
conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale
[...]
deducendo: Controparte_1
- di aver inizialmente conferito alla parte resistente, con Determinazione n. 33 del
29/04/2003, un incarico di “collaborazione e consulenza”, poi rinnovato per ulteriori 10 mesi con successiva Determina n. 8 del 26/02/2004;
- di aver poi assunto la convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di un anno, con Determinazione n. 109 del 22/12/2005, successivamente rinnovato per un anno con Determinazione n. 89 del 21/12/2006 e ancora per un altro anno con la Determinazione n. 79 del 13/12/2007;
- di aver infine stabilizzato la resistente, su richiesta di quest'ultima, in data 1/07/2008, mediante stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria giuridica D, posizione economica D1, previa Determina n. 2530 del
21/05/2008, il tutto senza espletare però alcuna procedura concorsuale, comparativa o selettiva;
- che in data 11/02/2013 la convenuta , unitamente ai Dirigenti firmatari Controparte_1 dei predetti atti, venivano chiamati a giudizio dalla Procura Regionale della Corte dei
Conti per danno erariale cagionato all' nella quale l'ente Organizzazione_1 ricorrente era strutturalmente inglobato, anche sotto il profilo finanziario, sino al 2022;
- che, parallelamente, venivano aperti a carico della convenuta un procedimento disciplinare ed un procedimento penale per le rilevate irregolarità assunzionali;
- che il procedimento penale, recante RGNR n. 5270/09 mod. 21 - 234/12 GIP, si concludeva con sentenza n. 760/2012 di condanna della per concorso in abuso CP_1
d'ufficio proprio in relazione alla sua assunzione;
- che il procedimento presso la Corte dei Conti si concludeva con sentenza n. 686, depositata in data 14/10/2013, la quale - richiamando anche la predetta sentenza penale innanzi menzionata - condannava la convenuta, unitamente a Parte_3
(dirigente firmatario delle Determine illegittime) “al pagamento a favore della Org_1
di € 212.322,38, da ripartire tra loro in parti uguali, oltre ad interessi legali calcolati dalla
[...] data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo”; - che tale sentenza della Corte dei Conti veniva confermata anche in sede di gravame con sentenza n. 46 del 20/01/2015, passata in giudicato;
- che nelle more dei procedimenti pendenti (penale e amministrativo), l'Ente ricorrente si avvaleva della facoltà, prevista dall'art. 55 ter D.lgs. 165/2001, di sospendere cautelativamente dal servizio la con Determina n. 1268 del 06/10/2014, la cui CP_1 impugnativa giudiziale veniva respinta in sede cautelare dall'intestato Tribunale in composizione dapprima monocratica e poi collegiale (ordinanza n. 4124/2016);
- che, a far data dal citato provvedimento di sospensione cautelare dal servizio veniva corrisposta alla parte convenuta una retribuzione pari al 50% dell'importo mensile precedentemente concordato;
- di aver emesso Determina Dirigenziale n. 19 del 08/04/2021, avente ad oggetto la rilevazione della nullità del contratto di lavoro intercorso con la controparte e la rimozione retroattiva degli effetti, determina non impugnata entro i termini di legge;
- di essersi quindi attivato per il recupero delle somme indebitamente corrisposte alla in esecuzione del contratto ritenuto nullo: quanto ad € 106.161,19 - Controparte_1 somma quantificata dalla sentenza della Corte dei Conti n. 686/2013 (confermata in appello con sentenza n. 46/2015, passata in giudicato) per il periodo compreso tra l'assunzione e la data di deposito della medesima sentenza del 14/10/2013- in separata sede mediante intervento in procedura esecutiva immobiliare e quanto ad € 69.015,32 netti -importo derivante dalla sommatoria degli emolumenti riportati dalle buste paga accluse al ricorso, per il periodo successivo- con la presente causa.
Sulla base di tali allegazioni rassegnava le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che i contratti di lavoro sottoscritti tra le parti sono affetti da nullità totale ab origine per contrarietà a norme di legge, causa illecita e/ motivo illecito, per tutte le ragioni indicate nel presente atto,
- e per l'effetto, disporre la restituzione di tutte le somme percepite a titolo di emolumenti e/o indennità retributive con condanna della signora
al versamento della somma di € 69.015,32 Controparte_1
(sessantanovemilaquindici/32), già al netto degli oneri contributivi e corrispondente a quanto versato dall'ente dal 13/10/2013 al 08/04/2021, in favore dell'ente ovvero della somma maggiore o Pt_2 minore ritenuta di giustizia;
- in subordine, accertare e dichiarare che dal 06/10/2014 al
08/04/2021 la signora non ha svolto alcuna effettiva Controparte_1 attività lavorativa per effetto del provvedimento di sospensione dal servizio disposto con nota prot. n. 1268 del 06/10/2014 e sino alla delibera di risoluzione del contratto di lavoro n. 19/2021;
- e per l'effetto, disporre la restituzione di tutte le somme percepite a titolo di emolumenti e/o indennità retributive con condanna della signora
al versamento della somma di € 56.214,87 Controparte_1
(cinquantaseimiladuecentoquattordici/87), già al netto degli oneri contributivi e corrispondente a quanto versato dall'ente dal 06/10/2014 al
08/04/2021, in favore dell'ente ATO4, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, ovvero, in subordine, dalla data della domanda;
”
Seppur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva, restando Controparte_1 contumace.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'odierna udienza e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta così come indicato in epigrafe), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Costituisce circostanza in fatto ormai definitivamente acclarata in sede sia penale che contabile che la sia stata assunta con contratto a tempo indeterminato dall'ente CP_1 ricorrente, in data 1.07.2008, in assenza totale di procedura comparativa, concorsuale o selettiva.
La circostanza che la sentenza di condanna penale della convenuta, resa dal GUP di
Latina in data 30.05.2012, sia stata poi riformata in sede di gravame in data 20.11.2017 dando atto della sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato di concorso in abuso di ufficio contestato alla non riverbera i suoi effetti nel presente giudizio di CP_1 accertamento della nullità del contratto di assunzione, in ordine al quale rimane invece fermo l'accertamento della materialità dei fatti nel loro storico accadimento.
Alla totale elusione delle procedure comparative di reclutamento consegue, quindi, con ogni evidenza, la nullità radicale del contratto di pubblico impiego irregolarmente stipulato, nullità che l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio comportamento al rispetto delle norme inderogabili di legge, può far valere in via unilaterale (Cass. 17999/2022).
Dall'accertamento del vizio genetico del contratto deriva la necessaria rimozione ex tunc degli effetti del rapporto, con conseguente facoltà per l'amministrazione datrice di attivarsi per recuperare tutti gli emolumenti retributivi e indennitari illegittimamente percepiti dal dipendente in esecuzione del contratto nullo.
Nel caso di specie neppure potranno essere fatti salvi gli effetti conservativi della norma protettiva di cui all'art. 2126 c.c.
A tal riguardo, non è forse inutile rammentare che la giurisprudenza ha nel tempo restrittivamente definito il concetto di oggetto o causa illecita, cui non concorre la violazione di una qualsiasi norma imperativa, occorrendo la violazione di norme espressione di principi etici fondamentali dell'ordinamento. Tuttavia, proprio seguendo questa direzione, e tenuto conto che la liceità della causa si misura non solo nel momento esecutivo della prestazione ma anche nel momento genetico del sinallagma contrattuale, la violazione delle norme sull'assunzione, nel caso concreto che qui interessa, non può che attingere principi superiori dell'ordinamento: non solo viene in interesse il carattere imperativo della norma, che già di per sé è un elemento da tener presente, ma il risultato dell'assunzione è stato in tal caso conseguito attraverso condotte penalmente rilevanti e comunque palesemente in contrasto con i canoni di correttezza e trasparenza che governano le modalità di accesso al pubblico impiego e che sottendono la tutela di interessi generali trascendenti rispetto a quelli del singolo soggetto.
Quanto osservato esclude l'applicazione dell'art. 2126 c.c., in quanto tali disposizioni presuppongono che il rapporto di lavoro sia instaurato in modo lecito e non sia in contrasto con norme di carattere fondamentale. La norma di cui all'art. 2126 c.c. mira infatti a tutelare la prestazione lavorativa “di fatto” pure svolta in presenza di un contratto nullo, ma non quella resa possibile da condotte violative di principi fondanti dell'ordinamento quale sicuramente è la condotta, già valutata anche irrispettosa di precetti penali, che ha propiziato l'assunzione della in spregio alla procedure CP_1 comparative normativamente previste.
Sulla base di tali assorbenti considerazioni, esaminato il compendio istruttorio cartolare accluso al ricorso -che assevera l'effettivo pagamento delle prestazioni (retributive ed indennitarie) di cui la parte ricorrente invoca la restituzione- deve essere Controparte_1 condannata alla restituzione all'ente ATO4 della somma di euro 69.015,32 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accerta e dichiara la nullità del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulato tra le parti in data 1.07.2008;
- condanna a restituire alla parte ricorrente la somma di euro 69.015,32 Controparte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo;
- condanna alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in euro 5.360,00, oltre accessori come per legge.
Latina, 23 gennaio 2024
Il Giudice
Umberto Maria Costume
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3420/2022 R.G. lavoro, promossa da
Parte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Elena Finotti e Nina
[...]
Minotti; contro
-c.f. contumace); Controparte_1 CodiceFiscale_1
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v.
Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 26.10.2022, l' Parte_2
conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale
[...]
deducendo: Controparte_1
- di aver inizialmente conferito alla parte resistente, con Determinazione n. 33 del
29/04/2003, un incarico di “collaborazione e consulenza”, poi rinnovato per ulteriori 10 mesi con successiva Determina n. 8 del 26/02/2004;
- di aver poi assunto la convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di un anno, con Determinazione n. 109 del 22/12/2005, successivamente rinnovato per un anno con Determinazione n. 89 del 21/12/2006 e ancora per un altro anno con la Determinazione n. 79 del 13/12/2007;
- di aver infine stabilizzato la resistente, su richiesta di quest'ultima, in data 1/07/2008, mediante stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria giuridica D, posizione economica D1, previa Determina n. 2530 del
21/05/2008, il tutto senza espletare però alcuna procedura concorsuale, comparativa o selettiva;
- che in data 11/02/2013 la convenuta , unitamente ai Dirigenti firmatari Controparte_1 dei predetti atti, venivano chiamati a giudizio dalla Procura Regionale della Corte dei
Conti per danno erariale cagionato all' nella quale l'ente Organizzazione_1 ricorrente era strutturalmente inglobato, anche sotto il profilo finanziario, sino al 2022;
- che, parallelamente, venivano aperti a carico della convenuta un procedimento disciplinare ed un procedimento penale per le rilevate irregolarità assunzionali;
- che il procedimento penale, recante RGNR n. 5270/09 mod. 21 - 234/12 GIP, si concludeva con sentenza n. 760/2012 di condanna della per concorso in abuso CP_1
d'ufficio proprio in relazione alla sua assunzione;
- che il procedimento presso la Corte dei Conti si concludeva con sentenza n. 686, depositata in data 14/10/2013, la quale - richiamando anche la predetta sentenza penale innanzi menzionata - condannava la convenuta, unitamente a Parte_3
(dirigente firmatario delle Determine illegittime) “al pagamento a favore della Org_1
di € 212.322,38, da ripartire tra loro in parti uguali, oltre ad interessi legali calcolati dalla
[...] data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo”; - che tale sentenza della Corte dei Conti veniva confermata anche in sede di gravame con sentenza n. 46 del 20/01/2015, passata in giudicato;
- che nelle more dei procedimenti pendenti (penale e amministrativo), l'Ente ricorrente si avvaleva della facoltà, prevista dall'art. 55 ter D.lgs. 165/2001, di sospendere cautelativamente dal servizio la con Determina n. 1268 del 06/10/2014, la cui CP_1 impugnativa giudiziale veniva respinta in sede cautelare dall'intestato Tribunale in composizione dapprima monocratica e poi collegiale (ordinanza n. 4124/2016);
- che, a far data dal citato provvedimento di sospensione cautelare dal servizio veniva corrisposta alla parte convenuta una retribuzione pari al 50% dell'importo mensile precedentemente concordato;
- di aver emesso Determina Dirigenziale n. 19 del 08/04/2021, avente ad oggetto la rilevazione della nullità del contratto di lavoro intercorso con la controparte e la rimozione retroattiva degli effetti, determina non impugnata entro i termini di legge;
- di essersi quindi attivato per il recupero delle somme indebitamente corrisposte alla in esecuzione del contratto ritenuto nullo: quanto ad € 106.161,19 - Controparte_1 somma quantificata dalla sentenza della Corte dei Conti n. 686/2013 (confermata in appello con sentenza n. 46/2015, passata in giudicato) per il periodo compreso tra l'assunzione e la data di deposito della medesima sentenza del 14/10/2013- in separata sede mediante intervento in procedura esecutiva immobiliare e quanto ad € 69.015,32 netti -importo derivante dalla sommatoria degli emolumenti riportati dalle buste paga accluse al ricorso, per il periodo successivo- con la presente causa.
Sulla base di tali allegazioni rassegnava le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che i contratti di lavoro sottoscritti tra le parti sono affetti da nullità totale ab origine per contrarietà a norme di legge, causa illecita e/ motivo illecito, per tutte le ragioni indicate nel presente atto,
- e per l'effetto, disporre la restituzione di tutte le somme percepite a titolo di emolumenti e/o indennità retributive con condanna della signora
al versamento della somma di € 69.015,32 Controparte_1
(sessantanovemilaquindici/32), già al netto degli oneri contributivi e corrispondente a quanto versato dall'ente dal 13/10/2013 al 08/04/2021, in favore dell'ente ovvero della somma maggiore o Pt_2 minore ritenuta di giustizia;
- in subordine, accertare e dichiarare che dal 06/10/2014 al
08/04/2021 la signora non ha svolto alcuna effettiva Controparte_1 attività lavorativa per effetto del provvedimento di sospensione dal servizio disposto con nota prot. n. 1268 del 06/10/2014 e sino alla delibera di risoluzione del contratto di lavoro n. 19/2021;
- e per l'effetto, disporre la restituzione di tutte le somme percepite a titolo di emolumenti e/o indennità retributive con condanna della signora
al versamento della somma di € 56.214,87 Controparte_1
(cinquantaseimiladuecentoquattordici/87), già al netto degli oneri contributivi e corrispondente a quanto versato dall'ente dal 06/10/2014 al
08/04/2021, in favore dell'ente ATO4, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, ovvero, in subordine, dalla data della domanda;
”
Seppur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva, restando Controparte_1 contumace.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'odierna udienza e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta così come indicato in epigrafe), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Costituisce circostanza in fatto ormai definitivamente acclarata in sede sia penale che contabile che la sia stata assunta con contratto a tempo indeterminato dall'ente CP_1 ricorrente, in data 1.07.2008, in assenza totale di procedura comparativa, concorsuale o selettiva.
La circostanza che la sentenza di condanna penale della convenuta, resa dal GUP di
Latina in data 30.05.2012, sia stata poi riformata in sede di gravame in data 20.11.2017 dando atto della sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato di concorso in abuso di ufficio contestato alla non riverbera i suoi effetti nel presente giudizio di CP_1 accertamento della nullità del contratto di assunzione, in ordine al quale rimane invece fermo l'accertamento della materialità dei fatti nel loro storico accadimento.
Alla totale elusione delle procedure comparative di reclutamento consegue, quindi, con ogni evidenza, la nullità radicale del contratto di pubblico impiego irregolarmente stipulato, nullità che l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio comportamento al rispetto delle norme inderogabili di legge, può far valere in via unilaterale (Cass. 17999/2022).
Dall'accertamento del vizio genetico del contratto deriva la necessaria rimozione ex tunc degli effetti del rapporto, con conseguente facoltà per l'amministrazione datrice di attivarsi per recuperare tutti gli emolumenti retributivi e indennitari illegittimamente percepiti dal dipendente in esecuzione del contratto nullo.
Nel caso di specie neppure potranno essere fatti salvi gli effetti conservativi della norma protettiva di cui all'art. 2126 c.c.
A tal riguardo, non è forse inutile rammentare che la giurisprudenza ha nel tempo restrittivamente definito il concetto di oggetto o causa illecita, cui non concorre la violazione di una qualsiasi norma imperativa, occorrendo la violazione di norme espressione di principi etici fondamentali dell'ordinamento. Tuttavia, proprio seguendo questa direzione, e tenuto conto che la liceità della causa si misura non solo nel momento esecutivo della prestazione ma anche nel momento genetico del sinallagma contrattuale, la violazione delle norme sull'assunzione, nel caso concreto che qui interessa, non può che attingere principi superiori dell'ordinamento: non solo viene in interesse il carattere imperativo della norma, che già di per sé è un elemento da tener presente, ma il risultato dell'assunzione è stato in tal caso conseguito attraverso condotte penalmente rilevanti e comunque palesemente in contrasto con i canoni di correttezza e trasparenza che governano le modalità di accesso al pubblico impiego e che sottendono la tutela di interessi generali trascendenti rispetto a quelli del singolo soggetto.
Quanto osservato esclude l'applicazione dell'art. 2126 c.c., in quanto tali disposizioni presuppongono che il rapporto di lavoro sia instaurato in modo lecito e non sia in contrasto con norme di carattere fondamentale. La norma di cui all'art. 2126 c.c. mira infatti a tutelare la prestazione lavorativa “di fatto” pure svolta in presenza di un contratto nullo, ma non quella resa possibile da condotte violative di principi fondanti dell'ordinamento quale sicuramente è la condotta, già valutata anche irrispettosa di precetti penali, che ha propiziato l'assunzione della in spregio alla procedure CP_1 comparative normativamente previste.
Sulla base di tali assorbenti considerazioni, esaminato il compendio istruttorio cartolare accluso al ricorso -che assevera l'effettivo pagamento delle prestazioni (retributive ed indennitarie) di cui la parte ricorrente invoca la restituzione- deve essere Controparte_1 condannata alla restituzione all'ente ATO4 della somma di euro 69.015,32 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accerta e dichiara la nullità del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulato tra le parti in data 1.07.2008;
- condanna a restituire alla parte ricorrente la somma di euro 69.015,32 Controparte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo;
- condanna alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in euro 5.360,00, oltre accessori come per legge.
Latina, 23 gennaio 2024
Il Giudice
Umberto Maria Costume