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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/02/2024, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. 10843/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.01.2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10843/2020 R.G. LAVORO
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso come in Parte_1 atti dall'Avv.to Ciriello Osvaldo, in virtù di mandato in calce al ricorso
Opponente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante
[...] pro-tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Vincenzo D'Isidoro, per procura allegata alla memoria difensiva
Opposto
OGGETTO: Opposizione Decreto Ingiuntivo n. 701/2020 (RG. 7792/2020) del 03/09/2020
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.10.2020 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 701/2020, emesso dall'intestato Tribunale il 3.09.2020 con cui era stato ingiunto il pagamento in favore della a favore dei ragionieri e periti Controparte_1 commerciali della somma complessiva di € 2.793,61, a titolo di contributi previdenziali e assistenziali insoluti, oltre interessi come da Regolamento, nonché spese e competenze legali.
Deduceva l'opponente l'erroneità del quantum delle somme richieste e, comunque, l'avvenuto pagamento dei contributi. Pertanto, concludeva per l'accoglimento del ricorso con conseguente revoca del decreto opposto, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la , che sulla base di varie argomentazioni, Controparte_1 concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. In particolare, preso atto del pagamento di parte della somma ingiunta, a parziale rettifica della domanda monitoria, precisava che il credito doveva intendersi limitato al residuo dei contributi e degli oneri accessori per un ammontare di € 419,07 per contributi ed € 29,33 per sanzioni, e così per la complessiva somma di € 448,40.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, giova premettere che con l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo l'opponente contesta il fondamento stesso della pretesa fatta valere dalla controparte con la procedura monitoria, con la conseguenza che le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, rispettivamente dall'opposto e dall'opponente.
Pertanto l'opposizione, atta a devolvere al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e fondatezza della pretesa, può esaurirsi anche nella mera contestazione della pretesa dell'opposto, gravando su quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova circa la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto fatto valere nella fase monitoria.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura;
l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (cfr., fra le ultime, Cass.
12 agosto 2005, n. 16911; 24 maggio 2004, n. 9927; 10 ottobre 2003, n. 15186; 22 aprile 2003, n.
6421; 9 maggio 2002, n. 6663). Nella fattispecie in esame, l'opponente ha dedotto e provato il pagamento dei contributi richiesti con attestazione del credito del 2.07.2020, posta alla base del decreto ingiuntivo opposto e riguardante i contributi dovuti al 31.12.2016, oltre oneri accessori calcolati al 16.11.2019.
Invero, come risulta dalla documentazione depositata a seguito di comunicazione (cfr. All.to 1A) del
09/03/2018 da parte della , l'opponente versava in data 16/04/2018 la somma di € 179,93 ed € CP_1
86,59 per interessi e sanzioni. In data 11/12/2018 veniva comunicata (cfr. all.to 2A) l'iscrizione alla con decorrenza 01/01/2013, con indicazione dei contributi da versare per un totale di € CP_1
4.751,76, somma risultante altresì dall'estratto conto (cfr. All.to 2B) relativo alle annualità 2013-2014-
2015-2016-2017-2018. Successivamente con lettera del 12/12/2018 veniva comunicato al Dott.
di pagare l'importo di € 3.459,24 così composto: € 3.386,91 per contributi ed € 72,33 per Pt_1 interessi. In data 19/12/2018 l'opponente versava (cfr. All.to 3B) l'importo intimatogli di € 3.463,74, mentre in data 17/04/2019 (All.to 4A) l'ulteriore somma di € 1.364,49 relativamente ai contributi per gli anni 2017 e 2018.
Tale circostanza non è stata neppure contestata dalla che si è limitata a riconoscere l'avvenuto CP_1 pagamento con l'individuazione di un residuo ancora di pagare di € 419,07 per contributi ed € 29,33 per sanzioni, e così per la complessiva somma di € 448,40 e di cui però non viene fornita alcuna specificazione, non assolvendo pertanto l'opposta all'onere della prova su di lei incombente circa la spettanza del suddetto ulteriore credito.
Pertanto, alla stregua delle osservazioni sopra esposte l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 701/2020 (RG. 7792/2020) emesso dall'Intestato Tribunale del
03/09/2020.
Stante l'avvenuto pagamento delle somme richieste a titolo di contributi fino all'anno 2016 in data antecedente all'emissione dell'attestazione di credito del 2.07.2020, le spese di lite seguono la soccombenza della e si liquidano come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 701/2020 (RG. 7792/2020) emesso dall'Intestato Tribunale il 03/09/2020;
c) condanna la
[...]
l pagamento delle spese Controparte_1 di lite in favore dell'opponente che liquida in complessivi € 940,50, di cui € 21,50 per spese di contributo, oltre Iva, Cpa e spese generali, con attribuzione.
Si comunichi. Aversa, 11/02/2024 il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.01.2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10843/2020 R.G. LAVORO
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso come in Parte_1 atti dall'Avv.to Ciriello Osvaldo, in virtù di mandato in calce al ricorso
Opponente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante
[...] pro-tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Vincenzo D'Isidoro, per procura allegata alla memoria difensiva
Opposto
OGGETTO: Opposizione Decreto Ingiuntivo n. 701/2020 (RG. 7792/2020) del 03/09/2020
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.10.2020 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 701/2020, emesso dall'intestato Tribunale il 3.09.2020 con cui era stato ingiunto il pagamento in favore della a favore dei ragionieri e periti Controparte_1 commerciali della somma complessiva di € 2.793,61, a titolo di contributi previdenziali e assistenziali insoluti, oltre interessi come da Regolamento, nonché spese e competenze legali.
Deduceva l'opponente l'erroneità del quantum delle somme richieste e, comunque, l'avvenuto pagamento dei contributi. Pertanto, concludeva per l'accoglimento del ricorso con conseguente revoca del decreto opposto, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la , che sulla base di varie argomentazioni, Controparte_1 concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. In particolare, preso atto del pagamento di parte della somma ingiunta, a parziale rettifica della domanda monitoria, precisava che il credito doveva intendersi limitato al residuo dei contributi e degli oneri accessori per un ammontare di € 419,07 per contributi ed € 29,33 per sanzioni, e così per la complessiva somma di € 448,40.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, giova premettere che con l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo l'opponente contesta il fondamento stesso della pretesa fatta valere dalla controparte con la procedura monitoria, con la conseguenza che le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, rispettivamente dall'opposto e dall'opponente.
Pertanto l'opposizione, atta a devolvere al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e fondatezza della pretesa, può esaurirsi anche nella mera contestazione della pretesa dell'opposto, gravando su quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova circa la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto fatto valere nella fase monitoria.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura;
l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (cfr., fra le ultime, Cass.
12 agosto 2005, n. 16911; 24 maggio 2004, n. 9927; 10 ottobre 2003, n. 15186; 22 aprile 2003, n.
6421; 9 maggio 2002, n. 6663). Nella fattispecie in esame, l'opponente ha dedotto e provato il pagamento dei contributi richiesti con attestazione del credito del 2.07.2020, posta alla base del decreto ingiuntivo opposto e riguardante i contributi dovuti al 31.12.2016, oltre oneri accessori calcolati al 16.11.2019.
Invero, come risulta dalla documentazione depositata a seguito di comunicazione (cfr. All.to 1A) del
09/03/2018 da parte della , l'opponente versava in data 16/04/2018 la somma di € 179,93 ed € CP_1
86,59 per interessi e sanzioni. In data 11/12/2018 veniva comunicata (cfr. all.to 2A) l'iscrizione alla con decorrenza 01/01/2013, con indicazione dei contributi da versare per un totale di € CP_1
4.751,76, somma risultante altresì dall'estratto conto (cfr. All.to 2B) relativo alle annualità 2013-2014-
2015-2016-2017-2018. Successivamente con lettera del 12/12/2018 veniva comunicato al Dott.
di pagare l'importo di € 3.459,24 così composto: € 3.386,91 per contributi ed € 72,33 per Pt_1 interessi. In data 19/12/2018 l'opponente versava (cfr. All.to 3B) l'importo intimatogli di € 3.463,74, mentre in data 17/04/2019 (All.to 4A) l'ulteriore somma di € 1.364,49 relativamente ai contributi per gli anni 2017 e 2018.
Tale circostanza non è stata neppure contestata dalla che si è limitata a riconoscere l'avvenuto CP_1 pagamento con l'individuazione di un residuo ancora di pagare di € 419,07 per contributi ed € 29,33 per sanzioni, e così per la complessiva somma di € 448,40 e di cui però non viene fornita alcuna specificazione, non assolvendo pertanto l'opposta all'onere della prova su di lei incombente circa la spettanza del suddetto ulteriore credito.
Pertanto, alla stregua delle osservazioni sopra esposte l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 701/2020 (RG. 7792/2020) emesso dall'Intestato Tribunale del
03/09/2020.
Stante l'avvenuto pagamento delle somme richieste a titolo di contributi fino all'anno 2016 in data antecedente all'emissione dell'attestazione di credito del 2.07.2020, le spese di lite seguono la soccombenza della e si liquidano come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 701/2020 (RG. 7792/2020) emesso dall'Intestato Tribunale il 03/09/2020;
c) condanna la
[...]
l pagamento delle spese Controparte_1 di lite in favore dell'opponente che liquida in complessivi € 940,50, di cui € 21,50 per spese di contributo, oltre Iva, Cpa e spese generali, con attribuzione.
Si comunichi. Aversa, 11/02/2024 il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano