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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 08/01/2026, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 321/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10667/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250027153255000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il
07/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 , difesa come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 8.5.2025 e costituzione in giudizio effettuata il 6.6.2025, impugna:
- la cartella di pagamento n. 07120250027153255000;
- emessa da: Agenzia Entrate Riscossione di Napoli;
- Ente creditore: Regione Campania;
- anno d'imposta: 2019;
- tributo: tassa auto;
- data di notifica atto: 11.3.2025;
- importo complessivo: € 189,96;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica avviso di accertamento;
-) prescrizione triennale.
Il 10.7.2025 si costituisce l'Agenzia Entrate Riscossione che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle attività di competenza dell'Ente impositore;
nel merito contesta le avverse eccezioni e chiede il rigetto del ricorso.
La Regione Campania non si costituisce nel giudizio.
Con memoria del 17.11.2025 la difesa attorea rimarca la contumacia della Regione Campania e la conseguente mancanza di prova della notifica dell'accertamento prodromico;
insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il 5.12.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In atti, stante la contumacia della Regione Campania, non vi è la prova della notifica degli accertamenti prodromici indicati alle pagine 5 e 6 della cartella, il che impone l'accoglimento di entrambe le eccezioni attoree.
Il ricorso va, dunque, accolto con il conseguente annullamento della cartella impugnata e della pretesa tributaria. Le spese di lite vanno compensate tra il ricorrente e l'ADER che si è limitata e notificare il ruolo mentre l'Ente impositore va condannato come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. accoglie il ricorso e compensa le spese tra la ricorrente e l'ADER; condanna la Regione Campania alle spese per € 278,00, oltre spese generali 15%, cp, iva e cut, con attribuzione al difensore della ricorrente, Avv. Difensore_1.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10667/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250027153255000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il
07/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 , difesa come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 8.5.2025 e costituzione in giudizio effettuata il 6.6.2025, impugna:
- la cartella di pagamento n. 07120250027153255000;
- emessa da: Agenzia Entrate Riscossione di Napoli;
- Ente creditore: Regione Campania;
- anno d'imposta: 2019;
- tributo: tassa auto;
- data di notifica atto: 11.3.2025;
- importo complessivo: € 189,96;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica avviso di accertamento;
-) prescrizione triennale.
Il 10.7.2025 si costituisce l'Agenzia Entrate Riscossione che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle attività di competenza dell'Ente impositore;
nel merito contesta le avverse eccezioni e chiede il rigetto del ricorso.
La Regione Campania non si costituisce nel giudizio.
Con memoria del 17.11.2025 la difesa attorea rimarca la contumacia della Regione Campania e la conseguente mancanza di prova della notifica dell'accertamento prodromico;
insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il 5.12.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In atti, stante la contumacia della Regione Campania, non vi è la prova della notifica degli accertamenti prodromici indicati alle pagine 5 e 6 della cartella, il che impone l'accoglimento di entrambe le eccezioni attoree.
Il ricorso va, dunque, accolto con il conseguente annullamento della cartella impugnata e della pretesa tributaria. Le spese di lite vanno compensate tra il ricorrente e l'ADER che si è limitata e notificare il ruolo mentre l'Ente impositore va condannato come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. accoglie il ricorso e compensa le spese tra la ricorrente e l'ADER; condanna la Regione Campania alle spese per € 278,00, oltre spese generali 15%, cp, iva e cut, con attribuzione al difensore della ricorrente, Avv. Difensore_1.