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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/07/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1445/20 del ruolo generale dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza del 8.4.25
promossa da
NELLA SUA VESTE E Parte_1
QUALITA' DI IMPRESA DESIGNATA ALLA GESTIONE
[...]
Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Lovato ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Bologna, Via De' Gombruti 16, giusta procura in atti
– appellante –
Contro
appresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Francesco Buco, e domiciliata in Bologna, Via A. Testoni 5 presso lo studio dell'avv. Prof. Ugo Ruffolo, come da mandato in atti - appellata -
- appellato contumace- CP_2
appello contro la sentenza del Tribunale di Bologna n. 20009/20 del
14.1.20 e pubblicata il 14.1.20
CONCLUSIONI
Come da rispettivi fogli di p.c.
LA CORTE
Pagina 1 di 5 udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice dott. Giampaolo
Borgioli; udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio nella veste sopra specificata, CP_1 CP_3 per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro verificatosi il data 3 settembre 2009, allorché l'autobus RT
, tg. DK605CS, non assicurato, di proprietà di CP_4 [...]
condotto da , si incendiava Controparte_5 CP_2 completamente all'altezza del Km 241+800 nell'autostrada A1 Milano-
Napoli, direzione nord, nel Comune di Castiglione dei Pepoli (BO), quantificandoli in € 73.138,60 di cui euro 72.280,31 per opere di prevenzione, messa in sicurezza e ripristino della sede stradale ed euro
856,29 per danno da lucro cessante da essa stimato.
La causa veniva istruita unicamente con acquisizioni documentali e, all'esito, il Tribunale condannava a pagare la somma pretesa da CP_3
oltre alle spese di lite. CP_1
Appellava la sentenza la soccombente, impugnando “tutto il capo della sentenza relativo al riconoscimento di un risarcimento in favore di società ” (pag. 4 appello), poiché lo stesso non risulterebbe CP_1 provato.
Chiedeva l'ammissione della CTU negata nel giudizio di primo grado e nel merito la riforma della sentenza;
si costitutiva in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
Questa Corte, con ordinanza del 9 gennaio 2024, ammetteva CTU volta a quantificare “ai valori monetari del tempo dei fatti, i costi necessari per il ripristino del tratto autostradale interessato dal sinistro del
3.9.2009, valutando in particolare la congruità degli esborsi di cui alle fatture in atti”.
Veniva depositata CTU e risposto ai chiarimenti richiesti da questa Corte con ordinanza del 1-8.10.24.
Con ordinanza del 17.12.24 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta erroneità della sentenza per carenza di prova dei danni, neppur determinati da CTU bensì da un erroneo convincimento del Tribunale.
A suo dire niente sarebbe provato poiché la richiesta di riconoscimento di euro 1.646,48 per retribuzioni lavorative corrisposte ai propri dipendenti ed euro 250,00 per spese di verifica e trascrizioni incidente
Pagina 2 di 5 non sarebbero dovute poiché manca ogni riscontro probatorio in merito e trattasi di costi per retribuzioni lavorativa di dipendenti di società autostrade e quindi costi ordinari e fissi di ogni impresa;
relativamente alla somma di euro 70.000,00 per opere di terzi (doc.
9-12 fascicolo di primo grado ), la documentazione allegata non apparirebbe CP_1 idonea a provare la richiesta ed infatti le fatture prodotte conterrebbero solo una laconica descrizione degli interventi senza sia possibile stabilire, nel dettaglio, quali opere sarebbero state in concreto eseguite e quindi la loro effettiva compatibilità e riferibilità al sinistro.
Invero nelle stesse non si rivelerebbe alcun specifico riferimento alla data in cui si sarebbe verificato il sinistro, la targa del mezzo o il modello dello stesso. Nelle fatture e CP_6 Controparte_7 neppure sarebbe stata fatta menzione di un incendio e le stesse, unitamente a quella di emesse anche molti mesi dopo il Parte_3 sinistro (rispettivamente 8 mesi, oltre 5 mesi e 2 anni dopo) e quindi la loro riconducibilità allo stesso appare impossibile da accertare. Inoltre dalle autorità intervenute emerge soltanto la necessità di ripristinare “circa 30 m² di asfalto bruciato in corsia di emergenza”
(doc.7 fascicolo di primo grado ), CP_1
Relativamente alla ulteriore somma di euro 856,29 per lucro cessante conseguente a un calo di pedaggi derivanti dell'incidente, la richiesta appare priva di ogni giuridico fondamento ma anche di prova dal momento che anche in caso di sinistri l'autostrada addebita sempre per intero agli utenti il costo del tratto.
Chiedeva poi la condanna di alla restituzione dell'importo di CP_1 euro 102.084,90 versato in adempimento della sentenza di primo grado, oltre interessi dalla data di pagamento sino a quella di effettiva restituzione. L'appello è fondato nei limiti di quanto sotto accertato. Preliminarmente deve respingersi la richiesta di ammissione delle prove orali come formulate dalla appellata, dovendosi confermare l'ordinanza del 9.1.24 poiché le stesse sono generiche e importanti valutazioni precluse ai testimoni.
In ogni caso la CTU, integrata dai chiarimenti richiesti, è esaustiva.
Dalle prove documentali agli atti non è in alcun modo possibile accertare la congruità della somma come richiesta dall'appellante. La fattura di Palma Ecologia s.r.l. di € 59.706,62 è del tutto generica e, pertanto, contenendo una generica descrizione “PULIZIA E DISINFESTAZIONE” non può che impedire, prima al Perito, poi a questa Corte, di valutarne la congruità, come da esauriente e condivisibile risposta data dal CTU alle osservazioni del Perito di Autostrade (pag. 13 CTU).
Appare come certo che un intervento vi sia stato, ed anche che il minimo espletato debba essere quello indicato dal CTU (pag. 3 CTU), consistente nell'intervento di un operaio specializzato e di uno qualificato per ore e 40 cadauno e di macchine operatrici ed escavatori per ore 40 con trasferimenti di materiali e mezzi d'opera e, conseguentemente, in relazione a detta voce, altro non può essere corrisposto dall'appellante se non la somma determinata dal CTU in €
5.000,00, non potendo rilevarsi altra attività dagli atti di causa essendo la fattura della priva di dettaglio di attività eseguita con la Parte_3
Pagina 3 di 5 documentazione delle attività ulteriori eventualmente effettuate. Anche le altre voci di danno per un totale di € 12.325,02 oltre iva, come indicate a pag. 9 della CTU e che qui si intendono ritrascritte, appaiono congrue e sono dovute. La voce richiesta di € 250,00 per “spese di verifica e trascrizione incidente” (pag. 2 atto di citazione giudizio di primo grado) non appare dovuta sia perché non è ben comprensibile cosa vi sia da verificare e trascrivere relativamente ad un incidente, sia perché ciò evidentemente rientra nel costo che autostrade sostiene per la retribuzione dei propri dipendenti che, evidentemente, devono anche svolgere attività amministrativa. Tantomeno la voce di € 856,29, richiesta quale lucro cessante poiché si sarebbe reso necessaria “la chiusura dell'A1, dapprima totale della carreggiata in un senso, poi di una sola corsia della carreggiata”, appare accoglibile poiché l'alternanza del transito non costituisce motivo di riduzione del pedaggio per la tratta e, inoltre, neppure risulta vi sia stata chiusura del tratto interessato dal sinistro e conseguente deviazione del traffico al di fuori dell'autostrada, circostanza sola che avrebbe potuto indurre all'accoglimento della domanda;
tantomeno è stata data prova di maggior uscita di traffico veicolare dal casello precedente al sinistro che avrebbe potuto parimenti giustificare la richiesta. L'iva, non costituendo un costo ma una partita di giro per , CP_1 come osservato dall'appellante e non contestato dall'appellata, non è dovuta.
Stante l'accoglimento delle reciproche domande le spese di lite dell'intero giudizio vengono compensate tra le stesse.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
NELLA SUA VESTE E Parte_1
QUALITA' DI IMPRESA DESIGNATA ALLA GESTIONE DEL
FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA contro Controparte_1 CP_2 avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 20009/20 del 14.1.20 e pubblicata il 14.1.20
1) accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado
2) condanna l'appellante a pagare all'appellata Controparte_1 la somma di € 17.325,02, iva non dovuta, e rivalutazione ed
[...] interessi compensativi, in misura legale, sulla somma mese per mese rivalutata, a decorrere dalla data del sinistro e fino al pagamento;
3) condanna l'appellata a restituire all'appellante la Controparte_1 somma in eccesso ricevuta rispetto a quanto sopra accertato, oltre agli interessi dalla data del pagamento sino a quella di effettiva restituzione.
Pagina 4 di 5 4) compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio, ivi comprese quelle di CTU e CTP.
Così deciso nella camera di consiglio del 1.7.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1445/20 del ruolo generale dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza del 8.4.25
promossa da
NELLA SUA VESTE E Parte_1
QUALITA' DI IMPRESA DESIGNATA ALLA GESTIONE
[...]
Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Lovato ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Bologna, Via De' Gombruti 16, giusta procura in atti
– appellante –
Contro
appresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Francesco Buco, e domiciliata in Bologna, Via A. Testoni 5 presso lo studio dell'avv. Prof. Ugo Ruffolo, come da mandato in atti - appellata -
- appellato contumace- CP_2
appello contro la sentenza del Tribunale di Bologna n. 20009/20 del
14.1.20 e pubblicata il 14.1.20
CONCLUSIONI
Come da rispettivi fogli di p.c.
LA CORTE
Pagina 1 di 5 udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice dott. Giampaolo
Borgioli; udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio nella veste sopra specificata, CP_1 CP_3 per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro verificatosi il data 3 settembre 2009, allorché l'autobus RT
, tg. DK605CS, non assicurato, di proprietà di CP_4 [...]
condotto da , si incendiava Controparte_5 CP_2 completamente all'altezza del Km 241+800 nell'autostrada A1 Milano-
Napoli, direzione nord, nel Comune di Castiglione dei Pepoli (BO), quantificandoli in € 73.138,60 di cui euro 72.280,31 per opere di prevenzione, messa in sicurezza e ripristino della sede stradale ed euro
856,29 per danno da lucro cessante da essa stimato.
La causa veniva istruita unicamente con acquisizioni documentali e, all'esito, il Tribunale condannava a pagare la somma pretesa da CP_3
oltre alle spese di lite. CP_1
Appellava la sentenza la soccombente, impugnando “tutto il capo della sentenza relativo al riconoscimento di un risarcimento in favore di società ” (pag. 4 appello), poiché lo stesso non risulterebbe CP_1 provato.
Chiedeva l'ammissione della CTU negata nel giudizio di primo grado e nel merito la riforma della sentenza;
si costitutiva in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
Questa Corte, con ordinanza del 9 gennaio 2024, ammetteva CTU volta a quantificare “ai valori monetari del tempo dei fatti, i costi necessari per il ripristino del tratto autostradale interessato dal sinistro del
3.9.2009, valutando in particolare la congruità degli esborsi di cui alle fatture in atti”.
Veniva depositata CTU e risposto ai chiarimenti richiesti da questa Corte con ordinanza del 1-8.10.24.
Con ordinanza del 17.12.24 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta erroneità della sentenza per carenza di prova dei danni, neppur determinati da CTU bensì da un erroneo convincimento del Tribunale.
A suo dire niente sarebbe provato poiché la richiesta di riconoscimento di euro 1.646,48 per retribuzioni lavorative corrisposte ai propri dipendenti ed euro 250,00 per spese di verifica e trascrizioni incidente
Pagina 2 di 5 non sarebbero dovute poiché manca ogni riscontro probatorio in merito e trattasi di costi per retribuzioni lavorativa di dipendenti di società autostrade e quindi costi ordinari e fissi di ogni impresa;
relativamente alla somma di euro 70.000,00 per opere di terzi (doc.
9-12 fascicolo di primo grado ), la documentazione allegata non apparirebbe CP_1 idonea a provare la richiesta ed infatti le fatture prodotte conterrebbero solo una laconica descrizione degli interventi senza sia possibile stabilire, nel dettaglio, quali opere sarebbero state in concreto eseguite e quindi la loro effettiva compatibilità e riferibilità al sinistro.
Invero nelle stesse non si rivelerebbe alcun specifico riferimento alla data in cui si sarebbe verificato il sinistro, la targa del mezzo o il modello dello stesso. Nelle fatture e CP_6 Controparte_7 neppure sarebbe stata fatta menzione di un incendio e le stesse, unitamente a quella di emesse anche molti mesi dopo il Parte_3 sinistro (rispettivamente 8 mesi, oltre 5 mesi e 2 anni dopo) e quindi la loro riconducibilità allo stesso appare impossibile da accertare. Inoltre dalle autorità intervenute emerge soltanto la necessità di ripristinare “circa 30 m² di asfalto bruciato in corsia di emergenza”
(doc.7 fascicolo di primo grado ), CP_1
Relativamente alla ulteriore somma di euro 856,29 per lucro cessante conseguente a un calo di pedaggi derivanti dell'incidente, la richiesta appare priva di ogni giuridico fondamento ma anche di prova dal momento che anche in caso di sinistri l'autostrada addebita sempre per intero agli utenti il costo del tratto.
Chiedeva poi la condanna di alla restituzione dell'importo di CP_1 euro 102.084,90 versato in adempimento della sentenza di primo grado, oltre interessi dalla data di pagamento sino a quella di effettiva restituzione. L'appello è fondato nei limiti di quanto sotto accertato. Preliminarmente deve respingersi la richiesta di ammissione delle prove orali come formulate dalla appellata, dovendosi confermare l'ordinanza del 9.1.24 poiché le stesse sono generiche e importanti valutazioni precluse ai testimoni.
In ogni caso la CTU, integrata dai chiarimenti richiesti, è esaustiva.
Dalle prove documentali agli atti non è in alcun modo possibile accertare la congruità della somma come richiesta dall'appellante. La fattura di Palma Ecologia s.r.l. di € 59.706,62 è del tutto generica e, pertanto, contenendo una generica descrizione “PULIZIA E DISINFESTAZIONE” non può che impedire, prima al Perito, poi a questa Corte, di valutarne la congruità, come da esauriente e condivisibile risposta data dal CTU alle osservazioni del Perito di Autostrade (pag. 13 CTU).
Appare come certo che un intervento vi sia stato, ed anche che il minimo espletato debba essere quello indicato dal CTU (pag. 3 CTU), consistente nell'intervento di un operaio specializzato e di uno qualificato per ore e 40 cadauno e di macchine operatrici ed escavatori per ore 40 con trasferimenti di materiali e mezzi d'opera e, conseguentemente, in relazione a detta voce, altro non può essere corrisposto dall'appellante se non la somma determinata dal CTU in €
5.000,00, non potendo rilevarsi altra attività dagli atti di causa essendo la fattura della priva di dettaglio di attività eseguita con la Parte_3
Pagina 3 di 5 documentazione delle attività ulteriori eventualmente effettuate. Anche le altre voci di danno per un totale di € 12.325,02 oltre iva, come indicate a pag. 9 della CTU e che qui si intendono ritrascritte, appaiono congrue e sono dovute. La voce richiesta di € 250,00 per “spese di verifica e trascrizione incidente” (pag. 2 atto di citazione giudizio di primo grado) non appare dovuta sia perché non è ben comprensibile cosa vi sia da verificare e trascrivere relativamente ad un incidente, sia perché ciò evidentemente rientra nel costo che autostrade sostiene per la retribuzione dei propri dipendenti che, evidentemente, devono anche svolgere attività amministrativa. Tantomeno la voce di € 856,29, richiesta quale lucro cessante poiché si sarebbe reso necessaria “la chiusura dell'A1, dapprima totale della carreggiata in un senso, poi di una sola corsia della carreggiata”, appare accoglibile poiché l'alternanza del transito non costituisce motivo di riduzione del pedaggio per la tratta e, inoltre, neppure risulta vi sia stata chiusura del tratto interessato dal sinistro e conseguente deviazione del traffico al di fuori dell'autostrada, circostanza sola che avrebbe potuto indurre all'accoglimento della domanda;
tantomeno è stata data prova di maggior uscita di traffico veicolare dal casello precedente al sinistro che avrebbe potuto parimenti giustificare la richiesta. L'iva, non costituendo un costo ma una partita di giro per , CP_1 come osservato dall'appellante e non contestato dall'appellata, non è dovuta.
Stante l'accoglimento delle reciproche domande le spese di lite dell'intero giudizio vengono compensate tra le stesse.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
NELLA SUA VESTE E Parte_1
QUALITA' DI IMPRESA DESIGNATA ALLA GESTIONE DEL
FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA contro Controparte_1 CP_2 avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 20009/20 del 14.1.20 e pubblicata il 14.1.20
1) accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado
2) condanna l'appellante a pagare all'appellata Controparte_1 la somma di € 17.325,02, iva non dovuta, e rivalutazione ed
[...] interessi compensativi, in misura legale, sulla somma mese per mese rivalutata, a decorrere dalla data del sinistro e fino al pagamento;
3) condanna l'appellata a restituire all'appellante la Controparte_1 somma in eccesso ricevuta rispetto a quanto sopra accertato, oltre agli interessi dalla data del pagamento sino a quella di effettiva restituzione.
Pagina 4 di 5 4) compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio, ivi comprese quelle di CTU e CTP.
Così deciso nella camera di consiglio del 1.7.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
Pagina 5 di 5