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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 98/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE PER L'IMPRESA
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 98/2023
promossa da:
c.f. e p.iva , con sede in Spoleto Parte_1 P.IVA_1
(PG), S.S. Flaminia Km 127.700, in persona legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Fabrizio Pollari Maglietta e
Benedetta Re del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Elisa Battistoni sito in Perugia, via Favorita n.9;
appellante
contro
c.f. , in persona della Presidente pro-tempore della CP_1 P.IVA_2
Giunta regionale, rappresentata e difesa per delega in calce alla comparsa di costituzione ed in forza di D.G.R. n. 194 del 1.3.2023, sia congiuntamente che pagina 1 di 14 disgiuntamente, dagli Avv.ti Luca Benci e Luciano Ricci, elettivamente domiciliata presso i medesimi (Avvocatura Regionale) in Perugia, Corso Vannucci, n. 96
appellata
Oggetto: azione di pagamento di corrispettivo di appalti pubblici di servizi di trasporto per impossibilità sopravvenuta della prestazione;
opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate per l'udienza del 27.11.2024.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
(d'ora innanzi breviter anche “ ) ha Parte_1 Pt_1 interposto gravame avverso la sentenza n. 1321/2022, emessa dal Tribunale di Perugia in data 27.9.2022, pubblicata in data 28.9.2022, con la quale è stato revocato il decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto alla il pagamento in suo CP_1 favore della somma di € 866.310,67, oltre interessi ex d.lgs 231/2002, a decorrere dalla scadenza delle singole fatture fino al soddisfo, a titolo di saldo del 10% del corrispettivo 2 per i servizi di trasporto pubblico locale resi per l'anno 2016.
Col primo motivo di appello, rubricato “nullità della sentenza per vizio radicale di motivazione apparente e/o intrinsecamente contraddittoria e/o manifestamente illogica, ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c.”, ha criticato la sentenza nella parte in cui ha affermato l'inesigibilità del pagamento preteso senza però negare il riconoscimento dell'effettività del servizio da lei prestato, precisando che tale credito non poteva dirsi condizionato a quanto riversato a titolo di finanziamenti nel Fondo Nazionale Trasporti (F.N.T.) e che non vi era alcun collegamento tra il credito e le somme sequestrate. Ha aggiunto che l'unica effettiva motivazione (apparente) era consistita nel non essere state contrastate le scarne ragioni, pur incidenti sull'obbligazione dedotta, fondanti la decisione del
Giudice penale.
Col secondo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione dell'art. 1256 c.c. nonché
l'illegittima disapplicazione degli accordi contrattuali e/o l'erronea e/o omessa valutazione degli elementi probatori acquisiti in atti - il tutto in spregio artt. 1321 e 1322 c.c. e/o 1362 e ss. c.c. in combinato disposto con l'artt. 115 e 116 c.p.c.”, ha censurato le statuizioni della sentenza pagina 2 di 14 vertenti sul fatto che il c.d. F.N.T. rappresentasse per la Regione la provvista economica più significativa per remunerare i corrispettivi di appalto, ravvisando in detta correlazione un “legame di fatto” produttivo di effetti sul proprio credito e corroborando l'argomentazione con critiche alla delegazione di pagamento contenuta nell'art. 38-bis l.r. n. 5/2012 afferente al “funzionamento” del c.d. FNT, ritenuta calzante al caso di specie. Ha dedotto che gli effetti del contratto stipulato nel corso dell'annualità 2006 per la durata di sei anni, poi prorogata, prevaricherebbero le statuizioni rese in merito all'effetto impeditivo previsto dall'art. 1256 c.c. (avendo invocato la il factum principis) confortato dalle previsioni di legge afferenti al CP_1
c.d. F.N.T., in realtà irrilevanti in quanto afferenti al rapporto di provvista tra ente finanziatore (Stato) e stazione appaltante (Regione/Enti locali affidanti), come tale inopponibile alla società creditrice;
il contratto prevedeva, infatti, che i servizi di trasporto resi dalla società fossero finanziati con oneri a carico del bilancio della non già attingendo al solo F.N.T. CP_1
Conclusivamente, ha sostenuto che: l'indisponibilità di una parte del Fondo nazionale dei trasporti per effetto del sequestro preventivo involgeva diversi rapporti 3 interni (c.d. rapporto di provvista) tra debitore e terzo (dunque tra Regione e Stato), comunque inopponibili a con l'effetto che la avrebbe comunque potuto Pt_1 CP_1 adempiere la propria obbligazione nei confronti dell'aggiudicataria e che la ritenuta inesigibilità del pagamento, ai sensi dell'art. 1256 c.c., fosse da ritenersi errata ed illegittima, essendo stato disapplicato quanto previsto nel contratto in violazione dell'art. 1321 c.c.; il provvedimento di sequestro non potesse costituire prova atipica, anche ai sensi dell'art. 651 c.p.p., non consistendo in un atto con valenza di giudicato.
Col terzo motivo, rubricato “accoglimento dell'eccezione di inesigibilità delle fatture azionate in via monitoria ai sensi dell'art. 16 bis D.L. 95/2012 – erronea valutazione da parte del
Giudice di primo grado dei fatti posti a fondamento della domanda - violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112 c.p.c. e 111 Cost, nonché dell'art. 1460 c.c.”, ha criticato la sentenza per erroneità della statuizione con la quale è stata fondata la decisione di inesigibilità sul suo inadempimento all'obbligo di comunicazione, questione che sarebbe stata comunque dedotta tardivamente dalla costituendo un'effettiva CP_1 mutatio libelli. Dall'effetto di tale errata statuizione sarebbe derivata l'imputazione pagina 3 di 14 dell'inadempimento in capo alla società aggiudicataria ai sensi dell'art. 1460 c.c., anche per mancata trasmissione dei dati economici di trasporto ex art. 16-bis d.l. n. 95/2012, che sarebbe rilevante soltanto ai fini del raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione del servizio a carico della parte contraente pubblica,
a garanzia della migliore ripartizione dei finanziamenti statali di cui al F.N.T., non potendo considerarsi viceversa dirimente rispetto la questione che involgeva la pretesa di pagamento azionata. Del pari, la mancata e/o inesatta trasmissione dei dati relativi ai ricavi di traffico e ai corrispettivi da parte delle aziende affidatarie del servizio, o la mancata ed integrale erogazione delle risorse del F.N.T., non potevano considerarsi idonei a sospendere quanto dovuto all'impresa aggiudicataria del servizio da parte della CP_1
Col quarto motivo, rubricato “erronea interpretazione delle domande ed eccezioni sollevate in primo grado da – l'erronea e falsa applicazione dell'art. 650 c.p. – l'abnormità Pt_1 del provvedimento impugnato”, ha lamentato ulteriormente e, sotto diverso profilo, la erronea valutazione in ordine agli effetti del provvedimento penale di sequestro, considerato dal primo Giudice ostativo alle ragioni di pagamento del credito 4 dell'impresa aggiudicataria del servizio precisando che, in ogni caso, la società non aveva inteso ottenere siffatto pagamento imponendo alla di attingere alla c.d. CP_1
“quota variabile” del F.N.T. sottoposta a sequestro, bensì a risorse finanziarie del proprio bilancio. Ha concluso per l'accertamento dell'esigibilità del proprio credito e per la conseguente condanna nei confronti della CP_1
Con comparsa del 16.5.2023 si è costituita in giudizio la CP_1 contrastando le ragioni avversarie, chiedendo la reiezione del gravame e sostenendo che il provvedimento di sequestro penale (confermato dalla Corte di cassazione) legittimava l'impossibilità di adempiere il debito, pur maturato, dell'impresa aggiudicataria. Ha evidenziato che l'art. 16-bis del d.l. n. 95/2012 - modificato da successiva normativa di settore ed a partire dal 2013 integrato da dpcm da emanarsi entro il 31.1.2013 - definiva i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle
Regioni a statuto ordinario le risorse del F.N.T.; in particolare, il dpcm 11.3.2013, applicabile al caso di specie, modificato dal successivo dpcm 7.12.2015, disponeva che il
90% del Fondo veniva ripartito annualmente sulla base delle percentuali indicate, per pagina 4 di 14 ciascuna regione, nella tabella allegata al decreto (per l 2,03%) mentre la CP_1 restante percentuale del 10% veniva accantonata in attesa di verificare il raggiungimento, per ciascuna Regione, di alcuni obiettivi di messa in efficienza del trasporto pubblico locale. Ha poi precisato che qualora l'Amministrazione avesse raggiunto gli obiettivi di cui al citato dpcm, avrebbe avuto diritto a percepire la quota del 10% mentre, se gli obiettivi fossero stati raggiunti solo in parte, avrebbe avuto diritto a percepire solo parte della quota, secondo le percentuali indicate nei decreti citati.
L'appellata ha poi riferito che con delibera n. 858 in data 1/8/2016, la Giunta regionale avesse preso atto che le risorse del F.N.T., per l'esercizio 2016, risultavano decurtate a seguito del provvedimento di sequestro di € 5.996.858,24, ciò che le aveva impedito di pagare le fatture emesse dalle aziende affidatarie del Servizio pubblico locale, tra cui appunto considerato che circa il 95% dei fondi che la Regione Pt_1 erogava per il finanziamento del trasporto pubblico locale derivavano proprio dal
F.N.T., e che il contributo straordinario, erogato alla in forza del d.l. n. 50/2017, CP_1 era già stato utilizzato per i pagamenti alle aziende di tra cui Pt_1 Controparte_2
e le sue controllate.
[...]
Le parti, dopo che la causa era stata assunta in decisione e rimessa sul ruolo per astensione del Giudice relatore, hanno depositato note con cui hanno precisato ancora le conclusioni e successive memorie conclusionali, e la causa è stata trattenuta di nuovo in decisione con provvedimento del 12.12.2024.
Il primo motivo di appello è fondato.
La sentenza fonda gran parte del proprio impianto motivazionale sull'assunto secondo cui il decreto di sequestro preventivo, emanato dal Gip ai sensi dell'art. 321
c.p.p., produce come effetto derivato l'impossibilità (sopravvenuta) di adempiere per il debitore per sottrazione, mediante il vincolo, della disponibilità delle somme.
Giova osservare che la norma facoltizza il debitore ad invocare gli effetti derivanti dall'impossibilità sopravvenuta, purché l'impossibilità si traduca in un evento esterno non a lui imputabile. Nel caso di specie, la condotta che ha dato origine al procedimento penale, di cui il provvedimento ablativo costituisce misura preventiva, ha coinvolto, secondo l'impostazione seguita dal P.m. nell'imputazione, condivisa dal Gip, quanto al pagina 5 di 14 fumus commissi delicti, soggetti apicali di riferimento del trasporto pubblico locale di
(l' il Presidente di Umbria TPL CP_1 Parte_2
e Mobilità s.p.a. ed il Controparte_3
) che avrebbero, anche per il tramite della dipendente addetta
[...] all'Ufficio amministrazione di Umbria mobilità esercizio s.r.l., inserito dati inerenti il traffico dei servizi di trasporto pubblico all'interno dei sistemi telematici per ottenere contributi economici che, in tesi, per quella quota non spettavano, inducendo, quindi, in errore i i quali conseguentemente versavano alla le somme CP_4 CP_1 da destinarsi al servizio di mobilità locale, costituenti l'ingiusto profitto per la stessa del reato contestato. Per vero, nell'imputazione il profitto viene descritto come CP_1 percepito non dagli indagati o dalle aziende di trasporto pubblico locale, ma da
“soggetto terzo percettore del profitto ingiusto”, ovvero dalla essendo state CP_1 accreditate le somme erogate dai nel Conto Tesoreria dell'Ente pubblico CP_4 territoriale in data 13.5.2016, momento in cui è stata individuata la consumazione del delitto ipotizzato.
La come s'è detto, ha invocato il factum principis, sub specie di 6 CP_1
“inesigibilità” dell'adempimento a causa del sequestro delle somme in oggetto, tesi accolta dal primo Giudice, il quale però non ha tenuto conto compiutamente che il servizio previsto dal contratto del 2016 è stato effettivamente reso dall'ingiungente opposta (oggi appellante) nei termini previsti e riportati nei dati Parte_3 rappresentati, che, quindi, devono ritenersi corretti, e il relativo corrispettivo, il cui ammontare non è stato contestato dall'appellata, non è stato affatto frutto dell'alterazione dei dati di quell'annualità al fine di permettere alla il CP_1 conseguimento dell'ingiusto “contributo premiale” da parte dei perché CP_4
l'alterazione incriminata ha riguardato, invece, a ben vedere, soltanto i dati dell'anno
2012, e, conseguentemente, sol quest'ultima (alterazione) ha avuto incidenza decisiva nell'individuazione dei parametri di riferimento per determinare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi premiali per gli anni successivi, e, in particolare, di quelli dell'anno 2016. Si intende dire che per raggiungere lo scopo illecito gli autori delle alterazioni e dell'inserimento dei dati errati all'interno dei sistemi telematici non hanno avuto la necessità di intervenire correggendo anche i dati delle prestazioni rese pagina 6 di 14 nell'anno 2016 essendo stato sufficiente alterare in “ribasso” quelli dell'anno 2012.
Se ne trae che in base all'art. 8 del “contratto di appalto dei servizi di trasporto pubblico locale “, stipulato in data 19.12.2006, il saldo del corrispettivo del servizio reso nell'anno 2016 era (ed è) esigibile a prescindere dalla sorte delle somme erogate dal alla a titolo di “quota variabile”, e di ciò si ha conferma in CP_5 CP_1 fatto se si pone mente a ciò, che l'eventuale non erogazione di tali somme (in mancanza degli artifizi e raggiri oggetto della contestazione di reato) non avrebbe in alcun modo esentato la dall'obbligazione di pagare integralmente il prezzo del servizio reso CP_1 dalla controparte, perché tale corrispettivo era in rapporto sinallagmatico con la controprestazione (servizio di trasporto) resa e in alcun modo sospensivamente condizionato dall'erogazione dal dei finanziamenti nel F.N.T.. CP_5
Si osserva ancora che: la non ha fatto conseguire dall'invocata CP_1 impossibilità di cui all'art. 1256 c.c. l'estinzione dell'obbligazione né ha invocato un effetto oggettivo ed assolutamente impeditivo rispetto il proprio adempimento, essendosi riferita solo genericamente all'“inesigibilità”; è pacifico che il creditore, come si è rimarcato, abbia effettivamente reso i servizi di trasporto pubblico locale per i quali 7 richiede il corrispettivo, e il quantum è corretto anche nell'ammontare per mancanza di specifica contestazione;
l'appellante non ha chiesto che il pagamento avvenga - come invece ritenuto dal primo Giudice - attingendo dalle somme sequestrate anziché ad altre risorse finanziarie;
l'Ente non ha dedotto, e neanche dimostrato, come era suo onere,
l'assoluta impossibilità di reperire altrimenti quanto necessario per assolvere l'obbligazione.
Giova evidenziare in fatto che dagli atti del procedimento penale emerge che dirigente della responsabile del trasporto pubblico locale, Tes_1 CP_1 avesse rappresentato a tale (A.d. di che, Parte_4 Parte_2 come si legge nel decreto di sequestro preventivo: “[…] proseguiva imperterrito nell'arduo tentativo di modificare ad arte i dati, e in questa tenace azione, iniziava un'opera di convincimento con al fine di ottenere la certificazione degli aggiustamenti […]), che Tes_1 la decurtazione dei contributi per il mancato raggiungimento degli obiettivi avrebbe determinato il mancato pagamento delle fatture per mancanza di fondi per un importo pari alla decurtazione stessa e, secondo l'esito delle indagini, “sottoscriveva la
pagina 7 di 14 dichiarazione preparata da e dalla per il successivo inoltro dei dati Pt_4 Pt_5 all'Osservatorio. Peraltro, l'assunto per cui i soggetti che hanno agito per conto delle società concessionarie del servizio, e che avevano gestito il trasporto pubblico locale in avessero di fatto un “interesse diretto” a che la percepisse per CP_1 CP_1 intero le somme del F.N.T. (nella parte fissa ed in quella variabile), non riposa né su un'ipotesi di concorso tra il soggetto percettore dell'ingiusto profitto ( ) con i Parte_6 vertici apicali delle singole società consortili di trasporto pubblico locale, né sulla dimostrazione che l'artificiosa alterazione dei dati sul trasporto pubblico locale provenisse, ab origine, proprio dalle società di trasporto.
Allora sembra che difetti anzitutto la prova certa dell'artificiosa formazione dei dati, essendo stato l'impianto accusatorio ricostruito fattualmente solo dalle indagini penali, rimaste, per quanto prodotto in questo giudizio, allo stadio del provvedimento cautelare, e ove si possa ipotizzare una “delega” all' Pt_2 Parte_2 P
come ritenuto in sentenza, diverrebbe soltanto un mezzo per ottenere
[...] CP_1 ciò che spetta alle società concessionarie del servizio di trasporto pubblico locale.
A ben vedere si tratta di un impianto non condivisibile perché le società 8 concessionarie dei servizi di trasporto non hanno richiesto alcun pagamento diretto all'Ente pubblico affidante, ma si sono limitate ad inoltrare la documentazione sul servizio affidato (dati economici e trasportistici) per il doveroso controllo da parte dello stesso.
Anche da tali ulteriori elementi emerge che non è pertinente l'invocazione del factum principis, trattandosi invece di un pagamento del residuo “saldo del corrispettivo”, il cui importo è del tutto casualmente equivalente in percentuale alla c.d.
“quota variabile” dell'erogazione statale, che sarebbe mancata nel bilancio della ove non fosse stata ottenuta con diversa ed alterata trasmissione dei dati sul CP_1 trasporto pubblico locale dell'anno 2012, presi a parametro di riferimento per calcolare l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della stessa per l'anno 2016. E va sottolineato che tale pagamento era dovuto a prescindere dall'attingimento, da parte della dai c.d. contributi statali ottenuti per la c.d. “quota variabile”. CP_1
Ancora, giova richiamare il principio genus numquam perit, per il quale la natura generica dell'obbligazione dedotta, avente ad oggetto il pagamento di una somma di pagina 8 di 14 denaro, non consente comunque di ravvisare nella specie l'impossibilità di adempiere la prestazione ex art. 1256 c.c. perché essa deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo, consistendo nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento e che può verificarsi soltanto quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro (ad es. Cass. 22.6.2022 n.
20152; v. per i casi di impossibilità sopravvenuta derivante da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, quali sequestri et similia: Cass. 22.8.2018 n. 20908; Cass.
25.5.2017 n. 13142; Cass. 30.4.2012 n. 6594).
Il secondo e il terzo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente perché riguardano questioni strettamente connesse.
Non può ritenersi che vi sia un legame indissolubile tra il credito preteso da Pt_1
e le somme sottoposte a sequestro in ragione della disciplina della delegazione di pagamento (art. 38-bis l.r. 5/2012), e, più in generale, avuto riguardo al d.l. n. 95/2012 in tema di istituzione e funzionamento del F.N.T. relativo alla corresponsione dei dati sul servizio affidato (art. 16-bis., c.7). Infatti, la c.d. delegazione di pagamento consiste in un 9 meccanismo sostitutivo intercorrente tra Stato ad Ente locale, e non interessa il rapporto tra debitore e creditore. Tale disposizione trova fondamento nell'esigenza di eliminare il lasso di tempo dovuto al trasferimento di fondi tra enti, destinato a non produrre alcun beneficio, permettendo così alle aziende di ottenere una disponibilità di cassa in tempi più brevi in quanto è previsto il pagamento diretto da parte della all'operatore CP_1 delle fatture che deve emetterle nei confronti all'Ente locale affidante e gestore del servizio.
La normativa di settore di cui all'art. 16-bis d.l. n.95/2012, ha istituito il Fondo
Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale
(il più volte citato F.N.T.) ed ha individuato gli specifici obiettivi in capo alle Regioni e gli Enti locali volti alla razionalizzazione ed efficientamento della programmazione e gestione dei servizi di trasporto, come meglio indicato nel d.p.c.m. 11 marzo 2013, che definisce i criteri e le modalità di riparto del suddetto fondo fra le Regioni a statuto ordinario, secondo obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale fissati dal pagina 9 di 14 citato art. 16-bis della l. n.135/2012.
Il richiamo di tale normativa speciale fa comprendere che da un lato essa interessa lo Stato e gli Enti affidatari del servizio, tra cui anche la andando a regolare i CP_1 rapporti intercorrenti tra i soli soggetti pubblici nella ripartizione delle disponibilità di cui al F.N.T., a cui le aziende di trasporto risultano estranee rimanendo la Regione unica beneficiaria delle somme statali, dall'altro che le somme sequestrate corrispondono ai contributi del 10% (c.d. “quota variabile”) dovuti in base al raggiungimento degli obiettivi di efficienza di cui all'art. 16-bis, d.l. n.95/2012.
La ha dedotto che proprio la citata normativa (appunto l'art. 16-bis d.l. n. CP_1
95/2912) prevedeva che le aziende del Trasporto pubblico locale fossero tenute all'invio dei dati necessari alla verifica del raggiungimento degli obiettivi cui era collegato il riconoscimento del 10% del finanziamento statale, appunto la c.d. “quota variabile”.
Ora, a ben vedere il primo Giudice ha fondato la decisione di inesigibilità anche sull'inadempimento ex art. 1460 c.c. all'obbligo di comunicazione gravante espressamente sulle aziende di trasporto benché si trattasse di temi tardivamente dedotti dalla Regione con un radicale cambiamento della propria tesi difensiva che si 10 era originariamente fondata soltanto sull'impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1256 c.c.. Trattasi all'evidenza, come sostenuto dall'appellante, di mutatio libelli non dipesa, peraltro, in alcun modo dalle difese formulate da nella comparsa di Pt_1 costituzione in primo grado. Ricondurre, infatti, l'inesigibilità del credito al sequestro preventivo della somma erogata dallo Stato da inserire nel F.N.T. per inesigibilità e impossibilità sopravvenuta della prestazione gravante sulla è cosa ben diversa CP_1 dal dedurre che il corrispettivo contrattuale non fosse dovuto per colpa della prestatrice del servizio per altri comportamenti (la mancata trasmissione dei dati) integranti gli estremi di un inadempimento;
invero, così facendo si sono alterati i fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione di soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio e si è introdotto un tema di indagine e di decisione nuovo, fondato su di una diversa causa petendi, così allargando il thema decidendum e probandum.
In ogni caso, la cennata normativa sembra essere meramente indicativa dei presupposti per il riconoscimento di tale contribuzione, presupposti prioritari demandati a fonti di rango ultra-secondario, ovvero una “fonte normativa secondaria in pagina 10 di 14 forma di atto amministrativo”, come appunto il dpcm citato e sue mm.ii.
Si nota in proposito in termini decisivi che i dati trasmessi dalle aziende del trasporto pubblico locale sono comunque soggetti a successiva certificazione (secondo procedure legate a fonti amministrative come sono i decreti ministeriali) ma, più ancora, la legge informa: “I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalità indicate” (art. 16-bis, c.7, d.l. n. 95/2012). La norma, quindi, fa riferimento ad una procedura di inoltro, disponendo una reazione legittima di mancata erogazione dei corrispettivi da parte dell'Ente pubblico regionale nei soli casi in cui i dati non vengano trasmessi dalle società concessionarie del trasporto pubblico locale o non venga rispettata la modalità di inoltro degli stessi.
Alcuna ipotesi, dunque, è riferibile al caso in questione in cui è pacifico che i dati del 2016 sono stati trasmessi dalle società consortili tempestivamente e correttamente alla e inoltrati poi dall'Ente territoriale al , salvo poi essere stati CP_1 CP_5 alterati e trasmessi, tramite i sistemi telematici, dagli indagati i dati del 2012 come riportato nell'imputazione trascritta nel decreto di sequestro preventivo. 11
Inoltre, sotto il profilo civilistico non può ritenersi la condotta del debitore esente da colpa perché la a prescindere dalla possibilità di ipotizzare un suo concorso CP_1 nell'illecito penale, aveva comunque un dovere stringente di controllo dei dati trasmessi.
Ne deriva che, nel rapporto debito/credito sorretto dal contratto di appalto di servizi di trasporto stipulato nel corso dell'annualità 2006, non si riscontrano inadempimenti in capo a dolendosi, peraltro, la in maniera automatica e Pt_1 CP_1 slegata da analitiche eccezioni di parte, della mancata trasmissione dei dati da parte della società concessionaria del servizio pubblico, adempimento che sarebbe stato comunque interesse della stessa società concessionaria del servizio rispettare, giacché determinante nell'erogazione di contributi statali aggiuntivi rispetto quelli spettanti all'Ente pubblico.
Si osserva, inoltre, che nella narrativa del decreto del Tribunale del riesame (v. fasc. di primo grado della doc. n.8, pagg. nn.2 e ss.) si riporta che la CP_1 stessa difesa della ha dedotto in quella sede che: l'eventuale decurtazione dei CP_1
pagina 11 di 14 trasferimenti dello Stato alla Regione per il T.P.L. non incidesse sui corrispettivi dovuti alle aziende di trasporto pubblico locale ma solo sugli stessi bilanci regionali;
la decurtazione della quota variabile non avrebbe ridotto l'entità dei corrispettivi spettanti alle ATP, e che le somme erogate alla Regione dallo Stato quale trasferimento del F.N.T., non avessero alcun vincolo di destinazione verso le ATP, giacché erano destinate agli
Enti locali per le risorse atte a finanziare i contratti di servizio con le ATP.
E allora si deve prendere atto che il decreto del Tribunale del riesame, costituente prova atipica in sede civile, ma anche giudicato cautelare, ha riportato che secondo la il finanziamento statale dovesse essere corrisposto alla e non alle ATP, CP_1 CP_1
e confluendo di conseguenza nel bilancio regionale, e non in quello delle aziende, i corrispettivi delle ATP dipendessero dai servizi prestati attraverso i contratti dei servizio di trasporto (nel caso di specie da quello del 19.12.2006 come prorogato), e non dall'entità del contributo percepito dalla quale quota del F.N.T., che CP_1 atteneva al rapporto di provvista tra lo Stato finanziatore e la Stazione appaltante.
Tali ammissioni della Regione Umbra, nonché le statuizioni del Tribunale del riesame, non risultano essere state ritrattate né riformate. 12
E nell'ordinanza del Tribunale del riesame del 24.6.2020 di rigetto della istanza di dissequestro presentata dalla in data 28.2.2020 si legge anche: “il Tribunale CP_1
…condividendo sul punto le argomentazioni svolte dal Pubblico ministero, ha evidenziato come la non debba adempiere all'obbligo di pagamento nei confronti delle aziende, azionato in CP_1 via monitoria, attingendo alla quota variabile del 10% costituente profitto contestato”; dall'altro che “il Tribunale non ha configurato in termini di antigiuridicità il pagamento della prestazione in quanto tale, come quantificabile sulla base dei parametri enunciati nei relativi contratti di servizio” ma “stigmatizzato il pericolo di confusione della somma oggetto del sequestro nel patrimonio delle società consortili”.
Evidente allora, venendo all'esame del quarto ed ultimo motivo di gravame, come tali asserzioni in parte motiva erano proprio tese a scongiurare che il pagamento venisse effettuato dall'Ente pubblico attingendo ad una quota posta sotto sequestro preventivo, condotta che avrebbe comportato un'autonoma responsabilità penale per il delitto previsto ex art 650 c.p., ma non invece a legittimare il mancato pagamento delle società concessionarie sine die.
pagina 12 di 14 Si ha, quindi, ulteriore conferma che la fonte del credito già azionato in via monitoria e preteso da tragga origine nel “saldo del corrispettivo” per il servizio Pt_1 prestato nella misura del 10% previsto nell'art. 8 del predetto contratto di appalto, che non va però confuso, come s'è detto più volte, con l'inesigibilità della c.d. quota variabile di cui al 10% di parte delle somme del 60% già erogato all'Ente pubblico e ricomprese sotto sequestro penale (v. fascicolo monitorio: doc. n.2, pagg. nn. 16 e 17).
Ed è pacifico che la per l'annualità 2016 ha incamerato la quota del 60% CP_1 delle somme prelevate dal F.N.T. (quale anticipazione comprensiva del 90% a titolo di parte fissa, e del 10% di cui alla c.d. “quota variabile”) per l'importo complessivo di €
59.061.774,69. Pertanto, posto che il 10% del saldo del corrispettivo non è equivalente al
10% dei contributi di cui alla c.d. “quota variabile” che non spettava all'Ente pubblico, se il profitto congelato è ingiusto, perché ottenuto attraverso l'inoltro di documentazione non idonea a giustificare il versamento dei proventi ottenuti, non può escludersi che la possa onorare il debito di cui trattasi anche con i CP_1 proventi che aveva e che non erano stati illegittimamente incorporati.
L'appello va dunque accolto. 13
Stante l'efficacia soltanto provvisoria del provvedimento sommario, qual è il decreto ingiuntivo, l'accoglimento dell'opposizione da parte della sentenza di primo grado ha comportato la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sostituendosi tale pronuncia a quella monitoria, sicché la riforma della sentenza da parte di questo Giudice d'appello non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato (cfr. Cass. Ord.
6.9.2017 n. 20868; Cass. SS.UU. n. 4071/2010). Ne consegue che la va condannata al pagamento a CP_1 Parte_1
in persona del l.p.r.t., della somma di € 866.310,67 (oltre IVA se
[...] dovuta), oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo.
Infine, è appena il caso di rimarcare, per evitare eventuali equivoci in sede esecutiva, che la presente condanna non va ad incidere in alcun modo sul vincolo apposto dal decreto di sequestro preventivo. Invero, un conto è il riconoscimento civilistico del diritto al corrispettivo del servizio reso, altra è la necessità di far permanere il vincolo sulle somme pervenute alla dallo Stato quale effetto della CP_1
pagina 13 di 14 condotta illecita contestata in sede penale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della CP_1 per entrambi i gradi del giudizio (inclusa la fase monitoria secondo i parametri
[...] vigenti all'epoca) come liquidate in dispositivo, tenendo conto degli scaglioni di riferimento per il valore della controversia (da € 520.001,00 ad € 1.000.000,00) di cui al d.m. 10.3.2014 n.55, d.m. n. 37/2018, come integrato dal d.m. 13.8.2022 n. 147, con applicazione dei parametri di liquidazione del compenso professionale medi, avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, all'importanza, alla natura e alla complessità dell'affare, nonché al risultato conseguito.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1321/2022, emessa dal
Tribunale Civile di Perugia in data 27.9.2022, pubblicata in data 28.9.2022, condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento a CP_1 Controparte_6
in persona del l.p.r.t., la somma di € 866.310,67 (oltre IVA se dovuta),
[...] oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo;
condanna l'appellata in persona del l.r.p.t., a rifondere all'appellante CP_1
in persona del l.p.r.t., le spese di lite del primo Parte_1 grado di giudizio (compresa la fase monitoria), che liquida in € 17.000,00 per compensi professionali, e per il grado di appello in € 14.500,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario, i.v.a. e c.a.p. come per legge per entrambe le somme liquidate.
Perugia, 12.3.2025.
Il Presidente rel. dott. Claudio Baglioni
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE PER L'IMPRESA
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 98/2023
promossa da:
c.f. e p.iva , con sede in Spoleto Parte_1 P.IVA_1
(PG), S.S. Flaminia Km 127.700, in persona legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Fabrizio Pollari Maglietta e
Benedetta Re del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Elisa Battistoni sito in Perugia, via Favorita n.9;
appellante
contro
c.f. , in persona della Presidente pro-tempore della CP_1 P.IVA_2
Giunta regionale, rappresentata e difesa per delega in calce alla comparsa di costituzione ed in forza di D.G.R. n. 194 del 1.3.2023, sia congiuntamente che pagina 1 di 14 disgiuntamente, dagli Avv.ti Luca Benci e Luciano Ricci, elettivamente domiciliata presso i medesimi (Avvocatura Regionale) in Perugia, Corso Vannucci, n. 96
appellata
Oggetto: azione di pagamento di corrispettivo di appalti pubblici di servizi di trasporto per impossibilità sopravvenuta della prestazione;
opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate per l'udienza del 27.11.2024.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
(d'ora innanzi breviter anche “ ) ha Parte_1 Pt_1 interposto gravame avverso la sentenza n. 1321/2022, emessa dal Tribunale di Perugia in data 27.9.2022, pubblicata in data 28.9.2022, con la quale è stato revocato il decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto alla il pagamento in suo CP_1 favore della somma di € 866.310,67, oltre interessi ex d.lgs 231/2002, a decorrere dalla scadenza delle singole fatture fino al soddisfo, a titolo di saldo del 10% del corrispettivo 2 per i servizi di trasporto pubblico locale resi per l'anno 2016.
Col primo motivo di appello, rubricato “nullità della sentenza per vizio radicale di motivazione apparente e/o intrinsecamente contraddittoria e/o manifestamente illogica, ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c.”, ha criticato la sentenza nella parte in cui ha affermato l'inesigibilità del pagamento preteso senza però negare il riconoscimento dell'effettività del servizio da lei prestato, precisando che tale credito non poteva dirsi condizionato a quanto riversato a titolo di finanziamenti nel Fondo Nazionale Trasporti (F.N.T.) e che non vi era alcun collegamento tra il credito e le somme sequestrate. Ha aggiunto che l'unica effettiva motivazione (apparente) era consistita nel non essere state contrastate le scarne ragioni, pur incidenti sull'obbligazione dedotta, fondanti la decisione del
Giudice penale.
Col secondo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione dell'art. 1256 c.c. nonché
l'illegittima disapplicazione degli accordi contrattuali e/o l'erronea e/o omessa valutazione degli elementi probatori acquisiti in atti - il tutto in spregio artt. 1321 e 1322 c.c. e/o 1362 e ss. c.c. in combinato disposto con l'artt. 115 e 116 c.p.c.”, ha censurato le statuizioni della sentenza pagina 2 di 14 vertenti sul fatto che il c.d. F.N.T. rappresentasse per la Regione la provvista economica più significativa per remunerare i corrispettivi di appalto, ravvisando in detta correlazione un “legame di fatto” produttivo di effetti sul proprio credito e corroborando l'argomentazione con critiche alla delegazione di pagamento contenuta nell'art. 38-bis l.r. n. 5/2012 afferente al “funzionamento” del c.d. FNT, ritenuta calzante al caso di specie. Ha dedotto che gli effetti del contratto stipulato nel corso dell'annualità 2006 per la durata di sei anni, poi prorogata, prevaricherebbero le statuizioni rese in merito all'effetto impeditivo previsto dall'art. 1256 c.c. (avendo invocato la il factum principis) confortato dalle previsioni di legge afferenti al CP_1
c.d. F.N.T., in realtà irrilevanti in quanto afferenti al rapporto di provvista tra ente finanziatore (Stato) e stazione appaltante (Regione/Enti locali affidanti), come tale inopponibile alla società creditrice;
il contratto prevedeva, infatti, che i servizi di trasporto resi dalla società fossero finanziati con oneri a carico del bilancio della non già attingendo al solo F.N.T. CP_1
Conclusivamente, ha sostenuto che: l'indisponibilità di una parte del Fondo nazionale dei trasporti per effetto del sequestro preventivo involgeva diversi rapporti 3 interni (c.d. rapporto di provvista) tra debitore e terzo (dunque tra Regione e Stato), comunque inopponibili a con l'effetto che la avrebbe comunque potuto Pt_1 CP_1 adempiere la propria obbligazione nei confronti dell'aggiudicataria e che la ritenuta inesigibilità del pagamento, ai sensi dell'art. 1256 c.c., fosse da ritenersi errata ed illegittima, essendo stato disapplicato quanto previsto nel contratto in violazione dell'art. 1321 c.c.; il provvedimento di sequestro non potesse costituire prova atipica, anche ai sensi dell'art. 651 c.p.p., non consistendo in un atto con valenza di giudicato.
Col terzo motivo, rubricato “accoglimento dell'eccezione di inesigibilità delle fatture azionate in via monitoria ai sensi dell'art. 16 bis D.L. 95/2012 – erronea valutazione da parte del
Giudice di primo grado dei fatti posti a fondamento della domanda - violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112 c.p.c. e 111 Cost, nonché dell'art. 1460 c.c.”, ha criticato la sentenza per erroneità della statuizione con la quale è stata fondata la decisione di inesigibilità sul suo inadempimento all'obbligo di comunicazione, questione che sarebbe stata comunque dedotta tardivamente dalla costituendo un'effettiva CP_1 mutatio libelli. Dall'effetto di tale errata statuizione sarebbe derivata l'imputazione pagina 3 di 14 dell'inadempimento in capo alla società aggiudicataria ai sensi dell'art. 1460 c.c., anche per mancata trasmissione dei dati economici di trasporto ex art. 16-bis d.l. n. 95/2012, che sarebbe rilevante soltanto ai fini del raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione del servizio a carico della parte contraente pubblica,
a garanzia della migliore ripartizione dei finanziamenti statali di cui al F.N.T., non potendo considerarsi viceversa dirimente rispetto la questione che involgeva la pretesa di pagamento azionata. Del pari, la mancata e/o inesatta trasmissione dei dati relativi ai ricavi di traffico e ai corrispettivi da parte delle aziende affidatarie del servizio, o la mancata ed integrale erogazione delle risorse del F.N.T., non potevano considerarsi idonei a sospendere quanto dovuto all'impresa aggiudicataria del servizio da parte della CP_1
Col quarto motivo, rubricato “erronea interpretazione delle domande ed eccezioni sollevate in primo grado da – l'erronea e falsa applicazione dell'art. 650 c.p. – l'abnormità Pt_1 del provvedimento impugnato”, ha lamentato ulteriormente e, sotto diverso profilo, la erronea valutazione in ordine agli effetti del provvedimento penale di sequestro, considerato dal primo Giudice ostativo alle ragioni di pagamento del credito 4 dell'impresa aggiudicataria del servizio precisando che, in ogni caso, la società non aveva inteso ottenere siffatto pagamento imponendo alla di attingere alla c.d. CP_1
“quota variabile” del F.N.T. sottoposta a sequestro, bensì a risorse finanziarie del proprio bilancio. Ha concluso per l'accertamento dell'esigibilità del proprio credito e per la conseguente condanna nei confronti della CP_1
Con comparsa del 16.5.2023 si è costituita in giudizio la CP_1 contrastando le ragioni avversarie, chiedendo la reiezione del gravame e sostenendo che il provvedimento di sequestro penale (confermato dalla Corte di cassazione) legittimava l'impossibilità di adempiere il debito, pur maturato, dell'impresa aggiudicataria. Ha evidenziato che l'art. 16-bis del d.l. n. 95/2012 - modificato da successiva normativa di settore ed a partire dal 2013 integrato da dpcm da emanarsi entro il 31.1.2013 - definiva i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle
Regioni a statuto ordinario le risorse del F.N.T.; in particolare, il dpcm 11.3.2013, applicabile al caso di specie, modificato dal successivo dpcm 7.12.2015, disponeva che il
90% del Fondo veniva ripartito annualmente sulla base delle percentuali indicate, per pagina 4 di 14 ciascuna regione, nella tabella allegata al decreto (per l 2,03%) mentre la CP_1 restante percentuale del 10% veniva accantonata in attesa di verificare il raggiungimento, per ciascuna Regione, di alcuni obiettivi di messa in efficienza del trasporto pubblico locale. Ha poi precisato che qualora l'Amministrazione avesse raggiunto gli obiettivi di cui al citato dpcm, avrebbe avuto diritto a percepire la quota del 10% mentre, se gli obiettivi fossero stati raggiunti solo in parte, avrebbe avuto diritto a percepire solo parte della quota, secondo le percentuali indicate nei decreti citati.
L'appellata ha poi riferito che con delibera n. 858 in data 1/8/2016, la Giunta regionale avesse preso atto che le risorse del F.N.T., per l'esercizio 2016, risultavano decurtate a seguito del provvedimento di sequestro di € 5.996.858,24, ciò che le aveva impedito di pagare le fatture emesse dalle aziende affidatarie del Servizio pubblico locale, tra cui appunto considerato che circa il 95% dei fondi che la Regione Pt_1 erogava per il finanziamento del trasporto pubblico locale derivavano proprio dal
F.N.T., e che il contributo straordinario, erogato alla in forza del d.l. n. 50/2017, CP_1 era già stato utilizzato per i pagamenti alle aziende di tra cui Pt_1 Controparte_2
e le sue controllate.
[...]
Le parti, dopo che la causa era stata assunta in decisione e rimessa sul ruolo per astensione del Giudice relatore, hanno depositato note con cui hanno precisato ancora le conclusioni e successive memorie conclusionali, e la causa è stata trattenuta di nuovo in decisione con provvedimento del 12.12.2024.
Il primo motivo di appello è fondato.
La sentenza fonda gran parte del proprio impianto motivazionale sull'assunto secondo cui il decreto di sequestro preventivo, emanato dal Gip ai sensi dell'art. 321
c.p.p., produce come effetto derivato l'impossibilità (sopravvenuta) di adempiere per il debitore per sottrazione, mediante il vincolo, della disponibilità delle somme.
Giova osservare che la norma facoltizza il debitore ad invocare gli effetti derivanti dall'impossibilità sopravvenuta, purché l'impossibilità si traduca in un evento esterno non a lui imputabile. Nel caso di specie, la condotta che ha dato origine al procedimento penale, di cui il provvedimento ablativo costituisce misura preventiva, ha coinvolto, secondo l'impostazione seguita dal P.m. nell'imputazione, condivisa dal Gip, quanto al pagina 5 di 14 fumus commissi delicti, soggetti apicali di riferimento del trasporto pubblico locale di
(l' il Presidente di Umbria TPL CP_1 Parte_2
e Mobilità s.p.a. ed il Controparte_3
) che avrebbero, anche per il tramite della dipendente addetta
[...] all'Ufficio amministrazione di Umbria mobilità esercizio s.r.l., inserito dati inerenti il traffico dei servizi di trasporto pubblico all'interno dei sistemi telematici per ottenere contributi economici che, in tesi, per quella quota non spettavano, inducendo, quindi, in errore i i quali conseguentemente versavano alla le somme CP_4 CP_1 da destinarsi al servizio di mobilità locale, costituenti l'ingiusto profitto per la stessa del reato contestato. Per vero, nell'imputazione il profitto viene descritto come CP_1 percepito non dagli indagati o dalle aziende di trasporto pubblico locale, ma da
“soggetto terzo percettore del profitto ingiusto”, ovvero dalla essendo state CP_1 accreditate le somme erogate dai nel Conto Tesoreria dell'Ente pubblico CP_4 territoriale in data 13.5.2016, momento in cui è stata individuata la consumazione del delitto ipotizzato.
La come s'è detto, ha invocato il factum principis, sub specie di 6 CP_1
“inesigibilità” dell'adempimento a causa del sequestro delle somme in oggetto, tesi accolta dal primo Giudice, il quale però non ha tenuto conto compiutamente che il servizio previsto dal contratto del 2016 è stato effettivamente reso dall'ingiungente opposta (oggi appellante) nei termini previsti e riportati nei dati Parte_3 rappresentati, che, quindi, devono ritenersi corretti, e il relativo corrispettivo, il cui ammontare non è stato contestato dall'appellata, non è stato affatto frutto dell'alterazione dei dati di quell'annualità al fine di permettere alla il CP_1 conseguimento dell'ingiusto “contributo premiale” da parte dei perché CP_4
l'alterazione incriminata ha riguardato, invece, a ben vedere, soltanto i dati dell'anno
2012, e, conseguentemente, sol quest'ultima (alterazione) ha avuto incidenza decisiva nell'individuazione dei parametri di riferimento per determinare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi premiali per gli anni successivi, e, in particolare, di quelli dell'anno 2016. Si intende dire che per raggiungere lo scopo illecito gli autori delle alterazioni e dell'inserimento dei dati errati all'interno dei sistemi telematici non hanno avuto la necessità di intervenire correggendo anche i dati delle prestazioni rese pagina 6 di 14 nell'anno 2016 essendo stato sufficiente alterare in “ribasso” quelli dell'anno 2012.
Se ne trae che in base all'art. 8 del “contratto di appalto dei servizi di trasporto pubblico locale “, stipulato in data 19.12.2006, il saldo del corrispettivo del servizio reso nell'anno 2016 era (ed è) esigibile a prescindere dalla sorte delle somme erogate dal alla a titolo di “quota variabile”, e di ciò si ha conferma in CP_5 CP_1 fatto se si pone mente a ciò, che l'eventuale non erogazione di tali somme (in mancanza degli artifizi e raggiri oggetto della contestazione di reato) non avrebbe in alcun modo esentato la dall'obbligazione di pagare integralmente il prezzo del servizio reso CP_1 dalla controparte, perché tale corrispettivo era in rapporto sinallagmatico con la controprestazione (servizio di trasporto) resa e in alcun modo sospensivamente condizionato dall'erogazione dal dei finanziamenti nel F.N.T.. CP_5
Si osserva ancora che: la non ha fatto conseguire dall'invocata CP_1 impossibilità di cui all'art. 1256 c.c. l'estinzione dell'obbligazione né ha invocato un effetto oggettivo ed assolutamente impeditivo rispetto il proprio adempimento, essendosi riferita solo genericamente all'“inesigibilità”; è pacifico che il creditore, come si è rimarcato, abbia effettivamente reso i servizi di trasporto pubblico locale per i quali 7 richiede il corrispettivo, e il quantum è corretto anche nell'ammontare per mancanza di specifica contestazione;
l'appellante non ha chiesto che il pagamento avvenga - come invece ritenuto dal primo Giudice - attingendo dalle somme sequestrate anziché ad altre risorse finanziarie;
l'Ente non ha dedotto, e neanche dimostrato, come era suo onere,
l'assoluta impossibilità di reperire altrimenti quanto necessario per assolvere l'obbligazione.
Giova evidenziare in fatto che dagli atti del procedimento penale emerge che dirigente della responsabile del trasporto pubblico locale, Tes_1 CP_1 avesse rappresentato a tale (A.d. di che, Parte_4 Parte_2 come si legge nel decreto di sequestro preventivo: “[…] proseguiva imperterrito nell'arduo tentativo di modificare ad arte i dati, e in questa tenace azione, iniziava un'opera di convincimento con al fine di ottenere la certificazione degli aggiustamenti […]), che Tes_1 la decurtazione dei contributi per il mancato raggiungimento degli obiettivi avrebbe determinato il mancato pagamento delle fatture per mancanza di fondi per un importo pari alla decurtazione stessa e, secondo l'esito delle indagini, “sottoscriveva la
pagina 7 di 14 dichiarazione preparata da e dalla per il successivo inoltro dei dati Pt_4 Pt_5 all'Osservatorio. Peraltro, l'assunto per cui i soggetti che hanno agito per conto delle società concessionarie del servizio, e che avevano gestito il trasporto pubblico locale in avessero di fatto un “interesse diretto” a che la percepisse per CP_1 CP_1 intero le somme del F.N.T. (nella parte fissa ed in quella variabile), non riposa né su un'ipotesi di concorso tra il soggetto percettore dell'ingiusto profitto ( ) con i Parte_6 vertici apicali delle singole società consortili di trasporto pubblico locale, né sulla dimostrazione che l'artificiosa alterazione dei dati sul trasporto pubblico locale provenisse, ab origine, proprio dalle società di trasporto.
Allora sembra che difetti anzitutto la prova certa dell'artificiosa formazione dei dati, essendo stato l'impianto accusatorio ricostruito fattualmente solo dalle indagini penali, rimaste, per quanto prodotto in questo giudizio, allo stadio del provvedimento cautelare, e ove si possa ipotizzare una “delega” all' Pt_2 Parte_2 P
come ritenuto in sentenza, diverrebbe soltanto un mezzo per ottenere
[...] CP_1 ciò che spetta alle società concessionarie del servizio di trasporto pubblico locale.
A ben vedere si tratta di un impianto non condivisibile perché le società 8 concessionarie dei servizi di trasporto non hanno richiesto alcun pagamento diretto all'Ente pubblico affidante, ma si sono limitate ad inoltrare la documentazione sul servizio affidato (dati economici e trasportistici) per il doveroso controllo da parte dello stesso.
Anche da tali ulteriori elementi emerge che non è pertinente l'invocazione del factum principis, trattandosi invece di un pagamento del residuo “saldo del corrispettivo”, il cui importo è del tutto casualmente equivalente in percentuale alla c.d.
“quota variabile” dell'erogazione statale, che sarebbe mancata nel bilancio della ove non fosse stata ottenuta con diversa ed alterata trasmissione dei dati sul CP_1 trasporto pubblico locale dell'anno 2012, presi a parametro di riferimento per calcolare l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della stessa per l'anno 2016. E va sottolineato che tale pagamento era dovuto a prescindere dall'attingimento, da parte della dai c.d. contributi statali ottenuti per la c.d. “quota variabile”. CP_1
Ancora, giova richiamare il principio genus numquam perit, per il quale la natura generica dell'obbligazione dedotta, avente ad oggetto il pagamento di una somma di pagina 8 di 14 denaro, non consente comunque di ravvisare nella specie l'impossibilità di adempiere la prestazione ex art. 1256 c.c. perché essa deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo, consistendo nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento e che può verificarsi soltanto quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro (ad es. Cass. 22.6.2022 n.
20152; v. per i casi di impossibilità sopravvenuta derivante da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, quali sequestri et similia: Cass. 22.8.2018 n. 20908; Cass.
25.5.2017 n. 13142; Cass. 30.4.2012 n. 6594).
Il secondo e il terzo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente perché riguardano questioni strettamente connesse.
Non può ritenersi che vi sia un legame indissolubile tra il credito preteso da Pt_1
e le somme sottoposte a sequestro in ragione della disciplina della delegazione di pagamento (art. 38-bis l.r. 5/2012), e, più in generale, avuto riguardo al d.l. n. 95/2012 in tema di istituzione e funzionamento del F.N.T. relativo alla corresponsione dei dati sul servizio affidato (art. 16-bis., c.7). Infatti, la c.d. delegazione di pagamento consiste in un 9 meccanismo sostitutivo intercorrente tra Stato ad Ente locale, e non interessa il rapporto tra debitore e creditore. Tale disposizione trova fondamento nell'esigenza di eliminare il lasso di tempo dovuto al trasferimento di fondi tra enti, destinato a non produrre alcun beneficio, permettendo così alle aziende di ottenere una disponibilità di cassa in tempi più brevi in quanto è previsto il pagamento diretto da parte della all'operatore CP_1 delle fatture che deve emetterle nei confronti all'Ente locale affidante e gestore del servizio.
La normativa di settore di cui all'art. 16-bis d.l. n.95/2012, ha istituito il Fondo
Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale
(il più volte citato F.N.T.) ed ha individuato gli specifici obiettivi in capo alle Regioni e gli Enti locali volti alla razionalizzazione ed efficientamento della programmazione e gestione dei servizi di trasporto, come meglio indicato nel d.p.c.m. 11 marzo 2013, che definisce i criteri e le modalità di riparto del suddetto fondo fra le Regioni a statuto ordinario, secondo obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale fissati dal pagina 9 di 14 citato art. 16-bis della l. n.135/2012.
Il richiamo di tale normativa speciale fa comprendere che da un lato essa interessa lo Stato e gli Enti affidatari del servizio, tra cui anche la andando a regolare i CP_1 rapporti intercorrenti tra i soli soggetti pubblici nella ripartizione delle disponibilità di cui al F.N.T., a cui le aziende di trasporto risultano estranee rimanendo la Regione unica beneficiaria delle somme statali, dall'altro che le somme sequestrate corrispondono ai contributi del 10% (c.d. “quota variabile”) dovuti in base al raggiungimento degli obiettivi di efficienza di cui all'art. 16-bis, d.l. n.95/2012.
La ha dedotto che proprio la citata normativa (appunto l'art. 16-bis d.l. n. CP_1
95/2912) prevedeva che le aziende del Trasporto pubblico locale fossero tenute all'invio dei dati necessari alla verifica del raggiungimento degli obiettivi cui era collegato il riconoscimento del 10% del finanziamento statale, appunto la c.d. “quota variabile”.
Ora, a ben vedere il primo Giudice ha fondato la decisione di inesigibilità anche sull'inadempimento ex art. 1460 c.c. all'obbligo di comunicazione gravante espressamente sulle aziende di trasporto benché si trattasse di temi tardivamente dedotti dalla Regione con un radicale cambiamento della propria tesi difensiva che si 10 era originariamente fondata soltanto sull'impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1256 c.c.. Trattasi all'evidenza, come sostenuto dall'appellante, di mutatio libelli non dipesa, peraltro, in alcun modo dalle difese formulate da nella comparsa di Pt_1 costituzione in primo grado. Ricondurre, infatti, l'inesigibilità del credito al sequestro preventivo della somma erogata dallo Stato da inserire nel F.N.T. per inesigibilità e impossibilità sopravvenuta della prestazione gravante sulla è cosa ben diversa CP_1 dal dedurre che il corrispettivo contrattuale non fosse dovuto per colpa della prestatrice del servizio per altri comportamenti (la mancata trasmissione dei dati) integranti gli estremi di un inadempimento;
invero, così facendo si sono alterati i fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione di soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio e si è introdotto un tema di indagine e di decisione nuovo, fondato su di una diversa causa petendi, così allargando il thema decidendum e probandum.
In ogni caso, la cennata normativa sembra essere meramente indicativa dei presupposti per il riconoscimento di tale contribuzione, presupposti prioritari demandati a fonti di rango ultra-secondario, ovvero una “fonte normativa secondaria in pagina 10 di 14 forma di atto amministrativo”, come appunto il dpcm citato e sue mm.ii.
Si nota in proposito in termini decisivi che i dati trasmessi dalle aziende del trasporto pubblico locale sono comunque soggetti a successiva certificazione (secondo procedure legate a fonti amministrative come sono i decreti ministeriali) ma, più ancora, la legge informa: “I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalità indicate” (art. 16-bis, c.7, d.l. n. 95/2012). La norma, quindi, fa riferimento ad una procedura di inoltro, disponendo una reazione legittima di mancata erogazione dei corrispettivi da parte dell'Ente pubblico regionale nei soli casi in cui i dati non vengano trasmessi dalle società concessionarie del trasporto pubblico locale o non venga rispettata la modalità di inoltro degli stessi.
Alcuna ipotesi, dunque, è riferibile al caso in questione in cui è pacifico che i dati del 2016 sono stati trasmessi dalle società consortili tempestivamente e correttamente alla e inoltrati poi dall'Ente territoriale al , salvo poi essere stati CP_1 CP_5 alterati e trasmessi, tramite i sistemi telematici, dagli indagati i dati del 2012 come riportato nell'imputazione trascritta nel decreto di sequestro preventivo. 11
Inoltre, sotto il profilo civilistico non può ritenersi la condotta del debitore esente da colpa perché la a prescindere dalla possibilità di ipotizzare un suo concorso CP_1 nell'illecito penale, aveva comunque un dovere stringente di controllo dei dati trasmessi.
Ne deriva che, nel rapporto debito/credito sorretto dal contratto di appalto di servizi di trasporto stipulato nel corso dell'annualità 2006, non si riscontrano inadempimenti in capo a dolendosi, peraltro, la in maniera automatica e Pt_1 CP_1 slegata da analitiche eccezioni di parte, della mancata trasmissione dei dati da parte della società concessionaria del servizio pubblico, adempimento che sarebbe stato comunque interesse della stessa società concessionaria del servizio rispettare, giacché determinante nell'erogazione di contributi statali aggiuntivi rispetto quelli spettanti all'Ente pubblico.
Si osserva, inoltre, che nella narrativa del decreto del Tribunale del riesame (v. fasc. di primo grado della doc. n.8, pagg. nn.2 e ss.) si riporta che la CP_1 stessa difesa della ha dedotto in quella sede che: l'eventuale decurtazione dei CP_1
pagina 11 di 14 trasferimenti dello Stato alla Regione per il T.P.L. non incidesse sui corrispettivi dovuti alle aziende di trasporto pubblico locale ma solo sugli stessi bilanci regionali;
la decurtazione della quota variabile non avrebbe ridotto l'entità dei corrispettivi spettanti alle ATP, e che le somme erogate alla Regione dallo Stato quale trasferimento del F.N.T., non avessero alcun vincolo di destinazione verso le ATP, giacché erano destinate agli
Enti locali per le risorse atte a finanziare i contratti di servizio con le ATP.
E allora si deve prendere atto che il decreto del Tribunale del riesame, costituente prova atipica in sede civile, ma anche giudicato cautelare, ha riportato che secondo la il finanziamento statale dovesse essere corrisposto alla e non alle ATP, CP_1 CP_1
e confluendo di conseguenza nel bilancio regionale, e non in quello delle aziende, i corrispettivi delle ATP dipendessero dai servizi prestati attraverso i contratti dei servizio di trasporto (nel caso di specie da quello del 19.12.2006 come prorogato), e non dall'entità del contributo percepito dalla quale quota del F.N.T., che CP_1 atteneva al rapporto di provvista tra lo Stato finanziatore e la Stazione appaltante.
Tali ammissioni della Regione Umbra, nonché le statuizioni del Tribunale del riesame, non risultano essere state ritrattate né riformate. 12
E nell'ordinanza del Tribunale del riesame del 24.6.2020 di rigetto della istanza di dissequestro presentata dalla in data 28.2.2020 si legge anche: “il Tribunale CP_1
…condividendo sul punto le argomentazioni svolte dal Pubblico ministero, ha evidenziato come la non debba adempiere all'obbligo di pagamento nei confronti delle aziende, azionato in CP_1 via monitoria, attingendo alla quota variabile del 10% costituente profitto contestato”; dall'altro che “il Tribunale non ha configurato in termini di antigiuridicità il pagamento della prestazione in quanto tale, come quantificabile sulla base dei parametri enunciati nei relativi contratti di servizio” ma “stigmatizzato il pericolo di confusione della somma oggetto del sequestro nel patrimonio delle società consortili”.
Evidente allora, venendo all'esame del quarto ed ultimo motivo di gravame, come tali asserzioni in parte motiva erano proprio tese a scongiurare che il pagamento venisse effettuato dall'Ente pubblico attingendo ad una quota posta sotto sequestro preventivo, condotta che avrebbe comportato un'autonoma responsabilità penale per il delitto previsto ex art 650 c.p., ma non invece a legittimare il mancato pagamento delle società concessionarie sine die.
pagina 12 di 14 Si ha, quindi, ulteriore conferma che la fonte del credito già azionato in via monitoria e preteso da tragga origine nel “saldo del corrispettivo” per il servizio Pt_1 prestato nella misura del 10% previsto nell'art. 8 del predetto contratto di appalto, che non va però confuso, come s'è detto più volte, con l'inesigibilità della c.d. quota variabile di cui al 10% di parte delle somme del 60% già erogato all'Ente pubblico e ricomprese sotto sequestro penale (v. fascicolo monitorio: doc. n.2, pagg. nn. 16 e 17).
Ed è pacifico che la per l'annualità 2016 ha incamerato la quota del 60% CP_1 delle somme prelevate dal F.N.T. (quale anticipazione comprensiva del 90% a titolo di parte fissa, e del 10% di cui alla c.d. “quota variabile”) per l'importo complessivo di €
59.061.774,69. Pertanto, posto che il 10% del saldo del corrispettivo non è equivalente al
10% dei contributi di cui alla c.d. “quota variabile” che non spettava all'Ente pubblico, se il profitto congelato è ingiusto, perché ottenuto attraverso l'inoltro di documentazione non idonea a giustificare il versamento dei proventi ottenuti, non può escludersi che la possa onorare il debito di cui trattasi anche con i CP_1 proventi che aveva e che non erano stati illegittimamente incorporati.
L'appello va dunque accolto. 13
Stante l'efficacia soltanto provvisoria del provvedimento sommario, qual è il decreto ingiuntivo, l'accoglimento dell'opposizione da parte della sentenza di primo grado ha comportato la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sostituendosi tale pronuncia a quella monitoria, sicché la riforma della sentenza da parte di questo Giudice d'appello non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato (cfr. Cass. Ord.
6.9.2017 n. 20868; Cass. SS.UU. n. 4071/2010). Ne consegue che la va condannata al pagamento a CP_1 Parte_1
in persona del l.p.r.t., della somma di € 866.310,67 (oltre IVA se
[...] dovuta), oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo.
Infine, è appena il caso di rimarcare, per evitare eventuali equivoci in sede esecutiva, che la presente condanna non va ad incidere in alcun modo sul vincolo apposto dal decreto di sequestro preventivo. Invero, un conto è il riconoscimento civilistico del diritto al corrispettivo del servizio reso, altra è la necessità di far permanere il vincolo sulle somme pervenute alla dallo Stato quale effetto della CP_1
pagina 13 di 14 condotta illecita contestata in sede penale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della CP_1 per entrambi i gradi del giudizio (inclusa la fase monitoria secondo i parametri
[...] vigenti all'epoca) come liquidate in dispositivo, tenendo conto degli scaglioni di riferimento per il valore della controversia (da € 520.001,00 ad € 1.000.000,00) di cui al d.m. 10.3.2014 n.55, d.m. n. 37/2018, come integrato dal d.m. 13.8.2022 n. 147, con applicazione dei parametri di liquidazione del compenso professionale medi, avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, all'importanza, alla natura e alla complessità dell'affare, nonché al risultato conseguito.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1321/2022, emessa dal
Tribunale Civile di Perugia in data 27.9.2022, pubblicata in data 28.9.2022, condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento a CP_1 Controparte_6
in persona del l.p.r.t., la somma di € 866.310,67 (oltre IVA se dovuta),
[...] oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo;
condanna l'appellata in persona del l.r.p.t., a rifondere all'appellante CP_1
in persona del l.p.r.t., le spese di lite del primo Parte_1 grado di giudizio (compresa la fase monitoria), che liquida in € 17.000,00 per compensi professionali, e per il grado di appello in € 14.500,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario, i.v.a. e c.a.p. come per legge per entrambe le somme liquidate.
Perugia, 12.3.2025.
Il Presidente rel. dott. Claudio Baglioni
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