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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 3041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3041 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24586/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
in composizione collegiale, composto da: dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Caterina di Martino Giudice dott. Francesca Reale Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24586 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi del 2020 tra
(c.f. , in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria Parte_1 P.IVA_1 dell' con sede legale in Roma, al Viale Parioli, 54, in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Giulio Zinna (c.f. ), con studio in Napoli, alla Via C.F._1
Giordano Bruno, 88;
ATTORE
e
(c.f. , con sede legale in Napoli, alla via Comunale Controparte_1 P.IVA_2
del Principe, n. 13/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
pagina 1 di 9 giusta procura su foglio separato, dall'avv. Pasquale Mautone (c.f. ), con C.F._2
studio in Napoli, alla via S. Giacomo dei Capri, n. 41.
CONVENUTO
CONCLUSIONI All'udienza del 24.09.2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi ai propri atti parte attrice: “In via principale accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex artt.
1218 e 1375 c.c. della per violazione dell'art. 4 del Controparte_2
Capitolato Speciale di Appalto come richiamato dall'art. 1 del Contratto d'Appalto, per le ragioni sopra delineate nel corpo del presente atto di citazione e comunque condannare
l al pagamento, in favore della società Controparte_2 Parte_1
dell'importo complessivo di € 3.393.944,19 oltre IVA, o di quella diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche all'esito di Consulenza Tecnico Contabile di Ufficio, di cui sin d'ora si chiede l'ammissione, o secondo prudente apprezzamento dell'adito Tribunale o in via equitativa, oltre interessi moratori ex art. 231/02 dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo o, in subordine, oltre interessi legali e maggior danno a far data dalla maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo. In via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1375 c.c. dell' per Controparte_2
violazione dell'atto aggiuntivo di cui all'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto, tacitamente conclusosi tra le parti per le ragioni chiarite nel corpo del presente atto di citazione e, per
l'effetto, condannare l' al pagamento, in favore della Controparte_2
società dell'importo complessivo di € 3.393.944,19 oltre IVA, o di quella diversa Parte_1
somma che sarà quantificata in corso di causa anche all'esito di Consulenza Tecnico Contabile di Ufficio, di cui sin d'ora si chiede l'ammissione, o secondo prudente apprezzamento dell'adito
Tribunale o in via equitativa, oltre interessi moratori ex art. 231/02 dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo o, in subordine, oltre interessi legali e maggior danno a far data dalla maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo. In via ancor più gradata accertare in capo alla convenuta la sussistenza degli obblighi ex art. Controparte_2
2041 c.c. per indebito arricchimento e per l'effetto condannare essa al Controparte_1
pagamento, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., in favore della società della Parte_1
pagina 2 di 9 somma complessiva pari ad € 3.393.944,19 oltre IVA, o di quella diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche all'esito di Consulenza Tecnico Contabile di Ufficio, di cui sin d'ora si chiede l'ammissione, o secondo prudente apprezzamento dell'adito Tribunale o in via equitativa, oltre interessi moratori ex art. 231/02 dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo o, in subordine, oltre interessi legali e maggior danno a far data dalla maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, e con attribuzione al procuratore costituito, per averne fatto anticipo”; parte convenuta: “accertare e dichiarare la nullità assoluta degli atti di estensione del contratto di appalto per difetto di forma essenziale ex art. 1418 2° comma e 1325 n. 4 c.c.; accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della richiesta di indebito arricchimento ex art.
2041 c.c.; rigettare le domande tutte formulate da (C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p. t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via Giordano Bruno, n.
88, perché infondate in fatto e in diritto;
condannare la società al pagamento Parte_1 delle spese, diritti e onorari processuali del presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 13.11.2020 la in proprio e nella qualità di Parte_1
capogruppo mandataria dell' conveniva in giudizio l' Parte_2 Controparte_1
chiedendo accertarsi e dichiararsi la responsabilità contrattuale di quest'ultima ex artt. 1218 e
1375 c.c. per violazione dell'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto, come richiamato dall'art. 1 del Contratto d'Appalto del 20 dicembre 2002, e, per l'effetto, condannare l' Controparte_2 al pagamento della somma di € 3.393.944,19 al netto dell'IVA, o della diversa somma
[...]
quantificata in corso di causa, oltre interessi moratori.
A fondamento della domanda, l'attrice deduceva che, in virtù del contratto d'appalto sottoscritto in data 20 dicembre 2002, l'ATI Esperia S.p.A. era stata dichiarata aggiudicataria dell'appalto per l'affidamento dei lavori di pulizia e servizi complementari delle strutture ospedaliere e territoriali dell . Nel corso dell'esecuzione contrattuale, tuttavia, a partire dall'1 CP_1
aprile 2017 e fino al 12 luglio 2018, a seguito della dismissione di alcune strutture (RSA-H Don
Orione, Autoparco Aziendale, Ospedale San Gennaro)presso le quali svolgeva il Pt_1
pagina 3 di 9 servizio, la società in virtù di espressa richiesta di estensione da parte dell Controparte_1
, iniziava a prestare il servizio presso il nuovo Ospedale del Mare.
Tale estensione aveva comportato un significativo aumento delle superfici da pulire, quantificate in complessivi mq. 42.673,18 di differenza tra le aree acquisite e quelle dismesse. Nonostante Contr ciò l' non aveva provveduto a formalizzare un atto aggiuntivo al contratto per l'adeguamento del canone, in violazione dell'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto, nella parte in cui Contr prevedeva la facoltà per l' di “modificare l'entità delle aree, qualora, per sopravvenute esigenze, si verifichi la necessità di:
1. estendere il servizio di pulizia e sanificazione anche ai locali e/o aree non contemplati negli atti di gara (e quindi neanche nel contratto), con conseguente adeguamento del canone contrattuale mediante la stipula di atto aggiuntivo al contratto. aveva pertanto continuato a garantire il servizio presso l'Ospedale del Mare, con Parte_1
Contr ingenti costi aggiuntivi non coperti dal canone originario, sollecitando ripetutamente l' alla formalizzazione dell'estensione contrattuale, sia per le vie brevi che per iscritto, senza tuttavia
Contr ottenere riscontro. Tale condotta omissiva dell' integrava, a dire dell'attrice, un grave inadempimento contrattuale, con conseguente diritto al risarcimento del danno, quantificato nell'importo di € 3.393.944,19 oltre IVA, corrispondente alle differenze economiche spettanti per il maggior servizio svolto.
In via subordinata, chiedeva accertarsi e dichiararsi la responsabilità contrattuale Parte_1
Contr dell' ex artt. 1218 e 1375 c.c. per violazione dell'atto aggiuntivo di cui all'art. 4 del
Capitolato Speciale di Appalto, che si sarebbe tacitamente concluso per acquiescenza dell'Amministrazione Sanitaria alla prestazione dell'implementazione del servizio, chiedendo in via ancor più gradata, il riconoscimento di un indennizzo ex art. 2041 c.c. per indebito arricchimento, in ragione del vantaggio economico tratto dall'Amministrazione per aver beneficiato del maggior servizio reso da senza corrispondere il relativo compenso, Parte_1
con conseguente condanna al pagamento, a titolo di indennizzo, della somma di € 3.393.944,19 oltre iva.
Disposta la nomina di un CTU al fine di quantificare l'eventuale differenza tra le superfici delle aree dismesse e quelle realmente oggetto dei servizi resi e quantificare il danno eventualmente patito dalla si costituiva, solo in data 25.10.22, la , precisava CP_3 Controparte_1
che il contratto doveva intendersi quale contratto “a corpo” e non a misura”, contestava il dedotto pagina 4 di 9 inadempimento , eccependo il difetto di forma scritta dell'atto aggiuntivo di cui l'attrice deduceva il tacito perfezionamento e chiedendo il rigetto della domanda di indebito arricchimento formulata ex art 2041 c.c. per difetto di sussidiarietà.
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Quanto alla domanda di inadempimento contrattuale per violazione degli artt. 1218 e 1375 c.c. e dell'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto la domanda è infondata e deve essere rigettata.
L'art 4 del Capitolato di Appalto nella misura in cui prevede :” L' SI RISERVA LA CP_1 Pt_3
FACOLTA' DI MODIFICARE L'ENTITA' DELLE AREE, QUALORA, PER SOPRAVVENUTE
ESIGENZE, SI VERIFICHI LA NECESSITA' DI : LESTENDERE IL SERVIZIO DI PULIZIA E
SANIFICAZIONE ANCHE A LOCALI E/O AREE NON CONTEMPLATI NELLA TABELLA
ALLEGATA AL PRESENTE CAPITOLATO DELL' 1 ED ALLA LETTERA D'INVITO: CP_4
2. AUMENTARE LE AREE E/O LE SUPERFICI COMPRESE NELLE TABELLE ( PER LA
CESSAZIONE DI GESTIONE DIRETTA) :
3. DIMINUIRE LE AREE E/O LE SUPERFICI
COMPRESE NELLE 7) TABELLE (PER CHIUSURA DI STRUTTURE) : VARIARE LA
DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI, CON CONSEGUENTE VARIAZIONE DELLA
TIPOLOGIA: •5. REVOCARE TEMPORANEAMENTE O DEFI ITIVAMENTE I SERVIZI DI
PULIZIA E SANIFICAZIONE DI LOCALI E/O AREE COMPRESE NELLA TABELLA.
QUALORA SI VERIFICHINO LE EVENTUALITA' SOPRA INDICATE, IL CANONE
CONTRATTUALE SARA ADEGLATO SULLA BASE DEI PREZZI AL MQ., DISTINTI PER
TIPOLOGIA DI AREA, COSI COME INDICATI NELL'OFFERTA ECONOMICA - TUTTE LE
VARIAZIONI ALLE SUPERFICI CONTRATTUALI, CON CARATTERE DEFINITIVO •
SARANNO OGGETTO DI ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO D'APPALTO • QUALORA
COMPORTINO UN INCREMENTO O DECREMENTO DI SPESA . TUTTE LE VARIAZIONI
ALLE SUPERFICI CONTRATTUALI, CON CARATTERE TEMPORANEO, SARANNO INVECE
RISOLTE IN VIA CONTABILE, SULLA BASE DEI PREZZI A MQ. , DISTINTI PER TIPOLOGIA
DI AREA, COST COME INDICATI ECONOMICA . NELL'OFFERTA OGNI VARIAZIONE DI
SUPERFICIE O DI PRESTAZIONE SIA IN AUMENTO CHE IN DIMINUZIONE DEI SERVIZI
PREVISTI DAL PRESENTE CAPITOLATO DOVRA' ESSERE PREVENTIVAMENTE
AUTORIZZATA IN FORMA SCRITTA DALL' 1. CP_4
pagina 5 di 9 Non impone un obbligo contrattuale di stipulare un atto aggiuntivo in caso di modificazioni ma
Contr una mera facoltà. In mancanza dell'obbligo non può pertanto sostenersi che l' sia incorsa in violazioni contrattuali .
Quanto al dedotto perfezionamento dell'atto aggiuntivo in forma tacita occorre rilevare che la
Pubblica Amministrazione agisce attraverso atti scritti, essendo irrilevante l'esecuzione del servizio su superfici diverse in assenza di una preventiva autorizzazione scritta. L'art. 4 del
Capitolato Speciale, prevede che ogni estensione o diminuzione dei servizi debba essere Contr preventivamente autorizzata in forma scritta dall' , dovendosi conseguentemente escludere che le singole e ripetute proroghe annuali del contratto possano integrare il requisito della forma scritta richiesta ad substantiam per eventuali modifiche o estensioni.
Le richieste di estensione dovevano obbligatoriamente essere autorizzate dalla Direzione Contr Strategica dell proprio in considerazione del fatto che, comportando un aumento dell'importo dell'appalto, doveva essere predisposto uno specifico capitolo di spesa.
I servizi resi da privati alla Pubblica Amministrazione non possono beneficiare di alcun pagamento ove eseguiti in assenza di contratto. In mancanza di una volontà negoziale che si sia espressa con la stipula di successivi contratti in forma scritta, non possono ritenersi sufficienti a fondare il vincolo negoziale le proroghe e le delibere allegate dall'attrice. Gli atti negoziali della
P.A. si devono manifestare, infatti, in modo vincolato, nel rispetto della forma scritta, e non sono surrogabili con comportamenti concludenti, meramente attuativi o, comunque, sulla base di manifestazioni di volontà implicite.
Solo la stipula del contratto in forma scritta consente, infatti, di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile anche in punto di necessaria copertura finanziaria, come affermato in più occasioni dalla giurisprudenza : «Costituisce principio generale dell'ordinamento giuridico quello per cui la p.a. non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge
e dai regolamenti, vale a dire nella forma scritta, con la conseguenza che il mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio ex art. 17 r.d. 18 novembre 1923
n. 2440, in materia di contabilità generale dello Stato» (cfr. per tutte Cass. civ. 20340/2010). In mancanza di un contratto avente ad oggetto servizi aggiuntivi eseguiti dall'attrice , la domanda deve essere rigettata.
pagina 6 di 9 Contr Anche la domanda di condanna della al pagamento della somma di 3.393.944,19 oltre iva a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., non può essere accolta e deve essere dichiarata inammissibile per difetto di residualità
La domanda non supera infatti il vaglio di proponibilità stabilità dall'art. 2042 c.c. Tale disposizione stabilisce che «l'azione di ingiustificato arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”. L'azione di ingiustificato arricchimento è infatti contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto nei confronti dell'arricchito che di una diversa persona, altra azione secondo una valutazione da compiersi in astratto, (cfr. Cass. n. 29988/2018).
Ebbene l'art. 191 comma 4 T.U.E.L. prevede, in caso di opera, realizzata in violazione della previsione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 191 commi 1, 2 e 3, e non riconosciuta ex post dalla stazione appaltante con delibera consiliare emanata ai sensi dell'art. 193 comma 2, la costituzione diretta del rapporto obbligatorio fra privato appaltatore e funzionario, limitatamente alla quota - parte non riconosciuta fra i debiti fuori bilancio.
Il Collegio non ritiene di dare seguito a quanto affermato recentemente dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. Civ. Ord n. 5130/20) nella misura in cui ha ritenuto che l''art. 191 del d.lgs. n. 267 del
2000 nella parte in cui prevede un rapporto obbligatorio diretto tra il fornitore e il funzionario che ha consentito, in violazione delle regole contabili, l'acquisizione di beni o servizi in favore dell'ente pubblico, così escludendo la possibilità di esperire nei confronti di quest'ultimo l'azione sussidiaria di ingiustificato arricchimento, riguardi esclusivamente gli enti locali, elencati nell'art. 2 del citato d.lgs., non essendo suscettibile di applicazione analogica perché di natura eccezionale, sicché ove le prestazioni siano state eseguite in favore di enti pubblici diversi, il fornitore, non avendo a disposizione altre azioni, può agire ex art. 2041 c.c. nei confronti degli enti stessi.
Premesso che ad altri fini , in particolare in materia di esecuzione forzata, la Suprema Corte ha sempre equiparato le aziende sanitarie agli enti locali ex art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2002 (cfr
Cass. Civ. Ord. n. 1450/2023), tale norma deve, a parere del Collegio, ritenersi applicabile per analogia anche nel caso che ci occupa. In primo luogo, infatti, le aziende sanitarie locali, pur godendo di una certa autonomia gestionale e amministrativa, rientrano nella nozione di enti pagina 7 di 9 locali ai sensi del T.U.E.L., in quanto articolazioni del sistema sanitario regionale, che a sua volta
è espressione di competenze regionali (articolo 117 della Costituzione).
Il legislatore, inoltre, con l'articolo 191, comma 4, ha inteso dettare una disciplina generale e cogente per tutti gli enti pubblici, finalizzata a garantire la regolarità della spesa pubblica e a responsabilizzare coloro che agiscono in violazione delle norme finanziarie. Per questo motivo, individuata la ratio della norma in un principio contabile di ordine generale, non si ravvisano ragioni di sorta per escludere le aziende sanitarie locali da tale ambito di applicazione. .
Deve pertanto farsi applicazione del principio secondo cui in mancanza di un conforme provvedimento dell'organo munito di potere deliberativo e di uno specifico impegno contabile registrato nel competente bilancio di previsione, il rapporto obbligatorio si costituisce direttamente con il funzionario che ha adottato le determine e/o le proroghe , onde il privato non può esperire nei confronti dell'ente pubblico l'azione di indebito arricchimento (art. 2041 c.c.), perché tale azione difetta del necessario requisito della sussidiarietà (art. 2042 c.c.)" (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 24478 del 30/10/2013, Rv. 628196; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12880 del
26/05/2010, Rv. 613213; Cass. sez. II, 24/05/2022, n.16756, nonché Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 1391 del 23/01/2014, Rv. 629726, secondo la quale è, al massimo, il funzionario che, dopo aver pagato, può esperire la domanda ex art. 2041 c.c., nei confronti della P.A. che abbia profittato della sua opera, ovviamente nei soli limiti dell'arricchimento dell'ente locale). Il requisito della sussidiarietà, infatti «... è escluso quando esista altra azione esperibile non solo contro l'arricchito, ma anche verso persona diversa» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18567 del
21/09/2015, Rv. 636705). Onde l'improponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2042 c.c. per difetto del requisito della sussidiarietà.
Gli orientamenti giurisprudenziali contrastanti in punto di ingiustificato arricchimento giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, comprese le spese di CTU liquidate con separato decreto che vengono poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 9 1) RIGETTA le domande formulate ex artt. 1218 e 1375 c.c. e ex art. 4 del Capitolato
Speciale di Appalto e DICHIARA inammissibile la domanda di condanna a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta dalla nei confronti del CP_3
Controparte_1
2) COMPENSA tra le parti le spese di lite comprese quelle di CTU liquidate con separato decreto che pone a carico delle parti in solido
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Reale Dott. Salvatore Di Lonardo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
in composizione collegiale, composto da: dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Caterina di Martino Giudice dott. Francesca Reale Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24586 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi del 2020 tra
(c.f. , in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria Parte_1 P.IVA_1 dell' con sede legale in Roma, al Viale Parioli, 54, in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Giulio Zinna (c.f. ), con studio in Napoli, alla Via C.F._1
Giordano Bruno, 88;
ATTORE
e
(c.f. , con sede legale in Napoli, alla via Comunale Controparte_1 P.IVA_2
del Principe, n. 13/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
pagina 1 di 9 giusta procura su foglio separato, dall'avv. Pasquale Mautone (c.f. ), con C.F._2
studio in Napoli, alla via S. Giacomo dei Capri, n. 41.
CONVENUTO
CONCLUSIONI All'udienza del 24.09.2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi ai propri atti parte attrice: “In via principale accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex artt.
1218 e 1375 c.c. della per violazione dell'art. 4 del Controparte_2
Capitolato Speciale di Appalto come richiamato dall'art. 1 del Contratto d'Appalto, per le ragioni sopra delineate nel corpo del presente atto di citazione e comunque condannare
l al pagamento, in favore della società Controparte_2 Parte_1
dell'importo complessivo di € 3.393.944,19 oltre IVA, o di quella diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche all'esito di Consulenza Tecnico Contabile di Ufficio, di cui sin d'ora si chiede l'ammissione, o secondo prudente apprezzamento dell'adito Tribunale o in via equitativa, oltre interessi moratori ex art. 231/02 dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo o, in subordine, oltre interessi legali e maggior danno a far data dalla maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo. In via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1375 c.c. dell' per Controparte_2
violazione dell'atto aggiuntivo di cui all'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto, tacitamente conclusosi tra le parti per le ragioni chiarite nel corpo del presente atto di citazione e, per
l'effetto, condannare l' al pagamento, in favore della Controparte_2
società dell'importo complessivo di € 3.393.944,19 oltre IVA, o di quella diversa Parte_1
somma che sarà quantificata in corso di causa anche all'esito di Consulenza Tecnico Contabile di Ufficio, di cui sin d'ora si chiede l'ammissione, o secondo prudente apprezzamento dell'adito
Tribunale o in via equitativa, oltre interessi moratori ex art. 231/02 dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo o, in subordine, oltre interessi legali e maggior danno a far data dalla maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo. In via ancor più gradata accertare in capo alla convenuta la sussistenza degli obblighi ex art. Controparte_2
2041 c.c. per indebito arricchimento e per l'effetto condannare essa al Controparte_1
pagamento, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., in favore della società della Parte_1
pagina 2 di 9 somma complessiva pari ad € 3.393.944,19 oltre IVA, o di quella diversa somma che sarà quantificata in corso di causa anche all'esito di Consulenza Tecnico Contabile di Ufficio, di cui sin d'ora si chiede l'ammissione, o secondo prudente apprezzamento dell'adito Tribunale o in via equitativa, oltre interessi moratori ex art. 231/02 dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo o, in subordine, oltre interessi legali e maggior danno a far data dalla maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, e con attribuzione al procuratore costituito, per averne fatto anticipo”; parte convenuta: “accertare e dichiarare la nullità assoluta degli atti di estensione del contratto di appalto per difetto di forma essenziale ex art. 1418 2° comma e 1325 n. 4 c.c.; accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della richiesta di indebito arricchimento ex art.
2041 c.c.; rigettare le domande tutte formulate da (C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p. t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via Giordano Bruno, n.
88, perché infondate in fatto e in diritto;
condannare la società al pagamento Parte_1 delle spese, diritti e onorari processuali del presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 13.11.2020 la in proprio e nella qualità di Parte_1
capogruppo mandataria dell' conveniva in giudizio l' Parte_2 Controparte_1
chiedendo accertarsi e dichiararsi la responsabilità contrattuale di quest'ultima ex artt. 1218 e
1375 c.c. per violazione dell'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto, come richiamato dall'art. 1 del Contratto d'Appalto del 20 dicembre 2002, e, per l'effetto, condannare l' Controparte_2 al pagamento della somma di € 3.393.944,19 al netto dell'IVA, o della diversa somma
[...]
quantificata in corso di causa, oltre interessi moratori.
A fondamento della domanda, l'attrice deduceva che, in virtù del contratto d'appalto sottoscritto in data 20 dicembre 2002, l'ATI Esperia S.p.A. era stata dichiarata aggiudicataria dell'appalto per l'affidamento dei lavori di pulizia e servizi complementari delle strutture ospedaliere e territoriali dell . Nel corso dell'esecuzione contrattuale, tuttavia, a partire dall'1 CP_1
aprile 2017 e fino al 12 luglio 2018, a seguito della dismissione di alcune strutture (RSA-H Don
Orione, Autoparco Aziendale, Ospedale San Gennaro)presso le quali svolgeva il Pt_1
pagina 3 di 9 servizio, la società in virtù di espressa richiesta di estensione da parte dell Controparte_1
, iniziava a prestare il servizio presso il nuovo Ospedale del Mare.
Tale estensione aveva comportato un significativo aumento delle superfici da pulire, quantificate in complessivi mq. 42.673,18 di differenza tra le aree acquisite e quelle dismesse. Nonostante Contr ciò l' non aveva provveduto a formalizzare un atto aggiuntivo al contratto per l'adeguamento del canone, in violazione dell'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto, nella parte in cui Contr prevedeva la facoltà per l' di “modificare l'entità delle aree, qualora, per sopravvenute esigenze, si verifichi la necessità di:
1. estendere il servizio di pulizia e sanificazione anche ai locali e/o aree non contemplati negli atti di gara (e quindi neanche nel contratto), con conseguente adeguamento del canone contrattuale mediante la stipula di atto aggiuntivo al contratto. aveva pertanto continuato a garantire il servizio presso l'Ospedale del Mare, con Parte_1
Contr ingenti costi aggiuntivi non coperti dal canone originario, sollecitando ripetutamente l' alla formalizzazione dell'estensione contrattuale, sia per le vie brevi che per iscritto, senza tuttavia
Contr ottenere riscontro. Tale condotta omissiva dell' integrava, a dire dell'attrice, un grave inadempimento contrattuale, con conseguente diritto al risarcimento del danno, quantificato nell'importo di € 3.393.944,19 oltre IVA, corrispondente alle differenze economiche spettanti per il maggior servizio svolto.
In via subordinata, chiedeva accertarsi e dichiararsi la responsabilità contrattuale Parte_1
Contr dell' ex artt. 1218 e 1375 c.c. per violazione dell'atto aggiuntivo di cui all'art. 4 del
Capitolato Speciale di Appalto, che si sarebbe tacitamente concluso per acquiescenza dell'Amministrazione Sanitaria alla prestazione dell'implementazione del servizio, chiedendo in via ancor più gradata, il riconoscimento di un indennizzo ex art. 2041 c.c. per indebito arricchimento, in ragione del vantaggio economico tratto dall'Amministrazione per aver beneficiato del maggior servizio reso da senza corrispondere il relativo compenso, Parte_1
con conseguente condanna al pagamento, a titolo di indennizzo, della somma di € 3.393.944,19 oltre iva.
Disposta la nomina di un CTU al fine di quantificare l'eventuale differenza tra le superfici delle aree dismesse e quelle realmente oggetto dei servizi resi e quantificare il danno eventualmente patito dalla si costituiva, solo in data 25.10.22, la , precisava CP_3 Controparte_1
che il contratto doveva intendersi quale contratto “a corpo” e non a misura”, contestava il dedotto pagina 4 di 9 inadempimento , eccependo il difetto di forma scritta dell'atto aggiuntivo di cui l'attrice deduceva il tacito perfezionamento e chiedendo il rigetto della domanda di indebito arricchimento formulata ex art 2041 c.c. per difetto di sussidiarietà.
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Quanto alla domanda di inadempimento contrattuale per violazione degli artt. 1218 e 1375 c.c. e dell'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto la domanda è infondata e deve essere rigettata.
L'art 4 del Capitolato di Appalto nella misura in cui prevede :” L' SI RISERVA LA CP_1 Pt_3
FACOLTA' DI MODIFICARE L'ENTITA' DELLE AREE, QUALORA, PER SOPRAVVENUTE
ESIGENZE, SI VERIFICHI LA NECESSITA' DI : LESTENDERE IL SERVIZIO DI PULIZIA E
SANIFICAZIONE ANCHE A LOCALI E/O AREE NON CONTEMPLATI NELLA TABELLA
ALLEGATA AL PRESENTE CAPITOLATO DELL' 1 ED ALLA LETTERA D'INVITO: CP_4
2. AUMENTARE LE AREE E/O LE SUPERFICI COMPRESE NELLE TABELLE ( PER LA
CESSAZIONE DI GESTIONE DIRETTA) :
3. DIMINUIRE LE AREE E/O LE SUPERFICI
COMPRESE NELLE 7) TABELLE (PER CHIUSURA DI STRUTTURE) : VARIARE LA
DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI, CON CONSEGUENTE VARIAZIONE DELLA
TIPOLOGIA: •5. REVOCARE TEMPORANEAMENTE O DEFI ITIVAMENTE I SERVIZI DI
PULIZIA E SANIFICAZIONE DI LOCALI E/O AREE COMPRESE NELLA TABELLA.
QUALORA SI VERIFICHINO LE EVENTUALITA' SOPRA INDICATE, IL CANONE
CONTRATTUALE SARA ADEGLATO SULLA BASE DEI PREZZI AL MQ., DISTINTI PER
TIPOLOGIA DI AREA, COSI COME INDICATI NELL'OFFERTA ECONOMICA - TUTTE LE
VARIAZIONI ALLE SUPERFICI CONTRATTUALI, CON CARATTERE DEFINITIVO •
SARANNO OGGETTO DI ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO D'APPALTO • QUALORA
COMPORTINO UN INCREMENTO O DECREMENTO DI SPESA . TUTTE LE VARIAZIONI
ALLE SUPERFICI CONTRATTUALI, CON CARATTERE TEMPORANEO, SARANNO INVECE
RISOLTE IN VIA CONTABILE, SULLA BASE DEI PREZZI A MQ. , DISTINTI PER TIPOLOGIA
DI AREA, COST COME INDICATI ECONOMICA . NELL'OFFERTA OGNI VARIAZIONE DI
SUPERFICIE O DI PRESTAZIONE SIA IN AUMENTO CHE IN DIMINUZIONE DEI SERVIZI
PREVISTI DAL PRESENTE CAPITOLATO DOVRA' ESSERE PREVENTIVAMENTE
AUTORIZZATA IN FORMA SCRITTA DALL' 1. CP_4
pagina 5 di 9 Non impone un obbligo contrattuale di stipulare un atto aggiuntivo in caso di modificazioni ma
Contr una mera facoltà. In mancanza dell'obbligo non può pertanto sostenersi che l' sia incorsa in violazioni contrattuali .
Quanto al dedotto perfezionamento dell'atto aggiuntivo in forma tacita occorre rilevare che la
Pubblica Amministrazione agisce attraverso atti scritti, essendo irrilevante l'esecuzione del servizio su superfici diverse in assenza di una preventiva autorizzazione scritta. L'art. 4 del
Capitolato Speciale, prevede che ogni estensione o diminuzione dei servizi debba essere Contr preventivamente autorizzata in forma scritta dall' , dovendosi conseguentemente escludere che le singole e ripetute proroghe annuali del contratto possano integrare il requisito della forma scritta richiesta ad substantiam per eventuali modifiche o estensioni.
Le richieste di estensione dovevano obbligatoriamente essere autorizzate dalla Direzione Contr Strategica dell proprio in considerazione del fatto che, comportando un aumento dell'importo dell'appalto, doveva essere predisposto uno specifico capitolo di spesa.
I servizi resi da privati alla Pubblica Amministrazione non possono beneficiare di alcun pagamento ove eseguiti in assenza di contratto. In mancanza di una volontà negoziale che si sia espressa con la stipula di successivi contratti in forma scritta, non possono ritenersi sufficienti a fondare il vincolo negoziale le proroghe e le delibere allegate dall'attrice. Gli atti negoziali della
P.A. si devono manifestare, infatti, in modo vincolato, nel rispetto della forma scritta, e non sono surrogabili con comportamenti concludenti, meramente attuativi o, comunque, sulla base di manifestazioni di volontà implicite.
Solo la stipula del contratto in forma scritta consente, infatti, di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile anche in punto di necessaria copertura finanziaria, come affermato in più occasioni dalla giurisprudenza : «Costituisce principio generale dell'ordinamento giuridico quello per cui la p.a. non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge
e dai regolamenti, vale a dire nella forma scritta, con la conseguenza che il mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio ex art. 17 r.d. 18 novembre 1923
n. 2440, in materia di contabilità generale dello Stato» (cfr. per tutte Cass. civ. 20340/2010). In mancanza di un contratto avente ad oggetto servizi aggiuntivi eseguiti dall'attrice , la domanda deve essere rigettata.
pagina 6 di 9 Contr Anche la domanda di condanna della al pagamento della somma di 3.393.944,19 oltre iva a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., non può essere accolta e deve essere dichiarata inammissibile per difetto di residualità
La domanda non supera infatti il vaglio di proponibilità stabilità dall'art. 2042 c.c. Tale disposizione stabilisce che «l'azione di ingiustificato arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”. L'azione di ingiustificato arricchimento è infatti contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto nei confronti dell'arricchito che di una diversa persona, altra azione secondo una valutazione da compiersi in astratto, (cfr. Cass. n. 29988/2018).
Ebbene l'art. 191 comma 4 T.U.E.L. prevede, in caso di opera, realizzata in violazione della previsione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 191 commi 1, 2 e 3, e non riconosciuta ex post dalla stazione appaltante con delibera consiliare emanata ai sensi dell'art. 193 comma 2, la costituzione diretta del rapporto obbligatorio fra privato appaltatore e funzionario, limitatamente alla quota - parte non riconosciuta fra i debiti fuori bilancio.
Il Collegio non ritiene di dare seguito a quanto affermato recentemente dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. Civ. Ord n. 5130/20) nella misura in cui ha ritenuto che l''art. 191 del d.lgs. n. 267 del
2000 nella parte in cui prevede un rapporto obbligatorio diretto tra il fornitore e il funzionario che ha consentito, in violazione delle regole contabili, l'acquisizione di beni o servizi in favore dell'ente pubblico, così escludendo la possibilità di esperire nei confronti di quest'ultimo l'azione sussidiaria di ingiustificato arricchimento, riguardi esclusivamente gli enti locali, elencati nell'art. 2 del citato d.lgs., non essendo suscettibile di applicazione analogica perché di natura eccezionale, sicché ove le prestazioni siano state eseguite in favore di enti pubblici diversi, il fornitore, non avendo a disposizione altre azioni, può agire ex art. 2041 c.c. nei confronti degli enti stessi.
Premesso che ad altri fini , in particolare in materia di esecuzione forzata, la Suprema Corte ha sempre equiparato le aziende sanitarie agli enti locali ex art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2002 (cfr
Cass. Civ. Ord. n. 1450/2023), tale norma deve, a parere del Collegio, ritenersi applicabile per analogia anche nel caso che ci occupa. In primo luogo, infatti, le aziende sanitarie locali, pur godendo di una certa autonomia gestionale e amministrativa, rientrano nella nozione di enti pagina 7 di 9 locali ai sensi del T.U.E.L., in quanto articolazioni del sistema sanitario regionale, che a sua volta
è espressione di competenze regionali (articolo 117 della Costituzione).
Il legislatore, inoltre, con l'articolo 191, comma 4, ha inteso dettare una disciplina generale e cogente per tutti gli enti pubblici, finalizzata a garantire la regolarità della spesa pubblica e a responsabilizzare coloro che agiscono in violazione delle norme finanziarie. Per questo motivo, individuata la ratio della norma in un principio contabile di ordine generale, non si ravvisano ragioni di sorta per escludere le aziende sanitarie locali da tale ambito di applicazione. .
Deve pertanto farsi applicazione del principio secondo cui in mancanza di un conforme provvedimento dell'organo munito di potere deliberativo e di uno specifico impegno contabile registrato nel competente bilancio di previsione, il rapporto obbligatorio si costituisce direttamente con il funzionario che ha adottato le determine e/o le proroghe , onde il privato non può esperire nei confronti dell'ente pubblico l'azione di indebito arricchimento (art. 2041 c.c.), perché tale azione difetta del necessario requisito della sussidiarietà (art. 2042 c.c.)" (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 24478 del 30/10/2013, Rv. 628196; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12880 del
26/05/2010, Rv. 613213; Cass. sez. II, 24/05/2022, n.16756, nonché Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 1391 del 23/01/2014, Rv. 629726, secondo la quale è, al massimo, il funzionario che, dopo aver pagato, può esperire la domanda ex art. 2041 c.c., nei confronti della P.A. che abbia profittato della sua opera, ovviamente nei soli limiti dell'arricchimento dell'ente locale). Il requisito della sussidiarietà, infatti «... è escluso quando esista altra azione esperibile non solo contro l'arricchito, ma anche verso persona diversa» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18567 del
21/09/2015, Rv. 636705). Onde l'improponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2042 c.c. per difetto del requisito della sussidiarietà.
Gli orientamenti giurisprudenziali contrastanti in punto di ingiustificato arricchimento giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, comprese le spese di CTU liquidate con separato decreto che vengono poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 9 1) RIGETTA le domande formulate ex artt. 1218 e 1375 c.c. e ex art. 4 del Capitolato
Speciale di Appalto e DICHIARA inammissibile la domanda di condanna a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta dalla nei confronti del CP_3
Controparte_1
2) COMPENSA tra le parti le spese di lite comprese quelle di CTU liquidate con separato decreto che pone a carico delle parti in solido
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Reale Dott. Salvatore Di Lonardo
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