Versione
16 agosto 1950
16 agosto 1950
Art. 1. Articolo unico.
L' articolo 72 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente "Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime.
"Negli altri casi di intervento previsti nell'articolo 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il pubblico ministero puo' produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.
"Il pubblico ministero puo' proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.
"Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.
"Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facolta' di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunziato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione.
"Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell'articolo 133.
"Restano salve le disposizioni dell'articolo 397".
L' articolo 72 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente "Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime.
"Negli altri casi di intervento previsti nell'articolo 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il pubblico ministero puo' produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.
"Il pubblico ministero puo' proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.
"Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.
"Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facolta' di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunziato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione.
"Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell'articolo 133.
"Restano salve le disposizioni dell'articolo 397".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2022, n. 2184Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Giovanna Guarino Presidente dott.ssa Maria Gallo Consigliere rel. dott.ssa Annamaria Beneduce Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza dell'11.5.2022 ha pronunciato in grado di appello la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale lavoro n.674/2018 T R A Parte_1 rapp.to e dif.so dall'avv. VINCENZO COTRUFO giusta procura a margine del ricorso in appello; Appellante E Controparte_1 in persona del legale rapp.te ; Appellata contumace Svolgimento del Processo …Leggi di più...
- art. 70 D.L. 112/2008·
- riconoscimento invalidità·
- irretroattività della legge·
- successione di leggi·
- benefici economici·
- invalidità per causa di servizio·
- incremento retributivo·
- giurisprudenza di merito·
- art. 43-44 RD 1290/1922