Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Marco Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 147 / 2023 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to LANERO PILADE presso il cui studio è elett. Parte_1 dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rapp. e difesa dall'avv.to FERRARI GIOVANNI presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto e previa riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
- accertare che l' ha effettuato, all'interno del parco condominiale Parte_2 di Villa San Michele ed in favore del 6 convenuto, i lavori indicati in narrativa, nonché CP_1 le forniture di materiali e/o piante, anch'esse sopra indicate, divenendo creditrice per l'attività resa, nei confronti del medesimo convenuto, dell'importo di Euro 8.851,70 (comprensivo di IVA) ovvero, in subordine, dell'importo maggiore o minore, che sarà ritenuto di giustizia;
- dato atto della successiva cessione del credito al Sig. condannare, quindi, il Parte_1
convenuto, per le causali di cui in narrativa, a corrispondere all'odierno attore il prezzo CP_1
e/o il valore delle opere effettuate, dei materiali e delle piante fornite, nel complessivo importo di
Euro 8.851,70 (comprensivo di IVA), ovvero nell'importo, maggiore o minore, che emergerà in corso di causa, all'esito della espletanda CTU;
- con somme maggiorate per interessi di mora e rivalutazione;
- Vinte le spese di lite del presente e del precedente grado di giudizio.”
PARTE APPELLATA
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, previe le declaratorie meglio viste, contrariis reiectis,
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello e le istanze avversarie per i motivi di cui in atti;
- in via di appello incidentale e in riforma della sentenza del Tribunale di Genova n. 20 del 2 gennaio
2023, rigettare ogni domanda proposta da contro il Parte_1 Controparte_1 sia in primo che in secondo grado, per i motivi di cui in atti;
- con vittoria di spese e compensi di entrambe le fasi di giudizio.”
1
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 sito in Pieve Ligure, affinché il Tribunale di Genova, previo accertamento Controparte_1 della esistenza del credito, oggetto di cessione, condannasse il Convenuto al pagamento dell'importo di Euro 8.851,70 (comprensivo di IVA) ovvero dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, nonché condannasse il convenuto a corrispondere all'attore il prezzo e il valore delle opere effettuate, dei materiali e delle piante fornite, nel complessivo importo di Euro 8.851,70 (comprensivo di IVA), ovvero nell'importo ritenuto di giustizia. L'attore esponeva:
- che aveva collaborato con l' di titolarità del fratello, al Parte_2 Parte_2 compimento di alcuni lavori, effettuati in favore del Condominio sito in Pieve Ligure, Via XXV
Aprile civ. nn. 178-180, denominato “Villa San Michele”;
- che con atto di cessione di credito del 16.12.2020 (doc. all. 1), notificato il 18.1.2021 all'amministratore pro-tempore del l' aveva ceduto CP_1 Parte_2 all'attore il credito nei confronti del Condominio “Villa San Michele”, rappresentato nella fattura n. 46/001 del 14.6.2019 (fattura allegata all'atto di cessione di credito);
- che l'esistenza di tale credito era contestata dal convenuto;
CP_1
- che nell'anno 2019 la manutenzione ordinaria del parco condominiale di “Villa San Michele” era affidata ai (il cui legale rappresentante era il genero di Controparte_2 Controparte_3 Pt_2
, che era solita rifornirsi di piante e materiale per le lavorazioni presso il vivaio gestito
[...] dall' ; Parte_2
- che il Condominio aveva incaricato l' di effettuare alcuni lavori di manutenzione Parte_2 straordinaria, non ricompresi nel contratto di manutenzione di aree verdi, intercorso tra CP_1
e la (doc. all. 2 e 3); Controparte_4
- che nel fondo condominiale era presente un agrumeto, composto da piante di età risalente ed affette da malattie;
- che l'impresa che si era occupata della manutenzione del parco condominiale prima della CP_2 (gestita da tal aveva collocato nell'agrumeto alcune piante ad innesto basso. Pertanto,
[...] Per_1 nell'agrumeto, erano presenti alcune piante ad innesto basso ed altre piante ad innesto alto, determinando un aspetto inestetico del fondo;
- che il Condominio - sollecitato da alcuni condomini - aveva deciso di procedere alla riconfigurazione integrale dell'intero agrumeto, dell'estensione di oltre 200 mq, conferendo l'incarico all' Parte_2 Parte_2
- che a nulla erano valsi i solleciti verbali di pagamento dei lavori, la cui esecuzione non aveva dato luogo a contestazioni da parte del CP_1 Si costituiva il convenuto lamentando l'assenza di rapporti tra e l' Controparte_1 [...]
, la violazione del contratto di manutenzione da parte della società Parte_2 Controparte_5
e che le ulteriori forniture di materiale non erano state richieste ed erano, inoltre, successive alla fattura n. 46/2019. Pertanto, chiedeva di accertare il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché rigettare tutte le domande attoree. Il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., ammetteva la prova testimoniale di due testi di parte attrice, disponeva l'interrogatorio formale dell'amministratore del CP_1 convenuto, tentava la conciliazione della lite.
Con sentenza n. 20/2023, pubblicata il 03/01/2023, il Tribunale di Genova così decideva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- accerta e dichiara che l'azienda agricola ha svolto in favore del Parte_2 CP_1 convenuto lavori di manutenzione straordinaria del parco condominiale per l'importo complessivo di € 3.000, oltre Iva al 10%;
- per l'effetto condanna il , in persona dell'amministratore Controparte_6 pro tempore, al pagamento in favore di in qualità di cessionario del relativo Parte_1 credito, della somma di € 3.000, oltre Iva al 10%, oltre interessi legali dalla data di emissione della
2 relativa fattura al saldo effettivo, oltre alle spese del presente giudizio, che si liquidano, come da motivazione, in € 237,00, per spese anticipate, e in € 2.700,00 per competenze, oltre accessori di legge”. Avverso la predetta sentenza proponeva appello parte attrice in primo grado, la quale formulava i seguenti motivi di impugnazione: 1) Omessa e/o erronea e/o contraddittoria motivazione della sentenza, nella parte in cui ha quantificato il valore economico delle attività svolte dall' sulla base di una Parte_2 proposta contrattuale proveniente da un soggetto terzo ed avente ad oggetto diversi interventi manutentivi
2) Omessa e/o erronea e/o contraddittoria motivazione della sentenza, nella parte in cui non ha disposto la CTU volta a quantificare il valore economico delle attività svolte dall' Parte_2
– Violazione di legge ed, in particolare, del combinato disposto di cui agli Artt. 112,
[...]
61 e 191 c.p.c. Si costituiva la parte appellata che eccepiva l'inammissibilità dell'appello avversario e, comunque, il rigetto dello stesso;
proponeva appello incidentale sulla ritenuta sussistenza del credito.
Con ordinanza del 07/06/2023, lette le note di trattazione scritta depositate mediante le quali le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e ritenuta la causa matura per la decisione, la Corte fissava udienza di precisazioni delle conclusioni al 03 luglio 2024 (in trattazione scritta).
Con ordinanza del 10/07/2024 la Corte, lette le note di trattazione scritta depositate con cui le parti avevano precisato le conclusioni, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione della predetta ordinanza. Le parti depositavano tempestivamente comparsa conclusionale e replica.
1. Sull'appello incidentale Occorre esaminare in via preliminare l'appello incidentale che attiene alla sussistenza del credito. L'appello è fondato e deve essere accolto. Il convenuto ha contestato fin con la comparsa di costituzione e risposta di avere CP_1 conferito incarico per le opere dedotte con l'atto di citazione.
Nessuno dei capitoli ammessi era idoneo per la sua generica deduzione alla prova del conferimento dell'incarico. In particolare il “Cap. 7: Il Condominio, per il tramite del Sig. , ha deciso di Controparte_7 procedere alla riconfigurazione dell'agrumeto, incaricando la;
”. Parte_2
Tale capitolo è privo dell'indicazione della data e del luogo, nonché dei termini dell'accordo.
Peraltro i testi sentiti in proposito non hanno saputo confermare la circostanza ( Per_2 ud.25.02.2022;Rimassa ud.25.02.2022),dichiarando solo di avere effettuato le opere. L'amministratore, nell'interrogatorio formale, ha escluso di avere conferito tale incarico;
ha dichiarato di avere visto gli operai al lavoro, credendo che essi svolgessero le opere di manutenzione ordinaria, che peraltro comprendevano anche i lavori da effettuarsi nell'agrumeto da parte della società . CP_2
La commistione del personale addetto alle opere di giardinaggio da parte della società CP_2
[... e la differente , è ammessa dalla medesima parte attrice in primo grado. Parte_2
La stipulazione del contratto d'appalto ( contratto d'opera nel caso in esame) non richiede la forma scritta "ad substantiam", né "ad probationem", potendo lo stesso essere concluso anche
"per facta concludentia", ma in tal caso occorre una prova certa sul conferimento dell'incarico mediante prova testimoniale, nonché una “informale" ricognizione delle opere da parte del committente. Nel caso in esame non è stato assolto l'onere probatorio del conferimento dell'incarico e non sussiste neppure l' “accettazione” delle opere in quanto la parte convenuta ha eccepito che essere fossero ricomprese nella manutenzione ordinaria spettante alla società Pt_2
L'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima (anche “per facta concludentia”) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben
3 determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo. La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa.
Infatti la disposizione dell'art. 244 c.p.c., con la quale è imposto alla parte di specificare i fatti da dedurre a prova in articoli separati, ha il duplice scopo di consentire all'avversario di formulare i capitoli di prova contraria indicando i propri testimoni e di dare modo al giudice di valutare se la prova richiesta sia concludente e pertinente;
sicché, specie in relazione a tale ultimo scopo, la norma stessa deve considerarsi di carattere cogente, con la conseguenza che la sua inosservanza, da parte di chi propone la prova, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio e, se questo venga erroneamente ammesso ed espletato, deve considerarsi invalido e il giudice non può tenerne alcun conto.
Ciò posto la parte attrice in primo grado non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante:
“in tema di contratto d'opera, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte”(Cass. Ordinanza n. 25410 del 23/09/2024). Nel caso in esame non vi è prova del contratto. Pertanto in accoglimento dell'appello incidentale la sentenza deve essere revocata. Così assorbiti i motivi di appello principale attinenti al “quantum”.
2. sulle spese di giudizio
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” ( Cass. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Pertanto nel caso in esame esse sono poste a carico della parte attrice in primo grado ed appellante principale per entrambi i gradi. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 negli importi medi dello scaglione di riferimento, con riduzione del 30%, attesa l'assenza di questioni rilevanti di fatto e diritto;
e precisamente: valore causa inferiore ad € 26.000,00: al Tribunale Per_3
1.Fase di studio della controversia: € 919,00;
2.Fase introduttiva: € 777,00;
3.Fase istruttoria e/o di trattazione:€ 1.680,00;
4. Fase decisionale: € 1.701,00 totale (valori medi ) € 5.077,00
Riduzione del 30% su € 5.077,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art.
4, comma 4) € -1.523,10 Compenso al netto delle riduzioni € 3.553,90.
b. davanti alla Corte d'Appello
1. Studio controversia: € 1.134,00=
2. Fase introduttiva: € 921,00=
3. Fase istruttoria/trattazione: € 1.843,00=
4. Fase decisionale: € 1.911,00=totale per compensi avvocato: € 5.809,00=
Riduzione del 30% su € 5.809,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4)€ -1.742,70 Compenso al netto delle riduzioni€ 4.066,30.
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello principale è respinto.
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P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata respinge la domanda della parte attrice in primo grado;
2) dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore del che liquida per il primo grado di giudizio in € 3.553,90 Controparte_1 per onorari;
e per il presente grado di giudizio in € 4.066,30 per compensi di avvocato;
oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge per entrambi i gradi di giudizio;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello principale è respinto;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 15/01/2025
Il Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
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