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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1191/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5897/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Prefetture Prefettura U.t.g. - Catania - Propria Sede 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202400000571000 CONT.CODICE STR 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202400000571000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 5897/2024, depositato il 04/07/2024, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Rag. Difensore_1, ha impugnato il preavviso di fermo n. 29380202400000571000, emesso sulla base delle cartelle di pagamento n. 293 2022 0070466806 001 relativa alla violazione del codice della strada e la n. 293 2023 0036838688000 relativa ad IVA 2020, nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione, dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Catania e della Prefettura di
Catania.
Chiamato il ricorso all'udienza del 6 febbraio 2026, in camera di consiglio, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna il preavviso di fermo citato in epigrafe, notificato in data 08/05/2024, concernente sanzioni amministrative ed IVA anno 2020.
A sostegno del proprio ricorso, eccepisce:
1) Con riferimento alla cartella di pagamento n. 29320220070466806001, relativa a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada anno 2023, l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto e la presentazione del ricorso dinnanzi la Prefettura di Catania in data 06/06/2024;
2) Riguardo la cartella di pagamento n. 29320230036838688000 (che dichiara notificata in data
22/06/2023), per omesso pagamento IVA anno 2020, l'avvenuto versamento degli importi dovuti attraverso codice errato di modello F24, per i quali è pendente richiesta di sgravio presentata all'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Catania in data 06/06/2024;
Conclude per la sospensione dell'esecutività del preavviso di fermo, in attesa della definizione e riscontro della richiesta di annullamento del verbale presentato alla Prefettura di Catania e in attesa della richiesta di sgravio presentata innanzi l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Catania.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositata in data 01/10/2024. Chiede la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente alla cartella di pagamento n. 293 2022 0070466806001 per avvenuto sgravio.
Conclude per declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con vittoria di spese di giudizio che chiede distrarsi a favore del difensore antistatario.
La Prefettura di Catania, non risulta costituita in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 01/10/2024. L'Ufficio osserva preliminarmente che il preavviso di fermo amministrativo può essere impugnato solo per vizi propri e non per motivi che attengano agli atti prodromici (cartelle esattoriali).
In relazione alla cartella di pagamento n. 29320220070466806 emessa dalla Polizia di Stato, l'Ufficio rileva il proprio difetto di legittimazione passiva. Quanto alla cartella esattoriale n.29320230036838688000, eccepisce l'inammissibilità del ricorso a causa della tardività della sua proposizione. Chiede infine il rigetto dell'istanza di sospensione per mancanza dei relativi presupposti.
Insiste sulla legittimità del proprio operato.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza del 18 ottobre 2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con ordinanza n. 3494/2024, ha rigettato l'istanza di sospensione non ricorrendo i presupposti di legge per l'accoglimento.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320220070466806001 concernente sanzioni amministrative per violazione al codice della strada poiché non hanno natura tributaria e come tale non rientranti nella giurisdizione tributaria. In conseguenza di quanto sopra, va dichiarato il difetto di giurisdizione ex art. 2 D.Lgs. n.
546/92 e pertanto, secondo il principio della "translatio iudicii", va disposta la remissione delle parti avanti al giudice ordinario e segnatamente al giudice di pace.
La cartella di pagamento n. 29320230036838688000 è stata notificata in data 22/06/2023 per come dichiarato anche dalla stessa parte ricorrente e divenuta definitiva per omessa impugnazione nei termini.
L'istanza di sgravio non sospende i termini per la tempestiva impugnazione dell'atto. Ne segue la legittimità dell'atto impugnato ed il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione limitatamente alla cartella di pagamento n.
29320220070466806001 ed assegna termine di tre mesi per la riassunzione dinanzi al giudice di pace.
Rigetta il ricorso nel resto. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate:
• in omnicomprensive € 200,00 (euro duecento/00) in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania.
• in omnicomprensive ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) oltre CUT, spese generali del 15%. IVA e CPA se ed in quanto dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, disponendone la distrazione a favore del difensore antistario Avv. Difensore_2.
Nulla spese nei confronti della controparte non costituita in giudizio.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5897/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Prefetture Prefettura U.t.g. - Catania - Propria Sede 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202400000571000 CONT.CODICE STR 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202400000571000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 5897/2024, depositato il 04/07/2024, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Rag. Difensore_1, ha impugnato il preavviso di fermo n. 29380202400000571000, emesso sulla base delle cartelle di pagamento n. 293 2022 0070466806 001 relativa alla violazione del codice della strada e la n. 293 2023 0036838688000 relativa ad IVA 2020, nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione, dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Catania e della Prefettura di
Catania.
Chiamato il ricorso all'udienza del 6 febbraio 2026, in camera di consiglio, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna il preavviso di fermo citato in epigrafe, notificato in data 08/05/2024, concernente sanzioni amministrative ed IVA anno 2020.
A sostegno del proprio ricorso, eccepisce:
1) Con riferimento alla cartella di pagamento n. 29320220070466806001, relativa a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada anno 2023, l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto e la presentazione del ricorso dinnanzi la Prefettura di Catania in data 06/06/2024;
2) Riguardo la cartella di pagamento n. 29320230036838688000 (che dichiara notificata in data
22/06/2023), per omesso pagamento IVA anno 2020, l'avvenuto versamento degli importi dovuti attraverso codice errato di modello F24, per i quali è pendente richiesta di sgravio presentata all'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Catania in data 06/06/2024;
Conclude per la sospensione dell'esecutività del preavviso di fermo, in attesa della definizione e riscontro della richiesta di annullamento del verbale presentato alla Prefettura di Catania e in attesa della richiesta di sgravio presentata innanzi l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Catania.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositata in data 01/10/2024. Chiede la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente alla cartella di pagamento n. 293 2022 0070466806001 per avvenuto sgravio.
Conclude per declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con vittoria di spese di giudizio che chiede distrarsi a favore del difensore antistatario.
La Prefettura di Catania, non risulta costituita in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 01/10/2024. L'Ufficio osserva preliminarmente che il preavviso di fermo amministrativo può essere impugnato solo per vizi propri e non per motivi che attengano agli atti prodromici (cartelle esattoriali).
In relazione alla cartella di pagamento n. 29320220070466806 emessa dalla Polizia di Stato, l'Ufficio rileva il proprio difetto di legittimazione passiva. Quanto alla cartella esattoriale n.29320230036838688000, eccepisce l'inammissibilità del ricorso a causa della tardività della sua proposizione. Chiede infine il rigetto dell'istanza di sospensione per mancanza dei relativi presupposti.
Insiste sulla legittimità del proprio operato.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza del 18 ottobre 2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con ordinanza n. 3494/2024, ha rigettato l'istanza di sospensione non ricorrendo i presupposti di legge per l'accoglimento.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320220070466806001 concernente sanzioni amministrative per violazione al codice della strada poiché non hanno natura tributaria e come tale non rientranti nella giurisdizione tributaria. In conseguenza di quanto sopra, va dichiarato il difetto di giurisdizione ex art. 2 D.Lgs. n.
546/92 e pertanto, secondo il principio della "translatio iudicii", va disposta la remissione delle parti avanti al giudice ordinario e segnatamente al giudice di pace.
La cartella di pagamento n. 29320230036838688000 è stata notificata in data 22/06/2023 per come dichiarato anche dalla stessa parte ricorrente e divenuta definitiva per omessa impugnazione nei termini.
L'istanza di sgravio non sospende i termini per la tempestiva impugnazione dell'atto. Ne segue la legittimità dell'atto impugnato ed il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione limitatamente alla cartella di pagamento n.
29320220070466806001 ed assegna termine di tre mesi per la riassunzione dinanzi al giudice di pace.
Rigetta il ricorso nel resto. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate:
• in omnicomprensive € 200,00 (euro duecento/00) in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania.
• in omnicomprensive ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) oltre CUT, spese generali del 15%. IVA e CPA se ed in quanto dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, disponendone la distrazione a favore del difensore antistario Avv. Difensore_2.
Nulla spese nei confronti della controparte non costituita in giudizio.