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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/10/2025, n. 3129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3129 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12483/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12483/2021 tra le parti:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ILARIA Parte_1 C.F._1
ER (C.F. e DE ON (C.F. ), CodiceFiscale_2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ilaria Gambertucci in Figline e SA RN
(FI), Viale G. Marconi n. 20
ATTRICE
e
(C.F. , con sede in Firenze, Via Maragliano n. 98, in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. con il patrocinio dell'avv. SIMONE VALENTI (C.F. Controparte_2
, elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Firenze, Viale C.F._4
IO CI n. 7
CONVENUTA
OGGETTO: altri contratti d'opera
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza,
-in via preliminare, in ipotesi di richiesta di provvisoria esecutività del D.I. RG 9884/2021,
n.3793/2021, rigettare la stessa sia perché la cifra ingiunta è in ogni caso errata per i motivi già argomentati e quindi non certa;
sia perché l'opposizione è fondata su prova scritta;
pagina 1 di 9 -in ulteriore e paritaria via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva parziale della
Sig.ra in ordine a tutte le domande di pagamento svolte nei propri confronti e che sono Parte_1 riferibili alla proprietà esclusiva di dell'unità immobiliare posta al piano seminterrato CP_3 del complesso sito in Castiglione della Pescaia (GR), Loc.Punta Ala, Via Poggio del Barbiere, 12;
-nel merito, accertati i vizi ed i difetti nelle opere poste in essere dalla e la violazione del CP_1 principio della diligenza del buon padre di famiglia nell'esecuzione dell'obbligazione, dichiarare che nulla è dovuto alla dalla Sig.ra in riferimento alle fatture nn.1671/2020 e CP_1 Parte_1
677/2021 e per l'effetto revocare il ricorso per D.I. RG 9884/2021, n.3793/2021, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.”.
“[…] la Sig.ra per il tramite dei propri legali conclude in via istruttoria per Parte_1
l'ammissione delle prove richieste sia in atto di citazione che nelle memorie ex art.183, VI° comma n.2
e n.3 cod.proc.civ. e si oppone all'ammissione delle prove richieste da controparte.”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA: “Voglia il Tribunale adito,
- condannare la parte opponente a corrispondere alla parte opposta l'importo di euro 16.669,90 o quella diversa somma che sarà ritenuta di ragione e giustizia per tutte le causali di cui è lite;
- condannare parte attrice opponente alla rifusione delle spese processuali del presente procedimento, ivi comprese le spese di CTU e CTP come risultano dai documenti di spesa offerti in comunicazione.
In via istruttoria, occorrendo, insiste per l'ammissione delle richieste probatorie dedotte nella seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c del 11.10.2022 e si oppone all' introduzione delle prove richieste ex adverso per quanto dedotto nella terza memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. del 31.10.2022.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3793 del 17 settembre 2021, N.R.G. CP_1
9884/2021, con cui il Tribunale di Firenze ha ingiunto all'attrice di pagare alla convenuta la somma di euro 38.593,00, oltre interessi e spese, a saldo delle fatture n. 1671/2020 e n. 677/2021 emesse dalla società opposta.
In particolare, l'attrice, eccependo preliminarmente la propria parziale carenza di legittimazione passiva, ha rilevato l'infondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria da evidenziando: CP_1
pagina 2 di 9 - che, nel corso del 2018, la sig.ra unitamente al marito sig. quali Parte_1 Parte_2 comproprietari di due appartamenti siti in Castiglione della Pescaia (GR), Località Punta Ala, Via
Poggio del Barbiere, 12, hanno conferito incarico ad di provvedere alle opere necessarie per CP_1 il rifacimento degli impianti elettrici inerenti tali immobili;
- che le suddette unità abitative fanno parte di un unico stabile, suddiviso in due appartamenti, entrambi in comproprietà tra i coniugi ed in un locale posto al piano seminterrato di proprietà di Pt_1 Pt_2
Controparte_3
- che l'odierna convenuta, in data 17 luglio 2018, ha redatto il preventivo n. IE019.19, per euro
12.770,00, che è stato accettato dai committenti;
- che la società opposta, nel giugno 2019, ha emesso le fatture nn. 702, 704 e 705, intestate rispettivamente ad , alla sig.ra e al sig. , per CP_3 Parte_1 Parte_2 complessivi euro 21.200,00;
- che tali fatture sono state integralmente saldate;
- che le parti hanno deciso, in corso d'opera, di apportare modifiche all'originario progetto, nonché di provvedere alla realizzazione dell'impianto a servizio della piscina e dell'irrigazione esterna;
- che, in ragione di tali opere, ha emesso la fattura n.1671/2020, intestata alla sola Sig.ra CP_1
per complessivi euro 52.313,80. Parte_1
- che la committenza ha sin da subito rilevato criticità e difformità in merito ai lavori eseguiti;
- che la convenuta, nonostante le segnalazioni, non ha provveduto ad effettuare alcun ulteriore intervento ed ha emesso l'ulteriore fattura n. 677/2021, intestata all'odierna attrice, per euro 38.593,50;
- che, anche in relazione ai lavori sottesi a quest'ultima fattura sono state riscontrate varie difformità;
- che ogni tentativo di comporre bonariamente la vertenza non ha sortito esito positivo;
- che l'opponente ha pertanto sospeso i pagamenti in favore della società opposta.
Costituitasi regolarmente in giudizio, ha chiesto che venisse concessa la provvisoria CP_1 esecuzione del D.I. n. 3793/2021 e che venisse rigettata l'opposizione promossa dalla sig.ra Pt_1 sostenendo che le somme ingiunte all'attrice fossero assolutamente dovute, in quanto non
[...] sussiste alcun inadempimento da parte della società appaltatrice, né alcuna difformità delle opere rispetto a quanto pattuito in sede contrattuale.
pagina 3 di 9 All'udienza del 21 luglio 2021, il Tribunale ha concesso la parziale provvisoria esecutorietà del D.I. n.
3793/2021, N.R.G. 9884/2021, limitatamente all'importo di euro 5.000,00.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e tramite l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Conclusasi l'istruttoria, all'udienza dell'11 ottobre 2023 è stata formulata una proposta conciliativa da parte del Giudice, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che, tuttavia, non ha sortito esito positivo.
All'udienza del 20 maggio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
Va rilevato, in primis, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione” (ex plurimis Cass. n. 24815/05; n.
25857/11).
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. pagina 4 di 9 “La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria” (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Ciò premesso, passando all'esame del merito, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata nei limiti qui di seguito esposti.
1. In primo luogo, riguardo all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'attrice, va premesso che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione, consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale.
Ne deriva che non riguardano la legittimazione ad agire, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione attiva o passiva si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
Ciò posto, risulta evidente che l'eccezione sollevata da parte opponente attiene non tanto alla legittimazione passiva, bensì al merito, ossia all'effettiva titolarità passiva.
Precisato quanto sopra, giova osservare che, in base all'art. 1294 c.c., i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
La norma codifica la presunzione di solidarietà passiva, che nelle obbligazioni con pluralità di debitori ha come suo presupposto l'assunzione da parte di questi di un unico debito, cioè la sussistenza di quella situazione condebitoria che è alla base del concetto stesso di solidarietà e che si concreta nel fatto che più debitori sono obbligati per una medesima prestazione.
L'obbligazione di pagamento del corrispettivo dei lavori conferiti in appalto da più committenti quali sono i comproprietari dell'immobile oggetto di causa, in assenza di un patto espresso di suddivisione della spesa per l'esecuzione dei lavori, assume la natura di una obbligazione solidale stante l'operatività della richiamata presunzione. pagina 5 di 9 Ed invero, sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “La naturale divisibilità dell'obbligazione pecuniaria dei comproprietari di un appartamento sito in un edificio condominiale, di contribuire agli oneri condominiali, non impedisce di configurare la solidarietà del vincolo tra quei contitolari. Il fondamento della solidarietà passiva, invero, non risiede nella esigenza di tutelare
l'adempimento unitario di una obbligazione avente per oggetto una cosa o un fatto non suscettibile di divisione, bensì in quella di rafforzare la probabilità, per il creditore, di conseguire la prestazione, sia questa divisibile o indivisibile, per cui deve escludersi che la indivisibilità della prestazione costituisca un necessario predicato dell'idem debitum.” (cfr. Cass. n. 21907/2011).
L'eccezione in esame è dunque priva di fondamento e va rigettata.
2. Per quanto riguarda, invece, l'eccezione di inadempimento invocata dalla sig.ra ai Parte_1 sensi dell'art. 1460 c.c., si precisa che, per costante giurisprudenza, “le disposizioni speciali in tema di adempimento del contratto di appalto (art. 1667, 1668 e 1669 c.c.) integrano, ma non escludono,
l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale che sono applicabili quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali, nel senso che la comune responsabilità dell'appaltatore di cui agli art. 1453 e 1455 c.c. sorge quando egli non esegue interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli art. 1667 e 1668 c.c., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica” (Cass. n.
9333/2004); “con la conseguenza che, nel caso in cui l'opera sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può - al fine di paralizzare la pretesa avversaria - opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimplenti non est adimplendum", richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 cod. civ.” (Cass. n. 4446/2012), e ciò “anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta.” (Cass. n. 4446/2012).
Ciò posto, in punto onere della prova, si richiama il principio generale affermato ormai costantemente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001) secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, come anche per l'adempimento o il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa.
pagina 6 di 9 Eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata, come nel caso di specie, eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento (Cass. n. 826/2015).
La Corte di Cassazione ha altresì fornito chiarimenti in merito alla individuazione della parte cui spetti dimostrare di avere diligentemente adempiuto alla propria obbligazione nei contratti di appalto tra privati.
A tal proposito, la Suprema Corte, richiamando il principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, ha affermato che: “Nel caso in cui si versi in una situazione di inadempimento contrattuale di appalto, spetta all'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo l'onere della prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione, nel momento in cui il committente abbia eccepito l'inadempimento” (Cass. n. 98/2019).
Venendo al caso concreto, il consulente d'ufficio geom. all'esito delle operazioni Persona_1 peritali effettuate nel contraddittorio delle parti, ossia dei CTP, ha affermato che “circa il rispetto della
“regola dell'arte”, il CTU può riferire che in sede di accertamento non sono state evidenziate difformità alla regola dell'arte.”.
Il CTU, chiamato ad esprimersi anche riguardo alla congruità del corrispettivo richiesto da CP_1 ha altresì rilevato che “Facendo riferimento a quanto verbalizzato in accordo ed in condivisione con i
CCTTPP in data 19/05/2023 (vd. verbale oo.pp.), e come meglio illustrato e descritto al capitolo 3.3) della presente relazione, è stato stimato e stabilito come congruo per i lavori oggetto di causa un importo totale di €.39.000,00 (oltre IVA). All'importo totale lavori come sopra determinato, dovrà inoltre essere aggiunta la spesa relativa alla progettazione dell'impianto elettrico pari ad €.1.679,70
(cassa e IVA comprese), anche questa già espressa e concordemente condivisa con i CCTTPP, addivenendo così al complessivo importo di €. 44.579,70.”, precisando “che dal complessivo importo di cui sopra, devono essere detratti: l'importo stimato per redazione e deposito di “progetto a variante
d'impianto elettrico” (€.1.000,00 oltre CP 4% e IVA 22% = €.1.268,80) e l'importo stimato per fornitura e installazione corpi d'emergenza al piano terreno (€.450,00) in accoglimento alle osservazioni di parte attrice opponente.”.
Il geom. in conclusione, ha ritenuto congruo un importo complessivo pari ad euro Persona_1
42.860,90.
pagina 7 di 9 Le conclusioni cui è pervenuto il CTU risultano condivisibili dal Tribunale, in considerazione della completezza ed analiticità della relazione e della logicità delle argomentazioni.
Pertanto, appare di tutta evidenza che la sospensione del pagamento operata dall'opponente non può ritenersi giustificata.
Al fine di determinare l'effettiva entità del credito tuttora sussistente in capo all'odierna convenuta, è doveroso detrarre, dall'importo sopra indicato, quanto già corrisposto dalla committenza, anche a seguito della parziale provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, pari a complessivi euro
26.200,00.
S'impone dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la contestuale condanna dell'opponente al pagamento della minor somma pari ad euro 16.660,90.
3. Infine, per quanto riguarda i provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute da parte convenuta vengono poste a carico dell'attrice, in forza del principio generale della soccombenza.
A tal proposito, si osserva che “la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645
c.p.c., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte
(quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese del grado di appello, ove la pronuncia che questo definisca, benché impropriamente rigettando il gravame avverso l'integrale accoglimento dell'opposizione, comunque escluda dalla restituzione le somme ritenute come effettivamente dovute” (Cass. n. 9587/2015).
Le spese processuali vengono liquidate secondo lo scaglione di valore del decisum come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Le spese di CTU già liquidate con separato decreto vanno parimenti poste a carico della parte soccombente.
Quanto agli oneri relativi alla consulenza tecnica di parte sostenuti dalla convenuta, si osserva che la
Corte di Cassazione ha più volte rilevato che “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della pagina 8 di 9 facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.” (Cass. n. 2679/2024 e Cass.
n. 84/2013).
Nel caso di specie, devono ritenersi certamente utili, tenuto conto del tecnicismo della consulenza svoltasi, le spese relative all'opera prestata dall'ing. come richieste e documentate, Parte_3 nella misura di euro 1.649,44 inclusi gli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie il ricorso proposto da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo Parte_1 provvisoriamente esecutivo n. 3793/2021, N.R.G. 9884/2021del Tribunale di Firenze;
2) condanna l'attrice al pagamento in favore di della somma di euro 16.660,90, oltre CP_1 interessi al tasso legale dalla data della domanda al soddisfo;
3) condanna a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
5.077,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e
CPA come per Legge, nonché al pagamento delle spese per la consulenza tecnica di parte liquidate in euro 1.649,44 inclusi gli accessori;
4) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Firenze, 3 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12483/2021 tra le parti:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ILARIA Parte_1 C.F._1
ER (C.F. e DE ON (C.F. ), CodiceFiscale_2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ilaria Gambertucci in Figline e SA RN
(FI), Viale G. Marconi n. 20
ATTRICE
e
(C.F. , con sede in Firenze, Via Maragliano n. 98, in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. con il patrocinio dell'avv. SIMONE VALENTI (C.F. Controparte_2
, elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Firenze, Viale C.F._4
IO CI n. 7
CONVENUTA
OGGETTO: altri contratti d'opera
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza,
-in via preliminare, in ipotesi di richiesta di provvisoria esecutività del D.I. RG 9884/2021,
n.3793/2021, rigettare la stessa sia perché la cifra ingiunta è in ogni caso errata per i motivi già argomentati e quindi non certa;
sia perché l'opposizione è fondata su prova scritta;
pagina 1 di 9 -in ulteriore e paritaria via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva parziale della
Sig.ra in ordine a tutte le domande di pagamento svolte nei propri confronti e che sono Parte_1 riferibili alla proprietà esclusiva di dell'unità immobiliare posta al piano seminterrato CP_3 del complesso sito in Castiglione della Pescaia (GR), Loc.Punta Ala, Via Poggio del Barbiere, 12;
-nel merito, accertati i vizi ed i difetti nelle opere poste in essere dalla e la violazione del CP_1 principio della diligenza del buon padre di famiglia nell'esecuzione dell'obbligazione, dichiarare che nulla è dovuto alla dalla Sig.ra in riferimento alle fatture nn.1671/2020 e CP_1 Parte_1
677/2021 e per l'effetto revocare il ricorso per D.I. RG 9884/2021, n.3793/2021, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.”.
“[…] la Sig.ra per il tramite dei propri legali conclude in via istruttoria per Parte_1
l'ammissione delle prove richieste sia in atto di citazione che nelle memorie ex art.183, VI° comma n.2
e n.3 cod.proc.civ. e si oppone all'ammissione delle prove richieste da controparte.”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA: “Voglia il Tribunale adito,
- condannare la parte opponente a corrispondere alla parte opposta l'importo di euro 16.669,90 o quella diversa somma che sarà ritenuta di ragione e giustizia per tutte le causali di cui è lite;
- condannare parte attrice opponente alla rifusione delle spese processuali del presente procedimento, ivi comprese le spese di CTU e CTP come risultano dai documenti di spesa offerti in comunicazione.
In via istruttoria, occorrendo, insiste per l'ammissione delle richieste probatorie dedotte nella seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c del 11.10.2022 e si oppone all' introduzione delle prove richieste ex adverso per quanto dedotto nella terza memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. del 31.10.2022.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3793 del 17 settembre 2021, N.R.G. CP_1
9884/2021, con cui il Tribunale di Firenze ha ingiunto all'attrice di pagare alla convenuta la somma di euro 38.593,00, oltre interessi e spese, a saldo delle fatture n. 1671/2020 e n. 677/2021 emesse dalla società opposta.
In particolare, l'attrice, eccependo preliminarmente la propria parziale carenza di legittimazione passiva, ha rilevato l'infondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria da evidenziando: CP_1
pagina 2 di 9 - che, nel corso del 2018, la sig.ra unitamente al marito sig. quali Parte_1 Parte_2 comproprietari di due appartamenti siti in Castiglione della Pescaia (GR), Località Punta Ala, Via
Poggio del Barbiere, 12, hanno conferito incarico ad di provvedere alle opere necessarie per CP_1 il rifacimento degli impianti elettrici inerenti tali immobili;
- che le suddette unità abitative fanno parte di un unico stabile, suddiviso in due appartamenti, entrambi in comproprietà tra i coniugi ed in un locale posto al piano seminterrato di proprietà di Pt_1 Pt_2
Controparte_3
- che l'odierna convenuta, in data 17 luglio 2018, ha redatto il preventivo n. IE019.19, per euro
12.770,00, che è stato accettato dai committenti;
- che la società opposta, nel giugno 2019, ha emesso le fatture nn. 702, 704 e 705, intestate rispettivamente ad , alla sig.ra e al sig. , per CP_3 Parte_1 Parte_2 complessivi euro 21.200,00;
- che tali fatture sono state integralmente saldate;
- che le parti hanno deciso, in corso d'opera, di apportare modifiche all'originario progetto, nonché di provvedere alla realizzazione dell'impianto a servizio della piscina e dell'irrigazione esterna;
- che, in ragione di tali opere, ha emesso la fattura n.1671/2020, intestata alla sola Sig.ra CP_1
per complessivi euro 52.313,80. Parte_1
- che la committenza ha sin da subito rilevato criticità e difformità in merito ai lavori eseguiti;
- che la convenuta, nonostante le segnalazioni, non ha provveduto ad effettuare alcun ulteriore intervento ed ha emesso l'ulteriore fattura n. 677/2021, intestata all'odierna attrice, per euro 38.593,50;
- che, anche in relazione ai lavori sottesi a quest'ultima fattura sono state riscontrate varie difformità;
- che ogni tentativo di comporre bonariamente la vertenza non ha sortito esito positivo;
- che l'opponente ha pertanto sospeso i pagamenti in favore della società opposta.
Costituitasi regolarmente in giudizio, ha chiesto che venisse concessa la provvisoria CP_1 esecuzione del D.I. n. 3793/2021 e che venisse rigettata l'opposizione promossa dalla sig.ra Pt_1 sostenendo che le somme ingiunte all'attrice fossero assolutamente dovute, in quanto non
[...] sussiste alcun inadempimento da parte della società appaltatrice, né alcuna difformità delle opere rispetto a quanto pattuito in sede contrattuale.
pagina 3 di 9 All'udienza del 21 luglio 2021, il Tribunale ha concesso la parziale provvisoria esecutorietà del D.I. n.
3793/2021, N.R.G. 9884/2021, limitatamente all'importo di euro 5.000,00.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e tramite l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Conclusasi l'istruttoria, all'udienza dell'11 ottobre 2023 è stata formulata una proposta conciliativa da parte del Giudice, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che, tuttavia, non ha sortito esito positivo.
All'udienza del 20 maggio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
Va rilevato, in primis, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione” (ex plurimis Cass. n. 24815/05; n.
25857/11).
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. pagina 4 di 9 “La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria” (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Ciò premesso, passando all'esame del merito, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata nei limiti qui di seguito esposti.
1. In primo luogo, riguardo all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'attrice, va premesso che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione, consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale.
Ne deriva che non riguardano la legittimazione ad agire, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione attiva o passiva si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
Ciò posto, risulta evidente che l'eccezione sollevata da parte opponente attiene non tanto alla legittimazione passiva, bensì al merito, ossia all'effettiva titolarità passiva.
Precisato quanto sopra, giova osservare che, in base all'art. 1294 c.c., i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
La norma codifica la presunzione di solidarietà passiva, che nelle obbligazioni con pluralità di debitori ha come suo presupposto l'assunzione da parte di questi di un unico debito, cioè la sussistenza di quella situazione condebitoria che è alla base del concetto stesso di solidarietà e che si concreta nel fatto che più debitori sono obbligati per una medesima prestazione.
L'obbligazione di pagamento del corrispettivo dei lavori conferiti in appalto da più committenti quali sono i comproprietari dell'immobile oggetto di causa, in assenza di un patto espresso di suddivisione della spesa per l'esecuzione dei lavori, assume la natura di una obbligazione solidale stante l'operatività della richiamata presunzione. pagina 5 di 9 Ed invero, sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “La naturale divisibilità dell'obbligazione pecuniaria dei comproprietari di un appartamento sito in un edificio condominiale, di contribuire agli oneri condominiali, non impedisce di configurare la solidarietà del vincolo tra quei contitolari. Il fondamento della solidarietà passiva, invero, non risiede nella esigenza di tutelare
l'adempimento unitario di una obbligazione avente per oggetto una cosa o un fatto non suscettibile di divisione, bensì in quella di rafforzare la probabilità, per il creditore, di conseguire la prestazione, sia questa divisibile o indivisibile, per cui deve escludersi che la indivisibilità della prestazione costituisca un necessario predicato dell'idem debitum.” (cfr. Cass. n. 21907/2011).
L'eccezione in esame è dunque priva di fondamento e va rigettata.
2. Per quanto riguarda, invece, l'eccezione di inadempimento invocata dalla sig.ra ai Parte_1 sensi dell'art. 1460 c.c., si precisa che, per costante giurisprudenza, “le disposizioni speciali in tema di adempimento del contratto di appalto (art. 1667, 1668 e 1669 c.c.) integrano, ma non escludono,
l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale che sono applicabili quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali, nel senso che la comune responsabilità dell'appaltatore di cui agli art. 1453 e 1455 c.c. sorge quando egli non esegue interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli art. 1667 e 1668 c.c., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica” (Cass. n.
9333/2004); “con la conseguenza che, nel caso in cui l'opera sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può - al fine di paralizzare la pretesa avversaria - opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimplenti non est adimplendum", richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 cod. civ.” (Cass. n. 4446/2012), e ciò “anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta.” (Cass. n. 4446/2012).
Ciò posto, in punto onere della prova, si richiama il principio generale affermato ormai costantemente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001) secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, come anche per l'adempimento o il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa.
pagina 6 di 9 Eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata, come nel caso di specie, eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento (Cass. n. 826/2015).
La Corte di Cassazione ha altresì fornito chiarimenti in merito alla individuazione della parte cui spetti dimostrare di avere diligentemente adempiuto alla propria obbligazione nei contratti di appalto tra privati.
A tal proposito, la Suprema Corte, richiamando il principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, ha affermato che: “Nel caso in cui si versi in una situazione di inadempimento contrattuale di appalto, spetta all'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo l'onere della prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione, nel momento in cui il committente abbia eccepito l'inadempimento” (Cass. n. 98/2019).
Venendo al caso concreto, il consulente d'ufficio geom. all'esito delle operazioni Persona_1 peritali effettuate nel contraddittorio delle parti, ossia dei CTP, ha affermato che “circa il rispetto della
“regola dell'arte”, il CTU può riferire che in sede di accertamento non sono state evidenziate difformità alla regola dell'arte.”.
Il CTU, chiamato ad esprimersi anche riguardo alla congruità del corrispettivo richiesto da CP_1 ha altresì rilevato che “Facendo riferimento a quanto verbalizzato in accordo ed in condivisione con i
CCTTPP in data 19/05/2023 (vd. verbale oo.pp.), e come meglio illustrato e descritto al capitolo 3.3) della presente relazione, è stato stimato e stabilito come congruo per i lavori oggetto di causa un importo totale di €.39.000,00 (oltre IVA). All'importo totale lavori come sopra determinato, dovrà inoltre essere aggiunta la spesa relativa alla progettazione dell'impianto elettrico pari ad €.1.679,70
(cassa e IVA comprese), anche questa già espressa e concordemente condivisa con i CCTTPP, addivenendo così al complessivo importo di €. 44.579,70.”, precisando “che dal complessivo importo di cui sopra, devono essere detratti: l'importo stimato per redazione e deposito di “progetto a variante
d'impianto elettrico” (€.1.000,00 oltre CP 4% e IVA 22% = €.1.268,80) e l'importo stimato per fornitura e installazione corpi d'emergenza al piano terreno (€.450,00) in accoglimento alle osservazioni di parte attrice opponente.”.
Il geom. in conclusione, ha ritenuto congruo un importo complessivo pari ad euro Persona_1
42.860,90.
pagina 7 di 9 Le conclusioni cui è pervenuto il CTU risultano condivisibili dal Tribunale, in considerazione della completezza ed analiticità della relazione e della logicità delle argomentazioni.
Pertanto, appare di tutta evidenza che la sospensione del pagamento operata dall'opponente non può ritenersi giustificata.
Al fine di determinare l'effettiva entità del credito tuttora sussistente in capo all'odierna convenuta, è doveroso detrarre, dall'importo sopra indicato, quanto già corrisposto dalla committenza, anche a seguito della parziale provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, pari a complessivi euro
26.200,00.
S'impone dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la contestuale condanna dell'opponente al pagamento della minor somma pari ad euro 16.660,90.
3. Infine, per quanto riguarda i provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute da parte convenuta vengono poste a carico dell'attrice, in forza del principio generale della soccombenza.
A tal proposito, si osserva che “la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645
c.p.c., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte
(quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese del grado di appello, ove la pronuncia che questo definisca, benché impropriamente rigettando il gravame avverso l'integrale accoglimento dell'opposizione, comunque escluda dalla restituzione le somme ritenute come effettivamente dovute” (Cass. n. 9587/2015).
Le spese processuali vengono liquidate secondo lo scaglione di valore del decisum come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Le spese di CTU già liquidate con separato decreto vanno parimenti poste a carico della parte soccombente.
Quanto agli oneri relativi alla consulenza tecnica di parte sostenuti dalla convenuta, si osserva che la
Corte di Cassazione ha più volte rilevato che “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della pagina 8 di 9 facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.” (Cass. n. 2679/2024 e Cass.
n. 84/2013).
Nel caso di specie, devono ritenersi certamente utili, tenuto conto del tecnicismo della consulenza svoltasi, le spese relative all'opera prestata dall'ing. come richieste e documentate, Parte_3 nella misura di euro 1.649,44 inclusi gli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie il ricorso proposto da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo Parte_1 provvisoriamente esecutivo n. 3793/2021, N.R.G. 9884/2021del Tribunale di Firenze;
2) condanna l'attrice al pagamento in favore di della somma di euro 16.660,90, oltre CP_1 interessi al tasso legale dalla data della domanda al soddisfo;
3) condanna a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
5.077,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e
CPA come per Legge, nonché al pagamento delle spese per la consulenza tecnica di parte liquidate in euro 1.649,44 inclusi gli accessori;
4) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Firenze, 3 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
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