Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott. Raffaella Genovese Presidente Est.
Dott.Vincenza Totaro Consigliere
Dott. Rosa Del Prete Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 27.03.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.2281/2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
, , , Parte_14 Parte_15 Parte_16 Pt_17
,
[...] Parte_18 Parte_19 Parte_20 [...]
, , Parte_21 Parte_22 Parte_23 tutti elettivamente domiciliati in Napoli presso lo studio dell'Avv. Ernesto Maria
Cirillo, dal quale sono rappresentati e difesi
Appellanti
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dagli Avv.ti Raffaele De Luca Tamajo e Mario Quaranta, ed elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio Toffoletto De Luca Tamajo
& Soci
Appellata
1
Con ricorso depositato il 21.09.2023 gli appellanti hanno proposto l'odierno gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro,
n.1514/2023 pubblicata il 29.03.2023, con la quale era stata rigettata la loro domanda volta ad accertare il diritto all'inquadramento nel V Livello, con qualifica di "Operatore Specialista di Customer Care" del CCNL
Telecomunicazioni, o in via subordinata, nel IV Livello, con qualifica di
"Operatore di Call Center/Customer Care'', a far data dalle rispettive assunzioni, e per l'effetto condannare la società resistente al pagamento delle relative differenze retributive da quantificarsi in separato giudizio.
Siffatte domande i ricorrenti avevano spiegato sulla base delle seguenti deduzioni: di essere stati assunti (ciascuno nelle date meglio specificate in ricorso) dalla società con contratti co.co.co./co.co.pro.; di aver Controparte_1
originariamente ricevuto l'inquadramento nel II Livello del CCNL
Telecomunicazioni con la qualifica di “addetto al call center” ed in seguito, dopo circa 12 mesi, nel III Livello del medesimo CCNL di categoria;
di aver svolto attività di assistenza amministrativa, commerciale e tecnica verso la clientela di riferimento, per le commesse analiticamente indicate in ricorso (si rammenti a titolo esemplificativo: commesse Inps/Inpdap; ; ; ; CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
, , ); di aver svolto attività che implicavano autonoma CP_6 CP_7 CP_8
capacità di valutazione e di elaborazione delle norme e delle procedure, rientrando esse nell'ambito di un'assistenza non standardizzata ma personalizzata all'utenza.
Gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado per avere il primo giudice erroneamente individuato gli elementi caratterizzanti i diversi livelli di inquadramento esclusivamente sulla base delle declaratorie contrattuali, omettendo ogni valutazione dei relativi profili professionali nonché per avere erroneamente valutato le risultanze istruttorie, ritenendo invece che dalla considerazione dei diversi profili professionali e dalla corretta disamina dalle dichiarazioni testimoniali sarebbe emersa la sussistenza dei tratti distintivi del livello superiore reclamato.
Pertanto, hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
2 Ricostituito il contraddittorio, la parte appellata ha dedotto la infondatezza delle avverse censure concludendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'odierna udienza, la presente causa è stata decisa come da dispositivo trasmesso telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato per i motivi che di seguito si espongono.
Il thema decidendum dell'odierna controversia involge il preteso svolgimento di mansioni superiori a quelle inerenti al livello riconosciuto e retribuito dalla società datrice di lavoro.
Pertanto, per la disamina del gravame proposto vanno esaminate, in via preliminare, le declaratorie contrattuali, dei livelli III, IV e V del CCNL
Telecomunicazioni.
Infatti nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato il giudice non può prescindere da un accertamento di natura trifasica, cioè (1) dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria (2) dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta e (3) dal raffronto dei risultati di tali due indagini: «la relativa valutazione, deve essere effettuata accertando i contenuti effettivi delle mansioni esercitate confrontandoli con quelli delle declaratorie delle categorie e dei profili professionali introdotte dalla contrattazione collettiva succedutasi nel tempo»
(Cass., 8 aprile 2011, n.8084 Cass. 14088/2001; Cass 8589/ 2015; Cass
30580/ 2019).
Orbene, nella specie, il Collegio ritiene che il giudice di prime cure si sia attenuto a tali principi sicchè del tutto condivisibile si rivela l'analisi logico- giuridica svolta dallo stesso, il quale ha ripercorso le tre fasi sopra descritte:
l'individuazione delle disposizioni contrattuali relative alle qualifiche nonché ai profili, l'accertamento in fatto delle mansioni espletate dai lavoratori la sussumibilità delle stesse nell'ambito delle declaratorie contrattuali.
In particolare, il III Livello del CCNL prevede che: "Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di specifiche cognizioni teorico- pratiche, nel! 'ambito di metodi di lavoro e procedure definite, svolgono attività operative di media complessità, ovvero le lavoratrici/i lavoratori che svolgono,
3 con specifica collaborazione, attività esecutive di carattere amministrativo, commerciale o tecnico di media complessità."
Al terzo livello è riconducibile anche la qualifica di addetto al call center -
''Lavoratrice/tore che, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l'utilizzo di centrali specializzate (call center) e con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, svolge, secondo procedure standardizzate e metodologie definite, attività di informazione generale e/o supporto commerciale alla clientela e/o attività di vendita di servizi telefonici ovvero di connessione alla rete internet;
svolge inoltre compiti ausiliari conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front office, atti al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso dla call center”.
Nel IV Livello del CCNL si riconducono: "... le lavoratrici/lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idoneipercorsi formativi. Inoltre, le lavoratrici/ lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica".
Vi rientra il profilo professionale dell' “operatore di call center/ customer care" ossia colui che, "con piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi, operando attraverso canali telefonici e/ o telematici mediante
l'utilizzo di centrali specializzate (call center) e con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, svolge con capacità di relazione interpersonale e autonomia esecutiva, attività di informazione, vendita di servizi, attività di interfaccia verso la clientela sui servizi e sulle funzioni delle reti, assistenza commerciale alla clientela attiva e potenziale;
attività di interfaccia verso la rete commerciale;
svolge, inoltre, compiti conseguenti,
4 funzionali e connessi a quelli del front office atti al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso".
Ed infine appartengono al V livello "....le lavoratrici / i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ed elevata tecnicalità".
Vi rientra la figura dell' "operatore specialista di customer care" ossia
"Lavoratrice/ tare che, in relazione alla piena fungibilità professionale acquisita
e alla consolidata conoscenza tecnica e dell'offerta commerciale per la clientela di riferimento, operando attraverso canali telefonici e/ o telematici mediante
l'utilizzo di centrali specializzate (call center) , oltre a svolgere compiutamente le attività previste quale operatore di call center/ customer care, svolge inoltre, coerentemente con il contesto organizzativo di riferimento, con significativa autonomia esecutiva e rilevante capacità di relazione interpersonale, attività di interfaccia non standardizzata di tipo personalizzato, in logica one to one, verso la clientela di fascia alta con sistemi complessi, relativa a servizi di informazione, vendita di prodotti e servizi, assistenza commerciale, assistenza tecnica e back office amministrativo. Inoltre assicura interfaccia verso la propria rete commerciale e le attività di gestione clienti, operando in linea.
Gestisce inoltre attività funzionali a quelle del front office per il completo soddisfacimento delle esigenze del cliente, alla risoluzione dei reclami e/ o al perfezionamento degli adempimenti amministrativi e contribuisce alla proceduralizzazione degli eventi e delle problematiche gestite".
Come correttamente rilevato dal primo giudice la differenza tra le diverse categorie risiede nel grado di specializzazione, di autonomia, di responsabilità, ed anche di coordinamento e di controllo di cui è dotato il dipendente, venendo inquadrati nel livello superiore i lavoratori aventi capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, autonomia e decisionalità nel proprio campo, funzione di coordinamento e controllo delle diverse risorse assegnate.
5 Tanto precisato, giova ricordare che, in tema di mansioni superiori, la giurisprudenza ha più volte chiarito che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. ex multis Cass. n. 8025/2003; n.
20523/2005).
Posto ciò, l'indagine del giudicante deve muovere da quelle che sono le allegazioni fattuali dei lavoratori nonché dal materiale istruttorio raccolto, inerente alle mansioni effettivamente svolte, al fine di procedere alla valutazione circa la riconducibilità delle stesse al livello di inquadramento corrispondente in base alle caratteristiche delle stesse.
Come sopra evidenziato dall'esame delle declaratorie contrattuali dei diversi profili, emerge un primo netto elemento distintivo che è quello del diverso livello di conoscenza richiesto. Ed infatti ciò che caratterizza e differenzia i livelli d'inquadramento sopra descritti è il grado e la tipologia delle conoscenze possedute dai lavoratori ("elevate conoscenze specialistiche” per il livello V;
"qualificate conoscenze di tipo specialistico" per il livello IV e "specifiche cognizioni teorico-pratiche" per il III livello) ; l'autonomia (limitatamente ai livelli
IV e V) che per il lavoratore di IV è definita come “autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo”, mentre per il V livello “autonomia e decisionalità”; ed, infine, la complessità e ampiezza delle attività svolte e le capacità professionali acquisite (“compiti specialistici ad elevata tecnicalità” per il V livello, “compiti di natura specialistica” per il IV livello e “attività operative di media complessità” “per il III livello).
Ebbene, nella specie, non è stato provato il possesso da parte dei lavoratori delle competenze “specialistiche elevate” richieste per il V livello o delle
"specialistiche qualificate" richieste per il IV livello.
a) Per quel che concerne la commessa Inps/Inpdap si osserva preliminarmente che del tutto irrilevante è la circostanza della partecipazione ad un corso di formazione, posto che essa non costituisce prova dell'acquisizione di quelle competenze proprie dei livelli superiori rivendicati.
6 Infatti, dall'istruttoria è emerso che alcuni ricorrenti (come altri dipendenti della al fine di svolgere le mansioni sub iudice, avevano partecipato Controparte_1
soltanto ad un corso di breve durata, ben lontano dal fornire ai discenti una formazione di merito, atta al conseguimento di competenze specialistiche sulle materie oggetto delle mansioni espletate.
La teste - addetta proprio alla formazione degli addetti al call Testimone_1
center (cfr. dichiarazione del teste ) - dopo aver precisato che: Testimone_2
CP_
“la prima formazione svoltasi con i funzionari durò circa 4 settimane;
nessuno dei ricorrenti del presente giudizio hanno seguito la prima formazione
CP_ con i funzionari ma solo quella con i dipendenti covisian”, ha specificato il contenuto del corso di formazione dichiarando che: “la formazione nel tempo è stata tarata sulle necessità del call-center per cui erano molto più pratica che teorica;
i formatori aveva ricevuto, a loro volta, la stessa formazione degli operatori ovvero una formazione di tipo tecnico. Non erano giuristi”.
Dunque, il contenuto di tale corso era stato squisitamente procedurale volto solo all'acquisizione di un metodo di lavoro, avendo ad oggetto l'illustrazione all'operatore delle modalità con cui effettuare l'attività di ricerca, all'interno di uno specifico portale, della risposta al quesito formulato dal cittadino e del comportamento da tenere ove non reperisse la detta risposta.
Pertanto, esclusa una formazione in ordine alla materia previdenziale, manca ogni elemento utile per affermare il carattere qualificato e specialistico delle conoscenze, acquisite dalla lavoratrice mediante il suddetto corso di formazione, da spendersi nell'esercizio delle mansioni.
Ad ogni buon conto, la breve durata del corso è indicativa dell'impossibilità di una formazione specialistica sul diritto previdenziale.
Il giudice di prime cure ha escluso, poi, la riconducibilità delle mansioni svolte dagli appellanti nei livelli superiori rivendicati per assenza di discrezionalità ed autonomia operativa in ragione della standardizzazione delle modalità di gestione di tutte le operazioni.
Infatti, come già evidenziato, elemento distintivo dei livelli professionali a confronto è dato dalla necessità di impiego - per svolgere l'attività del IV Livello
- di "...capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza ... " e per l'attività del V livello - di "elevate conoscenze specialistiche”.
7 Nel III Livello, invece, non è richiesta al lavoratore una capacità di valutazione di elementi di sua competenza, in quanto questi è chiamato a svolgere solo
"...attività esecutive.." e con particolare riguardo alla qualifica di addetto al call center, tale attività viene svolta "...secondo procedure standardizzate ...".
Si rammenti, in punto di fatto, che nell'ambito della commessa , secondo CP_9
le deduzioni degli appellanti, essi svolgevano per conto della società datrice di lavoro un complesso di attività che possono così sintetizzarsi: attività di gestione delle chiamate provenienti dal numero verde (cosiddetta attività CP_9
in-bound), con la quale prestava assistenza all'utenza relativamente alle richieste di informazioni riguardanti prestazioni previdenziali e/o assistenziali;
attività cosiddetta out-bound, consistente nell'effettuare chiamate all'utenza che aveva richiesto il per correggere eventuali omissioni o incongruenze;
CP_10
attività di back-office.
Innanzitutto, va evidenziato che dalle risultanze della prova testimoniale è emerso che l'attività di back-office era svolta in via residuale e dunque non prevalente e solo da alcune risorse (cfr. dichiarazione testi e Testimone_2
), in ogni caso tale attività consisteva nel rispondere alle Testimone_1
richieste del cliente inoltrate tramite mail, con una attività sostanzialmente simile a quella svolta per via telefonica (e ciò anche per altre commesse).
Dall'istruttoria è altresì emerso che “la maggior parte delle attività era tutta inbound” (cfr.teste cfr. dichiarazione teste : “mi occupavo Tes_1 Tes_3 esclusivamente dell'attività in-bound per queste commesse”).
Con riguardo all'attività di gestione delle chiamate in-bound, l'istruttoria espletata ha delineato, in particolare, in maniera chiara ed univoca il contenuto semplicistico della stessa ed il modo standardizzato in cui essa si estrinsecava.
Innanzitutto, è emerso che tale attività poteva consistere nella gestione di chiamate di tipo informativo o di tipo dispositivo.
- Nelle chiamate di tipo informativo gli utenti formulavano un quesito in ordine ad una prestazione previdenziale;
l'operatore identificava l'utente e poi, attraverso l'utilizzo dell'applicativo "Inps Informa", ricercava la risposta adeguata, così come univocamente dichiarato dai testi ascoltati in primo grado.
All'esito dell'istruttoria, tale attività può essere qualificata come standardizzata sulla base di due circostanze: la fungibilità delle informazioni fomite
8 dall'operatore, nonché l'impossibilità per lo stesso di discostarsi dai contenuti rinvenuti nel sistema, così come per l'attività di tipo dispositivo.
Invero, nell'ambito di tale attività informativa non emerge alcuna attività di valutazione demandata alla lavoratrice, dovendo ella limitarsi ad una mera CP_ ricerca di informazioni nella banca dati corrispondenti agli input fomiti dall'operatore in base alla richiesta del cittadino.
L'assenza di qualsiasi profilo valutativo, emerge, dunque, dal ristretto perimetro entro cui era consentito all'operatore muoversi;
infatti, questi era tenuto a ricercare la risposta - corrispondente alla domanda del cittadino - all'interno dell'applicativo fornito in dotazione senza poter impiegare un proprio bagaglio di competenze e/o conoscenze;
inoltre, era tenuto a fornire una risposta standardizzata e non certamente personalizzata alla luce delle peculiarità del caso concreto, leggendo esattamente e testualmente i contenuti delle
CP_ informazioni come preconfezionati sul sito , senza potersi discostare da essi.
Né l'autonomia dell'operatore emergerebbe, come sostengono gli appellanti, dalle attività svolte nelle ipotesi in cui non rinveniva nell'apposito applicativo la risposta;
in tal caso, l'operatore era tenuto ad inoltrare il quesito ad un
CP_ funzionario/dipendente .
In definitiva, anche qualora volesse ritenersi provata la circostanza, non si ravvisa nell'operazione in esame alcuna attività riconducibile al IV livello, in quanto non implicante nè elaborazione nè valutazione di dati, né tantomeno elevate conoscenze specialistiche di cui al V livello, consistendo piuttosto tale attività nella mera trasposizione al funzionario del quesito proposto dall'utente.
- Per quanto concerne le chiamate di tipo dispositivo, le risultanze istruttorie hanno fornito un quadro univoco sul contenuto dell'attività svolta dall'operatore.
I testi escussi hanno sostanzialmente confermato che nelle chiamate di tipo dispositivo, l'utente, munito di apposito pin, previa identificazione da parte dell'operatore, richiedeva la presentazione di una nuova domanda o la gestione di una domanda già presentata;
in tal caso, l'operatore procedeva alla compilazione della domanda inserendo i dati e, all'esito, veniva generato un numero di protocollo rilasciato all'utente.
Tale operazione era perfettamente analoga a quella che l'utente stesso
CP_ avrebbe potuto compiere autonomamente attraverso il sito .
9 Dall'istruttoria è emerso che i ricorrenti si occupavano della compilazione delle domande relative a prestazioni previdenziali e assistenziali tramite l'applicativo
Siebel, verificando che i dati già pre-compilati sul modulo fossero corretti o inserendo e modificando gli stessi, ove necessario, e sempre sotto dettatura dell'utente.
Dunque, anche nel compimento di tale attività, non si rinvengono né operazioni valutative (tantomeno complesse), trattandosi di mero inserimento di dati in moduli preconfezionati, né l'impiego di conoscenze specialistiche. Tant'è che le stesse domande potevano essere compiute da ogni cittadino in maniera
CP_ completamente autonoma attraverso l'utilizzo dell'apposito portale (cfr. dichiarazione teste “le domande fatte dagli utenti agli operatori Tes_2
potevano essere trovate anche sul sito internet, sia per le informative che per le dispositive, per le prime bastava navigare sul sito mentre per le seconde si necessitava di un pin”).
In conclusione, esaminata nel suo complesso, l'attività in-bound, sia essa di tipo informativo che di tipo dispositivo, non può ritenersi sussumibile nei livelli superiori pretesi, in quanto non consistente nello svolgimento di operazioni complesse che richiedono capacità di valutazione ed elaborazione sulla base di competenze specialistiche qualificate ed elevate conoscenze specialistiche.
Può dunque affermarsi, con apprezzamento sovrapponibile a quello già espresso dal giudice di prima istanza, che dalla istruttoria svolta in prime cure è emerso che gli appellanti si limitavano a fornire un'assistenza di primo livello,
CP_ identica a quella presente sullo stesso sito istituzionale , seguendo procedure standardizzate che escludevano alcun margine di discrezionalità decisionale.
Risulta dunque assente quel grado "qualificato" o addirittura "elevato" di conoscenza specialistica che, come detto, contraddistingue solo il IV livello
(qualificate conoscenze di tipo specialistico) ed il V livello (elevate conoscenze specialistiche); è assente la discrezionalità ed autonomia operativa in ragione della standardizzazione delle modalità di gestione di tutte le operazioni.
Del tutto assenti sono anche quegli gli ulteriori, anche se non necessari, tratti tipici che contraddistinguono i livelli superiori reclamati, come ad esempio il
"coordinamento" delle "diverse risorse assegnate" (livello V) ovvero il
10 "coordinamento operativo e/ o di supporto professionale di altri lavoratori"
(livello IV).
b) Infine, anche con riguardo alle altre commesse sulle quali hanno lavorato gli appellanti si osserva che tutte le attività svolte dagli operatori al telefono erano basate su processi integralmente standardizzati, secondo procedure operative ad hoc, predisposte per ogni tipologia di chiamata, al fine di offrire unicità delle soluzioni da comunicare all'utente.
E', infatti, emerso dalla istruttoria svolta che i ricorrenti si limitavano a fornire un'assistenza di primo livello, seguendo procedure standardizzate che escludevano alcun margine di discrezionalità decisionale.
Ed, invero, dalle risultanze testimoniali non è emersa alcuna capacità personale degli appellanti di valutazione ed elaborazione dei reclami, delle segnalazioni e delle istanze avanzate dalla clientela della società, non è emersa alcuna possibilità di valutazione autonoma e discrezionale dei lavoratori (a titolo esemplificativo cfr. dichiarazione teste : “gli operatori facevano Testimone_2
ricerche per gli utenti al fine di fornire indirizzi, orari di apertura e tutto ciò che è riscontrabile anche in Google”; cfr. dichiarazione teste :“ le risposte Tes_3 le trovavamo sul portale dove c'erano scritte le risposte e le procedure”; ed ancora: “il sistema proponeva una schermata con campi specifici da compilare, se un campo mancava non si poteva passare alla schermata successiva”), bensì il possesso (in capo ai lavoratori) di specifiche cognizioni teorico-pratiche esplicantesi tuttavia “nell'ambito di procedure standardizzate e metodologie definite” con piena riconducibilità delle mansioni al profilo di “addetto al call center”.
Infatti, avendo lavorato gli appellanti nell'ambito di tutte le commesse, di regola in modalità in-bound, provvedendo all'evasione delle chiamate provenienti da parte di utenti che necessitavano di informazioni e/o assistenza in merito ai servizi offerti;
avendo svolto solo raramente (e solo alcuni lavoratori) attività di back-office consistente, comunque, nell'esclusivo controllo e smistamento di documentazione, secondo procedure standardizzate, è evidente che manca in capo ai lavoratori il possesso di “elevate conoscenze specialistiche” e l'esercizio di funzioni “per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità” (V livello) nonché il possesso di “qualificate conoscenze di tipo specialistico” e prova “dell'adeguata complessità delle
11 attività tecnico-operative” svolte “con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi” (IV livello).
Dall'istruttoria orale, infine, non è emerso - anche per le predette commesse - alcun coordinamento e/o controllo delle diverse risorse assegnate né lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicità né il coordinamento delle attività anche di gruppi di addetti e operatori al call center/customer care
(attività peraltro svolta dalla diversa figura del team leader - inquadrato per l'appunto nel IV livello).
Ne consegue che la Corte, a conferma di quanto statuito dal giudice di primo grado, ritiene non riconducibili le mansioni svolte dagli appellanti ai livelli di inquadramento superiori reclamati.
Alla luce di quanto esposto, assorbito ogni altro motivo di gravame, l'appello si ritiene infondato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
• condanna parte appellante a corrispondere a parte appellata euro 1.800,00, oltre Iva, Cpa e spese come per legge;
• da atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art.13 1 quater DPR n.115/2002, come introdotto dall'art.1 comma 17 L.n.
228/2012.
Napoli, 27/03/2025 Il Presidente
12