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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/10/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8022/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Maurizio
Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8022 dell'anno
2017 avente ad oggetto: responsabilità contrattuale ed extracontrattuale-risarcimento danni;
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Veccia Giovanni ed elettivamente domiciliata in Parte_1
Foggia presso il suo studio;
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
AN VA e AN D'AU ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: All'udienza del 17.06.2025, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate a verbale di udienza e che ivi devono ritenersi integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' attrice , nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_2 sul minore ha promosso la presente controversia nei confronti della società Persona_1 per sentirne accertare e dichiarare la responsabilità con consequenziale condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni sopportati a causa del sinistro verificatosi il 04.09.2016 alle ore 16:15 circa pagina 1 di 5 allorquando il minore all'interno della play area della struttura ludica denominata Persona_1
“Prezzemolo Land” Castello d'Acqua, sita nel parco divertimenti della convenuta, cadeva rovinosamente a terra scivolando a causa della presenza di ristagno d'acqua sulla pavimentazione, provocandosi le lesioni ed i danni per cui è causa.
La convenuta costituendosi in giudizio, ha, preliminarmente ed in rito eccepito Controparte_1
l'incompetenza territoriale del giudice adito e, nel merito, contestato il fondamento della domanda chiedendone il rigetto, attribuendo eventualmente a causa estranea alla propria condotta la responsabilità del suddetto evento.
Articolate dalle parti le richieste istruttorie nelle rispettive memorie, il G.I. con l'ordinanza del
21.11.2018 ammetteva le prove orali, e, all'esito, con provvedimento del 23.01.2020, disponeva CTU medico legale.
Espletate le prove orali e depositata la relazione del CTU, la causa, dopo alcuni rinvii interlocutori, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.06.2025, nella quale veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale adito sollevata dalla convenuta, secondo la quale al caso in esame non sarebbero applicabili le norme del Codice del
Consumatore, bensì quelle ordinarie sulla competenza di cui agli artt. 19-20 cpc.
L'eccezione non è fondata e pertanto viene rigettata in quanto è principio ormai consolidato della
Suprema Corte che il foro di cui all'art. 66 bis del Codice del Consumo deve intendersi come foro esclusivo speciale inderogabile, che preclude l'operatività dei fori alternativi, ma non vincola il consumatore (Cass. n. 14275 del 24.05.2024) ed applicabile anche ai parchi tematici come quello della convenuta che sono considerati “professionisti” a tutti gli effetti, dovendo garantire la sicurezza delle attrazioni e fornire i servizi promessi, come specificati nei termini contrattuali, acquistati dal consumatore con l'emissione del biglietto (o ticket) di ingresso (Cass. n. 13562/2020).
Riguardo all'oggetto della controversia occorre premettere in punto di diritto che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (compendiata da Cass. Sez. Un. 30.06.2022 n. 20943) in via generale la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. < fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l'evento) o dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale, esclusiva o concorrente, nella determinazione dell'evento>> ( Così Cass. 30.01.2025 n. 2148). pagina 2 di 5 Del resto a questo proposito è rimasto sempre immutato nella giurisprudenza di legittimità, sia quando ha ritenuto applicabile l'art. 2043 c.c., sia quando ha inteso applicare l'art. 2051 c.c., che la responsabilità dell'ente e più in generale del custode è comunque esclusa dal caso fortuito, che può consistere sia in un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso una negligente utilizzazione del bene, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (vedi : Cass. 13.7.2011, n. 15389; Cass. 13.7.2011, n. 15375;
Cass. 22.4.2010, n. 9546; Cass. 19.11.2009, n. 24419; Cass. 3.4.2009, n. 8157; Cass. 5.12.2008, n.
28811; Cass. 25.7.2008, n. 20427).
In un tale inquadramento della relazione causale, dunque, si pone chiaramente l'effetto esimente o parzialmente esimente per la responsabilità dell'ente gestore del bene e/o del custode responsabile dell'attrazione determinato dal comportamento colposo tenuto dal danneggiato-utente del bene, con l'ulteriore conseguenza che sul piano processuale tale esimente non rappresenta un'eccezione in senso proprio, ma integra una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (cfr.: Cass. 22.3.2011, n. 6529; Cass. 10.11.2009, n. 23734; Cass. 25.9.2008, n.
24080).
Atteso ciò in linea di diritto, deve accertarsi se nel caso in esame ricorrano in concreto i primi due elementi necessari per configurare il fatto costitutivo della responsabilità della società convenuta, consistenti appunto nella sussistenza di un difetto, nello specifico ristagno d'acqua sulla pavimentazione dell'attrazione “Prezzemolo Land,” che sia di per sé idonea a provocare l'evento lesivo e nel nesso di causalità che leghi la pretesa anomalia all'evento pregiudizievole.
Ma, pur se l'attore ha dedotto e poi anche comprovato che il minore è scivolato a causa della presenza d'acqua sulla pavimentazione dell'attrazione in questione, comunque la sua domanda potrebbe essere accolta solo parzialmente, non costituendo l'anomalia denunciata un pericolo occulto, vale a dire non visibile, data l'ora, e non prevedibile, se avesse utilizzato maggiore cautela ed attenzione, con la necessaria conseguenza che il nesso causale, seppur esistente, sarebbe stato attenuato dalla condotta disattenta e imprudente del danneggiato.
Quindi, se si considera quanto sopra rilevato, la responsabilità della convenuta appare sicuramente non esclusiva, attesa la colpa dell'attuale parte attrice, consistita nel non aver prestato maggiore pagina 3 di 5 prudenza e attenzione, comportamento cui avrebbe dovuto attenersi qualunque soggetto dotato di media diligenza nel consentire al minore l'utilizzazione di una attrazione, avente le caratteristiche in concreto come sopra individuate, che ha ragionevolmente costituito in concreto una concausa determinante del sinistro.
Infatti, se da un lato è vera la circostanza che l'ingresso all'attrazione in questione era riservata a minori con una altezza non superiore a 140 cm, è altresì vero che era anche onere di chi al momento esercitava la responsabilità genitoriale raccomandarsi di seguire le regole di utilizzazione della stessa attrazione (di non correre, non spingersi ecc.) indicate nel regolamento affisso all'ingresso e, se del caso, non consentire la fruizione di quella giostra.
Pertanto, se parte convenuta non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito o della esclusiva responsabilità dell'utente nella causazione del sinistro in esame, dall'altro deve essere riconosciuto un concorso di responsabilità della parte attrice alla causazione dello stesso sinistro per le ragioni sopra evidenziate.
Passando alla quantificazione del danno, la stima ed il criterio operati dal Consulente Tecnico d'Ufficio nell'elaborato peritale risultano congrui e coerenti, nonché sorretti da un ragionamento che non appare viziato tanto nelle premesse quanto nelle conclusioni e che viene, pertanto, fatto proprio dal Tribunale.
Conseguentemente, ritenuto sussistente un concorso di colpa della stessa parte attrice nella causazione del sinistro per cui è causa, pari al 50% dell'intero, che in base alla relazione del CTU ammonta, sulla scorta dei criteri stabiliti dal D.M. 16.07.2024, pubblicato in G.U. serie Generale n. 173 del 25.07.2024, complessivamente ad € 7.822,40= (€ 3.468,24= danno biologico permanente;
€ 2.247,20= danno da invalidità temporanea;
€ 1.904,96= danno morale;
spese mediche congrue € 202,00=), il risarcimento dovuto deve parimenti essere ridotto alla metà di quanto richiesto e riconosciuto dal Consulente
Tecnico d'Ufficio e cioè pari ad € 3.911,20=.
Data la parziale soccombenza del ricorrente sussistono i giustificati motivi per compensare al 50% spese e compensi del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, decidendo definitivamente nella causa promossa da nella prefata qualità, con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti Parte_1 della società in persona del suo legale rappresentante P.T. , accoglie, per le Controparte_1 motivazioni esposte in premessa, parzialmente la domanda proposta da parte attrice e, riconosciuta una concorsuale responsabilità nella causazione dell'evento pari al 50% dell'intero danno, determinato in €
7.822,40=, condanna la predetta società in persona del suo legale rappresentante P.T., Controparte_1
pagina 4 di 5 al risarcimento del danno che si quantifica in complessivi € 3.911,20=, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
2) Dichiara parzialmente compensate le spese e competenze del giudizio che si determinano, in base al valore accertato della controversia, in complessive € 2.694,00= ( di cui € 264,00= per spese non imponibili) in misura del 50%, e, conseguentemente, condanna la stesso Società convenuta, a titolo di concorso alla rifusione degli oneri processuali in favore dell'attore al pagamento della somma di €
1.347,00= ( di cui € 132,00= per spese non imponibili) oltre spese generali, Iva e C.A.P. come per legge, oltre al rimborso del 50% delle spese della espletata e già liquidata CTU.
Così deciso in Foggia, il 08 ottobre 2025.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Il Giudice Monocratico
dott. Maurizio Manzionna
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Maurizio
Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8022 dell'anno
2017 avente ad oggetto: responsabilità contrattuale ed extracontrattuale-risarcimento danni;
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Veccia Giovanni ed elettivamente domiciliata in Parte_1
Foggia presso il suo studio;
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
AN VA e AN D'AU ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: All'udienza del 17.06.2025, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate a verbale di udienza e che ivi devono ritenersi integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' attrice , nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_2 sul minore ha promosso la presente controversia nei confronti della società Persona_1 per sentirne accertare e dichiarare la responsabilità con consequenziale condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni sopportati a causa del sinistro verificatosi il 04.09.2016 alle ore 16:15 circa pagina 1 di 5 allorquando il minore all'interno della play area della struttura ludica denominata Persona_1
“Prezzemolo Land” Castello d'Acqua, sita nel parco divertimenti della convenuta, cadeva rovinosamente a terra scivolando a causa della presenza di ristagno d'acqua sulla pavimentazione, provocandosi le lesioni ed i danni per cui è causa.
La convenuta costituendosi in giudizio, ha, preliminarmente ed in rito eccepito Controparte_1
l'incompetenza territoriale del giudice adito e, nel merito, contestato il fondamento della domanda chiedendone il rigetto, attribuendo eventualmente a causa estranea alla propria condotta la responsabilità del suddetto evento.
Articolate dalle parti le richieste istruttorie nelle rispettive memorie, il G.I. con l'ordinanza del
21.11.2018 ammetteva le prove orali, e, all'esito, con provvedimento del 23.01.2020, disponeva CTU medico legale.
Espletate le prove orali e depositata la relazione del CTU, la causa, dopo alcuni rinvii interlocutori, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.06.2025, nella quale veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale adito sollevata dalla convenuta, secondo la quale al caso in esame non sarebbero applicabili le norme del Codice del
Consumatore, bensì quelle ordinarie sulla competenza di cui agli artt. 19-20 cpc.
L'eccezione non è fondata e pertanto viene rigettata in quanto è principio ormai consolidato della
Suprema Corte che il foro di cui all'art. 66 bis del Codice del Consumo deve intendersi come foro esclusivo speciale inderogabile, che preclude l'operatività dei fori alternativi, ma non vincola il consumatore (Cass. n. 14275 del 24.05.2024) ed applicabile anche ai parchi tematici come quello della convenuta che sono considerati “professionisti” a tutti gli effetti, dovendo garantire la sicurezza delle attrazioni e fornire i servizi promessi, come specificati nei termini contrattuali, acquistati dal consumatore con l'emissione del biglietto (o ticket) di ingresso (Cass. n. 13562/2020).
Riguardo all'oggetto della controversia occorre premettere in punto di diritto che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (compendiata da Cass. Sez. Un. 30.06.2022 n. 20943) in via generale la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. < fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l'evento) o dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale, esclusiva o concorrente, nella determinazione dell'evento>> ( Così Cass. 30.01.2025 n. 2148). pagina 2 di 5 Del resto a questo proposito è rimasto sempre immutato nella giurisprudenza di legittimità, sia quando ha ritenuto applicabile l'art. 2043 c.c., sia quando ha inteso applicare l'art. 2051 c.c., che la responsabilità dell'ente e più in generale del custode è comunque esclusa dal caso fortuito, che può consistere sia in un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso una negligente utilizzazione del bene, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (vedi : Cass. 13.7.2011, n. 15389; Cass. 13.7.2011, n. 15375;
Cass. 22.4.2010, n. 9546; Cass. 19.11.2009, n. 24419; Cass. 3.4.2009, n. 8157; Cass. 5.12.2008, n.
28811; Cass. 25.7.2008, n. 20427).
In un tale inquadramento della relazione causale, dunque, si pone chiaramente l'effetto esimente o parzialmente esimente per la responsabilità dell'ente gestore del bene e/o del custode responsabile dell'attrazione determinato dal comportamento colposo tenuto dal danneggiato-utente del bene, con l'ulteriore conseguenza che sul piano processuale tale esimente non rappresenta un'eccezione in senso proprio, ma integra una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (cfr.: Cass. 22.3.2011, n. 6529; Cass. 10.11.2009, n. 23734; Cass. 25.9.2008, n.
24080).
Atteso ciò in linea di diritto, deve accertarsi se nel caso in esame ricorrano in concreto i primi due elementi necessari per configurare il fatto costitutivo della responsabilità della società convenuta, consistenti appunto nella sussistenza di un difetto, nello specifico ristagno d'acqua sulla pavimentazione dell'attrazione “Prezzemolo Land,” che sia di per sé idonea a provocare l'evento lesivo e nel nesso di causalità che leghi la pretesa anomalia all'evento pregiudizievole.
Ma, pur se l'attore ha dedotto e poi anche comprovato che il minore è scivolato a causa della presenza d'acqua sulla pavimentazione dell'attrazione in questione, comunque la sua domanda potrebbe essere accolta solo parzialmente, non costituendo l'anomalia denunciata un pericolo occulto, vale a dire non visibile, data l'ora, e non prevedibile, se avesse utilizzato maggiore cautela ed attenzione, con la necessaria conseguenza che il nesso causale, seppur esistente, sarebbe stato attenuato dalla condotta disattenta e imprudente del danneggiato.
Quindi, se si considera quanto sopra rilevato, la responsabilità della convenuta appare sicuramente non esclusiva, attesa la colpa dell'attuale parte attrice, consistita nel non aver prestato maggiore pagina 3 di 5 prudenza e attenzione, comportamento cui avrebbe dovuto attenersi qualunque soggetto dotato di media diligenza nel consentire al minore l'utilizzazione di una attrazione, avente le caratteristiche in concreto come sopra individuate, che ha ragionevolmente costituito in concreto una concausa determinante del sinistro.
Infatti, se da un lato è vera la circostanza che l'ingresso all'attrazione in questione era riservata a minori con una altezza non superiore a 140 cm, è altresì vero che era anche onere di chi al momento esercitava la responsabilità genitoriale raccomandarsi di seguire le regole di utilizzazione della stessa attrazione (di non correre, non spingersi ecc.) indicate nel regolamento affisso all'ingresso e, se del caso, non consentire la fruizione di quella giostra.
Pertanto, se parte convenuta non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito o della esclusiva responsabilità dell'utente nella causazione del sinistro in esame, dall'altro deve essere riconosciuto un concorso di responsabilità della parte attrice alla causazione dello stesso sinistro per le ragioni sopra evidenziate.
Passando alla quantificazione del danno, la stima ed il criterio operati dal Consulente Tecnico d'Ufficio nell'elaborato peritale risultano congrui e coerenti, nonché sorretti da un ragionamento che non appare viziato tanto nelle premesse quanto nelle conclusioni e che viene, pertanto, fatto proprio dal Tribunale.
Conseguentemente, ritenuto sussistente un concorso di colpa della stessa parte attrice nella causazione del sinistro per cui è causa, pari al 50% dell'intero, che in base alla relazione del CTU ammonta, sulla scorta dei criteri stabiliti dal D.M. 16.07.2024, pubblicato in G.U. serie Generale n. 173 del 25.07.2024, complessivamente ad € 7.822,40= (€ 3.468,24= danno biologico permanente;
€ 2.247,20= danno da invalidità temporanea;
€ 1.904,96= danno morale;
spese mediche congrue € 202,00=), il risarcimento dovuto deve parimenti essere ridotto alla metà di quanto richiesto e riconosciuto dal Consulente
Tecnico d'Ufficio e cioè pari ad € 3.911,20=.
Data la parziale soccombenza del ricorrente sussistono i giustificati motivi per compensare al 50% spese e compensi del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, decidendo definitivamente nella causa promossa da nella prefata qualità, con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti Parte_1 della società in persona del suo legale rappresentante P.T. , accoglie, per le Controparte_1 motivazioni esposte in premessa, parzialmente la domanda proposta da parte attrice e, riconosciuta una concorsuale responsabilità nella causazione dell'evento pari al 50% dell'intero danno, determinato in €
7.822,40=, condanna la predetta società in persona del suo legale rappresentante P.T., Controparte_1
pagina 4 di 5 al risarcimento del danno che si quantifica in complessivi € 3.911,20=, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
2) Dichiara parzialmente compensate le spese e competenze del giudizio che si determinano, in base al valore accertato della controversia, in complessive € 2.694,00= ( di cui € 264,00= per spese non imponibili) in misura del 50%, e, conseguentemente, condanna la stesso Società convenuta, a titolo di concorso alla rifusione degli oneri processuali in favore dell'attore al pagamento della somma di €
1.347,00= ( di cui € 132,00= per spese non imponibili) oltre spese generali, Iva e C.A.P. come per legge, oltre al rimborso del 50% delle spese della espletata e già liquidata CTU.
Così deciso in Foggia, il 08 ottobre 2025.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Il Giudice Monocratico
dott. Maurizio Manzionna
pagina 5 di 5