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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 902/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 902/2018 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CUGIOLU Parte_1 C.F._1
GIANCARLO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOI DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato presso lo studio del difensore,
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. DESSANTI FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore, come foglio di p.c.:
“condannare l' e la società in solido fra loro, Controparte_2 Controparte_2 CP_1 al pagamento in favore del della somma di € 13.786,00, o di quella veriore che è Parte_1
risultata dovuta causa cognita;
2. previo accertamento della presenza di fossati nei terreni di proprietà dell'attore posti a monte della
Strada Provinciale, condannare l' di Sassari e la sociètà Controparte_2 CP_1
pagina 1 di 9 in solido fra loro ovvero nella misura delle relative responsabilità, alla reintegrazione del danno ovvero al risarcimento per equivalente;
3. per l'effetto condannare le medesime al risarcimento dei danni patiti dal per il mancato Pt_1
utilizzo dei terreni di cui sopra nella misura che accertata in corso di causa ovvero valutata e liquidata in via equitativa;
4. con interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo pagamento;
5. con vittoria di spese, compensi professionali ed oltre rimborso forfetario, cpa e IVA come per legge.
Per il convenuto come foglio di p.c.: Controparte_2
“adversis reiectis assolva la Provincia di Sassari da ogni avversa domanda;
con la rifusione delle spese”
Per il convenuto , come foglio di p.c.: CP_1
“in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea perché i fatti dedotti in giudizio sono coperti da giudicato;
in via subordinata, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore per i motivi espressi in atti;
in via pregiudiziale: dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Amministrativo per i motivi espressi in atti;
in ogni caso, nel merito: respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;
con vittoria di spese, competenze ed onorari”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio conveniva l' Parte_1 Controparte_2
e al fine di accertare la loro responsabilità per i danni subiti ai propri
[...] CP_2 CP_1
terreni e, per l'effetto, di ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti.
Più nel dettaglio, la parte attrice esponeva:
- che Provincia di Sassari e erano responsabili per il riversamento dell'acqua nei propri CP_1
terreni, causato dai lavori eseguiti per il rifacimento del tratto stradale adiacente alla proprietà;
- che, nell'ambito dell'attività di controllo delle perdite alle condotte idriche, era altresì CP_1
responsabile di aver realizzato vari fossati di ampie dimensioni sulla proprietà attorea e di non aver ripristinato i luoghi;
- che, in dettaglio, aveva instaurato un precedente giudizio volto all'accertamento dei danni causati dai pagina 2 di 9 lavori di manutenzione straordinaria effettuati sul tratto stradale al km 12,500 della S.P. 41 bis “Banari
– Ittiri”, iniziati nell'anno 2008, a seguito dei quali si era verificato uno smottamento stradale e una fuoriuscita d'acqua proveniente dalle condotte idriche, con conseguente alluvione nei terreni dell'attore nonché danni alle coltivazioni ivi presenti;
- che con sentenza n. 459/2017 la Provincia di Sassari e erano state condannate in solido tra CP_1 loro al risarcimento dei danni subiti dai terreni posti a valle, quantificati in € 3.550,00, nonché CP_1
era stata condannata al risarcimento dei danni cagionati a monte, quantificati in € 3.160,00;
- che in tale sede il CTU ing. aveva indicato le opere necessarie per evitare il ripetersi degli Per_1
eventi dannosi;
- di aver eseguito a proprie spese la realizzazione delle opere di ripristino e di un fosso di guardia, conferendo l'incarico alla ditta Scavi e Movimenti Terra di FR NO;
- di aver sostenuto un costo pari a € 13.786,00 per l'esecuzione di tali lavori, come da fattura emessa dalla ditta esecutrice;
- di avere interesse al rimborso di quanto sostenuto in quanto causalmente collegato alle condotte delle parti convenute;
- che, inoltre, quando aveva cercato le perdite dalla condotta idrica, aveva effettuato vari CP_1
fossati di notevoli sul terreno dell'attore;
- tali fossati non erano stati ripristinati e che attualmente non è possibile godere di alcune porzioni di terreno;
- di aver subito pertanto danni patrimoniali.
Con comparsa del 8.6.2018 (tempestiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva la quale, eccepita la CP_1
formazione del giudicato con riguardo alle opere di ripristino indicate dal CTU in quanto il Giudice del
2017 aveva provveduto su tale profilo, eccepita la prescrizione della domanda risarcitoria in quanto relativa a fatti verificatisi nel 2008, eccepito altresì il difetto di giurisdizione del GO in favore del GA con riguardo alla domanda di un facere specifico nei confronti di una pubblica amministrazione, eccepito il ogni caso il difetto di causalità dei danni allegati con le attività realizzate dalla società convenuta, contestata la ricostruzione attorea con riguardo alla realizzazione dei fossati di controllo, tutto ciò dedotto, chiedeva, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità della domanda per formazione del giudicato, per difetto di legittimazione attiva nonché per difetto di giurisdizione ordinaria e, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
Con comparsa del 17.3.2018 (tempestiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva Provincia di Sassari la quale, contestata la ricostruzione avversaria, eccepita la non imputabilità dei danni all'ente provinciale e pagina 3 di 9 contestato il quantum debeatur, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e CTU, a firma del geom. CP_3
All'udienza del giorno 2.10.2024, svolta con la modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
In via preliminare, devono essere tutte rigettate le eccezioni preliminari svolte dalla convenuta
. CP_1
La sentenza n. 459/2017 del 28.3.2017, passata in giudicato, non copre le domande oggi formulate da parte attrice in quanto, come emerge chiaramente dalla lettura delle conclusioni rese da Parte_1
in tale giudizio, vi è difformità di petitum tra il presente giudizio e il giudizio già definito.
Lo stesso Giudice del 2017 precisava che “per quanto attiene i costi per le opere necessarie per eliminare il ripetersi degli eventi dannosi, si osserva – a ben vedere – che il relativo risarcimento non è stato oggetto di domanda” (p. 9 della sentenza).
Dunque, la condanna al risarcimento del danno in forma specifica (nel caso di specie, l'esecuzione delle opere necessarie per evitare il ripetersi degli allagamenti) non era oggetto della causa del 2017, sicché il Giudice aveva correttamente escluso di avere potere-dovere di decidere sul punto;
peraltro, se fosse intervenuta una decisione in tal senso, si sarebbe verificato il cd. vizio di ultrapetizione e, allora sì, sarebbe stata necessaria l'impugnazione da parte di un interessato per far valere tale vizio.
Le domande di parte attrici sono pertanto pienamente ammissibili nella presente sede in quanto estranee al giudicato formatosi con la sentenza del 2017. formulava altresì le eccezioni di carenza di giurisdizione e di “difetto di legittimazione attiva” CP_1
asserendo che le opere di ripristino, di cui l'attore chiede il rimborso, rientrerebbero nella categoria di
“opere pubbliche”, rispetto alle quali opererebbe un rapporto pubblicistico tra p.a. e privato di competenza della giurisdizione amministrativa.
Le eccezioni sono prive di fondamento.
La condanna all'esecuzione delle opere necessarie a evitare il ripetersi del danno – o, come nel caso di specie, la condanna al rimborso dei costi sborsati per tali opere – non è riconducibile a un rapporto di interesse legittimo del privato rispetto all'esecuzione di un'opera strettamente pubblica, bensì deve essere ricondotta nell'ambito di un rapporto privatistico ove il privato è titolare di una pretesa (diritto soggettivo) ad ottenere il risarcimento in forma specifica del danno subito (art. 2058 c.c.).
In altre parole, le opere di cui si chiede il rimborso non sono “opere pubbliche”, bensì sono lavori pagina 4 di 9 necessari a ripristinare lo stato dei luoghi alla condizione esistente prima del verificarsi del danno imputabile ex artt. 2043 e ss. alla pubblica amministrazione (nel caso di specie, condanna a eliminare le cause di allagamento causalmente connesse ai lavori di rifacimento del tratto stradale).
è pertanto titolare di un diritto soggettivo nei confronti della p.a., sicché la giurisdizione Parte_1
è correttamente demandata al Giudice ordinario.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, occorre sinora richiamare i principi elaborati in ipotesi di illecito extracontrattuale permanente, ossia quell'illecito che protrae la verificazione dell'evento per la durata del danno e della condotta che lo produce: in tal senso, l'illecito che si caratterizza per la creazione dello stato di fatto in sé quale fonte di danno rientra nella categoria dell'illecito permanente
(nel caso di specie, le fosse e le opere realizzate durante i lavori stradali che, stante le loro caratteristiche strutturali, erano causa periodica di allagamenti sul terreno dell'attore) (cfr. C. Cass. n.
2623/2021, in parte motiva).
Nel caso di specie, gli allagamenti denunciati erano conseguenza del perdurare dello stato di fatto dell'area di intervento stradale e delle sue caratteristiche strutturali. Tali eventi sono tutti riconducibili a un unico illecito permanente, visto il protrarsi della situazione di allagamento lamentata dall'attore a partire dal 2008 (data di inizio dei lavori stradali) e cessata solo nel 2015 (quando l'attore aveva autonomamente realizzato le opere per evitare il riversamento dell'acqua).
Ebbene, quanto alla decorrenza del termine di prescrizione, si condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta” (C. Cass. n. 9318/2018).
E, dunque, stante la natura permanente dell'illecito in esame, individuato l'anno 2015 quale dies a quo del termine di prescrizione, l'eccezione di prescrizione formulata da non è fondata (la causa è CP_1
stata instaurata tempestivamente nel 2018).
*
Il risarcimento del danno in forma specifica per il rimborso delle opere di ripristino
e Provincia di Sassari sono responsabili per gli allagamenti verificatisi sui terreni di proprietà CP_1
di così come chiaramente emerge dalla sentenza n. 459/2017 e dalla CTU datata Parte_1
pagina 5 di 9 3.12.2014 (doc. nn. 1 e 2 di parte attrice).
E, più nel dettaglio, è emerso che nel 2008 la Provincia di Sassari aveva avviato lavori di manutenzione straordinaria sul tratto stradale SP 41/bis Banari-Ittiri, situato nei pressi dei terreni di e Parte_1
che “durante gli scavi del suolo a quota “fondazione dell'opera” si rinveniva una fuoriuscita d'acqua che, scorrendo a valle del cantiere, sfociava all'interno dei coltivi di pertinenza del sig. (…) il Pt_1
terreno del sig. col verificarsi di copiosi fenomeni piovani, continuava a intercettare le acque di Pt_1
scorrimento, con continui allagamenti e conseguenti danni alle colture impiantate (…) le copiose precipitazioni determinarono sui terreni del sig. ulteriori allagamenti con importanti invasioni Pt_1 di materiale terroso e fangoso, provenienti dal cantiere” (p. 8 della CTU del 2014).
Oltre alle predette prove documentali, in questo giudizio l'evento lesivo a danno dei terreni di parte attrice è stato confermato in sede testimoniale (cfr. escussione dei seguenti testimoni: teste _1
, il quale confermava la relazione peritale datata 3.12.2014; teste il quale
[...] Testimone_2 confermava di essere intervenuto con lavori di scavo “perché c'era una perdita d'acqua che usciva dal terreno. Quindi noi siamo intervenuti con degli scavi e abbiamo sistemato la perdita”).
e Provincia di Sassari sono pertanto responsabili in solido per gli eventi lesivi verificatisi sui CP_1
terreni a valle;
è esclusivamente responsabile per gli eventi lesivi verificatisi sui terreni a CP_1
monte (cfr. p. 11 della CTU del 2014).
Così sinteticamente riassunto l'an debeatur, deve in questa sede essere vagliato il danno conseguenza richiesto da costituito dal rimborso dei costi sostenuti per l'esecuzione delle opere di Parte_1
ripristino dei luoghi.
La domanda è fondata e la decisione deve porre a fondamento la CTU svolta nel presente giudizio, a firma di geom. la quale è dotata di un adeguato iter motivazionale logico-tecnico. CP_3
Anzitutto, gli esborsi sono documentati nelle fatture e nelle relative ricevute di bonifico di cui ai documenti nn. 3 e 4 di parte attrice, ove emerge che aveva versato a favore di Scavi e Parte_1
Movimenti Terra di FR NO l'importo complessivo di € 13.786,00, rivalutato all'attualità in €
16.708,63.
Tale somma è stata dichiarata congrua e pertinente all'esito della CTU del 2024, che così attestava:
“per localizzare geograficamente le opere, così individuate:
- scavo a sezione obbligata della lunghezza di mc. 192,50 per tubazione e fosso di guardia;
- fornitura e posa n opera di tubazione in PVC per ml. 166,00;
- reinterro per complessivi mc. 192,50;
- fornitura e posa in opera di pozzetto a due camere in cls prefabbricato 100x95 x 2 – profondità cm.
pagina 6 di 9 165.
Allo scopo di accertare la congruità delle somme indicate negli atti di causa per la realizzazione di quanto sopra esposto, il sottoscritto ha provveduto ad eseguire un computo metrico estimativo riferito all'anno 2009 (vedere allegato), utilizzando i prezzi di cui al Prezziario Regionale delle OO.PP. della
Sardegna, con un totale finale pari ad €. 11.499,46.
Pertanto, osservato che il prezzo pagato dall'attore è pari ad €. 11.300,00, e che il computo metrico estimativo ha fornito un parametro di €. 11.499,46, lo scrivente ritiene di poter affermare che la spesa sostenuta dal Sig. sia da considerarsi CONGRUA. Parte_1
Per quanto concerne la pertinenza delle opere di cui sopra, le stesse appaiono certamente utili ed indispensabili per evitare ulteriori allagamenti del terreno “a valle”, considerato che le acque provenienti dai terreni “a monte”, vengono correttamente raccolte e convogliate nella tubazione sotterranea predisposta dall'attore, evitando danni ai fondi stessi: ne consegue che le opere predisposte dal sono da considerarsi PERTINENTI per la salvaguardia dei terreni “a Parte_1 valle”.
A completamento della descrizione delle opere eseguite dall'attore, lo scrivente ha provveduto ad eseguire un dettaglio fotografico delle opere eseguite, allegato alla presente relazione” (p. 10 della
CTU del 13.5.2024).
Alla luce di quanto emerso in sede istruttoria, si ritiene che abbia subito il danno Parte_1 emergente derivante dall'aver effettuato personalmente i lavori necessari per evitare ulteriori allagamenti;
considerata la valutazione di congruità e di pertinenza degli esborsi, Provincia di Sassari e in qualità di responsabili per i danni dei terreni a valle, devono essere condannati a CP_1 rimborsare l'importo di € 16.708,63 a favore di a titolo di risarcimento in forma Parte_1
specifica del danno.
Nei rapporti interni, tale somma deve essere posta a carico di Provincia di Sassari e di per la CP_1
quota del 50% ciascuna.
Su tale somma devono liquidarsi gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c., che decorrono sulla somma oggi liquidata devalutata alla data del fatto (30.11.2015, quale data dell'esborso monetario) e rivalutata di anno in anno (C. Cass., Sez. U., n. 1712/1995).
Dalla sentenza fino al saldo effettivo decorrono altresì gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c.
Il risarcimento del danno volto all'eliminazione delle fosse di controllo
Non sono invece fondate le domande attoree volte all'accertamento della presenza di fossati nei terreni di proprietà dell'attore, posti a monte della Strada Provinciale, eseguiti da Provincia di Sassari e da pagina 7 di 9 e, per l'effetto, le domande attoree volte alla reintegrazione del danno anche da mancato CP_1
utilizzo dei terreni.
La CTU del 13.5.2024 deve essere posta a fondamento della decisione in quanto redatta a seguito di un attento e approfondito sopralluogo dei luoghi di causa, effettuato anche con l'ausilio di strumenti di natura tecnica-specialistica (droni).
E, nel caso di specie, è emerso che “allo scopo di accertare quanto richiesto, lo scrivente, alla presenza dell'attore e dei rispettivi consulenti di parte, ha provveduto ad ispezionare i terreni “a monte” alla ricerca della fossa oggetto del quesito, delle dimensioni di mq. 9,00 e mt. 2,00 di profondità (vedere atto di citazione).
La ricerca ha dato esito negativo, in quanto la fossa oggetto del quesito posto allo scrivente non esiste più, considerato che è stato eseguito un reinterro che ne ha eliminato la consistenza indicata in atti, per cui allo stato attuale non si rileva alcuna fossa “aperta” (…) Pertanto, considerato che il reinterro della fossa ne ha, praticamente, eliminato l'esistenza, la stessa non è causa di allagamento e/o infiltrazioni e/o altri pregiudizi per i terreni dell'attore”.
Dall'inesistenza del fatto lesivo (presenza del fossato sul terreno di consegue Parte_1
l'insussistenza di responsabilità a carico di CP_1
Le domande attoree contro le convenute di cui ai punti 2 e 3 delle conclusioni devono pertanto essere rigettate.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e si devono compensare per il
25% attesa la soccombenza attorea per alcune domande e, per il resto, applicato il D.M. n. 55/2014, scaglione sino a 26.000, valori medi, si liquidano in € 518,00 per rimborso CU e in € 3.800,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da porsi in solido a carico di Provincia di
Sassari e CP_1
Nei rapporti interni tra le due convenute, le spese sopra liquidate devono essere ripartite per il 65%
(=2.470,00) a carico di attesa la prevalente soccombenza con riguardo alle svariate eccezioni CP_1
preliminari formulate;
e per il restante 35% (=1.330,00) a carico di Provincia di Sassari.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico di e di Provincia di Sassari, in CP_1
solido tra loro e, nei rapporti interni, al 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 9 1) accerta la responsabilità di e di Provincia di Sassari per i fatti e secondo le quote di CP_1
responsabilità di cui in espositiva;
2) condanna e Provincia di Sassari, in solido tra loro, al pagamento a favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 16.708,63, oltre interessi come in parte motiva, a titolo di risarcimento;
3) rigetta le restanti domande attoree;
4) condanna e Provincia di Sassari, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite a favore CP_1
di pari a € 518,00 per rimborso CU e a € 3.800,00 per compenso, oltre IVA, CPA e Parte_1
rimborso forfettario al 15%;
5) nei rapporti interni, la somma di cui al punto 4) è ripartita per il 65% a carico di e per il CP_1
35% a carico di Provincia di Sassari per le ragioni di cui in espositiva;
6) spese di CTU definitivamente a carico di e di Provincia di Sassari. CP_1
Sassari, 7.4.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 902/2018 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CUGIOLU Parte_1 C.F._1
GIANCARLO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOI DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato presso lo studio del difensore,
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. DESSANTI FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore, come foglio di p.c.:
“condannare l' e la società in solido fra loro, Controparte_2 Controparte_2 CP_1 al pagamento in favore del della somma di € 13.786,00, o di quella veriore che è Parte_1
risultata dovuta causa cognita;
2. previo accertamento della presenza di fossati nei terreni di proprietà dell'attore posti a monte della
Strada Provinciale, condannare l' di Sassari e la sociètà Controparte_2 CP_1
pagina 1 di 9 in solido fra loro ovvero nella misura delle relative responsabilità, alla reintegrazione del danno ovvero al risarcimento per equivalente;
3. per l'effetto condannare le medesime al risarcimento dei danni patiti dal per il mancato Pt_1
utilizzo dei terreni di cui sopra nella misura che accertata in corso di causa ovvero valutata e liquidata in via equitativa;
4. con interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo pagamento;
5. con vittoria di spese, compensi professionali ed oltre rimborso forfetario, cpa e IVA come per legge.
Per il convenuto come foglio di p.c.: Controparte_2
“adversis reiectis assolva la Provincia di Sassari da ogni avversa domanda;
con la rifusione delle spese”
Per il convenuto , come foglio di p.c.: CP_1
“in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea perché i fatti dedotti in giudizio sono coperti da giudicato;
in via subordinata, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore per i motivi espressi in atti;
in via pregiudiziale: dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Amministrativo per i motivi espressi in atti;
in ogni caso, nel merito: respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;
con vittoria di spese, competenze ed onorari”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio conveniva l' Parte_1 Controparte_2
e al fine di accertare la loro responsabilità per i danni subiti ai propri
[...] CP_2 CP_1
terreni e, per l'effetto, di ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti.
Più nel dettaglio, la parte attrice esponeva:
- che Provincia di Sassari e erano responsabili per il riversamento dell'acqua nei propri CP_1
terreni, causato dai lavori eseguiti per il rifacimento del tratto stradale adiacente alla proprietà;
- che, nell'ambito dell'attività di controllo delle perdite alle condotte idriche, era altresì CP_1
responsabile di aver realizzato vari fossati di ampie dimensioni sulla proprietà attorea e di non aver ripristinato i luoghi;
- che, in dettaglio, aveva instaurato un precedente giudizio volto all'accertamento dei danni causati dai pagina 2 di 9 lavori di manutenzione straordinaria effettuati sul tratto stradale al km 12,500 della S.P. 41 bis “Banari
– Ittiri”, iniziati nell'anno 2008, a seguito dei quali si era verificato uno smottamento stradale e una fuoriuscita d'acqua proveniente dalle condotte idriche, con conseguente alluvione nei terreni dell'attore nonché danni alle coltivazioni ivi presenti;
- che con sentenza n. 459/2017 la Provincia di Sassari e erano state condannate in solido tra CP_1 loro al risarcimento dei danni subiti dai terreni posti a valle, quantificati in € 3.550,00, nonché CP_1
era stata condannata al risarcimento dei danni cagionati a monte, quantificati in € 3.160,00;
- che in tale sede il CTU ing. aveva indicato le opere necessarie per evitare il ripetersi degli Per_1
eventi dannosi;
- di aver eseguito a proprie spese la realizzazione delle opere di ripristino e di un fosso di guardia, conferendo l'incarico alla ditta Scavi e Movimenti Terra di FR NO;
- di aver sostenuto un costo pari a € 13.786,00 per l'esecuzione di tali lavori, come da fattura emessa dalla ditta esecutrice;
- di avere interesse al rimborso di quanto sostenuto in quanto causalmente collegato alle condotte delle parti convenute;
- che, inoltre, quando aveva cercato le perdite dalla condotta idrica, aveva effettuato vari CP_1
fossati di notevoli sul terreno dell'attore;
- tali fossati non erano stati ripristinati e che attualmente non è possibile godere di alcune porzioni di terreno;
- di aver subito pertanto danni patrimoniali.
Con comparsa del 8.6.2018 (tempestiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva la quale, eccepita la CP_1
formazione del giudicato con riguardo alle opere di ripristino indicate dal CTU in quanto il Giudice del
2017 aveva provveduto su tale profilo, eccepita la prescrizione della domanda risarcitoria in quanto relativa a fatti verificatisi nel 2008, eccepito altresì il difetto di giurisdizione del GO in favore del GA con riguardo alla domanda di un facere specifico nei confronti di una pubblica amministrazione, eccepito il ogni caso il difetto di causalità dei danni allegati con le attività realizzate dalla società convenuta, contestata la ricostruzione attorea con riguardo alla realizzazione dei fossati di controllo, tutto ciò dedotto, chiedeva, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità della domanda per formazione del giudicato, per difetto di legittimazione attiva nonché per difetto di giurisdizione ordinaria e, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
Con comparsa del 17.3.2018 (tempestiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva Provincia di Sassari la quale, contestata la ricostruzione avversaria, eccepita la non imputabilità dei danni all'ente provinciale e pagina 3 di 9 contestato il quantum debeatur, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e CTU, a firma del geom. CP_3
All'udienza del giorno 2.10.2024, svolta con la modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
In via preliminare, devono essere tutte rigettate le eccezioni preliminari svolte dalla convenuta
. CP_1
La sentenza n. 459/2017 del 28.3.2017, passata in giudicato, non copre le domande oggi formulate da parte attrice in quanto, come emerge chiaramente dalla lettura delle conclusioni rese da Parte_1
in tale giudizio, vi è difformità di petitum tra il presente giudizio e il giudizio già definito.
Lo stesso Giudice del 2017 precisava che “per quanto attiene i costi per le opere necessarie per eliminare il ripetersi degli eventi dannosi, si osserva – a ben vedere – che il relativo risarcimento non è stato oggetto di domanda” (p. 9 della sentenza).
Dunque, la condanna al risarcimento del danno in forma specifica (nel caso di specie, l'esecuzione delle opere necessarie per evitare il ripetersi degli allagamenti) non era oggetto della causa del 2017, sicché il Giudice aveva correttamente escluso di avere potere-dovere di decidere sul punto;
peraltro, se fosse intervenuta una decisione in tal senso, si sarebbe verificato il cd. vizio di ultrapetizione e, allora sì, sarebbe stata necessaria l'impugnazione da parte di un interessato per far valere tale vizio.
Le domande di parte attrici sono pertanto pienamente ammissibili nella presente sede in quanto estranee al giudicato formatosi con la sentenza del 2017. formulava altresì le eccezioni di carenza di giurisdizione e di “difetto di legittimazione attiva” CP_1
asserendo che le opere di ripristino, di cui l'attore chiede il rimborso, rientrerebbero nella categoria di
“opere pubbliche”, rispetto alle quali opererebbe un rapporto pubblicistico tra p.a. e privato di competenza della giurisdizione amministrativa.
Le eccezioni sono prive di fondamento.
La condanna all'esecuzione delle opere necessarie a evitare il ripetersi del danno – o, come nel caso di specie, la condanna al rimborso dei costi sborsati per tali opere – non è riconducibile a un rapporto di interesse legittimo del privato rispetto all'esecuzione di un'opera strettamente pubblica, bensì deve essere ricondotta nell'ambito di un rapporto privatistico ove il privato è titolare di una pretesa (diritto soggettivo) ad ottenere il risarcimento in forma specifica del danno subito (art. 2058 c.c.).
In altre parole, le opere di cui si chiede il rimborso non sono “opere pubbliche”, bensì sono lavori pagina 4 di 9 necessari a ripristinare lo stato dei luoghi alla condizione esistente prima del verificarsi del danno imputabile ex artt. 2043 e ss. alla pubblica amministrazione (nel caso di specie, condanna a eliminare le cause di allagamento causalmente connesse ai lavori di rifacimento del tratto stradale).
è pertanto titolare di un diritto soggettivo nei confronti della p.a., sicché la giurisdizione Parte_1
è correttamente demandata al Giudice ordinario.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, occorre sinora richiamare i principi elaborati in ipotesi di illecito extracontrattuale permanente, ossia quell'illecito che protrae la verificazione dell'evento per la durata del danno e della condotta che lo produce: in tal senso, l'illecito che si caratterizza per la creazione dello stato di fatto in sé quale fonte di danno rientra nella categoria dell'illecito permanente
(nel caso di specie, le fosse e le opere realizzate durante i lavori stradali che, stante le loro caratteristiche strutturali, erano causa periodica di allagamenti sul terreno dell'attore) (cfr. C. Cass. n.
2623/2021, in parte motiva).
Nel caso di specie, gli allagamenti denunciati erano conseguenza del perdurare dello stato di fatto dell'area di intervento stradale e delle sue caratteristiche strutturali. Tali eventi sono tutti riconducibili a un unico illecito permanente, visto il protrarsi della situazione di allagamento lamentata dall'attore a partire dal 2008 (data di inizio dei lavori stradali) e cessata solo nel 2015 (quando l'attore aveva autonomamente realizzato le opere per evitare il riversamento dell'acqua).
Ebbene, quanto alla decorrenza del termine di prescrizione, si condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta” (C. Cass. n. 9318/2018).
E, dunque, stante la natura permanente dell'illecito in esame, individuato l'anno 2015 quale dies a quo del termine di prescrizione, l'eccezione di prescrizione formulata da non è fondata (la causa è CP_1
stata instaurata tempestivamente nel 2018).
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Il risarcimento del danno in forma specifica per il rimborso delle opere di ripristino
e Provincia di Sassari sono responsabili per gli allagamenti verificatisi sui terreni di proprietà CP_1
di così come chiaramente emerge dalla sentenza n. 459/2017 e dalla CTU datata Parte_1
pagina 5 di 9 3.12.2014 (doc. nn. 1 e 2 di parte attrice).
E, più nel dettaglio, è emerso che nel 2008 la Provincia di Sassari aveva avviato lavori di manutenzione straordinaria sul tratto stradale SP 41/bis Banari-Ittiri, situato nei pressi dei terreni di e Parte_1
che “durante gli scavi del suolo a quota “fondazione dell'opera” si rinveniva una fuoriuscita d'acqua che, scorrendo a valle del cantiere, sfociava all'interno dei coltivi di pertinenza del sig. (…) il Pt_1
terreno del sig. col verificarsi di copiosi fenomeni piovani, continuava a intercettare le acque di Pt_1
scorrimento, con continui allagamenti e conseguenti danni alle colture impiantate (…) le copiose precipitazioni determinarono sui terreni del sig. ulteriori allagamenti con importanti invasioni Pt_1 di materiale terroso e fangoso, provenienti dal cantiere” (p. 8 della CTU del 2014).
Oltre alle predette prove documentali, in questo giudizio l'evento lesivo a danno dei terreni di parte attrice è stato confermato in sede testimoniale (cfr. escussione dei seguenti testimoni: teste _1
, il quale confermava la relazione peritale datata 3.12.2014; teste il quale
[...] Testimone_2 confermava di essere intervenuto con lavori di scavo “perché c'era una perdita d'acqua che usciva dal terreno. Quindi noi siamo intervenuti con degli scavi e abbiamo sistemato la perdita”).
e Provincia di Sassari sono pertanto responsabili in solido per gli eventi lesivi verificatisi sui CP_1
terreni a valle;
è esclusivamente responsabile per gli eventi lesivi verificatisi sui terreni a CP_1
monte (cfr. p. 11 della CTU del 2014).
Così sinteticamente riassunto l'an debeatur, deve in questa sede essere vagliato il danno conseguenza richiesto da costituito dal rimborso dei costi sostenuti per l'esecuzione delle opere di Parte_1
ripristino dei luoghi.
La domanda è fondata e la decisione deve porre a fondamento la CTU svolta nel presente giudizio, a firma di geom. la quale è dotata di un adeguato iter motivazionale logico-tecnico. CP_3
Anzitutto, gli esborsi sono documentati nelle fatture e nelle relative ricevute di bonifico di cui ai documenti nn. 3 e 4 di parte attrice, ove emerge che aveva versato a favore di Scavi e Parte_1
Movimenti Terra di FR NO l'importo complessivo di € 13.786,00, rivalutato all'attualità in €
16.708,63.
Tale somma è stata dichiarata congrua e pertinente all'esito della CTU del 2024, che così attestava:
“per localizzare geograficamente le opere, così individuate:
- scavo a sezione obbligata della lunghezza di mc. 192,50 per tubazione e fosso di guardia;
- fornitura e posa n opera di tubazione in PVC per ml. 166,00;
- reinterro per complessivi mc. 192,50;
- fornitura e posa in opera di pozzetto a due camere in cls prefabbricato 100x95 x 2 – profondità cm.
pagina 6 di 9 165.
Allo scopo di accertare la congruità delle somme indicate negli atti di causa per la realizzazione di quanto sopra esposto, il sottoscritto ha provveduto ad eseguire un computo metrico estimativo riferito all'anno 2009 (vedere allegato), utilizzando i prezzi di cui al Prezziario Regionale delle OO.PP. della
Sardegna, con un totale finale pari ad €. 11.499,46.
Pertanto, osservato che il prezzo pagato dall'attore è pari ad €. 11.300,00, e che il computo metrico estimativo ha fornito un parametro di €. 11.499,46, lo scrivente ritiene di poter affermare che la spesa sostenuta dal Sig. sia da considerarsi CONGRUA. Parte_1
Per quanto concerne la pertinenza delle opere di cui sopra, le stesse appaiono certamente utili ed indispensabili per evitare ulteriori allagamenti del terreno “a valle”, considerato che le acque provenienti dai terreni “a monte”, vengono correttamente raccolte e convogliate nella tubazione sotterranea predisposta dall'attore, evitando danni ai fondi stessi: ne consegue che le opere predisposte dal sono da considerarsi PERTINENTI per la salvaguardia dei terreni “a Parte_1 valle”.
A completamento della descrizione delle opere eseguite dall'attore, lo scrivente ha provveduto ad eseguire un dettaglio fotografico delle opere eseguite, allegato alla presente relazione” (p. 10 della
CTU del 13.5.2024).
Alla luce di quanto emerso in sede istruttoria, si ritiene che abbia subito il danno Parte_1 emergente derivante dall'aver effettuato personalmente i lavori necessari per evitare ulteriori allagamenti;
considerata la valutazione di congruità e di pertinenza degli esborsi, Provincia di Sassari e in qualità di responsabili per i danni dei terreni a valle, devono essere condannati a CP_1 rimborsare l'importo di € 16.708,63 a favore di a titolo di risarcimento in forma Parte_1
specifica del danno.
Nei rapporti interni, tale somma deve essere posta a carico di Provincia di Sassari e di per la CP_1
quota del 50% ciascuna.
Su tale somma devono liquidarsi gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c., che decorrono sulla somma oggi liquidata devalutata alla data del fatto (30.11.2015, quale data dell'esborso monetario) e rivalutata di anno in anno (C. Cass., Sez. U., n. 1712/1995).
Dalla sentenza fino al saldo effettivo decorrono altresì gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c.
Il risarcimento del danno volto all'eliminazione delle fosse di controllo
Non sono invece fondate le domande attoree volte all'accertamento della presenza di fossati nei terreni di proprietà dell'attore, posti a monte della Strada Provinciale, eseguiti da Provincia di Sassari e da pagina 7 di 9 e, per l'effetto, le domande attoree volte alla reintegrazione del danno anche da mancato CP_1
utilizzo dei terreni.
La CTU del 13.5.2024 deve essere posta a fondamento della decisione in quanto redatta a seguito di un attento e approfondito sopralluogo dei luoghi di causa, effettuato anche con l'ausilio di strumenti di natura tecnica-specialistica (droni).
E, nel caso di specie, è emerso che “allo scopo di accertare quanto richiesto, lo scrivente, alla presenza dell'attore e dei rispettivi consulenti di parte, ha provveduto ad ispezionare i terreni “a monte” alla ricerca della fossa oggetto del quesito, delle dimensioni di mq. 9,00 e mt. 2,00 di profondità (vedere atto di citazione).
La ricerca ha dato esito negativo, in quanto la fossa oggetto del quesito posto allo scrivente non esiste più, considerato che è stato eseguito un reinterro che ne ha eliminato la consistenza indicata in atti, per cui allo stato attuale non si rileva alcuna fossa “aperta” (…) Pertanto, considerato che il reinterro della fossa ne ha, praticamente, eliminato l'esistenza, la stessa non è causa di allagamento e/o infiltrazioni e/o altri pregiudizi per i terreni dell'attore”.
Dall'inesistenza del fatto lesivo (presenza del fossato sul terreno di consegue Parte_1
l'insussistenza di responsabilità a carico di CP_1
Le domande attoree contro le convenute di cui ai punti 2 e 3 delle conclusioni devono pertanto essere rigettate.
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Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e si devono compensare per il
25% attesa la soccombenza attorea per alcune domande e, per il resto, applicato il D.M. n. 55/2014, scaglione sino a 26.000, valori medi, si liquidano in € 518,00 per rimborso CU e in € 3.800,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da porsi in solido a carico di Provincia di
Sassari e CP_1
Nei rapporti interni tra le due convenute, le spese sopra liquidate devono essere ripartite per il 65%
(=2.470,00) a carico di attesa la prevalente soccombenza con riguardo alle svariate eccezioni CP_1
preliminari formulate;
e per il restante 35% (=1.330,00) a carico di Provincia di Sassari.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico di e di Provincia di Sassari, in CP_1
solido tra loro e, nei rapporti interni, al 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 9 1) accerta la responsabilità di e di Provincia di Sassari per i fatti e secondo le quote di CP_1
responsabilità di cui in espositiva;
2) condanna e Provincia di Sassari, in solido tra loro, al pagamento a favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 16.708,63, oltre interessi come in parte motiva, a titolo di risarcimento;
3) rigetta le restanti domande attoree;
4) condanna e Provincia di Sassari, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite a favore CP_1
di pari a € 518,00 per rimborso CU e a € 3.800,00 per compenso, oltre IVA, CPA e Parte_1
rimborso forfettario al 15%;
5) nei rapporti interni, la somma di cui al punto 4) è ripartita per il 65% a carico di e per il CP_1
35% a carico di Provincia di Sassari per le ragioni di cui in espositiva;
6) spese di CTU definitivamente a carico di e di Provincia di Sassari. CP_1
Sassari, 7.4.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
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