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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/03/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 2078/2020 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto promessa di pagamento - ricognizione di debito e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresenta- Parte_1
ta e difesa dagli avv.ti Antonella Pallavicino e Marianna Gubitosa, elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPONENTE -
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Pasquale Granato, elettivamente do- miciliata come in atti;
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclu- sionali depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui tra- scritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dun-
1 que, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposi- zione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 117/2020 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in da- ta 25/01/2020, parte opponente conveniva in giudizio la società oppo- sta, eccependo l'insussistenza dei requisiti previsti dagli art. 633 e ss. del c.p.c. nonché l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
In data 17/07/2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e all'udienza del 4/04/2024 il G.U. assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali sa- lienti, occorre in limine indugiarsi sull'eccezione con la quale l'opponente ha lamentato che il gravato provvedimento monitorio sa- rebbe stato concesso in assenza dei presupposti previsti dalla legge. La stessa è manifestamente infondata, essendo il gravato decreto ingiunti- vo stato emanato nel rispetto dei requisiti scolpiti nella lettera dell'art. 633 c.p.c.: infatti, la domanda proposta in sede monitoria risulta esser fondata, conformemente al combinato disposto degli artt. 633 e 634
2 c.p.c., su adeguata prova scritta, avendo l'allora ricorrente prodotto in sede monitoria, oltre alla fattura, anche estratti autentici di scritture contabili.
Tanto atteso, s'impone di osservare che il giudizio di opposizione, lun- gi dall'esaurirsi in una valutazione in ordine alla sussistenza dei pre- supposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguen- za che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore fin dal ricorso. Ne deriva che l'onere probatorio resta ri- partito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c.: segnatamen- te, in materia di inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte del suo dirit- to e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di
contro
- parte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex pluribus, Cass. Sez. Un. n. 13533/01); eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applica- bile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risolu- zione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadem- pimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Peraltro, non può tacersi che, secondo l'indirizzo ermeneutico più ac- creditato in seno alla giurisprudenza, la fattura commerciale – se è considerata prova idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo ai sen- si dell'art. 634 c.p.c. –nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizio-
3 ne, come quello di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha alcuna va- lenza probatoria circa l'esistenza del credito in favore della parte che l'ha emessa, in quanto atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, allorquando l'altra parte abbia contestato il fatto costi- tutivo del diritto fatto valere, gravando in tal caso sul creditore l'onere di fornirne la dimostrazione aliunde (in tal senso, ex multis, Cass. n.
17050/11, ove si è espressamente affermato che “la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche, assurgere a prova del contratto […]. Invero, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza”).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, l'avanzata op- posizione non può che accolta, giacché, a fronte delle plurime conte- stazioni sollevate dall'opponente, la presunta creditrice, non essendosi costituita, non ha assolto l'onere di dimostrare la fonte dell'azionato diritto di credito né, comunque, l'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nel corpo della fattura posta alla base del provvedimento d'ingiunzione.
Né tale prova può inferirsi dalla documentazione prodotta nella fase monitoria, avendo l'opposta nel frangente versato in atti esclusivamen- te le fatture, documento inidoneo a fornire dimostrazione del credito nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione.
All'esito del solcato sentiero motivazionale, non può che accogliersi l'avanzata opposizione e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 117/2020.
4 Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in ossequio al prin- cipio della soccombenza, devono essere poste a carico della parte op- posta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna la società opposta, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione a favore delle parti opponenti delle spese di lite che si liquidano in euro 4.380,35 per compenso professionale oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cpa ed Iva come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratosi antistatari.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 17/3/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 2078/2020 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto promessa di pagamento - ricognizione di debito e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresenta- Parte_1
ta e difesa dagli avv.ti Antonella Pallavicino e Marianna Gubitosa, elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPONENTE -
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Pasquale Granato, elettivamente do- miciliata come in atti;
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclu- sionali depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui tra- scritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dun-
1 que, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposi- zione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 117/2020 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in da- ta 25/01/2020, parte opponente conveniva in giudizio la società oppo- sta, eccependo l'insussistenza dei requisiti previsti dagli art. 633 e ss. del c.p.c. nonché l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
In data 17/07/2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e all'udienza del 4/04/2024 il G.U. assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali sa- lienti, occorre in limine indugiarsi sull'eccezione con la quale l'opponente ha lamentato che il gravato provvedimento monitorio sa- rebbe stato concesso in assenza dei presupposti previsti dalla legge. La stessa è manifestamente infondata, essendo il gravato decreto ingiunti- vo stato emanato nel rispetto dei requisiti scolpiti nella lettera dell'art. 633 c.p.c.: infatti, la domanda proposta in sede monitoria risulta esser fondata, conformemente al combinato disposto degli artt. 633 e 634
2 c.p.c., su adeguata prova scritta, avendo l'allora ricorrente prodotto in sede monitoria, oltre alla fattura, anche estratti autentici di scritture contabili.
Tanto atteso, s'impone di osservare che il giudizio di opposizione, lun- gi dall'esaurirsi in una valutazione in ordine alla sussistenza dei pre- supposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguen- za che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore fin dal ricorso. Ne deriva che l'onere probatorio resta ri- partito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c.: segnatamen- te, in materia di inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte del suo dirit- to e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di
contro
- parte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex pluribus, Cass. Sez. Un. n. 13533/01); eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applica- bile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risolu- zione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadem- pimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Peraltro, non può tacersi che, secondo l'indirizzo ermeneutico più ac- creditato in seno alla giurisprudenza, la fattura commerciale – se è considerata prova idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo ai sen- si dell'art. 634 c.p.c. –nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizio-
3 ne, come quello di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha alcuna va- lenza probatoria circa l'esistenza del credito in favore della parte che l'ha emessa, in quanto atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, allorquando l'altra parte abbia contestato il fatto costi- tutivo del diritto fatto valere, gravando in tal caso sul creditore l'onere di fornirne la dimostrazione aliunde (in tal senso, ex multis, Cass. n.
17050/11, ove si è espressamente affermato che “la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche, assurgere a prova del contratto […]. Invero, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza”).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, l'avanzata op- posizione non può che accolta, giacché, a fronte delle plurime conte- stazioni sollevate dall'opponente, la presunta creditrice, non essendosi costituita, non ha assolto l'onere di dimostrare la fonte dell'azionato diritto di credito né, comunque, l'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nel corpo della fattura posta alla base del provvedimento d'ingiunzione.
Né tale prova può inferirsi dalla documentazione prodotta nella fase monitoria, avendo l'opposta nel frangente versato in atti esclusivamen- te le fatture, documento inidoneo a fornire dimostrazione del credito nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione.
All'esito del solcato sentiero motivazionale, non può che accogliersi l'avanzata opposizione e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 117/2020.
4 Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in ossequio al prin- cipio della soccombenza, devono essere poste a carico della parte op- posta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna la società opposta, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione a favore delle parti opponenti delle spese di lite che si liquidano in euro 4.380,35 per compenso professionale oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cpa ed Iva come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratosi antistatari.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 17/3/2025
Il Giudice
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