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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 4217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4217 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Gabriella PIANTADOSI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 10 dicembre 2025, mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1153 Registro Generale Lavoro dell'anno 2024
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Riommi e Parte_1 Daniele Verduchi, APPELLANTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 3708/2024 del 27.3.2024
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 20.10.2023, , previo accertamento dei Parte_1 propri diritti, ha chiesto al Tribunale di Roma di “condannare il Controparte_1 al riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inserimento nel corretto gradone stipendiale, del servizio pre-ruolo e di ruolo prestato dalla parte ricorrente per complessivi anni 8 mesi 9 giorni 26 alla data del 01.09.1999 in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 D.P.R.
n. 399 del 1988 e, quindi, in anni 7 mesi 2 giorni 16 ai fini giuridici ed economici ed in ulteriori anni
1 mesi 7 giorni 10 ai soli fini economici da recuperare al compimento del 20° anno di servizio;
- condannare, per l'effetto, il alla collocazione della parte Controparte_1 ricorrente a decorrere dal 16.11.1999 nella posizione stipendiale corrispondente ad una anzianità
1 ricompresa tra anni 3 e 8 di servizio prevista dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con una anzianità utile ai fini giuridici ed economici di complessivi anni 7 mesi 5 giorni 1, nonché a decorrere dal 15.06.2001, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, nella posizione stipendiale corrispondente ad una anzianità ricompresa tra anni 9 e 14 di servizio prevista dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con una anzianità di anni 9, nonché a decorrere dal
15.06.2007, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, nella posizione stipendiale corrispondente ad una anzianità ricompresa tra anni 15 e 20 di servizio prevista dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con una anzianità di anni 15, nonché a decorrere dal 15.06.2012 (al compimento del 20° anno di servizio), ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, nella posizione stipendiale corrispondente ad una anzianità ricompresa tra anni 21 e 28 di servizio prevista dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con una anzianità di anni 21 mesi 7 giorni 10 (per effetto del recupero dell'ulteriore anzianità di anni 1 mesi 7 giorni 10 utile ai soli fini economici), nonché a decorrere dal 05.11.2019, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, nella posizione stipendiale corrispondente ad una anzianità ricompresa tra anni 28 e 34 di servizio prevista dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con una anzianità di anni 28 (non considerando il servizio prestato nell'anno 2013 in quanto non utile per legge); - condannare, inoltre, il
[...]
al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito dalla parte Controparte_1 ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente valutata la sua anzianità di servizio pre-ruolo e quella maturata nel precedente ruolo, pari alla data del 30.09.2023 alla complessiva somma di €. 4.091,51 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle ulteriori somme maturate e maturande a decorrere dal 01.10.2023 fino all'effettiva regolarizzazione della posizione giuridica ed economica della ricorrente, con la maggiorazione della rivalutazione monetaria come per legge ovvero degli interessi legali dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo;
- condannare il Controparte_1 alla regolarizzazione in base agli importi dovuti del trattamento di fine rapporto”, con vittoria di spese, maggiorate del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 1-bis, d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della causa.
A tal fine, ha dedotto: di prestare ed aver prestato servizio nell'area professionale dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi, in origine in qualità di collaboratore scolastico, prima a tempo determinato, poi dal 1.9.1993 a tempo indeterminato, ed infine in qualità di assistente amministrativo, quale vincitrice di concorso con decorrenza giuridica dal 1.9.1999 ed economica dal 16.11.1999; di aver ottenuto dal competente Provveditorato agli Studi, con decreti prot. n. 4740 e n. 4741 rispettivamente del 14 e 17 settembre 2001, il riconoscimento del servizio pre-ruolo nonché del precedente servizio di ruolo quale collaboratore scolastico mediante cd. “temporizzazione”, con
2 conseguente riconoscimento di un'anzianità complessiva di anni 4, mesi 10, giorni 2, dunque in misura solo parziale rispetto a quella invece dovuta;
di aver dunque diritto alla ricostruzione della carriera ed alle conseguenti differenze retributive, come richieste.
Nella contumacia del , con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma – dopo aver CP_1 richiamato la disciplina relativa alla cd. “temporizzazione” di cui all'art. 6, d.P.R. n. 345/1983 ed alla ricostruzione della carriera di cui all'art. 4, co. 3, d.P.R. n. 399/1988, precisato che i due sistemi sono tra loro alternativi e non cumulabili – ha riconosciuto in favore della ricorrente il diritto di scegliere il sistema per lei più vantaggioso, nella specie rappresentato dalla ricostruzione della carriera, accertando in favore della che: Parte_1
“l'anzianità complessiva di anni 8 mesi 9 giorni 26 alla data del 01.09.1999 (e precisamente, anni 2 mesi 9 giorni 26 di servizio pre-ruolo e anni 6 di servizio nel ruolo di collaboratore scolastico), deve essere valutata ai sensi del predetto D.P.R. 399/88 (primi 4 anni per intero + 2/3 del restante periodo ed il residuo 1/3 solo ai fini economici da recuperare in seguito) in:
- anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 7 mesi 2 giorni 16 (primi 4 anni + 2/3 dei restanti anni 4 mesi 9 giorni 26)
- anzianità utile ai soli fini economici di anni 1 mesi 7 giorni 10 (1/3 di anni 4 mesi 9 giorni
26)”.
Ha dunque concluso che:
“5.1- Per effetto del diverso meccanismo di ricostruzione della carriera, pertanto, la parte ricorrente ha maturato:
- l'anzianità di anni 9 già alla data del 14.06.2001 con passaggio alla posizione stipendiale da anni 9 a 14 a decorrere dal 15.06.2001 (rispetto alla data del 14.01.2004 applicata dal ); CP_1
- l'anzianità di anni 15 già alla data del 14.06.2007 con passaggio alla posizione stipendiale da anni 15 a 20 già a decorrere dal 15.06.2007 (rispetto alla data del 14.01.2010 applicata).
5.2- Inoltre, al compimento del 20° anno di servizio, in data 14.06.2012, va recuperata
l'anzianità di anni 1 mesi 7 giorni 10 valida ai soli fini economici con contestuale attribuzione della posizione stipendiale da anni 21 a 27 (rispetto alla data del 14.01.2017 applicata dal )”. CP_1
Ha infine liquidato in € 4.091,51, oltre interessi legali, le differenze retributive spettanti in ragione della ricostruzione di carriera così effettuata, individuando quindi in detta somma il valore della controversia e liquidando pertanto le spese di lite in € 1.300,00, tenuto conto dello scaglione di riferimento (€ 1.100,01 – € 5.200,00) e della maggiorazione per collegamenti ipertestuali.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la , chiedendo correggersi il dispositivo, Parte_1 asseritamente affetto da errore materiale, ed articolando un unico motivo di gravame.
3 Il si è costituito, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità – o comunque CP_1
l'infondatezza – dell'istanza di correzione e rigettarsi il motivo di gravame.
All'udienza del 10.12.2025, la causa, matura per la decisione, è stata definita mediante lettura del dispositivo della presente sentenza.
2. Ebbene, con l'istanza di correzione, l'odierna appellante, lamentando che per “meri errori di battitura” il giudice di prime cure avrebbe omesso di riportare nella parte dispositiva quanto riconosciuto nella parte motiva della sentenza, ha chiesto la “rettifica del dispositivo”.
Ha dedotto in particolare che il dispositivo medesimo andrebbe integrato con il riconoscimento del servizio di ruolo quale collaboratore scolastico, ed inoltre mediante esplicitazione del “passaggio alla posizione stipendiale da anni 28 a 34 già alla data del 05.11.2019 con il compimento dell'anzianità di anni 28 di servizio (rispetto alla data del 01.01.2024 indicata a tal fine dal )”. CP_1
Il , dal suo canto, ha chiesto invece dichiararsi inammissibile l'istanza per carenza CP_1 di interesse, essendo risultata l'allora ricorrente integralmente vittoriosa nel merito ed essendo l'errore materiale emendabile attraverso la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. dinanzi al medesimo giudice che ha emesso la sentenza.
2.1. Ebbene, rileva il Collegio, anzitutto, che l'istanza di correzione errore materiale, pur proposta innanzi al giudice d'appello, è ammissibile.
Ed invero, con sentenza n. 19284/2014 la Suprema Corte, in merito al procedimento di correzione errore materiale in sede di appello ha chiarito:
“2.- Questa Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare che nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello (Cass. n. 7706/03; cfr. nello stesso senso, già Cass. n.
5405/82, n. 12574/91)…
L'affermazione che l'istanza di correzione di errore materiale non debba formare oggetto di apposito motivo d'impugnazione si rinviene anche nella decisione di cui a Cass. n. 124/04 ....
Piuttosto preme sottolineare come tutti i precedenti su menzionati si pongano in linea di continuità con l'interpretazione da preferire circa la portata dell'istanza di correzione dell'errore materiale e gli effetti del provvedimento di correzione, al fine di trarre la conclusione che l'istanza di correzione di errore materiale, anche quando oggetto di un motivo con
4 cui si chiede la correzione dell'errore contenuto nella sentenza di primo grado, vada tenuta distinta dai motivi d'appello (principale ed incidentale).
2.1.- Ed invero, l'istanza per la correzione della sentenza non è mai diretta ad ottenere una vera e propria riforma della decisione.
Essa non riguarda l'aspetto volitivo del decisum, avendo ad oggetto gli errori estranei al processo formativo della volontà decisoria, qualificati, dall'art. 287 cod. proc. civ., come errori materiali - vale a dire errori nell'espressione- omissioni od errori di calcolo (cfr., Cass. n. 10129/99,
n. 19040/03, n. 12035/11, n. 19601/11).
Questa configurazione è indiscussa nel caso in cui l'istanza sia proposta, ai sensi dell'art. 287 cod. proc. civ. e segg., al giudice che ha emesso la sentenza da correggere, dando luogo all'autonomo procedimento speciale, disciplinato, nel titolo 1, separatamente dalle impugnazioni, collocate nel titolo 3, del libro 2. In tale eventualità, infatti, il procedimento di correzione dell'errore materiale, destinato a concludersi con un provvedimento che si afferma avere carattere non giurisdizionale, ma meramente amministrativo, comunque ordinatorio (cfr. Cass. n. 5950/07, n. 8060/07, tra le tante;
nonchè, Cass. S.U. ord. n. 9432/02 ed altre, in tema di esclusione di pronuncia sulle spese), non si conforma alle procedure previste per le impugnazioni. Il provvedimento di correzione che lo conclude, a sua volta, non è autonomamente impugnabile, nemmeno ai sensi dell'art. 111 Cost., perchè non ha natura decisoria, nè se rigetta l'istanza nè se l'accoglie, salvo, in questo secondo caso,
l'impugnabilità della sentenza nella parte corretta (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 16205/13).
2.2.- Orbene, quando l'istanza di correzione di errore materiale, anzichè essere rivolta al giudice che ha pronunciato la sentenza, è rivolta al giudice d'appello dinanzi al quale la sentenza è impugnata, non da luogo ad un autonomo procedimento, collocandosi in quello d'impugnazione, ma non per questo mutano la natura nè gli effetti dell'istanza medesima, per come è presupposto anche dai summenzionati precedenti.
Si tratta di una domanda (di correzione) che non ha natura impugnatoria;
va qualificata, con autorevole dottrina, come istanza di sollecitazione del potere del giudice di intervenire per modificare il contenuto di un atto del processo senza revocarlo nè mutarne la portata decisoria.
Anche quando rivolta al giudice d'appello, è intesa a sollecitare l'esercizio di questo potere di correzione;
che si ritenga compreso o meno nel potere che consegue all'effetto pienamente devolutivo del gravame, da questo va tenuto distinto, pur se il provvedimento di correzione finisca per essere "assorbito" nella sentenza d'appello.
La conclusione appena raggiunta trova riscontro nella dichiarazione di illegittimità dell'art.
287 cod. proc. civ., pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 335 del 10 novembre
5 2004 e nelle motivazioni che la sorreggono, che confermano la distinzione tra motivi d'appello e motivi di correzione.
Corollario di quanto fin qui argomentato, è che l'istanza di correzione di errore materiale, in sè considerata, non costituisce mai oggetto di un mezzo di gravame in senso proprio, anche quando rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere.
Giova precisare che questo principio è coerente con l'affermazione presente in diversi precedenti di questa Corte, secondo cui "qualora la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado venga richiesta al giudice di appello con uno specifico motivo di impugnazione che, pur addebitando la giuridica erroneità della pronuncia all'errore predetto, contenga anche la richiesta subordinata di riforma della sentenza, il giudice di appello deve riesaminare, comunque, anche il merito della statuizione impugnata (nei limiti in cui ciò sia consentito dai motivi dedotti a sostegno dell'impugnazione), accogliendo l'appello nel caso in cui, escluso l'errore materiale, abbia riconosciuto il dedotto errore di giudizio" (così Cass. n. 22596/04; cfr., nello stesso senso, già Cass. n. 6850/93)”.
Da quanto sopra rammentato discende che l'istanza di correzione errore materiale può essere indifferentemente proposta sia innanzi al giudice che ha pronunciato la sentenza, nell'ambito del procedimento ex artt. 287 e 288 c.p.c., sia innanzi al giudice d'appello, senza per questo perdere la propria natura di procedimento di natura meramente amministrativa e senza pertanto formare oggetto di vero e proprio motivo di gravame (cfr. anche Cass. n. 6701/2018).
2.2. Quanto poi all'interesse ad agire, rileva il Collegio che la motivazione della sentenza risulta depositata contestualmente al dispositivo ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., e che pertanto il dispositivo va interpretato alla luce della stessa, essendo tuttavia ammissibile il procedimento di correzione errore materiale.
Ha infatti chiarito sul punto la Suprema Corte che “Nel rito del lavoro, qualora la causa sia decisa con la contestuale lettura in udienza della motivazione e del dispositivo, non trova applicazione il principio per cui il contrasto insanabile tra le predette parti della sentenza determina la nullità della stessa, con conseguente impossibilità di avvalersi del procedimento di correzione dell'errore materiale, ma quello per il quale l'esatto contenuto della decisione va individuato integrando il dispositivo con la motivazione, dando prevalenza a quella parte del provvedimento idonea a ricostruire l'effettiva volontà giudiziale” (Cass. n. 21140/2025).
Di tal ché il dispositivo può essere corretto ed integrato alla luce della motivazione.
2.3. Ciò posto, con riguardo al caso di specie, ritiene il Collegio che il giudice di prime cure sia incorso in un errore materiale rappresentato da un'omissione, avendo omesso di far riferimento – in dispositivo – all'anzianità maturata dall'allora ricorrente durante il servizio di ruolo quale
6 collaboratore scolastico, riconosciuta invece nella parte motiva della sentenza, dalla quale infatti si evince inequivocabilmente che il provvedimento giudiziario è volto alla ricostruzione della carriera, in favore dell'allora ricorrente, tenendo conto sia dell'anzianità pre-ruolo sia dell'anzianità di ruolo maturata dalla quale collaboratore scolastico. Parte_1
Il dispositivo può pertanto essere integrato in tal senso.
2.4. Quanto invece all'ulteriore omissione relativa al “passaggio alla posizione stipendiale da anni 28 a 34 già alla data del 05.11.2019 con il compimento dell'anzianità di anni 28 di servizio
(rispetto alla data del 01.01.2024 indicata a tal fine dal )”, rileva il Collegio che un tale CP_1 passaggio non risulta espressamente esaminato neppure nella parte motiva della sentenza, né risulta con essa immediatamente conseguenziale né compatibile.
Invero, nella parte motiva, il Tribunale riconosce il passaggio:
- alla posizione stipendiale 15-20 a decorrere dal 15.6.2007;
- alla posizione stipendiale 21-27 a decorrere dal 15.6.2012.
Di tal ché l'eventuale passaggio alla successiva posizione stipendiale (28-34) andrebbe riconosciuta al più dal 15.6.2020 e non dal 5.11.2019, come pretenderebbe parte appellante.
Né l'appellante risulta aver spiegato sul punto un vero e proprio motivo di gravame, volto alla riforma della sentenza o delle sue conseguenze.
Ne discende che in parte qua l'istanza di correzione errore materiale è inammissibile – in quanto non volta ad una mera correzione di errore materiale – e comunque infondata.
3. Con l'unico motivo di impugnazione, l'appellante lamenta poi che erroneamente il
Tribunale avrebbe individuato il valore della causa sulla base delle sole somme liquidate in conseguenza della ricostruzione della carriera, ovverosia le differenze retributive determinate in €
4.091,51.
Al contrario, giacché oltre alla domanda di condanna al pagamento di una somma determinata,
l'appellante aveva altresì spiegato domande di valore indeterminato (quali quelle volte alla ricostruzione della carriera mediante riconoscimento del servizio pre-ruolo e di ruolo, nonché al corretto e tempestivo inserimento nei diversi gradoni stipendiali), il Tribunale avrebbe dovuto ritenere il valore della causa indeterminabile, e conseguentemente applicare quantomeno lo scaglione per le cause di valore indeterminabile basso (da € 26.000,01 ad € 52.000,00), da individuarsi ai sensi dell'art. 5, d.m. 55/2014 e dell'art. 13, co. 6, l. n. 247/2012.
In senso contrario, il deduce invece che, anche in caso di cumulo – nella stessa CP_1 causa – di domande di valore determinato e domande di valore indeterminato volte all'accertamento di diritti, il valore del contendere si identificherebbe comunque con il beneficio economico conseguito dalla parte vittoriosa, coincidente con il quantum debeatur.
7 3.1. Ebbene, la Suprema Corte, con indirizzo interpretativo costante, ha chiarito che “In tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e altre di valore indeterminabile (come l'impugnazione di licenziamento illegittimo) dev'essere individuato con riferimento alla domanda (o al cumulo delle domande) di valore determinato sempre che ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore a quello calcolato in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile” (cfr., ex plurimis, Cass. n. 32534/2023, n. 35021/2022, n. 22719/2022).
3.2. Ora, nel caso di specie, la domanda di condanna al pagamento di differenze retributive è
l'unica che abbia valore determinato, da individuarsi ex art. 14 c.p.c., nella somma indicata dalla ricorrente, nella specie peraltro ritenuta corretta e pertanto attribuitale dal giudice di prime cure (come previsto dall'art. 5, co. 1, d.m. 55/2014), ovverosia in € 4.091,51, con conseguente applicazione dello scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00.
Diversamente, le plurime domande di valore indeterminato e/o indeterminabile comporterebbero l'applicazione dello scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00, ai sensi dell'art. 5, co. 5 e 6, d.m. 55/2014, a mente dei quali, per quanto qui interessa, “
5. Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile.
6. Le cause di valore indeterminabile si considerano … a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro
260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.”.
Ne discende che, tra i due scaglioni nella specie applicabili – quello da € 1.100,01 ad €
5.200,00 applicabile alla domanda di valore determinato, e quello da € 26.000,01 ad € 52.000,00, applicabile alle domande di valore indeterminato – deve prevalere il secondo, alla stregua del quale pertanto il Tribunale avrebbe dovuto liquidare le spese di lite.
Esse, vista la nota spese, vanno dunque rideterminate ex d.m. 147/2022 (pro tempore applicabile) in € 1.800,00 + € 800,00 + € 1.700,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva della lite e decisionale, e pertanto in complessivi € 4.300,00, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria nonché della parziale serialità delle questioni trattate;
e vanno infine maggiorate ex art. 4, co. 1-bis, d.m. 55/2014, in ragione del 5%, tenendo conto dei collegamenti ipertestuali presenti in ricorso, riferiti a 13 documenti, e pertanto della limitata agevolazione dagli stessi fornita, con liquidazione in complessivi € 4.515,00, oltre oneri accessori come per legge.
4. Stante l'accoglimento del gravame, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese di lite del presente grado vanno poste a carico della parte appellata.
Quanto al valore della controversia, è noto che qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte
8 soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. SS. UU. n. 19014/2007, Cass. n. 6345/2020
e n. 35007/2023).
E' appena il caso poi di precisare che – proprio perché l'istanza di correzione di errore materiale non integra un motivo di gravame, anche quando sia rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere – il suo accoglimento da parte del giudice d'appello non assume di per sé rilievo ai fini della valutazione della soccombenza nel relativo giudizio, la quale va riferita esclusivamente all'esito della controversia come delimitata dai motivi di gravame veri e propri e dalle eccezioni eventualmente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Cass. n. 6701/2018).
Pertanto, il valore della causa, tenuto conto che il primo giudice ha liquidato le spese di lite in
€ 1.300,00, rientra nello scaglione tra € 1.100,01 ed € 5.200,00.
Le spese di lite del grado vanno dunque liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura della causa, della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria, con distrazione in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale ed in accoglimento dell'appello, così provvede:
1. dispone che nel primo capo del dispositivo della sentenza n. 3708/2024 del Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, laddove si legge “dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del periodo di servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato, ai fini giuridici ed economici, ai fini della ricostruzione della carriera”, si legga e si intenda “dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del periodo di servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato nonché del periodo di servizio di ruolo svolto quale collaboratore scolastico, ai fini giuridici ed economici, ai fini della ricostruzione della carriera”, e manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
2. condanna il appellato alla refusione in favore dell'appellante delle spese di lite del CP_1 giudizio di primo grado, che liquida in € 4.515,00 per compensi (in luogo della minor somma liquidata dal Tribunale), oltre oneri accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari;
9 3. condanna il appellato alla refusione in favore dell'appellante delle spese di lite del CP_1 presente grado, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma, lì 10.12.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
dott.ssa Gabriella Piantadosi
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