TAR Potenza, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 111
TAR
Sentenza 17 marzo 2026

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  • Accolto
    Interpretazione dell’art. 18, comma 13, D.Lg.vo n. 177/2016 e dell’art. 1, comma 1 bis, L. n. 86/2001

    La Corte ha ritenuto che l’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato non rientra nell’ambito oggettivo delle soppressioni e/o dislocazioni dei reparti contemplata dall’art. 1, comma 1 bis, L. n. 86/2001. Pertanto, l’indennità spetta al personale ex Corpo Forestale dello Stato trasferito a seguito dell’assorbimento, purché le nuove sedi siano distanti oltre 10 km dalla precedente.

  • Accolto
    Diritto al pagamento dell’indennità di trasferimento

    Accolto il ricorso nel merito, si condanna l’Amministrazione al pagamento dell’indennità, ma solo con gli interessi legali e non la rivalutazione monetaria, poiché l’indennità ha natura meramente indennitaria e non retributiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Potenza, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 111
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
    Numero : 111
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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