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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/09/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
---------
Il giudice dott.ssa Valeria Anna Pappalardo, in funzione di Giudice unico ha pronunciato la seguente:
Sentenza
Nella causa iscritta al n. 1797/2021 R.G. posta in decisione con ordinanza del 08.02.2025 con concessione di termini e promossa
Da
, P.I.: in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, sig.ra , Controparte_1
con sede in Messina, Viale Regina Elena n. 95/C, ed elett.te dom.ta in
Messina, via G. La Farina n. 62, presso lo studio dell'avv. Giovanni Caruso
da cui è rappresentata e difesa;
- Opponente
Contro
Avv. nato a [...] il [...] Controparte_2
( ) ivi residente con studio in via S. Paternostro n. 6, C.F._1
difensore di se medesimo.
Pag.1 di 6 Tribunale di Messina
– Opposto
avente per OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quanto dedotto ed eccepito nei precedenti atti di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con citazione del 06.4.2021, notificata a mezzo pec in pari data, la società
ha proposto opposizione, ex art 617 c.p.c. dinanzi l'intestato Parte_1
Tribunale, chiedendo la declaratoria di nullità, previa sospensione dell'esecuzione, del precetto notificato in data 17.3.2021, unitamente alla sentenza n.240/2020 della Corte di appello di Messina, sezione lavoro.
In seguito a successivo pignoramento presso terzi e contestuale opposizione allo stesso, il Giudice dell'Esecuzione, disponeva l'assegnazione delle somme pignorate con provvedimento del 02/07/2021.
Avverso detto provvedimento di assegnazione somme la Società , Parte_1
proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc con atto del
07/07/2021.
Si costituiva nel presente giudizio, l'avv. , contestando quanto dedotto CP_2
da controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., all'udienza del 20.06.2019, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza comunicata in data 08.02.2025, la causa veniva assunta in decisione.
Pag.2 di 6 Tribunale di Messina
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Occorre preliminarmente aver riguardo al primo motivo di opposizione con cui la eccepisce la violazione del principio in base al Parte_1
quale la sentenza pronunciata in sede di impugnazione, si sostituisce alla decisione impugnata, anche in caso di conferma integrale, e solo sulla scorta di questa ultima sentenza si può intraprendere una procedura esecutiva ai danni della parte soccombente, salvo che la procedura medesima non sia già stata iniziata, all'epoca della pubblicazione della nuova sentenza, sulla scorta di quella impugnata.
“In materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza della Suprema Corte attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa (cfr. Cass. n.
2885/73; n.6438/92; n. 586/99; n. 6911/02; n. 29205/08; n. 7537/09).
Deve quindi ribadirsi in questa sede quanto già più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass. n. 18254 del 2014), ovvero che la sentenza di appello, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di primo grado, che viene eliminata e non torna a rivivere neppure se, a seguito di cassazione senza rinvio, la stessa sentenza di appello venga eliminata (in questo senso da ultimo v. anche
Cass. n. 2955 del 2013). L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione (in questo senso
Pag.3 di 6 Tribunale di Messina
v. Cass. n. 9161 del 2013). Pertanto, ai fini della corretta introduzione della esecuzione promossa quando già sia stata pubblicata la sentenza di appello, il titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo è costituito in ogni caso dalla sentenza di appello e non dalla sentenza di primo grado, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado”. (Cass. 29021/2018).
Nel caso che ci occupa, la sentenza d'appello n. 240/2020 non ha definito il giudizio pendente tra le parti, atteso che avverso la stessa è stato promosso “ricorso per revocazione” dinanzi la Corte d'Appello di
Messina, Sezione Lavoro, Corte d'Appello che ha accolto, sia pure parzialmente, la revocazione medesima.
L'atto, pertanto, conclusivo del giudizio di merito, non è la sentenza della
Corte d'Appello invocata da parte opposta con atto di precetto, bensì la sentenza n. 360/20, pubblicata il 12/01/2021 resa nel giudizio di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. iscritto al n. 234/2020 RGAC della
Corte medesima.
E' da evidenziare, in particolare, come l'atto di precetto sia stato notificato in data 17.03.2021 e quindi due mesi dopo la pubblicazione della sentenza di revocazione. L'esecuzione, pertanto, avrebbe dovuto essere azionata sulla base di questo secondo titolo.
Sul punto parte opposta rileva che la condanna alle spese contenuta nella sentenza n. 240/2020, pronunciata in sede d'appello, non sarebbe stata contestata con giudizio per revocazione.
V'è da precisare che il ricorso per revocazione si fonda su precisi quanto tassativi motivi di impugnazione, previsti dall'art. 395 c.p.c. A nulla rileva, quindi il fatto che non sia stato specificamente oggetto di impugnazione per revocazione la parte della sentenza relativa alla condanna alle spese processuali, le quali si intendono comunque contestate nella generalità dell'atto.
Non può inoltre ritenersi valida la contestazione dell'esistenza di titoli
Pag.4 di 6 Tribunale di Messina
diversi in base al punto di decisione che si intende azionare. Il titolo esecutivo, infatti, è uno solo ed è costituito dalla sentenza di revocazione che ha esaminato e si è pronunciata, sulla proposta impugnazione, modificando alcune parti della precedente sentenza.
L'opposizione che si esamina, inoltre, va intesa come opposizione agli atti esecutivi, andando ad incidere solo su aspetti formali della formazione del precetto opposto. Per tale ragione non è possibile entrare nel merito della controversia posta a base del titolo.
Afferma, ancora parte opposta che la società opponente, avrebbe proposto ricorso per Cassazione, avverso la sentenza della Corte
d'Appello n. 240/2020 e non già avverso la Sentenza n. 360/2020, pubblicata il 12/01/2021. In verità, al momento della proposizione del
Ricorso per Cassazione, la Sentenza n. 360/2020, resa nel giudizio per revocazione, non esisteva ancora, quindi non poteva essere oggetto di impugnazione.
Alla luce di quanto specificato, l'opposizione è fondata e il precetto opposto deve essere annullato.
Le spese, seguendo la soccombenza di parte opposta andranno poste a carico della stessa e liquidate, a favore dell'opponente, come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del sottoscritto Giudice in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , uditi i procuratori delle parti, ogni Parte_1 Controparte_2
contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) Annulla l'atto di precetto opposto;
2) Condanna parte opposta al pagamento a favore dell'opponente delle spese processuali che liquida in complessivi € 3397,00 di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del
Pag.5 di 6 Tribunale di Messina
giudizio ed € 1701,00 per la fase decisionale, oltre spese vive per € 168,00 e accessori di legge, se dovuti.
Messina, lì 02.09.2025
Il GOT
dott.ssa Valeria Anna Pappalardo
Pag.6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
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Il giudice dott.ssa Valeria Anna Pappalardo, in funzione di Giudice unico ha pronunciato la seguente:
Sentenza
Nella causa iscritta al n. 1797/2021 R.G. posta in decisione con ordinanza del 08.02.2025 con concessione di termini e promossa
Da
, P.I.: in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, sig.ra , Controparte_1
con sede in Messina, Viale Regina Elena n. 95/C, ed elett.te dom.ta in
Messina, via G. La Farina n. 62, presso lo studio dell'avv. Giovanni Caruso
da cui è rappresentata e difesa;
- Opponente
Contro
Avv. nato a [...] il [...] Controparte_2
( ) ivi residente con studio in via S. Paternostro n. 6, C.F._1
difensore di se medesimo.
Pag.1 di 6 Tribunale di Messina
– Opposto
avente per OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quanto dedotto ed eccepito nei precedenti atti di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con citazione del 06.4.2021, notificata a mezzo pec in pari data, la società
ha proposto opposizione, ex art 617 c.p.c. dinanzi l'intestato Parte_1
Tribunale, chiedendo la declaratoria di nullità, previa sospensione dell'esecuzione, del precetto notificato in data 17.3.2021, unitamente alla sentenza n.240/2020 della Corte di appello di Messina, sezione lavoro.
In seguito a successivo pignoramento presso terzi e contestuale opposizione allo stesso, il Giudice dell'Esecuzione, disponeva l'assegnazione delle somme pignorate con provvedimento del 02/07/2021.
Avverso detto provvedimento di assegnazione somme la Società , Parte_1
proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc con atto del
07/07/2021.
Si costituiva nel presente giudizio, l'avv. , contestando quanto dedotto CP_2
da controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., all'udienza del 20.06.2019, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza comunicata in data 08.02.2025, la causa veniva assunta in decisione.
Pag.2 di 6 Tribunale di Messina
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Occorre preliminarmente aver riguardo al primo motivo di opposizione con cui la eccepisce la violazione del principio in base al Parte_1
quale la sentenza pronunciata in sede di impugnazione, si sostituisce alla decisione impugnata, anche in caso di conferma integrale, e solo sulla scorta di questa ultima sentenza si può intraprendere una procedura esecutiva ai danni della parte soccombente, salvo che la procedura medesima non sia già stata iniziata, all'epoca della pubblicazione della nuova sentenza, sulla scorta di quella impugnata.
“In materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza della Suprema Corte attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa (cfr. Cass. n.
2885/73; n.6438/92; n. 586/99; n. 6911/02; n. 29205/08; n. 7537/09).
Deve quindi ribadirsi in questa sede quanto già più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass. n. 18254 del 2014), ovvero che la sentenza di appello, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di primo grado, che viene eliminata e non torna a rivivere neppure se, a seguito di cassazione senza rinvio, la stessa sentenza di appello venga eliminata (in questo senso da ultimo v. anche
Cass. n. 2955 del 2013). L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione (in questo senso
Pag.3 di 6 Tribunale di Messina
v. Cass. n. 9161 del 2013). Pertanto, ai fini della corretta introduzione della esecuzione promossa quando già sia stata pubblicata la sentenza di appello, il titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo è costituito in ogni caso dalla sentenza di appello e non dalla sentenza di primo grado, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado”. (Cass. 29021/2018).
Nel caso che ci occupa, la sentenza d'appello n. 240/2020 non ha definito il giudizio pendente tra le parti, atteso che avverso la stessa è stato promosso “ricorso per revocazione” dinanzi la Corte d'Appello di
Messina, Sezione Lavoro, Corte d'Appello che ha accolto, sia pure parzialmente, la revocazione medesima.
L'atto, pertanto, conclusivo del giudizio di merito, non è la sentenza della
Corte d'Appello invocata da parte opposta con atto di precetto, bensì la sentenza n. 360/20, pubblicata il 12/01/2021 resa nel giudizio di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. iscritto al n. 234/2020 RGAC della
Corte medesima.
E' da evidenziare, in particolare, come l'atto di precetto sia stato notificato in data 17.03.2021 e quindi due mesi dopo la pubblicazione della sentenza di revocazione. L'esecuzione, pertanto, avrebbe dovuto essere azionata sulla base di questo secondo titolo.
Sul punto parte opposta rileva che la condanna alle spese contenuta nella sentenza n. 240/2020, pronunciata in sede d'appello, non sarebbe stata contestata con giudizio per revocazione.
V'è da precisare che il ricorso per revocazione si fonda su precisi quanto tassativi motivi di impugnazione, previsti dall'art. 395 c.p.c. A nulla rileva, quindi il fatto che non sia stato specificamente oggetto di impugnazione per revocazione la parte della sentenza relativa alla condanna alle spese processuali, le quali si intendono comunque contestate nella generalità dell'atto.
Non può inoltre ritenersi valida la contestazione dell'esistenza di titoli
Pag.4 di 6 Tribunale di Messina
diversi in base al punto di decisione che si intende azionare. Il titolo esecutivo, infatti, è uno solo ed è costituito dalla sentenza di revocazione che ha esaminato e si è pronunciata, sulla proposta impugnazione, modificando alcune parti della precedente sentenza.
L'opposizione che si esamina, inoltre, va intesa come opposizione agli atti esecutivi, andando ad incidere solo su aspetti formali della formazione del precetto opposto. Per tale ragione non è possibile entrare nel merito della controversia posta a base del titolo.
Afferma, ancora parte opposta che la società opponente, avrebbe proposto ricorso per Cassazione, avverso la sentenza della Corte
d'Appello n. 240/2020 e non già avverso la Sentenza n. 360/2020, pubblicata il 12/01/2021. In verità, al momento della proposizione del
Ricorso per Cassazione, la Sentenza n. 360/2020, resa nel giudizio per revocazione, non esisteva ancora, quindi non poteva essere oggetto di impugnazione.
Alla luce di quanto specificato, l'opposizione è fondata e il precetto opposto deve essere annullato.
Le spese, seguendo la soccombenza di parte opposta andranno poste a carico della stessa e liquidate, a favore dell'opponente, come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del sottoscritto Giudice in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , uditi i procuratori delle parti, ogni Parte_1 Controparte_2
contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) Annulla l'atto di precetto opposto;
2) Condanna parte opposta al pagamento a favore dell'opponente delle spese processuali che liquida in complessivi € 3397,00 di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del
Pag.5 di 6 Tribunale di Messina
giudizio ed € 1701,00 per la fase decisionale, oltre spese vive per € 168,00 e accessori di legge, se dovuti.
Messina, lì 02.09.2025
Il GOT
dott.ssa Valeria Anna Pappalardo
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