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Ordinanza 18 marzo 2025
Ordinanza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 382/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Francesca Paola Claris Appiani Presidente
dott. Mariaelena Cunati Giudice relatore dott. Francesco Rocca Giudice sciogliendo la riserva assunta nella causa iscritta al n. r.g. 382/2025 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. FRANCHINI DOMENICA ELENA e domicilio eletto in MAGHERNO, VIA EUROPA 14, presso avv. FRANCHINI DOMENICA ELENA
RECLAMANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PIPERNO PAOLO e domicilio eletto in PIAZZA GARAVAGLIA 1 presso avv. BERNUZZI Per_1 Tes_1
RECLAMATO ha emesso la seguente
ORDINANZA
Si premette che le questioni sollevate dalle parti, assieme alla documentazione prodotta, verranno esaminati se e/o nell'ordine in cui saranno ritenuti utili per la decisione.
Il fatto storico e quello processuale sono ben riassunti negli atti introduttivi, ai quali, sul punto, si fa rinvio (1).
Per quanto interessa, è poi pacifico e/o documentato che:
- che, in data 6.10.2005, (assieme ad altri Persona_2 mutuatari) stipulò con ontratto di mutuo CP_2 P.IVA_2 fondiario per € 130.000,00, da restituire in 360 rate mensili posticipate, secondo le modalità e i termini convenzionalmente stabiliti;
nell'occasione, le parti pattuirono che “
1. Il mutuo viene erogato in un'unica soluzione contestualmente alla stipulazione del presente contratto dalla “Banca” alla parte mutuataria, che dichiara di ricevere la somma di Euro 130.000,00 (…) costituente l'intero importo del mutuo di cui dà ampia e finale quietanza.
2. La parte mutuataria
(1) Cfr. ricorso GUERRERO (G.), pp. 2 - 10; costituz. BNL (B.), pp. 2 – 3.
Pagina 1 riversa alla “ la somma erogata, che viene costituita come pegno CP_1 irregolare infruttifero. Detta somma, al netto dell'importo complessivo di Euro 1.090,56 (…) costituito dalle singole voci dettagliatamente riportate nel documento contabile che la parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla
“Banca”, sarà svincolata a favore della parte mutuataria stessa con valuta 15 (…) giorni da oggi (…) dopo che la parte mutuataria, a sua cura e spese, entro e non oltre 45 (…) giorni da oggi (…) abbia provveduto a produrre alla
“Banca””, a pena di risoluzione del contratto, “: a) copia autentica, rilasciata in forma esecutiva, del contratto, nonché dichiarazione notarile definitiva, nella quale senza riserve viene attestato: - che l'ipoteca che garantisce il mutuo è stata regolarmente iscritta, che ha il grado previsto nella delibera di concessione e che gli immobili ipotecati risultano di piena proprietà della parte datrice d'ipoteca; - che la parte mutuataria e la parte datrice d'ipoteca sono regolarmente intervenuti nel contratto e si trovano nel pieno e libero godimento dei propri diritti ad almeno undici giorni dopo l'iscrizione dell'ipoteca suddetta;
b) duplo della nota di iscrizione di ipoteca” (art. 2), da iscrivere su un compendio immobiliare in Caselle Lunari (art. 10) (2);
- che lo stesso giorno acquistò, assieme alla moglie Parte_1 mutuataria, il suddetto c i € 90.000,00 (3);
- che i mutuatari vennero dichiarati decaduti dal beneficio del termine, non avendo regolarmente corrisposto le rate pattuite;
- che, con atto di pignoramento immobiliare del 12.12.2013 (4), (C.F. CP_2
), “quale conferitaria di tutte le attività e passivit P.IVA_1 [...] (C.F. …), giusto atto di conferimento Notaio CP_2 P.IVA_2 Persona_3 di Roma del 20.09.2007 (Rep. 150845 – Racc. 32823) e quale mandataria della
“ (…) in virtù di procura Speciale del 24.04.2008 (…)” Parte_2 avviò l'esecuzione R.G.E. 127/2014, innanzi al Tribunale di Lodi, che si concluse con la vendita del compendio ipotecato e l'assegnazione a di CP_2
€ 25.866,09 (5);
- che, con atto di precetto del 14.02.2024, (C.F. (6), CP_2 P.IVA_1
“quale conferitaria di tutte le attività e p lla gi (C.F. CP_2
…), giusto atto di conferimento Notaio di Roma del P.IVA_2 Persona_3 20.09.2007 (Rep. 150845 – Racc. 32823)” intimò a il Parte_1 pagamento di € 143.095,58, con l'avvertenza che, decorso inutilmente il termine ex art. 501 c.p.c., avrebbe proceduto all'esecuzione forzata presso terzi, come in effetti avvenuto (7);
- che, con citazione del 17.04.2024, ha proposto opposizione Parte_1
a precetto ex artt. 615, comma 1, e erie di motivi, alcuni dei quali sono stati rinunciati (8).
(2) Cfr. fasc. R.G. 1525/2024, citaz. G., doc. 1.
(3) Cfr. fasc. R.G. 1525/2024, citaz. G., doc. 2.
(4) Cfr. fasc. R.G. 1525/2024, citaz. G., doc. 5.
(5) Cfr. fasc. R.G. 1525/2024, citaz. G., docc. 6 – 9, 12 – 15.
(6) Cfr. fasc. R.G. 1525/2024, citaz. G., atto opposto.
(7) Cfr. fasc. R.G. 1525/2024, istanza G. del 15.06.2024.
(8) Cfr. fasc. R.G. 1525/2024, istanza G. del 12.02.2025.
Pagina 2 Nel presente giudizio, ha proposto tempestivo reclamo avverso Parte_1 l'ordinanza con cui l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo azionato è stata respinta (9), ritenendo – in estrema sintesi – che il giudice del merito avrebbe erroneamente (i) motivato sulla (contestata) assenza di periculum e omesso di pronunciarsi in ordine (ii) alla dedotta carenza di legittimazione attiva della creditrice, (iii) alla mancata notifica di un titolo esecutivo valido e (iv) all'indeterminatezza del contenuto del precetto.
(C.F. ) ha contestato la fondatezza delle doglianze avversarie, CP_2 P.IVA_1 chiedendone il rigetto.
Va detto che la motivazione adottata dal primo giudice (10) appare principalmente volta a rispondere alla censura – ora rinunciata – relativa alla dedotta sopravvenuta nullità e/o inesistenza giuridica del titolo esecutivo in ragione della cancellazione dell'ipoteca iscritta ed asserita trasformazione dell'originario mutuo fondiario in semplice finanziamento (11).
Per il resto, il reclamo non può essere accolto, per le ragioni che seguono.
Com'è noto, spetta alla parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (12).
In linea di principio, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”, fermo restando il potere del giudice di valutare l'idoneità asseverativa del suddetto avviso, nei termini sopra indicati (13).
Secondo l'orientamento che può dirsi prevalente – e, in ogni caso, preferibile – il quarto comma dell'art. 669 terdecies c.p.c. consente l'introduzione, in sede di reclamo, di
(9) Cfr. fasc. R.G. 1525/2024, ordinanza del 20.01.2025.
(10) Laddove afferma che “La risoluzione del contratto di mutuo fondiario per inadempimento del mutuatario non determina la caducazione del titolo esecutivo rappresentato dall'atto pubblico di mutuo, il quale conserva la sua efficacia esecutiva ai fini della restituzione del capitale mutuato, oltre agli interessi di mora calcolati al tasso contrattuale, ove superiore al tasso legale. Infatti, la risoluzione del mutuo, in quanto contratto di durata, produce effetti ex nunc, senza travolgere retroattivamente le pattuizioni negoziali, sicché l'obbligazione restitutoria del mutuatario, conseguente alla risoluzione, costituisce mera attuazione dell'originaria obbligazione contrattuale di restituzione del capitale, la quale mantiene la sua efficacia esecutiva. Pertanto, il creditore mutuante conserva il diritto di procedere esecutivamente in forza del titolo rappresentato dall'atto pubblico di mutuo, per ottenere la restituzione del capitale residuo, oltre agli interessi di mora, senza che tale diritto possa essere escluso dalla circostanza che il contratto di mutuo sia stato in precedenza risolto per inadempimento del mutuatario”.
(11) Cfr. fasc. R.G. 1525/2024, citaz. G., pp. 9 e segg.
(12) Cfr., tra le altre, Cass. 5857/2022.
(13) Cfr., tra le altre, Cass. 21821/2023; Cass. 4277/2023. Cfr., sulla necessità della produzione del contratto di cessione, pur richiamando Cass. 21821/2023, Cass. ord. 3405/2024.
Pagina 3 documenti nuovi, purché relativi a circostanze già dedotte (14): e ciò appare in linea con la natura interamente devolutiva di tale specifico rimedio, che attribuisce al collegio il riesame del merito cautelare in funzione di rinnovazione di giudizio, con gli stessi poteri che spettano al giudice di prime cure. Il che non esclude che un simile comportamento possa rilevare ai fini della regolamentazione delle spese (15).
Pertanto, la documentazione depositata in questa sede da può essere CP_2 utilizzata, rimanendo eventualmente devoluta al giudice del merito ogni diversa valutazione relativa a quel procedimento.
Nel caso che occupa, ha infine prodotto (16): CP_2
- estratto della sua visura camerale, in cui risulta riportato stralcio dell'atto pubblico di conferimento di tutte le attività di (C.F. a CP_2 P.IVA_2
(C.F. ), sottoscritto il 20.09.2007, con decorrenza CP_2 P.IVA_1 dall'1.10.2007 (17);
- contratto di cessione di crediti in blocco da (C.F. ) a CP_2 P.IVA_1 del 14.04.2008 essiva in Controparte_3
G.U. del 17.04.2008 ( ), i cui i criteri di individuazione dei crediti ceduti – sufficientemente precisi – appaiono ricomprendere anche il credito derivante dal mutuo stipulato con;
Parte_1
- contratto di cessione di crediti in blocco da a Controparte_3 CP_2
(C.F. ) dell'11.04.2022 (2 n
[...] P.IVA_1 del 14.05.2022 ( ), ai quali si estendono le considerazioni appena svolte, quanto alla individuabilità dei crediti ceduti.
Si può allora ritenere – sebbene con la cognizione necessariamente sommaria che contraddistingue questa fase del giudizio – che l'attuale reclamata abbia effettivamente acquistato la titolarità del credito in contesa, con conseguente rigetto del motivo sub (ii).
Nemmeno gli altri motivi colgono nel segno.
In particolare:
- quanto a quello sub (iii), la questione relativa all'efficacia esecutiva del mutuo c.d. condizionato (22) – quale può essere considerato quello in esame, in virtù
(14) Cfr., in questo senso, Tribunale Torino, sez. spec. in materia di imprese, 3/07/2015; Trib. Reggio
Emilia, sez. I, 11/02/2019; Tribunale Rimini, 30/03/2006; in precedenza, anche Tribunale Catanzaro,
27/05/1997; Tribunale Torino, 14/05/1997.
(15) Cfr., in questo senso, Trib. Milano, sez. spec. in materia di imprese B, 22/05/2018.
(16)
(17) Cfr. costituz. B, doc. 6, pp. 13 e 27. Non si può invece accordare rilevanza al fatto che la
“denominazione del soggetto alla data della denuncia” sia inserita come “BNL PROGETTO S.P.A.”, posto che la conferitaria è inequivocabilmente individuata mediante il codice fiscale ( ), P.IVA_1 coincidente con quello dell'attuale creditrice. (18) Cfr. costituz. B, doc. 4.
(19) Cfr. costituz. B, doc. 5.
(20) Cfr. fasc. R.G. 1525/2024, costituz. B, docc. 2 – 3. L'accettazione risulta sottoscritta digitalmente dal rappresentante di Controparte_3 (21) Cfr. costituz. B, doc. 5.
(22) Da intendersi, secondo Cass. S.U. 5968/2025, “il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti”.
Pagina 4 della previsione dettata dall'art. 2 – pur in assenza di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma è stata definitivamente risolta in senso positivo da Cass. S.U. 5968/2025, laddove ha stabilito che “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”; conseguentemente, il mutuo fondiario in esame è stato legittimamente posto a fondamento dell'azione esecutiva minacciata (e, poi intrapresa);
- quanto a quello sub (iv), le doglianze concernenti la quantificazione del credito precettato – invero generiche, anche a fronte dei chiarimenti forniti dalla controparte (23) – non giungono a contestare l'esistenza di un'esposizione debitoria (anche consistente) di verso la reclamata;
il che è Parte_1 sufficiente a fondare il diritto di quest'ultima ad agire in executivis, perlomeno ai fini dell'istanza di sospensione, mentre ogni ulteriore accertamento potrà essere eventualmente svolto nelle sedi opportune;
- quanto a quello sub (i), la questione relativa alla necessità di apprezzare il requisito del periculum, sempre ai fini dell'istanza di sospensione, è comunque superata dall'assenza del fumus, nella fattispecie, cosicché, in ogni caso, difettano quei “gravi motivi”, richiesti dall'art. 615, comma 1, c.p.c., per procedere nel senso auspicato dal reclamante.
Le spese di lite – sulle quali il primo giudice non si è pronunciato – vengono integralmente compensate, anche in ragione dell'intervento di Cass. S.U. 5968/2025 dopo la proposizione del gravame e della produzione documentale effettuata da CP_2
in questa sede.
[...]
P.Q.M.
Il tribunale, in composizione collegiale, così dispone:
RESPINGE il reclamo e, per l'effetto,
COMPENSA integralmente le spese di lite.
SI COMUNICHI.
Pavia, 17 marzo 2025.
Il giudice estensore
Mariaelena Cunati
il presidente
(23) Cfr. fasc. R.G. 1525/2024, costituz. B, pp. 7 – 8 e docc. 4; II mem. 171 ter, all. 2.
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Francesca Claris Appiani