TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/10/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. /842/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 842/2025 del ruolo generale
TRA
C.F. rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. MALASOMA PAOLA, elettivamente domiciliate come in atti
RICORRENTE
E
C.F. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. FOIS FULVIA, elettivamente domiciliati come in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “pronuncia della separazione, con rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito della separazione, e accettazione della rinuncia da parte del resistente;
affidamento condiviso delle figlie minori ai genitori;
collocamento prevalente delle figlie presso l'abitazione della madre sita in Adria, viale Risorgimento n.
77; nulla in punto di assegnazione della casa coniugale, considerato che l'immobile di
non costituisce habitat familiare delle figlie minori e che il nucleo familiare ha CP_2 sempre dimorato effettivamente nell'immobile di Adria;
salvi migliori accordi tra le parti,
Pagina 1 il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo le seguenti modalità: a week-end alternati, dal sabato dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina quando il padre accompagnerà le figlie a scuola, poi il padre accompagnerà le figlie a scuola nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, fino ad eventuale diverso accordo tra le parti;
oltre a due pomeriggi senza pernottamento, che in assenza di diverso accordo tra le parti, saranno nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle ore 16.00 alle ore 21.00, compresa la cena, quando il padre le riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordare entro il giorno 30 del mese di maggio di ogni anno;
7 giorni durante le vacanze natalizie, 3 giorni a Pasqua;
le parti comunicheranno tra di loro in via diretta, le questioni relative alle figlie minori, per mezzo di telefono cellulare e whatsApp;
l'assegno unico ed universale sarà percepito per
l'intero dalla madre delle minori, che potrà farne richiesta in via autonoma anche in assenza di consenso del marito;
il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento delle figlie minori, la somma di euro 350,00 euro per ogni figlia (700,00 euro totali), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, e annualmente rivalutabile sulla base degli indici
Istat, con decorrenza dal mese di ottobre 2025; la ricorrente presta il consenso ad accedere alle strutture mediche convenzionate con il Corpo della Guardia di Finanza, in base alla convenzione in essere in favore del Controne, che verrà generalmente operata dalle parti come scelta prioritaria nell'interesse delle figlie, per le visite mediche delle figlie;
il padre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede
Pagina 2 universitaria; f) mensa - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. Ogni coniuge provvederà in via autonoma al proprio mantenimento. Spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 24.6.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, chiedendo la regolamentazione delle condizioni di separazione.
In particolare, la ha allegato di avere contratto matrimonio con il in Parte_1 CP_1
Per_ data 11.12.2004 nel Comune di e che dalla unione sono nate il 18.2.2008 e CP_2
l'8.7.2013. Per_2
Ha altresì allegato il repentino e recente distacco affettivo palesato dal coniuge, culminato con il trasferimento dello stesso presso abitazione in disponibilità della famiglia, il disinteresse mostrato successivamente da questi rispetto a qualsiasi esigenza delle congiunte, comportamento addebitato dalla ricorrente a relazione extraconiugale intrapresa dal marito, dapprima negata dal e, di seguito, da questi liberamente e CP_1 pubblicamente vissuta.
In ragione della condotta lesiva dei doveri coniugali la ha formulato domanda Parte_1 di addebito della separazione, contestualmente richiedendo la collocazione delle figlie presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale quale genitore collocatario, un assegno di mantenimento per sé di euro 200,00 e per le figlie di euro 1.000,00.
Con decreto del 27.5.2025 il presidente ha nominato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14 cpc e disposto la trasmissione degli atti al PM.
Con decreto di pari data il giudice ha dato disposizioni per la notifica del ricorso e dei successivi decreti, per il deposito della prova del perfezionamento della notifica e onerato le parti di produrre in giudizio la documentazione reddituale aggiornata, onere reiterato con ordinanze del 3.10.2025.
Si è costituito in giudizio il resistente in epigrafe indicato, aderendo alla domanda di separazione, a quella di affidamento e collocazione delle figlie e a quella inerente
Pagina 3 l'assegnazione della casa coniugale, ma chiedendo una diversa regolamentazione delle condizioni economiche della stessa.
Nello specifico la difesa del Controne, ha allegato che la crisi coniugale dovesse essere ricondotta alla deducendo di essersi sempre dedicato alle figlie, ancor più da Parte_1 quando la moglie aveva optato per una sede di lavoro lontana da casa.
Il Controne, ha concluso per il rigetto della domanda di addebito della separazione, per la statuizione di un assegno di mantenimento a favore delle figlie di euro 400,00 complessivi e di contribuzione al 50% delle spese straordinarie effettuate nel loro interesse, per la dichiarazione di autosufficienza economica dei coniugi.
All'udienza dell'8.10.2025, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa, che i coniugi hanno accettato.
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni congiuntamente e il Giudice istruttore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione, senza i termini per le memorie conclusive, previa rinuncia dalle parti.
Ritiene il Collegio che la ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza e il venir meno della serenità e dell'affetto reciproco, rendano evidente la sussistenza dei presupposti per separazione giudiziale dei coniugi ex art. 151 c.c., visto anche il fallimento del tentativo di conciliazione in sede presidenziale.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le conclusioni congiunte dei coniugi, ritenendole conformi alla legge.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
contratto in ADRIA in data 11/12/2004, con atto Controparte_1 trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di ADRIA nell'anno
2004, al n. 51 anno 2004 parte II serie A;
B. RECEPISCE integralmente le condizioni congiuntamente formulate dai ricorrenti, da intendersi qui integralmente trascritte;
C. DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
Pagina 4 D. ORDINA all'ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle consequenziali ulteriori incombenze;
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 21.10.2025
Il Presidente rel. dott. Federica Abiuso
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 842/2025 del ruolo generale
TRA
C.F. rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. MALASOMA PAOLA, elettivamente domiciliate come in atti
RICORRENTE
E
C.F. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. FOIS FULVIA, elettivamente domiciliati come in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “pronuncia della separazione, con rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito della separazione, e accettazione della rinuncia da parte del resistente;
affidamento condiviso delle figlie minori ai genitori;
collocamento prevalente delle figlie presso l'abitazione della madre sita in Adria, viale Risorgimento n.
77; nulla in punto di assegnazione della casa coniugale, considerato che l'immobile di
non costituisce habitat familiare delle figlie minori e che il nucleo familiare ha CP_2 sempre dimorato effettivamente nell'immobile di Adria;
salvi migliori accordi tra le parti,
Pagina 1 il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo le seguenti modalità: a week-end alternati, dal sabato dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina quando il padre accompagnerà le figlie a scuola, poi il padre accompagnerà le figlie a scuola nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, fino ad eventuale diverso accordo tra le parti;
oltre a due pomeriggi senza pernottamento, che in assenza di diverso accordo tra le parti, saranno nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle ore 16.00 alle ore 21.00, compresa la cena, quando il padre le riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordare entro il giorno 30 del mese di maggio di ogni anno;
7 giorni durante le vacanze natalizie, 3 giorni a Pasqua;
le parti comunicheranno tra di loro in via diretta, le questioni relative alle figlie minori, per mezzo di telefono cellulare e whatsApp;
l'assegno unico ed universale sarà percepito per
l'intero dalla madre delle minori, che potrà farne richiesta in via autonoma anche in assenza di consenso del marito;
il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento delle figlie minori, la somma di euro 350,00 euro per ogni figlia (700,00 euro totali), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, e annualmente rivalutabile sulla base degli indici
Istat, con decorrenza dal mese di ottobre 2025; la ricorrente presta il consenso ad accedere alle strutture mediche convenzionate con il Corpo della Guardia di Finanza, in base alla convenzione in essere in favore del Controne, che verrà generalmente operata dalle parti come scelta prioritaria nell'interesse delle figlie, per le visite mediche delle figlie;
il padre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede
Pagina 2 universitaria; f) mensa - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. Ogni coniuge provvederà in via autonoma al proprio mantenimento. Spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 24.6.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, chiedendo la regolamentazione delle condizioni di separazione.
In particolare, la ha allegato di avere contratto matrimonio con il in Parte_1 CP_1
Per_ data 11.12.2004 nel Comune di e che dalla unione sono nate il 18.2.2008 e CP_2
l'8.7.2013. Per_2
Ha altresì allegato il repentino e recente distacco affettivo palesato dal coniuge, culminato con il trasferimento dello stesso presso abitazione in disponibilità della famiglia, il disinteresse mostrato successivamente da questi rispetto a qualsiasi esigenza delle congiunte, comportamento addebitato dalla ricorrente a relazione extraconiugale intrapresa dal marito, dapprima negata dal e, di seguito, da questi liberamente e CP_1 pubblicamente vissuta.
In ragione della condotta lesiva dei doveri coniugali la ha formulato domanda Parte_1 di addebito della separazione, contestualmente richiedendo la collocazione delle figlie presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale quale genitore collocatario, un assegno di mantenimento per sé di euro 200,00 e per le figlie di euro 1.000,00.
Con decreto del 27.5.2025 il presidente ha nominato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14 cpc e disposto la trasmissione degli atti al PM.
Con decreto di pari data il giudice ha dato disposizioni per la notifica del ricorso e dei successivi decreti, per il deposito della prova del perfezionamento della notifica e onerato le parti di produrre in giudizio la documentazione reddituale aggiornata, onere reiterato con ordinanze del 3.10.2025.
Si è costituito in giudizio il resistente in epigrafe indicato, aderendo alla domanda di separazione, a quella di affidamento e collocazione delle figlie e a quella inerente
Pagina 3 l'assegnazione della casa coniugale, ma chiedendo una diversa regolamentazione delle condizioni economiche della stessa.
Nello specifico la difesa del Controne, ha allegato che la crisi coniugale dovesse essere ricondotta alla deducendo di essersi sempre dedicato alle figlie, ancor più da Parte_1 quando la moglie aveva optato per una sede di lavoro lontana da casa.
Il Controne, ha concluso per il rigetto della domanda di addebito della separazione, per la statuizione di un assegno di mantenimento a favore delle figlie di euro 400,00 complessivi e di contribuzione al 50% delle spese straordinarie effettuate nel loro interesse, per la dichiarazione di autosufficienza economica dei coniugi.
All'udienza dell'8.10.2025, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa, che i coniugi hanno accettato.
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni congiuntamente e il Giudice istruttore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione, senza i termini per le memorie conclusive, previa rinuncia dalle parti.
Ritiene il Collegio che la ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza e il venir meno della serenità e dell'affetto reciproco, rendano evidente la sussistenza dei presupposti per separazione giudiziale dei coniugi ex art. 151 c.c., visto anche il fallimento del tentativo di conciliazione in sede presidenziale.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le conclusioni congiunte dei coniugi, ritenendole conformi alla legge.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
contratto in ADRIA in data 11/12/2004, con atto Controparte_1 trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di ADRIA nell'anno
2004, al n. 51 anno 2004 parte II serie A;
B. RECEPISCE integralmente le condizioni congiuntamente formulate dai ricorrenti, da intendersi qui integralmente trascritte;
C. DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
Pagina 4 D. ORDINA all'ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle consequenziali ulteriori incombenze;
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 21.10.2025
Il Presidente rel. dott. Federica Abiuso
Pagina 5