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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 08/10/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2154 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
E , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. COZZA Parte_1 Parte_2
ESTHER, giusta delega in atti
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Tanto si Parte_1 Parte_2
evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e . Pt_1 Parte_2
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto in data 24.09.2005 in Loano (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Loano al numero 13, parte II, serie C, anno 2005, alle condizioni di seguito esposte:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Savona
A. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
B. Ordinare al Comune di Loano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
C. Compensare integralmente tra le parti le spese di procedimento.
OMOLOGARE
le seguenti condizioni congiunte e il seguente piano genitoriale:
1. I coniugi vivono separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, condotta in locazione, resta nella disponibilità del signor;
Parte_2
3. La signora si è trasferita in altra abitazione portando con sé i propri effetti personali Parte_1
e provvederà a trasferire la propria residenza;
4. Il figlio ormai maggiorenne, continuerà a vivere nell'abitazione coniugale unitamente al Per_1
papà;
5. Il figlio minore viene affidato a entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione Per_2
e la residenza della madre e con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé ogni volta che lo desideri, previo accordo con lo stesso e con la madre. Le festività natalizie, di fine anno e pasquali verranno trascorse dal minore con uno dei genitori seguendo il criterio dell'alternanza. I genitori concorderanno preventivamente periodi più lunghi da trascorrere con il figlio e/o eventuali viaggi con lo stesso, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e le sue esigenze.
6. I genitori contribuiranno al mantenimento dei figli in maniera diretta ed entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie, delle spese mediche non coperte dal S.S.N., delle spese scolastiche (tasse scolastiche e universitarie, libri di testo, materiale scolastico di rilevante entità, gite scolastiche con pernottamento), delle spese extrascolastiche (attività sportive, viaggi studio, spese per conseguimento della patente di guida,
acquisto e spese per il mezzo di trasporto dei figli);
7. Il signor corrisponderà alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento la somma Parte_2
di euro 100,00 mensili. Detta somma sarà versata mediante bonifico sul conto corrente intestato alla signora entro il giorno 10 di ciascun mese;
Pt_1
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
9. Entrambi i coniugi prestano contestualmente acquiescenza alla sentenza che sarà emessa secondo le condizioni concordate e sovra indicate.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 7.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo