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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 31555/2022 R.G. il 24.5.2022 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Petrella Tirone, Parte_1
giusta procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
e
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Prosperi Mangili, giusta procura in CP_1
calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 2.5.2022, il sig. proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 3948/2022 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Roma
in data 10.3.2022, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in favore del sig. , CP_1
della complessiva somma di € 57.500,00 oltre alle spese di procedura, e chiedeva disporsene la revoca;
si costituiva in giudizio il sig. che, nel contestare in toto la domanda CP_1 avversa, ne chiedeva l'integrale rigetto, formulando istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo.
In corso di causa, autorizzata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, venivano disattese le istanze istruttorie delle parti e precisate le conclusioni all'udienza del 27.9.2024
(svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) allorquando la causa,
trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La domanda proposta in via monitoria dal sig. trae origine dalla vicenda relativa CP_1
all'avvenuto pagamento, in favore della , dell'importo di € 115.000,00 in forza di atto CP_2
transattivo del 1.7.2021 e, sul duplice presupposto della natura ereditaria di detto debito (in quanto riveniente dalla condanna della comune madre degli odierni contendenti, sig.ra
[...]
, deceduta in data 31.10.2011, al pagamento dell'importo di € 66.804,00 oltre Persona_1
alle spese legali, in forza della sentenza n. 14895/2006 del Tribunale di Roma e delle sentenze conclusive dei successivi gradi di giudizio) e del pagamento integrale del dovuto, anche in luogo del coerede (odierno opponente), ha ad oggetto l'ingiunzione della metà del detto importo, pari ad € 57.500,00, di cui all'opposto decreto ingiuntivo.
Le censure che l'opponente muove all'avversa pretesa creditoria sono molteplici e per gran parte inconferenti rispetto alla odierna materia del contendere;
per quanto di interesse nell'ambito del presente giudizio, parte opponente, essenzialmente, contesta la natura ereditaria del debito saldato dal fratello in favore della , evidenzia la mancata menzione di tale passività CP_2
nelle dichiarazioni di successione, richiama la natura tombale delle transazioni intercorse con il fratello (che avrebbero estinto qualsivoglia debito ereditario) per lo scioglimento della comunione ereditaria, eccepisce la prescrizione del credito vantato dalla nei suoi confronti e CP_2
sottolinea il difetto di prova del pagamento effettuato dall'opposto in favore della società
creditrice.
L'opposizione è palesemente infondata e, come tale, risulta meritevole di integrale rigetto. Si osserva in primo luogo che risulta documentata in atti l'intervenuta transazione intercorsa tra l'opposto e la in data 1.7.2021, così come risulta comprovato il pagamento, in CP_2
favore di quest'ultima, della somma di € 115.000,00, mediante l'assegno circolare n.
9020092869-08 tratto in pari data (cfr. la produzione documentale allegata sub 10 alla comparsa di costituzione e risposta).
Nelle premesse dell'atto transattivo intercorso tra il sig. e la si dà CP_1 CP_2
espressamente atto della natura ereditaria del debito oggetto degli accordi transattivi intercorsi tra le parti, specificandosi che “…HE è debitore unitamente al fratello CP_1 Parte_1
a titolo ereditario nei confronti della somma complessiva di €
[...] Controparte_3
125.168,34 a causa di contenziosi tuttora in corso per l'acquisizione a titolo di usucapione di un
appartamento in Roma via dell'Acqua Traversa che hanno generato negli anni condanne per
rifusione di spese legali e risarcimento danno…”; del resto, sono in atti le sentenze n.
14895/2006 emessa dal Tribunale di Roma in data 4.7.2006 (con cui veniva pronunciata condanna della sig.ra al pagamento, in favore della , della Persona_1 CP_2
somma di € 66.804,00 a titolo di risarcimento del danno e di € 12.991,00 per le spese di giudizio)
e n. 830/2014, emessa dalla Corte d'Appello di Roma in data 7.2.2014 (con cui veniva rigettato l'appello proposto dalla sig.ra e disposta la condanna della stessa al pagamento delle Per_1
spese di giudizio).
Risulta pacifico e documentalmente incontestabile che il credito vantato dalla traesse CP_2
origine dalla condanna della sig.ra (dante causa degli odierni contendenti) al Per_1
risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di giudizio in riferimento al contenzioso con la stessa intercorso per la declaratoria dell'intervenuta usucapione dell'immobile sito in Roma,
alla via dell'Acqua Traversa;
è incontestabile che il sig. abbia provveduto, in via CP_1
transattiva, al soddisfacimento della creditrice ereditaria, , in tal modo saldando non CP_2
già un debito proprio ma un debito la cui natura ereditaria non può essere in alcun modo messa in discussione.
Né la natura ereditaria del debito transattivamente saldato dall'opposto può venir meno o essere posta in discussione dalla circostanza che la creditrice abbia inteso agire in executivis nei confronti del solo sig. e non anche del coerede ovvero che i successivi gradi di CP_1
giudizio (dopo il decesso della de cuius) non si siano svolti anche nei confronti dell'opponente;
ciò trova giustificazione sia nella avvenuta accettazione pura e semplice dell'eredità da parte dell'odierno opposto (e nelle conseguenti valutazioni di opportunità effettuate dalla creditrice)
che nella circostanza della tardiva accettazione beneficiata, effettuata soltanto in data
11.5.2017, da parte dell'opponente, ma non esclude sicuramente né la natura ereditaria del debito della né la concorrente e paritaria responsabilità dei due coeredi in riferimento CP_2
a tale passività ereditaria (pur tenuto conto della responsabilità intra vires dell'erede beneficiato).
La mancata menzione di detta passività nelle successive dichiarazioni di successione non è certo idonea a determinarne l'estinzione o a far venir meno la responsabilità dei condebitori;
si osserva inoltre che detta passività risulta espressamente menzionata nel verbale di inventario del
2.5.2017, sicché appaiono del tutto inconferenti ed irrilevanti i rilievi espressi da parte opponente circa la mancata richiesta di pagamento della quota del detto debito da parte del fratello CP_1
(vi è, peraltro, prova in atti della perfetta conoscenza di tale richiesta da parte dell'odierno opponente - cfr. sul punto le comunicazioni email intercorse in data 11-12 gennaio 2021 tra il procuratore dell'opposto e l'avv. Andrea Severini, il quale segnalava la volontà dell'opponente di ottenere l'immediato svincolo delle somme giacenti presso il notaio e di non mettere Per_2
a disposizione del fratello detti importi in riferimento alla vertenza con la ). CP_2
Nemmeno risulta fondato e condivisibile l'assunto di parte opponente secondo cui le transazioni intercorse con il fratello avrebbero determinato l'estinzione del suo debito in riferimento CP_1
al pagamento effettuato in favore della;
è in atti il verbale di accordo di mediazione CP_2
del 11.6.2019, autenticato nelle sottoscrizioni dal notaio da Roma, in cui gli odierni Persona_3
contendenti provvedevano allo scioglimento della comunione ereditaria ed alle rispettive assegnazioni degli immobili siti in Anzio, in Nettuno ed in Scurcola Marsicana, senza tuttavia rinunciare ad alcuna eventuale reciproca pretesa in ordine alla successione della comune madre;
è in atti l'atto transattivo del 16.12.2020, in cui i due fratelli provvedevano a sciogliere la comunione ereditaria sulla somma di € 116.121,15, ricavata dalla vendita della quota di proprietà della madre sull'immobile sito in Roma, alla via Murello, n. 23 e ad assegnarsi le rispettive quote nella misura di € 51.099,39 in favore del sig. ed € 65.021,77 in CP_1
favore del sig. senza che, anche in questo caso, l'odierno opposto Parte_1
esprimesse alcuna rinuncia ad ulteriori pretese rivenienti dalla successione della sig.ra
[...]
Per_1
In altre parole, gli atti transattivi sopra esaminati sono relativi soltanto alle divisioni ivi contemplate ed agli immobili o somme di denaro che ne costituiscono l'oggetto e non hanno valenza globale in riferimento alla successione della madre dei contraenti, limitandosi a regolamentare le modalità di divisione dei singoli cespiti ivi rappresentanti, sicché alcuna estinzione del debito riveniente dal pagamento effettuato dall'opposto in favore della CP_2
può derivare dalle transazioni in atti.
Del tutto infondata l'eccezione di prescrizione del credito della sollevata CP_2
dall'opponente in riferimento alla sua quota;
ai sensi dell'art. 2943 c.c. “…la prescrizione è
interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione
ovvero conservativo o esecutivo…”; il termine prescrizionale è stato interrotto e non ha ripreso a decorrere per tutta la durata del giudizio ed in riferimento all'intero debito ereditario, non divisibile pro quota per quanto attiene alla posizione della creditrice.
Del tutto singolare l'affermazione di parte opponente secondo cui “…il sig.
[...]
imperterrito e persistentemente a proporre causa alla per Persona_4 CP_4
vedersi riconosciuta la proprietà del bene in Roma alla via Murello n. 23; la responsabilità di
questa annosa ed infinita iniziativa giudiziaria che egli continua da solo non può che ricadere su
di lui e basta. Vediamola all'inverso, quand'anche mai il signor dovesse risultare CP_1
vincitore in Cassazione e poi di nuovo in appello, le sentenze a lui favorevoli né potrebbero mai
giovare al fratello opponente (che non è erede universale)…”: è evidente che il giudizio, dopo il decesso della sig.ra , è stato proseguito dal sig. nella qualità di erede Per_1 CP_1
di quest'ultima e che l'eventuale dichiarazione di intervenuta usucapione dell'immobile di via dell'Acqua Traversa (e non già di quello di via Murello) non potrebbe che riverberare i propri effetti sull'intera massa ereditaria ed anche sulla posizione dell'odierno opponente, erede universale, sebbene beneficiato. Si osserva infine che la limitazione derivante dall'accettazione beneficiata dell'eredità, lungi dall'escludere la responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, si limita a restringerla nei limiti dell'attivo ereditario;
nella fattispecie in esame, l'attivo percepito dall'opponente (ossia la somma di € 65.021,77, riveniente dalla divisione della somma ricavata dalla vendita dell'immobile di via
Murello, n. 23 ed assegnata all'opponente con scrittura privata del 16.12.2020) risulta capiente rispetto all'ammontare del debito ereditario (€ 57.500,00) gravante, pro quota, a suo carico.
Dalla totale infondatezza dell'intera prospettazione difensiva di parte opponente discende il rigetto dell'opposizione, con la integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni e modifiche, sono poste a carico di parte opponente, in ragione della sua piena soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, con atto di citazione notificato in data 2.5.2022 nei confronti di
[...] CP_1
ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione, con la integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 3948/2022
emesso dal Tribunale di Roma in data 10.3.2022 per il complessivo importo di €
57.500,00;---
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €
14.103,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.---
Roma, 9.2.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi