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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/12/2025, n. 5269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5269 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10865/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10865/2025
Oggi 1 dicembre 2025, innanzi al giudice dott. Raffaele Del Porto, sono comparsi:
Per che si difende personalmente, l'avv. Marina Manfredi;
Parte_1
Per , nessuno è comparso Controparte_1
L'avv. Manfredi insiste per l'accoglimento del ricorso e precisa le conclusioni come da atto introduttivo.
Il p. del. provvede alla decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10865 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
Parte_1
ricorrente, difeso personalmente e
Controparte_1
resistente, contumace pagina1 di 2 letti gli atti e i documenti di causa;
rilevata la rituale notifica del ricorso-decreto all'amministrazione resistente, non costituitasi;
ritenuta la parziale fondatezza del ricorso;
rilevato difatti che va riconosciuto al legale il compenso per l'attività prestata con riferimento a tutte le fasi;
ritenuto, in particolare, che detto compenso va riconosciuto per le attività svolte – assai semplici –, nella misura minima di legge;
ritenuto pertanto che il compenso va riconosciuto nella misura complessiva (e perciò al lordo di quanto già liquidato) di € 1.904,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, previo dimezzamento dei valori medi per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa ed operata l'ulteriore riduzione di ½ ex art. 130 T.U. spese di giustizia;
ritenuto che
nulla va disposto per le spese, tenuto conto della natura del presente procedimento (che non richiede la necessaria rappresentanza tecnica) e della condotta processuale della resistente, che non ha sollevato alcuna contestazione.
P.Q.M.
liquida all'avv. per l'attività prestata in favore di , nel procedimento Parte_1 Parte_2
n. 13881/2023 R.G. di questo tribunale, il complessivo importo di € 1.904,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Nulla per le spese.
Il presidente delegato dott. Raffaele Del Porto
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209 e dello stesso viene data lettura alle parti.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10865/2025
Oggi 1 dicembre 2025, innanzi al giudice dott. Raffaele Del Porto, sono comparsi:
Per che si difende personalmente, l'avv. Marina Manfredi;
Parte_1
Per , nessuno è comparso Controparte_1
L'avv. Manfredi insiste per l'accoglimento del ricorso e precisa le conclusioni come da atto introduttivo.
Il p. del. provvede alla decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10865 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
Parte_1
ricorrente, difeso personalmente e
Controparte_1
resistente, contumace pagina1 di 2 letti gli atti e i documenti di causa;
rilevata la rituale notifica del ricorso-decreto all'amministrazione resistente, non costituitasi;
ritenuta la parziale fondatezza del ricorso;
rilevato difatti che va riconosciuto al legale il compenso per l'attività prestata con riferimento a tutte le fasi;
ritenuto, in particolare, che detto compenso va riconosciuto per le attività svolte – assai semplici –, nella misura minima di legge;
ritenuto pertanto che il compenso va riconosciuto nella misura complessiva (e perciò al lordo di quanto già liquidato) di € 1.904,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, previo dimezzamento dei valori medi per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa ed operata l'ulteriore riduzione di ½ ex art. 130 T.U. spese di giustizia;
ritenuto che
nulla va disposto per le spese, tenuto conto della natura del presente procedimento (che non richiede la necessaria rappresentanza tecnica) e della condotta processuale della resistente, che non ha sollevato alcuna contestazione.
P.Q.M.
liquida all'avv. per l'attività prestata in favore di , nel procedimento Parte_1 Parte_2
n. 13881/2023 R.G. di questo tribunale, il complessivo importo di € 1.904,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Nulla per le spese.
Il presidente delegato dott. Raffaele Del Porto
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209 e dello stesso viene data lettura alle parti.
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