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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/09/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 17 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p. nella causa iscritta al n. 3303/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Siderno, alla via Gorizia 16/A, presso lo studio dell'avv. Domenica Monica SCOLERI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti - pec:
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RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande;
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di invalidità ex art. 1 l. n. 222/1984.
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 15.11.2024, Parte_1 ha chiesto il riconoscimento del proprio stato di invalidità ai fini del riconoscimento
[...]
del diritto alla percezione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della l. n. 222/1984 contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico, dott.ssa , in fase Persona_1
di accertamento tecnico preventivo già introdotto.
Pag. 1 a 6 Ritualmente instauratasi la lite, con notifiche perfezionatesi in data 15.02.2025,
l convenuto non si è costituito e va pertanto dichiarato contumace. CP_2
Quanto al merito della domanda, il CTU, nella fase di ATPO, ha concluso che il ricorrente non è affetto da patologie tali da ridurre a meno di un terzo la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini, bracciante agricolo.
I motivi di contestazione posti alla base dell'odierno ricorso si condensano in una critica globale in ordine alle considerazioni mediche rese dal CTU nel proprio elaborato, in particolare in quanto vi è stata l'ingravescenza delle patologie riconosciute nonché
l'insorgenza di una insufficienza respiratoria di tipo ostruttivo che deporrebbe, secondo quanto prospettato, per un quadro clinico di BPCO.
Il ricorso non merita accoglimento.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Dalla lettura dell'elaborato peritale redatto dalla dott.ssa si evince Persona_1
agevolmente che il CTU ha valutato i singoli apparati compromessi, ha analizzato le
Pag. 2 a 6 patologie, proceduto alla valutazione medico legale assegnando codici e indicando percentuali.
Il CTU ha dunque mostrato di procedere ad una attenta e complessiva verifica delle condizioni sanitarie dell'istante, arrivando all'esito della valutazione riportata dopo uno scrupoloso e attento excursus diagnostico.
In tal senso, il CTU all'esito dell'esame obiettivo ha accertato che il ricorrente è affetto da: “• Sindrome ansioso-depressiva • Ipertensione arteriosa• Pregressa amputazione prime quattro dita piede dx a scarsa incidenza funzionale.” e ha concluso pertanto che “Le patologie suelencate, già presenti alla data della domanda amministrativa, secondo parere di questo ctu non risultano idonee a determinare, in considerazione dell'attività di bracciante agricolo svolta dal ricorrente, una riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini.”.
Rispetto alle conclusioni peritali - non oggetto di osservazioni ai sensi dell'art. 195
c.p.c. - dunque, le critiche mosse all'accertamento non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n.
7341/2004).
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato il ricorrente.
In particolar modo, neppure la documentazione sanitaria prodotta contestualmente all'instaurazione del presente giudizio è idonea a modificare le risultanze peritali.
Deve, a tal riguardo, rilevarsi che all'odierna udienza il certificato pneumologico del
9.9.2024 è stato oggetto di chiarimenti chiesti dal Tribunale al CTU della fase precedente, il quale ha compiutamente rappresentato, secondo una motivazione logica ed immune da vizi logici, che il certificato pneumologico in esame risulta in insanabile contrasto con gli esiti della TAC toracica, eseguita in passato dal ricorrente. Il Tribunale non ignora che tra i due esami strumentali sia trascorso un notevole lasso di tempo, pari a 7 anni, intercorrenti tra la
TAC del 2017 e l'esame spirometrico del 2024, tuttavia ritiene fondati i chiarimenti ricevuti.
In tal senso, appaiono argomenti logici e fattualmente non controversi, quelli secondo cui
Pag. 3 a 6 l'esame da ultimo sostenuto può dipendere da condizioni soggettive e transeunte del paziente, il quale, invero, non presenta fattori di rischio specifici. La temuta diagnosi di BPCO, dunque, non può dirsi affatto certa, anche in ragione di quanto direttamente verificato dal CTU in sede di esame obiettivo, che non ha riportato alcuna evidenza di insufficienza respiratoria. Né, del resto, il ricorrente ha allegato o dedotto ulteriori stati sintomatici connessi a tale temuta patologia.
Appaiono inoltre da sposare le ulteriori delucidazioni rese dal consulente, il quale ha puntualmente evidenziato che non vi è alcuna disfunzionalità per la patologia cardiologica classificata alla dedotta II classe NHYA, peraltro espressamente contestata in sede peritale.
Allo stesso modo, si riscontra che, per la patologia psichiatrica, diagnosticata nel 2019, non vi è alcuna soggezione del ricorrente a trattamenti comportamentali o farmacologici, di talchè
è logico desumere che la stessa sia completamente regredita sino alla guarigione. Appare dunque condivisibile la tesi elaborata dal perito nominato, secondo la quale, a fronte di un unico disturbo di natura respiratoria, mai emerso in sede di operazioni peritali, si agganciano tre differenti patologie, ovvero quella cardiologica, pneumologica e psichiatrica, per cui tuttavia non vi è alcuna evidenza clinica e documentale.
L'elaborato peritale si mostra, dunque, motivato ed esaustivo, preciso nelle osservazioni formulate e dettagliatamente descrittivo delle condizioni del ricorrente riscontrata sulla documentazione in atti. Né emergono aspetti suscettibili di censure.
In ultimo, le critiche mosse all'accertamento peritale da parte ricorrente si riducono a semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003;
Cass. n. 7341/2004).
Quelle formulate dunque appaiono espressioni di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni si limitano a declamare difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il Giudice, per discostarsi legittimamente dalle valutazioni effettuate nella CTU, o per poter procedere ad un rinnovazione della stessa, deve operare “una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente
Pag. 4 a 6 si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico- giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu” (Cass. Civ., sez. I,
03/03/2011 n.5148), rispondendo tale esigenza “a ragioni di economia processuale e dei costi del giudizio, oltre a rispetto del canone della ragionevole durata del processo” (Cass. Civ., sez. lavoro, 01/08/2013 n. 18410).
Al cospetto di tali specifiche valutazioni le contestazioni contenute in ricorso, oltre ad essere considerate smentite nei fatti per quanto attiene alla carenza diagnostica, attesa la completa valutazione diagnostica operata dal CTU, si attestano ad essere deduzioni di parte, prive di rigore scientifico.
A ben vedere, le critiche all'operato del CTU appaiono soltanto di natura valutativa, espressione di dissenso, ma non risultano corroborate dalla presentazione di fondate allegazioni o specifica e chiara documentazione a supporto.
Anche nella c.d. fase di merito ex art. 445 bis c.p.c., la parte ricorrente è infatti tenuta ad assolvere all'onere della prova, in ragione della quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, circostanza quest'ultima non assolta ed irritualmente tramutata nella richiesta di svolgimento di esami specialistici nel presente giudizio, da intendersi implicitamente quale prosecuzione della consulenza.
In definitiva, non emergendo aporie dalla disamina complessiva delle operazioni di consulenza, si perviene alla conclusione che le risultanze delle operazioni peritali rese nella fase dell'accertamento tecnico preventivo devono essere confermate.
L'assenza di fondatezza alle critiche alla ctu ha dunque determinato la non rinnovazione delle indagini peritali, peraltro tempestivamente richiesta.
Va infatti ricordato che la consulenza tecnica, che, è utile ricordare, non costituisce un mezzo di prova, è diretta unicamente ad integrare l'attività decisoria del giudice, sia in quanto capace di offrire elementi per valutare le risultanze di determinate prove, sia in quanto può offrire elementi concreti di giudizio. Essa, tuttavia, risulta non esperibile ove siano del tutto carenti, come nel caso in esame, questioni oggetto di critiche valide, solide e consistenti.
Non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. In
Pag. 5 a 6 conclusione, non si fa luogo a nomina di un nuovo CTU con conseguente reiezione della domanda.
Pertanto, il ricorso è rigettato.
Vista la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- dichiara la contumacia dell' ; CP_1
2.- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
3.- nulla per le spese;
4.- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con CP_1 separato decreto.
Locri, 17 settembre 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 6 a 6