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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/03/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1117/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo n. Parte_1
271, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Buonanno che lo rappresenta e difende,
unitamente all'Avv. Giuseppe Passaniti - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Serenella Rosaria Zanfini, Serena
Cianflone e Gaetano Bonofiglio - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1. previa disapplicazione dell'art. 3, D.P.C.M. del 28
novembre 2016 per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato recepito dalla Direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
2.
Accertare e dichiarare il diritto di ad usufruire del beneficio Parte_2
economico di € 500,00 annuo tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento
e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, L. n. 107/2015 per l'anno scolastico
1 2022/2023; 3. Condannare il ad erogare al Controparte_1
ricorrente la prestazione oggetto di causa nelle forme di legge, con accredito dell'importo
complessivo per l'annualità omessa pari ad € 2.000,00 (euro duemila/00) spendibile nelle
forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa;
4. Condannare il
[...]
al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese Controparte_1
generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei difensori antistatari Avv. Giuseppe
Buonanno ed Avv. Giuseppe Passaniti giusta nomina nella Procura in atti ai sensi e per gli
effetti dell'art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Si chiede il rigetto della domanda avversaria, poiché
relativa alle annualità da 2017/2018 a 2020/2021, con condanna al pagamento delle spese
di lite…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio presso il resistente con contratto a tempo determinato per gli anni scolastici 2017/2018, CP_1
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che i D.P.C.M. del 23.9.2015 e 28.11.2016 prevedevano la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive, atteso che gli artt. 63 e 64
CCNL 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, ponendosi in contrasto anche con la Direttiva 1999/70/CE; che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva annullato il D.P.C.M. 32313/2015 nella parte in cui individuava quali beneficiari della carta elettronica del docente solo gli assunti a tempo indeterminato sul rilievo per cui,
2 secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la CGUE, con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che,
dunque, spettava la carta elettronica per gli anni scolastici indicati. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio affermando che la domanda era infondata CP_1
per impossibilità di cumulare somme stanziate per gli anni precedenti al biennio ex art. 6,
comma 7, DPCM 28.11.2016. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'11.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte resistente non ha contestato i requisiti per l'erogazione della prestazione oggetto di giudizio e, comunque, deve trovare applicazione Cass. Sez. Lav. 29961/2023,
intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La
Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di
ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4,
comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino
al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa
presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti CP_1
di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non
3 sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul
loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle
graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il
sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto
all'accredito alla concreta attribuzione …”, evidenziandosi che non è in contestazione che la parte ricorrente è attualmente in servizio.
La Suprema Corte, con la sentenza già indicata, ha anche affermato: “Quanto alla
decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il
giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque,
essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente
per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene
poi accertato dal giudice”, in modo tale che l'eccezione della parte resistente è infondata.
La domanda, dunque, sulla premessa per cui non vi sono altre contestazioni in punto di fatto da parte del resistente, deve essere accolta. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore del ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
4 comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 49,00 per esborsi ed €. 1.050,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Si comunichi
Cosenza, 24.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1117/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo n. Parte_1
271, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Buonanno che lo rappresenta e difende,
unitamente all'Avv. Giuseppe Passaniti - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Serenella Rosaria Zanfini, Serena
Cianflone e Gaetano Bonofiglio - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1. previa disapplicazione dell'art. 3, D.P.C.M. del 28
novembre 2016 per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato recepito dalla Direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
2.
Accertare e dichiarare il diritto di ad usufruire del beneficio Parte_2
economico di € 500,00 annuo tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento
e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, L. n. 107/2015 per l'anno scolastico
1 2022/2023; 3. Condannare il ad erogare al Controparte_1
ricorrente la prestazione oggetto di causa nelle forme di legge, con accredito dell'importo
complessivo per l'annualità omessa pari ad € 2.000,00 (euro duemila/00) spendibile nelle
forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa;
4. Condannare il
[...]
al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese Controparte_1
generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei difensori antistatari Avv. Giuseppe
Buonanno ed Avv. Giuseppe Passaniti giusta nomina nella Procura in atti ai sensi e per gli
effetti dell'art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Si chiede il rigetto della domanda avversaria, poiché
relativa alle annualità da 2017/2018 a 2020/2021, con condanna al pagamento delle spese
di lite…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio presso il resistente con contratto a tempo determinato per gli anni scolastici 2017/2018, CP_1
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che i D.P.C.M. del 23.9.2015 e 28.11.2016 prevedevano la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive, atteso che gli artt. 63 e 64
CCNL 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, ponendosi in contrasto anche con la Direttiva 1999/70/CE; che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva annullato il D.P.C.M. 32313/2015 nella parte in cui individuava quali beneficiari della carta elettronica del docente solo gli assunti a tempo indeterminato sul rilievo per cui,
2 secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la CGUE, con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che,
dunque, spettava la carta elettronica per gli anni scolastici indicati. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio affermando che la domanda era infondata CP_1
per impossibilità di cumulare somme stanziate per gli anni precedenti al biennio ex art. 6,
comma 7, DPCM 28.11.2016. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'11.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte resistente non ha contestato i requisiti per l'erogazione della prestazione oggetto di giudizio e, comunque, deve trovare applicazione Cass. Sez. Lav. 29961/2023,
intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La
Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di
ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4,
comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino
al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa
presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti CP_1
di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non
3 sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul
loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle
graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il
sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto
all'accredito alla concreta attribuzione …”, evidenziandosi che non è in contestazione che la parte ricorrente è attualmente in servizio.
La Suprema Corte, con la sentenza già indicata, ha anche affermato: “Quanto alla
decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il
giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque,
essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente
per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene
poi accertato dal giudice”, in modo tale che l'eccezione della parte resistente è infondata.
La domanda, dunque, sulla premessa per cui non vi sono altre contestazioni in punto di fatto da parte del resistente, deve essere accolta. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore del ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
4 comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 49,00 per esborsi ed €. 1.050,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Si comunichi
Cosenza, 24.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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