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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/03/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6476/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6476/2024, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sergio Massimo Mancusi ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ritualmente notificato l'istante - premesso di aver inoltrato all' domanda amministrativa di invalidità ed ai sensi della legge CP_1
104/1992 ma di non essere mai stato chiamato a visita – trascorsi i termini di legge ha adito il Tribunale del Lavoro di Tivoli onde veder accertato in suo favore il diritto ai benefici di cui all'art. 80 della L. 388/200 oppure, in subordine, un'invalidità pari al 67% ai fini dell'esenzione del ticket sanitario e lo status di cui all'art. 3, comma 3 o comma 1, l. 104/92.
Nella fase di accertamento tecnico preventivo il consulente nominato dal Giudice, Dott. reputava il periziando unicamente invalido in misura del Persona_1
75% ex lege legge 388/00 e portatore dello status di cui all'art. 3, primo comma, l.
104/92; avverso tali risultanze veniva proposta opposizione parziale al fine di ottenere le ulteriori prestazioni negate.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e CP_1 specifiche contestazioni al precedente elaborato peritale e chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito.
Non si procedeva alla nomina di un consulente medico legale nonostante la richiesta della parte ricorrente, ritenendo la stessa non necessaria ai fini del decidere.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto- legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali in quanto le stesse sono state evidenziate, sebbene in maniera sintetica.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
Come è noto, l'art. 3 della legge 104/1992 stabilisce che: “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.”
Nella fattispecie in esame, i requisiti sanitari richiesti dalla menzionata norma non risultano soddisfatti.
Il Dott. dopo aver sottoposto il periziando a visita ed esaminato la Per_1 documentazione medica agli atti, in maniera condivisibile poiché esente da vizi logici ha ritenuto che le patologie dallo stesso sofferte, pur rendendolo invalido in misura del 75% e portatore dello status di cui all'art. 3, primo comma, l. 104/92, non ne abbiano ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Ed invero in esame obiettivo si legge: “Condizioni generali discrete. Visus ed udito utili. Pannicolo adiposo scarsamente rappresentato. Non edemi, non cianosi. Non dispnea a riposo. Riferita dispnea per sforzi di moderata entità. Passaggi posturali e deambulazione autonomi con precoce rachialgia al carico e riferita facile stancabilità. Soggetto lucido, vigile, orientato, collaborante, funzioni cognitive compatibili con l'età. Umore orientato in senso depressivo.”
Al contrario, le censure mosse all'elaborato peritale da parte del sig. non Pt_1 colgono nel segno, giacchè egli si limita ad affermare che le proprie patologie sarebbero state sottostimate dal consulente ed a depositare ulteriore documentazione medica successiva che, tuttavia, non costituisce aggravamento, estrinsecandosi nella ripetizione di visite specialistiche già effettuate e già poste all'attenzione del consulente tecnico.
Occorre al riguardo rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
La parte deve quindi evidenziare specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli “errores” o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Al contrario, parte ricorrente si è riportata alle certificazioni presenti agli atti o a certificazioni successive che non appaiono aver fatto emergere elementi non considerati dal consulente di ufficio con particolare riferimento alle patologie in questione.
Invero, si ribadisce come questi abbia specificatamente dato conto di tali morbosità e non risultano ulteriori circostanze che inducano a reputare necessario il rinnovo, ritenendosi corretto l'esame delle patologie accertate sulla base della documentazione sanitaria esaminata nonchè dell'evidenza clinica direttamente riscontrata.
Le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
Per le stesse ragioni le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- spese di lite irripetibili;
- spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico dell' , come da separato decreto. CP_1
Tivoli, il 18/03/2025
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6476/2024, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sergio Massimo Mancusi ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ritualmente notificato l'istante - premesso di aver inoltrato all' domanda amministrativa di invalidità ed ai sensi della legge CP_1
104/1992 ma di non essere mai stato chiamato a visita – trascorsi i termini di legge ha adito il Tribunale del Lavoro di Tivoli onde veder accertato in suo favore il diritto ai benefici di cui all'art. 80 della L. 388/200 oppure, in subordine, un'invalidità pari al 67% ai fini dell'esenzione del ticket sanitario e lo status di cui all'art. 3, comma 3 o comma 1, l. 104/92.
Nella fase di accertamento tecnico preventivo il consulente nominato dal Giudice, Dott. reputava il periziando unicamente invalido in misura del Persona_1
75% ex lege legge 388/00 e portatore dello status di cui all'art. 3, primo comma, l.
104/92; avverso tali risultanze veniva proposta opposizione parziale al fine di ottenere le ulteriori prestazioni negate.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e CP_1 specifiche contestazioni al precedente elaborato peritale e chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito.
Non si procedeva alla nomina di un consulente medico legale nonostante la richiesta della parte ricorrente, ritenendo la stessa non necessaria ai fini del decidere.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto- legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali in quanto le stesse sono state evidenziate, sebbene in maniera sintetica.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
Come è noto, l'art. 3 della legge 104/1992 stabilisce che: “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.”
Nella fattispecie in esame, i requisiti sanitari richiesti dalla menzionata norma non risultano soddisfatti.
Il Dott. dopo aver sottoposto il periziando a visita ed esaminato la Per_1 documentazione medica agli atti, in maniera condivisibile poiché esente da vizi logici ha ritenuto che le patologie dallo stesso sofferte, pur rendendolo invalido in misura del 75% e portatore dello status di cui all'art. 3, primo comma, l. 104/92, non ne abbiano ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Ed invero in esame obiettivo si legge: “Condizioni generali discrete. Visus ed udito utili. Pannicolo adiposo scarsamente rappresentato. Non edemi, non cianosi. Non dispnea a riposo. Riferita dispnea per sforzi di moderata entità. Passaggi posturali e deambulazione autonomi con precoce rachialgia al carico e riferita facile stancabilità. Soggetto lucido, vigile, orientato, collaborante, funzioni cognitive compatibili con l'età. Umore orientato in senso depressivo.”
Al contrario, le censure mosse all'elaborato peritale da parte del sig. non Pt_1 colgono nel segno, giacchè egli si limita ad affermare che le proprie patologie sarebbero state sottostimate dal consulente ed a depositare ulteriore documentazione medica successiva che, tuttavia, non costituisce aggravamento, estrinsecandosi nella ripetizione di visite specialistiche già effettuate e già poste all'attenzione del consulente tecnico.
Occorre al riguardo rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
La parte deve quindi evidenziare specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli “errores” o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Al contrario, parte ricorrente si è riportata alle certificazioni presenti agli atti o a certificazioni successive che non appaiono aver fatto emergere elementi non considerati dal consulente di ufficio con particolare riferimento alle patologie in questione.
Invero, si ribadisce come questi abbia specificatamente dato conto di tali morbosità e non risultano ulteriori circostanze che inducano a reputare necessario il rinnovo, ritenendosi corretto l'esame delle patologie accertate sulla base della documentazione sanitaria esaminata nonchè dell'evidenza clinica direttamente riscontrata.
Le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
Per le stesse ragioni le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- spese di lite irripetibili;
- spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico dell' , come da separato decreto. CP_1
Tivoli, il 18/03/2025
Il giudice
Roberta Mariscotti