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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 23/12/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 15-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
RE GH PRESIDENTE Rossella Incardona GIUDICE rel. Maria Amoruso GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 15-1/2025 R.G. P.U. avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 30.3.1993 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Katia Ventura e dall'Avv. Mirko Ventura ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Cantù (CO), Via Carcano 14, giusta procura in atti;
Parte ricorrente vista la documentazione prodotta;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto: A. sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Novara;
B. sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto la debitrice non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
C. al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
D. sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
E. ricorre una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;
F.
ritenuto che
in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità della ricorrente, il fabbisogno per il mantenimento familiare mensile possa provvisoriamente essere indicato in € 1.200 netti mensili (considerando che non sembrano poter ricadere nelle spese quelle indicate per le auto che saranno oggetto di vendita);
G. tenuto conto, con riguardo alle trattenute sullo stipendio a favore di eventuali creditori che, dalla data del presente provvedimento, esse sono inopponibili alla procedura, per il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni. Il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori (art.2741 c.c.);
ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
PQM
visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;
DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata del debitore (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F._1
Via Quagliotti 20 NOMINA Giudice delegato la dott.ssa Rossella Incardona
NOMINA liquidatore l'OCC, rag. Cinzia Marnati
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori
EG
- ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
- ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio a pena di inammissibilità di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
si applica l'articolo 10, comma 3
ORDINA
- la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
DISPONE - che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
- che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio:
I) trattenga, da subito, la somma eccedente euro 1.200 mensili;
II) comunichi senza ritardo al datore di lavoro: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore;
(ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione;
(iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, e la somma indicata dal liquidatore;
III) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : a) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo (escluse le spese relative a beni di cui si precede la vendita); b) computo degli importi stipendiali astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole ex art. 545 c.p.c.; c) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;
AUTORIZZA IL LIQUIDATORE
- all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del GD, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura,
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma terzo klett. F) e dell'art. 65 CCII, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale della ricorrente.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115 Così deciso a Novara nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Rossella Incardona dott. RE GH
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
RE GH PRESIDENTE Rossella Incardona GIUDICE rel. Maria Amoruso GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 15-1/2025 R.G. P.U. avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 30.3.1993 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Katia Ventura e dall'Avv. Mirko Ventura ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Cantù (CO), Via Carcano 14, giusta procura in atti;
Parte ricorrente vista la documentazione prodotta;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto: A. sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Novara;
B. sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto la debitrice non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
C. al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
D. sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
E. ricorre una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;
F.
ritenuto che
in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità della ricorrente, il fabbisogno per il mantenimento familiare mensile possa provvisoriamente essere indicato in € 1.200 netti mensili (considerando che non sembrano poter ricadere nelle spese quelle indicate per le auto che saranno oggetto di vendita);
G. tenuto conto, con riguardo alle trattenute sullo stipendio a favore di eventuali creditori che, dalla data del presente provvedimento, esse sono inopponibili alla procedura, per il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni. Il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori (art.2741 c.c.);
ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
PQM
visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;
DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata del debitore (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F._1
Via Quagliotti 20 NOMINA Giudice delegato la dott.ssa Rossella Incardona
NOMINA liquidatore l'OCC, rag. Cinzia Marnati
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori
EG
- ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
- ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio a pena di inammissibilità di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
si applica l'articolo 10, comma 3
ORDINA
- la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
DISPONE - che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
- che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio:
I) trattenga, da subito, la somma eccedente euro 1.200 mensili;
II) comunichi senza ritardo al datore di lavoro: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore;
(ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione;
(iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, e la somma indicata dal liquidatore;
III) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : a) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo (escluse le spese relative a beni di cui si precede la vendita); b) computo degli importi stipendiali astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole ex art. 545 c.p.c.; c) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;
AUTORIZZA IL LIQUIDATORE
- all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del GD, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura,
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma terzo klett. F) e dell'art. 65 CCII, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale della ricorrente.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115 Così deciso a Novara nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Rossella Incardona dott. RE GH