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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 25/06/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2221/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2221/2023 promossa da:
(c.f. ), nato AD (CE) il 18.04.1959, residente Parte_1 C.F._1
Nil to e difeso dall'Avv. Giorgio Ercolani;
- ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. ), nata in [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2 ileo tata e difesa dall'Avv.ta Sonia Canevisio;
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento.
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia il Tribunale adito, ivi contrariis reiectis, così giudicare: In via principale e nel merito:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio di cui in narrativa del ricorso introduttivo, fra il NO e la Parte_1 NOa (senza attribuzione di alcun mantenimento a favore della NO ). Controparte_1 Controparte_1
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
Conclusioni di parte resistente
“In principalità
1) Disporre lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in Ucraina, il 16.04.2021;
2) Con vittoria di spese di lite o quantomeno con compensazione delle spese di lite alla luce delle precarie condizioni economiche della resistente”.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con ricorso depositato il 10.08.2023 ha chiesto al Tribunale di Lodi di Parte_1 pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito alla moglie, e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio contratto con . Inoltre, il ricorrente ha chiesto Controparte_1 l'assegnazione a sé della casa coniugale.
In particolare, il ricorrente ha rappresentato:
- di aver contratto matrimonio con in Ucraina in data 16.04.2021 e che dal matrimonio Controparte_1 non sono nati figli;
- di aver vissuto nella casa coniugale con la resistente e con , figlio della sig.ra Persona_1 ; CP_1
- che l'affectio coniugalis è venuto meno in ragione delle condotte aggressive ed affermazioni ingiuriose tenute dalla sig.ra nei confronti di (figlio nato da una precedente relazione) CP_1 Parte_2 nonché delle false ve ad asserite vi sicofisiche perpetrate dal marito;
- di aver subito a febbraio 2023 un intervento chirurgico “per sostituzione valvola mitralica e plastica valvolare tricuspidalica”, con conseguente degenza ospedaliera e permanenza presso un centro riabilitativo;
- di essere pensionato e di percepire un reddito annuo di circa € 40.000,00, mentre la sig.ra CP_1
– laureata in farmacia in Ucraina - lavora come collaboratrice domestica, sicché nulla è dovu assegno di mantenimento/assegno divorzile.
1.2. si è costituita in giudizio in data 10.10.2023 aderendo alle domande concernenti Controparte_1 lo status, chiedendo però che la separazione venga addebitata al marito per aver violato il dovere di assistenza morale e materiale nonché per i sistematici e ripetuti maltrattamenti posti in essere nei suoi confronti e del figlio minore . Inoltre, la resistente ha chiesto al Tribunale di onerare il sig. Per_1
del pagamento di € 60 li a titolo di proprio mantenimento essendo priva di occupazione Pt_1 di disporre ex art. 473bis.69 c.p.c. l'allontanamento del marito dalla casa coniugale.
1.3. All'udienza del 10.11.2023 le parti sono comparse personalmente.
Il sig. ha reso le seguenti dichiarazioni: “Sono pensionato, non godo di altre entrate reddituali oltre alla Pt_1 pensione. La casa coniugale è di mia proprietà e non è gravata da mutuo. Ho un figlio di 14 anni per il mantenimento del quale verso mensilmente un assegno di € 506,00 oltre al 50% delle spese straordinario. Mi occupo altresì del pagamento integrale di una insegnante per mio figlio al costo settimanale di € 90 circa. Lo aiuta il pomeriggio nello studio. Non sostengo spese particolari, oltre a quelle documentate relative alla gestione dell'immobile. Io e mia moglie viviamo ancora insieme, occupiamo due stanze diverse. La convivenza in questo momento è tranquilla. Non ci parliamo, ognuno fa la propria vita. Se mia moglie dovesse avere bisogno di tempo per trovare un'altra abitazione non avrei problemi a farle continuare ad occupare una stanza per il tempo necessario.”
La sig.ra ha dichiarato quanto segue: “In questo momento non sto lavorando. Io sono farmacista ma CP_1 ho capito c il riconoscimento del mio titolo in Italia devo attivarmi con una pratica del costo di circa € 2.000 che in questo momento non ho e che dovrei comunque frequentare un corso di lingua italiana. Due anni fa circa mi ero iscritta al corso di lingua italiana, poi mio marito mi ha detto di non frequentarlo più e di trovarmi un lavoro e che solo successivamente avrei potuto ricominciarlo. Poco dopo ho trovato un lavoro in nero come badante di una signora che dopo solo due settimane è morta. Nel frattempo, scoppia la guerra in Ucraina e io torno al mio paese per prendere i miei due figli. Riesco a portare in Italia il piccolo mentre mia figlia più grande rimane lì con il nonno. Al rientro mi rivolgo alla Caritas per farmi aiutare, perché mio marito mi aveva detto che dovevo darmi da fare per mantenere me e mio figlio, e dopo qualche mese trovo lavoro da Spontini. Dopo cinque mesi sono costretta a licenziarmi in quanto gli orari di lavoro non mi permettevano di occuparmi di mio figlio che aveva da poco iniziato la scuola qui in Italia e aveva bisogno di aiuto.
Dopo trovo lavoro per circa un mese come badante in un'altra famiglia sempre a Locate, lavoravo dalle 9 alle 15.00. la famiglia mi ha poi chiesto di occuparsi della signora 24 ore al giorno. Ho dovuto rinunciare al lavoro perché non potevo assentarmi da casa e da mio figlio per tutta la giornata. Ora non lavoro, sono alla ricerca. La situazione famigliare negli ultimi tre giorni è stata tranquilla, prima non lo era. L'ultimo anno e mezzo è stato difficile. Solo in questi ultimi tre giorni ha cominciato ad accendere il riscaldamento. Ho necessità di lasciare il primo possibile la casa coniugale perché la situazione
pagina 2 di 4 in casa è insostenibile. A fronte di un aiuto economico di mio marito potrei già nel giro di qualche settimana, aiutata da amici, trovare un'altra soluzione abitativa.”
1.4. Con ordinanza del 30.11.2023 il Tribunale, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., ha onerato il sig. Pt_1 del versamento dell'assegno di mantenimento a favore della sig.ra nella misura men CP_1 300,00 con decorrenza dal mese di agosto 2023 e ha assegnato all rmine fino al 30.04.2024 per il rilascio dell'immobile.
1.5. All'udienza del 02.02.2024 le parti sono comparse personalmente.
La sig.ra ha reso le seguenti dichiarazioni: “Ho lasciato la casa coniugale il 23.12.2023, mi ha CP_1 raggiunto i vacanze di Natale anche mia figlia. Allo stato sono ospite di una amica che mi ha messo a disposizione una camera in un appartamento libero a Lurago d'Erba. Verso 100€ al mese per occupare una sola camera, le altre sono chiuse a chiave. L'appartamento è dotato di luce, gas e riscaldamento. Non ho ancora un lavoro, vorrei poter utilizzare il mio diploma di farmacista anche in Italia ma è necessario sostenere dei costi che non mi posso permettere. Mio figlio va a scuola a Lurago D'erba. Ho già trasferito la residenza a Lurago d'Erba, ma preferisco che mio marito non sappia esattamente dove.”
Il sig. ha dichiarato quanto segue: “Confermo che mia moglie ha lasciato la casa coniugale il 23.12.2023 e Pt_1 sto versando regolarmente l'assegno di € 300,00 previsto dal Giudice. Nulla è cambiato nella mia situazione reddituale e patrimoniale.”
Con ordinanza assunta in udienza, in ragione delle difficoltà rappresentate dalla resistente in ordine al reperimento di una occupazione lavorativa e di un'abitazione per sé e il figlio minore, la Giudice ha incaricato i Servizi sociali della presa in carico della resistente.
1.6. Con decreto del 08.02.2024 la Giudice, preso atto dell'avvenuto trasferimento di residenza della sig.ra con contestuale iscrizione della stessa all'interno di un nucleo familiare, ha fissato udienza CP_1 per la comparizione delle parti.
1.7. All'udienza del 13.03.2024 la sig.ra ha dichiarato quanto segue: “Non convivo con un altro CP_1 uomo, non è il mio compagno è un amico che o. Io occupo con mio figlio una camera. Il mio amico non c'è sempre, va e viene. Da quando vivo lì è tornato due volte. Quando sono andata in comune per il cambio di residenza c'era anche lui. In comune ci hanno dato i moduli, io non avevo capito che firmando quei moduli sarei entrata nel suo stato di famiglia. Dopo aver letto il provvedimento del Giudice e parlato con il mio avvocato, siamo tornati in Comune chiedendo di modificare la domanda e indicare che eravamo solo amici ma in Comune hanno detto che non era possibile. Attualmente lavoro come donna delle pulizie per due ore alla settimana, lavoro in nero, mi sto attivando per reperire un altro lavoro e per abilitare il mio diploma da farmacista in Italia. Da quando ho lasciato la casa coniugale a dicembre 2023 tra me e il mio ex marito non è successo niente.”
Il difensore di parte ricorrente ha chiesto la revoca ex art.374 bis.23 c.p.c. dei provvedimenti provvisori alla luce di quanto emerso dalle certificazioni anagrafiche.
1.8. Con ordinanza del 21.03.2024 la Giudice ha rigettato l'istanza di revoca dei provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. ritenendo “non provata la sussistenza di una stabile e continuativa convivenza, avendo parte resistente lasciato la casa coniugale nel corso dello scorso mese di dicembre 2023 e avendo di fatto iniziato una coabitazione con altro uomo – con il quale nega di intrattenere una relazione sentimentale – soltanto nel mese di gennaio 2024 … dunque, il lasso temporale intercorso troppo breve per poter ritenere fin d'ora sorta, in assenza di ulteriori indici, tra la resistente e l'attuale convivente una relazione connotata da reciproci rapporti di assistenza morale e materiale”;
1.9. La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.06.2025 e con sentenza n. 552/2024 del 02.07.2024, pubblicata in data 13.07.2024, passata in giudicato, il Tribunale di Lodi ha dichiarato la separazione personale dei coniugi rigettando le reciproche domande di addebito e ha onerato il sig. del Pt_1 versamento dell'assegno di mantenimento a favore della moglie con decorrenza dal de ella domanda giudiziale sino al mese di luglio 2024 compreso.
1.8. All'udienza del 16.04.2024, fissata per la prosecuzione del giudizio, le parti sono comparse personalmente.
pagina 3 di 4 La sig.ra ha dichiarato quanto segue: “Io non ho trovato lavoro, abito in un paese molto piccolo, avrei CP_1 bisogno di un'auto ma non posso permettermela. Svolgo qualche lavoro in nero, faccio le pulizie, guadagno circa € 30,00 alla settimana. Confermo che ho una relazione stabile con un uomo con il quale vivo.”
Il sig. ha dichiarato quanto segue: “Io non sono disponibile a riconoscere nulla alla sig.ra in Pt_1 CP_1 quanto n un altro uomo che ha un reddito molto molto alto;
io invece percepisco solo la pensione.”
All'esito del tentativo di conciliazione esperito dalla Giudice, la sig.ra ha dichiarato di CP_1 rinunciare alla domanda di riconoscimento di un assegno divorzile.
1.9. Le parti hanno precisato le conclusioni e all'udienza del 27.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Ucraina in data 16.04.2021 e si sono separati con sentenza n. 552/2024 pronunciata dal Tribunale di Lodi in data 02.07.2024, passata in giudicato.
Essendosi protratto lo stato di separazione per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita.
3. Attesa l'assenza di prole da tutelare e in assenza di ulteriori domande, avendo la resistente rinunciato alla domanda di assegno divorzile, nessun'altra statuizione deve essere pronunciata.
4. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in ragione della natura necessaria delle statuizioni concernenti lo status, della soccombenza reciproca con riferimento alle domande di addebito, della fondatezza della domanda concernente il riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore della sig.ra , revocato con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di separazione e alla CP_1 succe da parte della resistente alla domanda di assegno divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e , Parte_1 Controparte_1 in data 16.04.2021 in Ucraina, trascritto presso gli atti i Triulzi (MI), al n. 30, Parte II, Serie C, Anno 2021;
2. Compensa tra le parti le spese di lite;
3. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Locate di Triulzi, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso, in Lodi il giorno 20 giugno 2025
La Giudice est. La Presidente dott. Grazia C. Roca dott. Ada Cappello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2221/2023 promossa da:
(c.f. ), nato AD (CE) il 18.04.1959, residente Parte_1 C.F._1
Nil to e difeso dall'Avv. Giorgio Ercolani;
- ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. ), nata in [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2 ileo tata e difesa dall'Avv.ta Sonia Canevisio;
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento.
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia il Tribunale adito, ivi contrariis reiectis, così giudicare: In via principale e nel merito:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio di cui in narrativa del ricorso introduttivo, fra il NO e la Parte_1 NOa (senza attribuzione di alcun mantenimento a favore della NO ). Controparte_1 Controparte_1
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
Conclusioni di parte resistente
“In principalità
1) Disporre lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in Ucraina, il 16.04.2021;
2) Con vittoria di spese di lite o quantomeno con compensazione delle spese di lite alla luce delle precarie condizioni economiche della resistente”.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con ricorso depositato il 10.08.2023 ha chiesto al Tribunale di Lodi di Parte_1 pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito alla moglie, e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio contratto con . Inoltre, il ricorrente ha chiesto Controparte_1 l'assegnazione a sé della casa coniugale.
In particolare, il ricorrente ha rappresentato:
- di aver contratto matrimonio con in Ucraina in data 16.04.2021 e che dal matrimonio Controparte_1 non sono nati figli;
- di aver vissuto nella casa coniugale con la resistente e con , figlio della sig.ra Persona_1 ; CP_1
- che l'affectio coniugalis è venuto meno in ragione delle condotte aggressive ed affermazioni ingiuriose tenute dalla sig.ra nei confronti di (figlio nato da una precedente relazione) CP_1 Parte_2 nonché delle false ve ad asserite vi sicofisiche perpetrate dal marito;
- di aver subito a febbraio 2023 un intervento chirurgico “per sostituzione valvola mitralica e plastica valvolare tricuspidalica”, con conseguente degenza ospedaliera e permanenza presso un centro riabilitativo;
- di essere pensionato e di percepire un reddito annuo di circa € 40.000,00, mentre la sig.ra CP_1
– laureata in farmacia in Ucraina - lavora come collaboratrice domestica, sicché nulla è dovu assegno di mantenimento/assegno divorzile.
1.2. si è costituita in giudizio in data 10.10.2023 aderendo alle domande concernenti Controparte_1 lo status, chiedendo però che la separazione venga addebitata al marito per aver violato il dovere di assistenza morale e materiale nonché per i sistematici e ripetuti maltrattamenti posti in essere nei suoi confronti e del figlio minore . Inoltre, la resistente ha chiesto al Tribunale di onerare il sig. Per_1
del pagamento di € 60 li a titolo di proprio mantenimento essendo priva di occupazione Pt_1 di disporre ex art. 473bis.69 c.p.c. l'allontanamento del marito dalla casa coniugale.
1.3. All'udienza del 10.11.2023 le parti sono comparse personalmente.
Il sig. ha reso le seguenti dichiarazioni: “Sono pensionato, non godo di altre entrate reddituali oltre alla Pt_1 pensione. La casa coniugale è di mia proprietà e non è gravata da mutuo. Ho un figlio di 14 anni per il mantenimento del quale verso mensilmente un assegno di € 506,00 oltre al 50% delle spese straordinario. Mi occupo altresì del pagamento integrale di una insegnante per mio figlio al costo settimanale di € 90 circa. Lo aiuta il pomeriggio nello studio. Non sostengo spese particolari, oltre a quelle documentate relative alla gestione dell'immobile. Io e mia moglie viviamo ancora insieme, occupiamo due stanze diverse. La convivenza in questo momento è tranquilla. Non ci parliamo, ognuno fa la propria vita. Se mia moglie dovesse avere bisogno di tempo per trovare un'altra abitazione non avrei problemi a farle continuare ad occupare una stanza per il tempo necessario.”
La sig.ra ha dichiarato quanto segue: “In questo momento non sto lavorando. Io sono farmacista ma CP_1 ho capito c il riconoscimento del mio titolo in Italia devo attivarmi con una pratica del costo di circa € 2.000 che in questo momento non ho e che dovrei comunque frequentare un corso di lingua italiana. Due anni fa circa mi ero iscritta al corso di lingua italiana, poi mio marito mi ha detto di non frequentarlo più e di trovarmi un lavoro e che solo successivamente avrei potuto ricominciarlo. Poco dopo ho trovato un lavoro in nero come badante di una signora che dopo solo due settimane è morta. Nel frattempo, scoppia la guerra in Ucraina e io torno al mio paese per prendere i miei due figli. Riesco a portare in Italia il piccolo mentre mia figlia più grande rimane lì con il nonno. Al rientro mi rivolgo alla Caritas per farmi aiutare, perché mio marito mi aveva detto che dovevo darmi da fare per mantenere me e mio figlio, e dopo qualche mese trovo lavoro da Spontini. Dopo cinque mesi sono costretta a licenziarmi in quanto gli orari di lavoro non mi permettevano di occuparmi di mio figlio che aveva da poco iniziato la scuola qui in Italia e aveva bisogno di aiuto.
Dopo trovo lavoro per circa un mese come badante in un'altra famiglia sempre a Locate, lavoravo dalle 9 alle 15.00. la famiglia mi ha poi chiesto di occuparsi della signora 24 ore al giorno. Ho dovuto rinunciare al lavoro perché non potevo assentarmi da casa e da mio figlio per tutta la giornata. Ora non lavoro, sono alla ricerca. La situazione famigliare negli ultimi tre giorni è stata tranquilla, prima non lo era. L'ultimo anno e mezzo è stato difficile. Solo in questi ultimi tre giorni ha cominciato ad accendere il riscaldamento. Ho necessità di lasciare il primo possibile la casa coniugale perché la situazione
pagina 2 di 4 in casa è insostenibile. A fronte di un aiuto economico di mio marito potrei già nel giro di qualche settimana, aiutata da amici, trovare un'altra soluzione abitativa.”
1.4. Con ordinanza del 30.11.2023 il Tribunale, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., ha onerato il sig. Pt_1 del versamento dell'assegno di mantenimento a favore della sig.ra nella misura men CP_1 300,00 con decorrenza dal mese di agosto 2023 e ha assegnato all rmine fino al 30.04.2024 per il rilascio dell'immobile.
1.5. All'udienza del 02.02.2024 le parti sono comparse personalmente.
La sig.ra ha reso le seguenti dichiarazioni: “Ho lasciato la casa coniugale il 23.12.2023, mi ha CP_1 raggiunto i vacanze di Natale anche mia figlia. Allo stato sono ospite di una amica che mi ha messo a disposizione una camera in un appartamento libero a Lurago d'Erba. Verso 100€ al mese per occupare una sola camera, le altre sono chiuse a chiave. L'appartamento è dotato di luce, gas e riscaldamento. Non ho ancora un lavoro, vorrei poter utilizzare il mio diploma di farmacista anche in Italia ma è necessario sostenere dei costi che non mi posso permettere. Mio figlio va a scuola a Lurago D'erba. Ho già trasferito la residenza a Lurago d'Erba, ma preferisco che mio marito non sappia esattamente dove.”
Il sig. ha dichiarato quanto segue: “Confermo che mia moglie ha lasciato la casa coniugale il 23.12.2023 e Pt_1 sto versando regolarmente l'assegno di € 300,00 previsto dal Giudice. Nulla è cambiato nella mia situazione reddituale e patrimoniale.”
Con ordinanza assunta in udienza, in ragione delle difficoltà rappresentate dalla resistente in ordine al reperimento di una occupazione lavorativa e di un'abitazione per sé e il figlio minore, la Giudice ha incaricato i Servizi sociali della presa in carico della resistente.
1.6. Con decreto del 08.02.2024 la Giudice, preso atto dell'avvenuto trasferimento di residenza della sig.ra con contestuale iscrizione della stessa all'interno di un nucleo familiare, ha fissato udienza CP_1 per la comparizione delle parti.
1.7. All'udienza del 13.03.2024 la sig.ra ha dichiarato quanto segue: “Non convivo con un altro CP_1 uomo, non è il mio compagno è un amico che o. Io occupo con mio figlio una camera. Il mio amico non c'è sempre, va e viene. Da quando vivo lì è tornato due volte. Quando sono andata in comune per il cambio di residenza c'era anche lui. In comune ci hanno dato i moduli, io non avevo capito che firmando quei moduli sarei entrata nel suo stato di famiglia. Dopo aver letto il provvedimento del Giudice e parlato con il mio avvocato, siamo tornati in Comune chiedendo di modificare la domanda e indicare che eravamo solo amici ma in Comune hanno detto che non era possibile. Attualmente lavoro come donna delle pulizie per due ore alla settimana, lavoro in nero, mi sto attivando per reperire un altro lavoro e per abilitare il mio diploma da farmacista in Italia. Da quando ho lasciato la casa coniugale a dicembre 2023 tra me e il mio ex marito non è successo niente.”
Il difensore di parte ricorrente ha chiesto la revoca ex art.374 bis.23 c.p.c. dei provvedimenti provvisori alla luce di quanto emerso dalle certificazioni anagrafiche.
1.8. Con ordinanza del 21.03.2024 la Giudice ha rigettato l'istanza di revoca dei provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. ritenendo “non provata la sussistenza di una stabile e continuativa convivenza, avendo parte resistente lasciato la casa coniugale nel corso dello scorso mese di dicembre 2023 e avendo di fatto iniziato una coabitazione con altro uomo – con il quale nega di intrattenere una relazione sentimentale – soltanto nel mese di gennaio 2024 … dunque, il lasso temporale intercorso troppo breve per poter ritenere fin d'ora sorta, in assenza di ulteriori indici, tra la resistente e l'attuale convivente una relazione connotata da reciproci rapporti di assistenza morale e materiale”;
1.9. La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.06.2025 e con sentenza n. 552/2024 del 02.07.2024, pubblicata in data 13.07.2024, passata in giudicato, il Tribunale di Lodi ha dichiarato la separazione personale dei coniugi rigettando le reciproche domande di addebito e ha onerato il sig. del Pt_1 versamento dell'assegno di mantenimento a favore della moglie con decorrenza dal de ella domanda giudiziale sino al mese di luglio 2024 compreso.
1.8. All'udienza del 16.04.2024, fissata per la prosecuzione del giudizio, le parti sono comparse personalmente.
pagina 3 di 4 La sig.ra ha dichiarato quanto segue: “Io non ho trovato lavoro, abito in un paese molto piccolo, avrei CP_1 bisogno di un'auto ma non posso permettermela. Svolgo qualche lavoro in nero, faccio le pulizie, guadagno circa € 30,00 alla settimana. Confermo che ho una relazione stabile con un uomo con il quale vivo.”
Il sig. ha dichiarato quanto segue: “Io non sono disponibile a riconoscere nulla alla sig.ra in Pt_1 CP_1 quanto n un altro uomo che ha un reddito molto molto alto;
io invece percepisco solo la pensione.”
All'esito del tentativo di conciliazione esperito dalla Giudice, la sig.ra ha dichiarato di CP_1 rinunciare alla domanda di riconoscimento di un assegno divorzile.
1.9. Le parti hanno precisato le conclusioni e all'udienza del 27.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Ucraina in data 16.04.2021 e si sono separati con sentenza n. 552/2024 pronunciata dal Tribunale di Lodi in data 02.07.2024, passata in giudicato.
Essendosi protratto lo stato di separazione per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita.
3. Attesa l'assenza di prole da tutelare e in assenza di ulteriori domande, avendo la resistente rinunciato alla domanda di assegno divorzile, nessun'altra statuizione deve essere pronunciata.
4. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in ragione della natura necessaria delle statuizioni concernenti lo status, della soccombenza reciproca con riferimento alle domande di addebito, della fondatezza della domanda concernente il riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore della sig.ra , revocato con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di separazione e alla CP_1 succe da parte della resistente alla domanda di assegno divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e , Parte_1 Controparte_1 in data 16.04.2021 in Ucraina, trascritto presso gli atti i Triulzi (MI), al n. 30, Parte II, Serie C, Anno 2021;
2. Compensa tra le parti le spese di lite;
3. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Locate di Triulzi, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso, in Lodi il giorno 20 giugno 2025
La Giudice est. La Presidente dott. Grazia C. Roca dott. Ada Cappello
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