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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, all'udienza del
13.2.2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 12895/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Ferraiuolo e Nerino Parte_1
Allocati;
ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
e , in persona del CP_2 Controparte_3
l.r., rappresentati e difesi dal dott. Vincenzo Romano
resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.7.2023, il ricorrente in epigrafe – premesso di essere dipendente del CP_4
e di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) area A, profilo di collaboratore scolastico, con decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2011 quale vincitore di concorso per soli titoli – esponeva di essere stata inquadrata nel profilo professionale di Collaboratore scolastico (personale ATA) e collocata nella posizione stipendiale 15-20 anni a far data dal 31.3.2022 in base alla quale è tutt'oggi retribuita. Aggiungeva che prima della sua assunzione in ruolo, aveva svolto le medesime mansioni di collaboratore scolastico in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti con l'amministrazione convenuta sin dall'anno scolastico 2002/2003 e precisava che detto servizio pre-ruolo era stato pari ad anni 6, mesi 1 e giorni 10 ovvero un periodo complessivamente pari alla sommatoria dei giorni di effettivo servizio resi in ragione dei contratti di lavoro a tempo determinato via via sottoscritti. Essa si doleva del fatto che, pur risultando dal decreto di ricostruzione di carriera rilasciato dall'amministrazione convenuta la durata complessiva del servizio non di ruolo prestato nella misura predetta, tuttavia tale anzianità non era stata interamente valutata ai fini della progressione di carriera, avendo il conteggiato soltanto i 2/3 della stessa anzianità complessiva, CP_1 ovvero solo anni 5 mesi 4 e giorni 26: la restante anzianità pari a mesi 8 e giorni 14 avrebbe potuto essere recuperata soltanto al compimento del ventesimo anno di servizio, atteso che con l'art. 4, comma 13, DPR n. 399/1988 era stata estesa, a decorrere dal 1.7.1988, anche al personale ATA, la misura del riconoscimento prevista per il personale docente (4 anni per intero + 2/3 ai fini giuridici ed economici ed 1/3 ai soli fini economici), quindi nella misura prevista dall'art. 3 del D.L. 19 giugno 1970 n. 370, convertito, con modificazioni dalla Legge 576/70. Assumeva la ricorrente che per effetto della decurtazione di 1/3 dell'anzianità di servizio, alla data del 5.4.2016 le era stata attribuita la seconda posizione stipendiale 9-14 di cui alle tabelle contrattuali vigenti, corrispondente alla anzianità di 9 anni e che la residua anzianità di anni 5, mesi 4 e giorni 26 era stata utile per il passaggio alla successiva posizione che era avvenuta a far data dal 31.3.2022 allorquando ella aveva incominciato a percepire il trattamento economico relativo alla terza posizione stipendiale 15-20, mentre se l'amministrazione resistente avesse computato per intero le anzianità maturate durante i periodi di vigenza dei contratti a tempo determinato, essa avrebbe conseguito la terza posizione stipendiale 15-20 sin dalla data dell'1.8.2021. Denunciata la disparità di trattamento nella valorizzazione dell'anzianità maturata nel periodo in cui la ricorrente era dipendente a tempo determinato rispetto ai suoli colleghi assunti direttamente a tempo indeterminato, la lavoratrice deduceva che tale disparità di trattamento costituiva violazione delle regole dettate dall'Unione Europea in materia.
Richiamava, in particolare, la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea , così come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze, che stabilisce al I comma che
“ per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” ed al IV comma che “ I criteri del periodo di anzianità di sevizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive La ricorrente, inoltre, deduceva che analogo principio era previsto in via generale anche dall'ordinamento interno atteso che nel recepire la direttiva comunitaria 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, il d.lvo. 368/2001 ha stabilito all'art.
6 - intitolato “Principio di non discriminazione” - che “ Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”. Agìva, quindi, in giudizio per sentir accertare il suo diritto, ai fini della ricostruzione di carriera, all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l'Amministrazione convenuta e per sentir dichiarare, altresì, il proprio diritto al riconoscimento di anni 6, mesi 1 e giorni 12 ai fini giuridici ed economici nel computo della ricostruzione di carriera, con conseguente condanna del al Controparte_1 pagamento della somma complessiva di € 686,60 a titolo di differenze retributive oltre accessori. Si costituivano in giudizio il e l' Controparte_1 Controparte_5 che eccepivano preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva assumendo che
[...] la competenza in materia di ricostruzione di carriera del personale scolastico è propria dell'istituzione scolastica presso cui e' in servizio il dipendente ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.P.R. 275/99. Nel merito, deducevano l'infondatezza del ricorso atteso che la ricostruzione di carriera del ricorrente era stata effettuata nel rispetto dei criteri previsti dalla legge e, in particolare, dell'art. 66 del CCNL Comparto Scuola del 1995 che, derogando all'art. 469 del d.lgs. 297/94, rinvia all'art. 4 comma 13 del D.P.R. 399/88 consentendo il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato dal personale ATA nella stessa misura prevista, per i docenti, dall'art. 485 del d.lgs. 297/94.
Quanto al preteso contrasto della normativa nazionale con la clausola 4 dell'Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 99/70/CE e attuato dal legislatore nazionale mediante il d.lgs. 368/01, il CP_1 osservava che la norma richiamata non esige che i lavoratori a tempo determinato siano sempre equiparati a quelli a tempo indeterminato: essa prevede, infatti, che, in presenza di “ragioni oggettive”, il legislatore nazionale possa differenziare la posizione delle due categorie di soggetti.
Tali ragioni oggettive andavano individuate nel diverso sistema di reclutamento dei dipendenti a tempo indeterminato, in quanto vincitori di concorso, e di quelli a tempo determinato. Assumeva, quindi, parte resistente che il fatto che il ricorrente fosse stato assunto senza il previo svolgimento di una procedura concorsuale costituiva una ragione oggettiva, volta a giustificare un diverso trattamento rispetto ai dipendenti che avessero superato un concorso e pertanto, concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza del 13.2.2025, la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui il g.l. dava lettura.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dalla amministrazione resistente di difetto di legittimazione passiva per essere legittimato a stare in giudizio l'istituto scolastico di appartenenza della ricorrente. Deve, piuttosto, essere affermata la legittimazione passiva del convenuto che è l'unico soggetto CP_1 legittimato a resistere nel presente giudizio. Sul punto, va richiamato il consolidato principio secondo cui “il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa per la realizzazione dei fini di istruzione pubblica. …(Anche) gli istituti tecnici operano nell'ambito organizzatorio dello Stato con connotazione di enti strumentali perché istituiti per la realizzazione di fini che sono principalmente di interesse generale e costituiscono un'articolazione funzionale nell'ambito della amministrazione centrale della pubblica istruzione. Del resto … è sufficiente richiamare il contenuto degli artt. 34 e segg. della legge 15 giugno 1931, n. 889, concernenti: a) l'estensione agli insegnati di ruolo degli istituti d'istruzione tecnica delle disposizioni sullo stato giuridico degli istituti di istruzione inedia, classica, scientifica e magistrale;
b) la disciplina dei concorsi per l'accesso all'insegnamento; c) la disciplina della nomina e dei trasferimenti del suddetto personale;
da dette norme risulta in modo non equivoco l'inserimento degli insegnanti degli istituti tecnici nella organizzazione statale, anche con riferimento al loro stato giuridico” (cfr. Cass. n. 6372/11; Cass. n.9742/1997, n. 9742).
La materia del personale delle Amministrazioni scolastiche e, quindi, ciò che attiene alla assunzione, inquadramento e sviluppo professionale di detto personale, esula dall'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici per come riconosciuta dall'art. 21 l. n° 59/97 e dal d.P.R. n° 275/99 che, invece, riguarda la più limitata materia dell'utilizzazione delle risorse umane al fine di assicurare l'efficienza del servizio scolastico anche quanto alla preparazione della cd. offerta formativa dei singoli istituti.
Invece, in materia di assunzione, inquadramento e sviluppo professionale del personale scolastico i
Dirigenti preposti alle singole Istituzioni Scolastiche agiscono quali come organi del
[...]
e perciò deputati al compimento di atti esterni da imputarsi – in virtù del principio Controparte_6 generale dell'immedesimazione organica - al medesimo che, quindi, ne è responsabile. CP_1 Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Va osservato preliminarmente che la ricorrente non chiede la ricostruzione di carriera quale effetto riflesso della domanda di conversione dei contratti a termine in rapporto a tempo indeterminato che non è stata proposta nell'odierno giudizio.
Essa, piuttosto, fa valere la diversa pretesa avente a oggetto la ricostruzione di carriera spettante al dipendente reiteratamente assunto a tempo determinato ponendo a fondamento della domanda la questione del contrasto della normativa nazionale in materia di riconoscimento del servizio pre-ruolo al fini della ricostruzione della carriera del personale ATA con il principio di non discriminazione espressamente sancito dall'articolo 4, punto 1 della direttiva comunitaria 99/70/CE (per la distinzione tra le due domande e per i diversi effetti ce ne discendono cfr, Cass. n.23535/16; Cass.n. 28635/18).
In materia, non possono che richiamarsi le puntuali, convincenti ed esaustive osservazioni svolte con sentenza n.31150/19 con cui la Corte di Cassazione, ha enunciato principio di diritto per cui “Il D.Lgvo n.297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione,
l'intero servizio effettivo prestato".
La normativa disciplinante la materia è confluita nel D.Lgvo n.297/94, come si evince dall'art.676 che prevede testualmente che "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate." L'art. 589 D.Lgvo n. 297/1994 testualmente dispone "1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.lgvo 3 febbraio 1993
n.29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili". L'art. 570 precisa che "Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo".
In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva;
come ha esaustivamente osservato al Corte, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perchè, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anzichè direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
Come ha osservato la Corte, la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella del personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA, in tal modo penalizzando i precari di lunga data), il servizio utile è solo quello " effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito ". Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, L. n.124 del 1999, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno
180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale". Come ripetutamente affermato da Cass. n.22552/16 in poi, la norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento che, per il personale ATA della quarta qualifica funzionale, prevedeva, all'art. 554 l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perchè quel sistema era stato pensato dal legislatore per consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica.
Le immissioni in ruolo non sono, però, avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha comportato che il personale "stabilizzato" - sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento, sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U. - si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento di cui il ricorrente ha contestato la conformità al diritto dell'Unione.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte della Corte di
Giustizia (cfr. da ultimo 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18,
Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C-677/16,
Montero Mateos), la quale ha affermato i seguenti principi: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte d Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il Persona_1 principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ;c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere"
(Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
Inoltre, la circostanza che il ricorrente abbia acquistato la status di dipendente a tempo indeterminato attraverso la definitiva immissione in ruolo non esclude l'applicabilità della clausola 4 poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, benchè cessato, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 punto Persona_2
43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, ed altri, punto Per_3
36). E' infondato l'assunto dell'Amministrazione convenuta secondo cui la disparità di trattamento sarebbe giustificata dalla ragione oggettiva rapppresentata dalle diverse modalità di assunzione del personale a termine rispetto a quello a tempo indeterminato, solo quest'ultimo essendo soggetto alla regola del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost. La Corte di Giustizia ha più volte evidenziato come, ai fini che ci occupano, siano irrilevanti le modalità di reclutamento del personale e le esigenze che il sistema mira ad assicurare ed ha affermato che la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto di aver sempre svolto le medesime mansioni
(indipendentemente, quindi, dalla natura a tempo determinato o indeterminato del rapporto) e la circostanza non è stata in alcun modo contestata dal . CP_1
Quanto, poi, alla finalità di politica sociale, come si è dianzi accennato, le ragioni che avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una "finalità legittima di politica sociale" nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. sentenza Motter, punto 34).
Non sussistono, quindi, le ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio.
Dall'assenza di ragioni obiettive consegue la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola succedutesi nel tempo in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale che vanno, pertanto, disapplicate per contrasto con la clausola 4 della Direttiva
1999/70 CE (cfr. sul punto sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11,
Valenza e altri: "la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70").
Va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato fino all'immissione in ruolo e, per l'effetto, va condannato il alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto CP_4 riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo. Va inoltre affermato il diritto della parte ricorrente a percepire le differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera corretta nei termini sopra indicati, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Ai fini della quantificazione possono recepirsi i conteggi di cui al ricorso introduttivo in quanto svolti correttamente, in modo analitico e non contestati dalla resistente.
In particolare, la ricorrente nel periodo compreso tra il 1.8.2021 (epoca in cui aveva maturato una anzianità pari a 15 anni di effettivo servizio) ed il 31.3.2022 ha percepito, per effetto delle anzianità valutate, nel periodo uno stipendio annuo lordo di euro 17.841,37 corrispondente alla posizione stipendiale 9-14 anziché quella di euro 18.871,25 corrispondete alla posizione stipendiale 15-20, di cui alla Tabella C1 CCNL Comparto Scuola del 6.12.2022
Il va, quindi, condannato al pagamento delle differenze economiche mensili di € 85,82 da CP_4 moltiplicarsi per i mesi indicati per un importo totale di euro 686,60 (pari a € 85,82 x 8 mensilità), oltre interessi.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
a) Dichiara il diritto della ricorrente, ai fini della ricostruzione della carriera, all'integrale riconoscimento del servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione resistente con contratti di lavoro a tempo determinato fino all'immissione in ruolo;
b) Condanna il , in persona del p.t.,alla ricostruzione della carriera della ricorrente, CP_4 CP_2 ai fini giuridici ed economici conformemente all'accertamento sub a) e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 686,60 a titolo di differenze CP_4 retributive, oltre interessi dalla data di maturazione di ogni incremento al saldo;
c) Condanna il , in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_4
560,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione
Napoli, 13.2.2025 Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, all'udienza del
13.2.2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 12895/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Ferraiuolo e Nerino Parte_1
Allocati;
ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
e , in persona del CP_2 Controparte_3
l.r., rappresentati e difesi dal dott. Vincenzo Romano
resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.7.2023, il ricorrente in epigrafe – premesso di essere dipendente del CP_4
e di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) area A, profilo di collaboratore scolastico, con decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2011 quale vincitore di concorso per soli titoli – esponeva di essere stata inquadrata nel profilo professionale di Collaboratore scolastico (personale ATA) e collocata nella posizione stipendiale 15-20 anni a far data dal 31.3.2022 in base alla quale è tutt'oggi retribuita. Aggiungeva che prima della sua assunzione in ruolo, aveva svolto le medesime mansioni di collaboratore scolastico in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti con l'amministrazione convenuta sin dall'anno scolastico 2002/2003 e precisava che detto servizio pre-ruolo era stato pari ad anni 6, mesi 1 e giorni 10 ovvero un periodo complessivamente pari alla sommatoria dei giorni di effettivo servizio resi in ragione dei contratti di lavoro a tempo determinato via via sottoscritti. Essa si doleva del fatto che, pur risultando dal decreto di ricostruzione di carriera rilasciato dall'amministrazione convenuta la durata complessiva del servizio non di ruolo prestato nella misura predetta, tuttavia tale anzianità non era stata interamente valutata ai fini della progressione di carriera, avendo il conteggiato soltanto i 2/3 della stessa anzianità complessiva, CP_1 ovvero solo anni 5 mesi 4 e giorni 26: la restante anzianità pari a mesi 8 e giorni 14 avrebbe potuto essere recuperata soltanto al compimento del ventesimo anno di servizio, atteso che con l'art. 4, comma 13, DPR n. 399/1988 era stata estesa, a decorrere dal 1.7.1988, anche al personale ATA, la misura del riconoscimento prevista per il personale docente (4 anni per intero + 2/3 ai fini giuridici ed economici ed 1/3 ai soli fini economici), quindi nella misura prevista dall'art. 3 del D.L. 19 giugno 1970 n. 370, convertito, con modificazioni dalla Legge 576/70. Assumeva la ricorrente che per effetto della decurtazione di 1/3 dell'anzianità di servizio, alla data del 5.4.2016 le era stata attribuita la seconda posizione stipendiale 9-14 di cui alle tabelle contrattuali vigenti, corrispondente alla anzianità di 9 anni e che la residua anzianità di anni 5, mesi 4 e giorni 26 era stata utile per il passaggio alla successiva posizione che era avvenuta a far data dal 31.3.2022 allorquando ella aveva incominciato a percepire il trattamento economico relativo alla terza posizione stipendiale 15-20, mentre se l'amministrazione resistente avesse computato per intero le anzianità maturate durante i periodi di vigenza dei contratti a tempo determinato, essa avrebbe conseguito la terza posizione stipendiale 15-20 sin dalla data dell'1.8.2021. Denunciata la disparità di trattamento nella valorizzazione dell'anzianità maturata nel periodo in cui la ricorrente era dipendente a tempo determinato rispetto ai suoli colleghi assunti direttamente a tempo indeterminato, la lavoratrice deduceva che tale disparità di trattamento costituiva violazione delle regole dettate dall'Unione Europea in materia.
Richiamava, in particolare, la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea , così come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze, che stabilisce al I comma che
“ per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” ed al IV comma che “ I criteri del periodo di anzianità di sevizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive La ricorrente, inoltre, deduceva che analogo principio era previsto in via generale anche dall'ordinamento interno atteso che nel recepire la direttiva comunitaria 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, il d.lvo. 368/2001 ha stabilito all'art.
6 - intitolato “Principio di non discriminazione” - che “ Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”. Agìva, quindi, in giudizio per sentir accertare il suo diritto, ai fini della ricostruzione di carriera, all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l'Amministrazione convenuta e per sentir dichiarare, altresì, il proprio diritto al riconoscimento di anni 6, mesi 1 e giorni 12 ai fini giuridici ed economici nel computo della ricostruzione di carriera, con conseguente condanna del al Controparte_1 pagamento della somma complessiva di € 686,60 a titolo di differenze retributive oltre accessori. Si costituivano in giudizio il e l' Controparte_1 Controparte_5 che eccepivano preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva assumendo che
[...] la competenza in materia di ricostruzione di carriera del personale scolastico è propria dell'istituzione scolastica presso cui e' in servizio il dipendente ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.P.R. 275/99. Nel merito, deducevano l'infondatezza del ricorso atteso che la ricostruzione di carriera del ricorrente era stata effettuata nel rispetto dei criteri previsti dalla legge e, in particolare, dell'art. 66 del CCNL Comparto Scuola del 1995 che, derogando all'art. 469 del d.lgs. 297/94, rinvia all'art. 4 comma 13 del D.P.R. 399/88 consentendo il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato dal personale ATA nella stessa misura prevista, per i docenti, dall'art. 485 del d.lgs. 297/94.
Quanto al preteso contrasto della normativa nazionale con la clausola 4 dell'Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 99/70/CE e attuato dal legislatore nazionale mediante il d.lgs. 368/01, il CP_1 osservava che la norma richiamata non esige che i lavoratori a tempo determinato siano sempre equiparati a quelli a tempo indeterminato: essa prevede, infatti, che, in presenza di “ragioni oggettive”, il legislatore nazionale possa differenziare la posizione delle due categorie di soggetti.
Tali ragioni oggettive andavano individuate nel diverso sistema di reclutamento dei dipendenti a tempo indeterminato, in quanto vincitori di concorso, e di quelli a tempo determinato. Assumeva, quindi, parte resistente che il fatto che il ricorrente fosse stato assunto senza il previo svolgimento di una procedura concorsuale costituiva una ragione oggettiva, volta a giustificare un diverso trattamento rispetto ai dipendenti che avessero superato un concorso e pertanto, concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza del 13.2.2025, la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui il g.l. dava lettura.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dalla amministrazione resistente di difetto di legittimazione passiva per essere legittimato a stare in giudizio l'istituto scolastico di appartenenza della ricorrente. Deve, piuttosto, essere affermata la legittimazione passiva del convenuto che è l'unico soggetto CP_1 legittimato a resistere nel presente giudizio. Sul punto, va richiamato il consolidato principio secondo cui “il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa per la realizzazione dei fini di istruzione pubblica. …(Anche) gli istituti tecnici operano nell'ambito organizzatorio dello Stato con connotazione di enti strumentali perché istituiti per la realizzazione di fini che sono principalmente di interesse generale e costituiscono un'articolazione funzionale nell'ambito della amministrazione centrale della pubblica istruzione. Del resto … è sufficiente richiamare il contenuto degli artt. 34 e segg. della legge 15 giugno 1931, n. 889, concernenti: a) l'estensione agli insegnati di ruolo degli istituti d'istruzione tecnica delle disposizioni sullo stato giuridico degli istituti di istruzione inedia, classica, scientifica e magistrale;
b) la disciplina dei concorsi per l'accesso all'insegnamento; c) la disciplina della nomina e dei trasferimenti del suddetto personale;
da dette norme risulta in modo non equivoco l'inserimento degli insegnanti degli istituti tecnici nella organizzazione statale, anche con riferimento al loro stato giuridico” (cfr. Cass. n. 6372/11; Cass. n.9742/1997, n. 9742).
La materia del personale delle Amministrazioni scolastiche e, quindi, ciò che attiene alla assunzione, inquadramento e sviluppo professionale di detto personale, esula dall'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici per come riconosciuta dall'art. 21 l. n° 59/97 e dal d.P.R. n° 275/99 che, invece, riguarda la più limitata materia dell'utilizzazione delle risorse umane al fine di assicurare l'efficienza del servizio scolastico anche quanto alla preparazione della cd. offerta formativa dei singoli istituti.
Invece, in materia di assunzione, inquadramento e sviluppo professionale del personale scolastico i
Dirigenti preposti alle singole Istituzioni Scolastiche agiscono quali come organi del
[...]
e perciò deputati al compimento di atti esterni da imputarsi – in virtù del principio Controparte_6 generale dell'immedesimazione organica - al medesimo che, quindi, ne è responsabile. CP_1 Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Va osservato preliminarmente che la ricorrente non chiede la ricostruzione di carriera quale effetto riflesso della domanda di conversione dei contratti a termine in rapporto a tempo indeterminato che non è stata proposta nell'odierno giudizio.
Essa, piuttosto, fa valere la diversa pretesa avente a oggetto la ricostruzione di carriera spettante al dipendente reiteratamente assunto a tempo determinato ponendo a fondamento della domanda la questione del contrasto della normativa nazionale in materia di riconoscimento del servizio pre-ruolo al fini della ricostruzione della carriera del personale ATA con il principio di non discriminazione espressamente sancito dall'articolo 4, punto 1 della direttiva comunitaria 99/70/CE (per la distinzione tra le due domande e per i diversi effetti ce ne discendono cfr, Cass. n.23535/16; Cass.n. 28635/18).
In materia, non possono che richiamarsi le puntuali, convincenti ed esaustive osservazioni svolte con sentenza n.31150/19 con cui la Corte di Cassazione, ha enunciato principio di diritto per cui “Il D.Lgvo n.297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione,
l'intero servizio effettivo prestato".
La normativa disciplinante la materia è confluita nel D.Lgvo n.297/94, come si evince dall'art.676 che prevede testualmente che "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate." L'art. 589 D.Lgvo n. 297/1994 testualmente dispone "1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.lgvo 3 febbraio 1993
n.29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili". L'art. 570 precisa che "Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo".
In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva;
come ha esaustivamente osservato al Corte, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perchè, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anzichè direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
Come ha osservato la Corte, la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella del personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA, in tal modo penalizzando i precari di lunga data), il servizio utile è solo quello " effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito ". Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, L. n.124 del 1999, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno
180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale". Come ripetutamente affermato da Cass. n.22552/16 in poi, la norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento che, per il personale ATA della quarta qualifica funzionale, prevedeva, all'art. 554 l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perchè quel sistema era stato pensato dal legislatore per consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica.
Le immissioni in ruolo non sono, però, avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha comportato che il personale "stabilizzato" - sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento, sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U. - si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento di cui il ricorrente ha contestato la conformità al diritto dell'Unione.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte della Corte di
Giustizia (cfr. da ultimo 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18,
Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C-677/16,
Montero Mateos), la quale ha affermato i seguenti principi: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte d Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il Persona_1 principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ;c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere"
(Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
Inoltre, la circostanza che il ricorrente abbia acquistato la status di dipendente a tempo indeterminato attraverso la definitiva immissione in ruolo non esclude l'applicabilità della clausola 4 poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, benchè cessato, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 punto Persona_2
43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, ed altri, punto Per_3
36). E' infondato l'assunto dell'Amministrazione convenuta secondo cui la disparità di trattamento sarebbe giustificata dalla ragione oggettiva rapppresentata dalle diverse modalità di assunzione del personale a termine rispetto a quello a tempo indeterminato, solo quest'ultimo essendo soggetto alla regola del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost. La Corte di Giustizia ha più volte evidenziato come, ai fini che ci occupano, siano irrilevanti le modalità di reclutamento del personale e le esigenze che il sistema mira ad assicurare ed ha affermato che la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto di aver sempre svolto le medesime mansioni
(indipendentemente, quindi, dalla natura a tempo determinato o indeterminato del rapporto) e la circostanza non è stata in alcun modo contestata dal . CP_1
Quanto, poi, alla finalità di politica sociale, come si è dianzi accennato, le ragioni che avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una "finalità legittima di politica sociale" nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. sentenza Motter, punto 34).
Non sussistono, quindi, le ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio.
Dall'assenza di ragioni obiettive consegue la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola succedutesi nel tempo in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale che vanno, pertanto, disapplicate per contrasto con la clausola 4 della Direttiva
1999/70 CE (cfr. sul punto sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11,
Valenza e altri: "la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70").
Va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato fino all'immissione in ruolo e, per l'effetto, va condannato il alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto CP_4 riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo. Va inoltre affermato il diritto della parte ricorrente a percepire le differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera corretta nei termini sopra indicati, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Ai fini della quantificazione possono recepirsi i conteggi di cui al ricorso introduttivo in quanto svolti correttamente, in modo analitico e non contestati dalla resistente.
In particolare, la ricorrente nel periodo compreso tra il 1.8.2021 (epoca in cui aveva maturato una anzianità pari a 15 anni di effettivo servizio) ed il 31.3.2022 ha percepito, per effetto delle anzianità valutate, nel periodo uno stipendio annuo lordo di euro 17.841,37 corrispondente alla posizione stipendiale 9-14 anziché quella di euro 18.871,25 corrispondete alla posizione stipendiale 15-20, di cui alla Tabella C1 CCNL Comparto Scuola del 6.12.2022
Il va, quindi, condannato al pagamento delle differenze economiche mensili di € 85,82 da CP_4 moltiplicarsi per i mesi indicati per un importo totale di euro 686,60 (pari a € 85,82 x 8 mensilità), oltre interessi.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
a) Dichiara il diritto della ricorrente, ai fini della ricostruzione della carriera, all'integrale riconoscimento del servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione resistente con contratti di lavoro a tempo determinato fino all'immissione in ruolo;
b) Condanna il , in persona del p.t.,alla ricostruzione della carriera della ricorrente, CP_4 CP_2 ai fini giuridici ed economici conformemente all'accertamento sub a) e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 686,60 a titolo di differenze CP_4 retributive, oltre interessi dalla data di maturazione di ogni incremento al saldo;
c) Condanna il , in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_4
560,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione
Napoli, 13.2.2025 Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.