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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/07/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4416/2021 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4416/2021
tra
(deceduta in data 03/02/2025) Parte_1
IN QUALITA' DI EREDE DELLA SIG.RA Parte_2 Parte_1
Pt_1
IN QUALITA' DI EREDE DELLA SIG.RA Parte_2 Pt_3 Parte_1
Pt_1
ATTORI
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 04/07/2025 alle ore 10:46 innanzi al GOT dott.ssa Elisabetta Verducci, sono comparsi:
Per e , quali eredi della defunta Parte_2 Controparte_2 [...]
l'avv. GAGGIOTTI GIUSEPPE e la dott.ssa Anna Morbidoni ai fini della pratica forense. Per_1
Per il , l'avv. SGRIGNUOLI MASSIMO DEMETRIO, oggi sostituito Controparte_1
dall'avv. Sara Pierini;
è altresì presente la d.ssa ai fini della pratica forense. Persona_2
Il GOT invita le parti a precisare le conclusioni.
pagina 1 di 8 L'avv. Gaggiotti precisa le conclusioni come da atto di citazione e discute oralmente la causa riportandosi alle proprie note conclusive ed insiste nell'ammissione delle prove richieste e non ammesse, nonché nella richiesta di autorizzazione della produzione della documentazione medica sopravvenuta.
L'avv. Pierini precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione, si oppone all'ammissione delle richieste istruttorie avversarie e discute oralmente la causa riportandosi alla memoria conclusionale
Dopo la discussione orale, i difensori esonerano il GOT dalla successiva riconvocazione per la lettura della sentenza.
Alle ore 18:42 il GOT riapre il verbale e all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura assenti le parti.
Il GOT
Dott.ssa Elisabetta Verducci
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT dott.ssa Elisabetta Verducci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c.
la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4416/2021 R.G.
avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c.
promossa da:
( ) e Parte_2 C.F._1 Controparte_2
( ) entrambi, nella qualità di eredi di rappresentati e C.F._2 Parte_1
difesi dall'avv. Giuseppe Gaggiotti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Castelfidardo (AN) alla Via Meucci snc, in virtù di mandato posto a margine dell'atto di citazione
ATTORI
contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Sgrignuoli Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avvocatura Comunale ed elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, Largo XXIV
Maggio n. 1, giusta delega del Sindaco allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: pagina 3 di 8 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
➢ accertati i fatti di cui in narrativa, dichiarare che l'odierno convenuto, è responsabile dei danni
patiti dalla sig.ra nella fattispecie, quantificandone economicamente l'ammontare Parte_1
in € 17.755,00, o in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del procedimento
e, per l'effetto, condannare il a pagare alla sig.ra l'importo di € Controparte_1 Parte_1
17.755,00 oltre interessi e rivalutazione, o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare
all'esito del procedimento anche in via equitativa;
➢ accertati i fatti di cui in narrativa, dichiarare che la sig.ra per i fatti di cui in Parte_1
narrativa, ha anticipato spese per le cure mediche per complessivi € 1.631,30, o per quella maggiore o
minore somma che dovesse risultare all'esito del procedimento e, per l'effetto, condannare il
[...]
a rimborsare alla sig.ra l'importo di € 1.631,30 per le spese mediche CP_1 Parte_1
anticipate, oltre interessi, o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del
procedimento;
➢ con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Insiste nell'ammissione delle prove richieste e non ammesse, nonché nella richiesta di autorizzazione
della produzione della documentazione medica sopravvenuta”
Parte convenuta:
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta voglia l'illustrissimo Tribunale adito in
accoglimento delle ragioni esposte nel presente atto:
- nel merito rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto e non provata.
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che la condotta dell'attrice non assurga
ad unico fattore causale del fatto, accertare che la condotta della stessa realizzi un preponderante
concorso di colpa con ogni conseguente statuizione”.
Svolgimento del procedimento
pagina 4 di 8 La sig.ra conveniva in giudizio il per ottenere il risarcimento dei Persona_1 Controparte_1
danni alla sua persona subiti in conseguenza di una caduta verificatasi in data 01/07/2016 alle ore
10:30, mentre percorreva a piedi Corso Carlo Alberto di lungo il tratto di marciapiede sito CP_1
davanti all'autoscuola ed al negozio Pettinato Home. CP_3
Assumeva l'attrice che, mentre camminava, “improvvisamente, rimaneva bloccata (più precisamente rimaneva incastrata con il piede sinistro) in una delle fessure della pavimentazione (fessura non segnalata) e rovinava a terra riportando rilevanti lesioni fisiche” (Cfr citazione)
Il si costituiva contestando la domanda attrice sia in termini di an sia di quantum. Controparte_1
Concessi dal i termini di cui all'art. 183, VI° comma, c.p.c., venivano depositate dalle parti le rispettive memorie con successiva ammissione delle prove orali.
Con provvedimento datato 05/03/2025 la d.ssa formulava una proposta conciliativa ex art CP_4
185 bis c.p.c. che prevedeva il versamento di euro 10.022,12 in favore dell'attrice da parte del
[...]
con abbandono del giudizio a spese di lite compensate. CP_1
Parte convenuta non aderiva alla suddetta proposta conciliativa.
Con atto di intervento volontario depositato in data 17/03/2025 si costituivano ex art. 302 c.p.c. i sigg.
e , unici eredi dell'attrice, deceduta in data 03 febbraio 2025. Parte_2 Controparte_2
All'udienza del 01/04/2025 la causa veniva assegnata al GOT che scrive.
Con provvedimento datato 02/04/2025, la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Prima di entrare nel merito della questione risulta doveroso premettere che nella domanda di risarcimento del danno proposta a titolo di responsabilità extracontrattuale, l'onere della prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile dedotto a fondamento dell'obbligazione risarcitoria della quale si chiede l'accertamento incombe sul danneggiato, tanto se si invoca una responsabilità ex art. 2051
c.c., quanto se si invoca una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. In base al rispettivo criterio di pagina 5 di 8 imputazione della responsabilità la domanda andrà quindi avanzata nei confronti del custode della cosa allorché il criterio di imputazione sia il rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. o nei confronti dell'autore del fatto illecito (materiale o morale), allorché il criterio di imputazione sia la colpa o il dolo (art. 2043
c.c.).
Nella fattispecie in esame deve ritenersi senz'altro applicabile l'art. 2051 c.c. non avendo l'amministrazione offerto temi di indagine che possano escluderne in concreto l'operatività.
Sebbene trattasi di una delle fattispecie speciali di responsabilità per le quali l'onere probatorio del danneggiato risulta alleggerito rispetto alla fattispecie generale del 2043 c.c., ma ciò non esime il danneggiato dal fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie speciale.
Sul punto, appare utile richiamare i principi consolidati secondo i quali in ragione dell'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2051 c.c., in base ai quali il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno;
al custode spetta, invece, la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Riguardo all'an
L'istruttoria svolta non ha permesso di individuare le cause dell'evento né di ricostruire con certezza la dinamica del sinistro così come narrata nell'atto di citazione.
Le dichiarazioni testimoniali del sig. marito dell'attrice e unico testimone presente Controparte_2
al momento del fatto, risulta lacunosa e pertanto non attendibile.
Il testimone, infatti, confermava il giorno e l'ora del fatto, ma ometteva di indicare il punto esatto in cui la moglie cadeva, o meglio, in quale fessura l'alluce del piede sinistro rimaneva incastrato;
ometteva altresì di confermare se le ciabatte indossate dalla moglie erano quelle rappresentate nella foto n. 18;
ometteva, infine, di riferire dove lui si trovasse rispetto alla moglie (Cfr Verbale del 26/06/2023: “Vero
che in data 1.7.2016 alle ore10.30 circa la signora appena uscita dal negozio Parte_1
Pettinato Home sito in Corso Carlo Alberto 89/C, scendeva sul marciapiede antistante al CP_1
pagina 6 di 8 loggiato che ospita il predetto negozio (rappresentato nel docc. 15 e 17 che si mostrano al teste) e, dopo qualche passo sul marciapiede per raggiungere la strada adiacente, rimaneva incastrata con l'alluce del piede sinistro in una fessura della pavimentazione (rappresentata nel doc. n.15 che si mostra al teste) e cadeva a terra”; “Si vero, sul marciapiede erano presenti delle fessure grandi come due dita. Confermo
le foto che mi vengono esibite”.)
Neppure la documentazione fotografica prodotta dalla è in grado di fornire elementi utili a Parte_1
supportare la tesi difensiva di parte attrice. Detta documentazione, infatti, essendo priva di un valido riferimento temporale, non consente la sicura riconducibilità dello stato dei luoghi al giorno dell'evento lesivo;
inoltre appare inverosimile che l'esigua dimensione delle fessure presenti lungo le fughe rappresentate nelle foto prodotte da parte attrice (V. doc. 15 citazione), possa aver determinato la caduta della Parte_1
L'istruttoria svolta, dunque, non ha permesso di individuare le cause dell'evento né di ricostruire con certezza la dinamica del sinistro così come narrata nell'atto di citazione.
In breve, in mancanza degli elementi necessari per la ricostruzione delle modalità dell'accaduto, non risulta individuabile il nesso causale che legherebbe la fessura presente sul marciapiede alla caduta dell'attrice.
In conclusione, l'assenza di prova in ordine alla dinamica del sinistro preclude completamente l'accertamento del fatto impeditivo, ovvero di non aver potuto evitare, pur avendo predisposto le necessarie cautele, il verificarsi del danno.
Per tutti i motivi sopra esposti la domanda di risarcimento dei danni formulata da parte attrice nei confronti del deve essere rigettata. Controparte_1
In ordine al governo delle spese di lite, in ragione della peculiarità delle questioni sottese alla decisione del relativo profilo della controversia, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra parte attrice ed il le spese processuali CP_1
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda di parte attrice;
COMPENSA le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti assenti ed allegazione al verbale.
Ancona, li 04/07/2025
Il GOT
dott.ssa Elisabetta Verducci
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4416/2021
tra
(deceduta in data 03/02/2025) Parte_1
IN QUALITA' DI EREDE DELLA SIG.RA Parte_2 Parte_1
Pt_1
IN QUALITA' DI EREDE DELLA SIG.RA Parte_2 Pt_3 Parte_1
Pt_1
ATTORI
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 04/07/2025 alle ore 10:46 innanzi al GOT dott.ssa Elisabetta Verducci, sono comparsi:
Per e , quali eredi della defunta Parte_2 Controparte_2 [...]
l'avv. GAGGIOTTI GIUSEPPE e la dott.ssa Anna Morbidoni ai fini della pratica forense. Per_1
Per il , l'avv. SGRIGNUOLI MASSIMO DEMETRIO, oggi sostituito Controparte_1
dall'avv. Sara Pierini;
è altresì presente la d.ssa ai fini della pratica forense. Persona_2
Il GOT invita le parti a precisare le conclusioni.
pagina 1 di 8 L'avv. Gaggiotti precisa le conclusioni come da atto di citazione e discute oralmente la causa riportandosi alle proprie note conclusive ed insiste nell'ammissione delle prove richieste e non ammesse, nonché nella richiesta di autorizzazione della produzione della documentazione medica sopravvenuta.
L'avv. Pierini precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione, si oppone all'ammissione delle richieste istruttorie avversarie e discute oralmente la causa riportandosi alla memoria conclusionale
Dopo la discussione orale, i difensori esonerano il GOT dalla successiva riconvocazione per la lettura della sentenza.
Alle ore 18:42 il GOT riapre il verbale e all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura assenti le parti.
Il GOT
Dott.ssa Elisabetta Verducci
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT dott.ssa Elisabetta Verducci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c.
la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4416/2021 R.G.
avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c.
promossa da:
( ) e Parte_2 C.F._1 Controparte_2
( ) entrambi, nella qualità di eredi di rappresentati e C.F._2 Parte_1
difesi dall'avv. Giuseppe Gaggiotti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Castelfidardo (AN) alla Via Meucci snc, in virtù di mandato posto a margine dell'atto di citazione
ATTORI
contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Sgrignuoli Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avvocatura Comunale ed elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, Largo XXIV
Maggio n. 1, giusta delega del Sindaco allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: pagina 3 di 8 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
➢ accertati i fatti di cui in narrativa, dichiarare che l'odierno convenuto, è responsabile dei danni
patiti dalla sig.ra nella fattispecie, quantificandone economicamente l'ammontare Parte_1
in € 17.755,00, o in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del procedimento
e, per l'effetto, condannare il a pagare alla sig.ra l'importo di € Controparte_1 Parte_1
17.755,00 oltre interessi e rivalutazione, o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare
all'esito del procedimento anche in via equitativa;
➢ accertati i fatti di cui in narrativa, dichiarare che la sig.ra per i fatti di cui in Parte_1
narrativa, ha anticipato spese per le cure mediche per complessivi € 1.631,30, o per quella maggiore o
minore somma che dovesse risultare all'esito del procedimento e, per l'effetto, condannare il
[...]
a rimborsare alla sig.ra l'importo di € 1.631,30 per le spese mediche CP_1 Parte_1
anticipate, oltre interessi, o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del
procedimento;
➢ con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Insiste nell'ammissione delle prove richieste e non ammesse, nonché nella richiesta di autorizzazione
della produzione della documentazione medica sopravvenuta”
Parte convenuta:
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta voglia l'illustrissimo Tribunale adito in
accoglimento delle ragioni esposte nel presente atto:
- nel merito rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto e non provata.
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che la condotta dell'attrice non assurga
ad unico fattore causale del fatto, accertare che la condotta della stessa realizzi un preponderante
concorso di colpa con ogni conseguente statuizione”.
Svolgimento del procedimento
pagina 4 di 8 La sig.ra conveniva in giudizio il per ottenere il risarcimento dei Persona_1 Controparte_1
danni alla sua persona subiti in conseguenza di una caduta verificatasi in data 01/07/2016 alle ore
10:30, mentre percorreva a piedi Corso Carlo Alberto di lungo il tratto di marciapiede sito CP_1
davanti all'autoscuola ed al negozio Pettinato Home. CP_3
Assumeva l'attrice che, mentre camminava, “improvvisamente, rimaneva bloccata (più precisamente rimaneva incastrata con il piede sinistro) in una delle fessure della pavimentazione (fessura non segnalata) e rovinava a terra riportando rilevanti lesioni fisiche” (Cfr citazione)
Il si costituiva contestando la domanda attrice sia in termini di an sia di quantum. Controparte_1
Concessi dal i termini di cui all'art. 183, VI° comma, c.p.c., venivano depositate dalle parti le rispettive memorie con successiva ammissione delle prove orali.
Con provvedimento datato 05/03/2025 la d.ssa formulava una proposta conciliativa ex art CP_4
185 bis c.p.c. che prevedeva il versamento di euro 10.022,12 in favore dell'attrice da parte del
[...]
con abbandono del giudizio a spese di lite compensate. CP_1
Parte convenuta non aderiva alla suddetta proposta conciliativa.
Con atto di intervento volontario depositato in data 17/03/2025 si costituivano ex art. 302 c.p.c. i sigg.
e , unici eredi dell'attrice, deceduta in data 03 febbraio 2025. Parte_2 Controparte_2
All'udienza del 01/04/2025 la causa veniva assegnata al GOT che scrive.
Con provvedimento datato 02/04/2025, la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Prima di entrare nel merito della questione risulta doveroso premettere che nella domanda di risarcimento del danno proposta a titolo di responsabilità extracontrattuale, l'onere della prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile dedotto a fondamento dell'obbligazione risarcitoria della quale si chiede l'accertamento incombe sul danneggiato, tanto se si invoca una responsabilità ex art. 2051
c.c., quanto se si invoca una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. In base al rispettivo criterio di pagina 5 di 8 imputazione della responsabilità la domanda andrà quindi avanzata nei confronti del custode della cosa allorché il criterio di imputazione sia il rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. o nei confronti dell'autore del fatto illecito (materiale o morale), allorché il criterio di imputazione sia la colpa o il dolo (art. 2043
c.c.).
Nella fattispecie in esame deve ritenersi senz'altro applicabile l'art. 2051 c.c. non avendo l'amministrazione offerto temi di indagine che possano escluderne in concreto l'operatività.
Sebbene trattasi di una delle fattispecie speciali di responsabilità per le quali l'onere probatorio del danneggiato risulta alleggerito rispetto alla fattispecie generale del 2043 c.c., ma ciò non esime il danneggiato dal fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie speciale.
Sul punto, appare utile richiamare i principi consolidati secondo i quali in ragione dell'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2051 c.c., in base ai quali il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno;
al custode spetta, invece, la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Riguardo all'an
L'istruttoria svolta non ha permesso di individuare le cause dell'evento né di ricostruire con certezza la dinamica del sinistro così come narrata nell'atto di citazione.
Le dichiarazioni testimoniali del sig. marito dell'attrice e unico testimone presente Controparte_2
al momento del fatto, risulta lacunosa e pertanto non attendibile.
Il testimone, infatti, confermava il giorno e l'ora del fatto, ma ometteva di indicare il punto esatto in cui la moglie cadeva, o meglio, in quale fessura l'alluce del piede sinistro rimaneva incastrato;
ometteva altresì di confermare se le ciabatte indossate dalla moglie erano quelle rappresentate nella foto n. 18;
ometteva, infine, di riferire dove lui si trovasse rispetto alla moglie (Cfr Verbale del 26/06/2023: “Vero
che in data 1.7.2016 alle ore10.30 circa la signora appena uscita dal negozio Parte_1
Pettinato Home sito in Corso Carlo Alberto 89/C, scendeva sul marciapiede antistante al CP_1
pagina 6 di 8 loggiato che ospita il predetto negozio (rappresentato nel docc. 15 e 17 che si mostrano al teste) e, dopo qualche passo sul marciapiede per raggiungere la strada adiacente, rimaneva incastrata con l'alluce del piede sinistro in una fessura della pavimentazione (rappresentata nel doc. n.15 che si mostra al teste) e cadeva a terra”; “Si vero, sul marciapiede erano presenti delle fessure grandi come due dita. Confermo
le foto che mi vengono esibite”.)
Neppure la documentazione fotografica prodotta dalla è in grado di fornire elementi utili a Parte_1
supportare la tesi difensiva di parte attrice. Detta documentazione, infatti, essendo priva di un valido riferimento temporale, non consente la sicura riconducibilità dello stato dei luoghi al giorno dell'evento lesivo;
inoltre appare inverosimile che l'esigua dimensione delle fessure presenti lungo le fughe rappresentate nelle foto prodotte da parte attrice (V. doc. 15 citazione), possa aver determinato la caduta della Parte_1
L'istruttoria svolta, dunque, non ha permesso di individuare le cause dell'evento né di ricostruire con certezza la dinamica del sinistro così come narrata nell'atto di citazione.
In breve, in mancanza degli elementi necessari per la ricostruzione delle modalità dell'accaduto, non risulta individuabile il nesso causale che legherebbe la fessura presente sul marciapiede alla caduta dell'attrice.
In conclusione, l'assenza di prova in ordine alla dinamica del sinistro preclude completamente l'accertamento del fatto impeditivo, ovvero di non aver potuto evitare, pur avendo predisposto le necessarie cautele, il verificarsi del danno.
Per tutti i motivi sopra esposti la domanda di risarcimento dei danni formulata da parte attrice nei confronti del deve essere rigettata. Controparte_1
In ordine al governo delle spese di lite, in ragione della peculiarità delle questioni sottese alla decisione del relativo profilo della controversia, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra parte attrice ed il le spese processuali CP_1
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda di parte attrice;
COMPENSA le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti assenti ed allegazione al verbale.
Ancona, li 04/07/2025
Il GOT
dott.ssa Elisabetta Verducci
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