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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/11/2025, n. 4736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4736 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 15767/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/11/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15767/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il Parte_1
10/08/1947 rappresentata e difesa dall'avv. FUSCHINO PASQUALE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.05.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuto a seguito di domanda del 26/09/2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis, con ricorso depositato il 11/12/2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle conclusioni.
A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un generico dissenso, che non rispetta i canoni della specificità previsti dall'art. 445 bis co. 6 c.p.c., che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal
CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche,
o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Difatti, il Ctu ha accuratamente valutato tutte le patologie di cui è affetta la ricorrente.
Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che la perizianda è affetta da “Cardiopatia sclero ipertensiva riconducibile alla II classe Nyha.
Vasculopatia cerebrale cronica di entità moderata-severa con associata presumibile depressione del tono dell'umore. con indici delle autonomie valutati fisiologici per
l'età, Artrosi polidistrettuale di entità moderata-severa con associata osteoporosi con turbe della deambulazione, Incontinenza urinaria gestita con pannoloni mutandina Parte non forniti dalla .
Difatti, il consulente concludeva: “Tali patologie comportano un'invalidità pari al
100%. Per quanto attiene l'indennità di accompagnamento NON la si può riconoscere in quanto le attuali capacità residuali funzionali consentono un'autonomia sia per quanto riguarda la deambulazione, sia per l'espletamento degli atti quotidiani della vita.
DECORRENZA: dal settembre 2023, visto la cronicità delle malattie invalidanti repertate alla visita da me effettuata, tutte già presenti con la medesima gravita all'epoca.”
E, tuttavia, ha concluso che nonostante la presenza di tali minorazioni, la ricorrente è ancora in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. Non sussistono, pertanto, i requisiti biologici richiesti dalla normativa vigente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
È dunque priva di pregio l'eccezione sollevata dalla ricorrente in ordine alla mancata considerazione delle predette patologie, dal momento che dalla perizia si evince una scrupolosa valutazione delle stesse e una motivata attribuzione dei relativi codici, come sopra evidenziato.
Le conclusioni del c.t.u. risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente alla eventuale perdita di autonomia e di relazioni interpersonali.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione e riconosce una percentuale di invalidità pari 100% dal settembre 2023;
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi
Aversa, 21/11/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/11/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15767/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il Parte_1
10/08/1947 rappresentata e difesa dall'avv. FUSCHINO PASQUALE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.05.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuto a seguito di domanda del 26/09/2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis, con ricorso depositato il 11/12/2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle conclusioni.
A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un generico dissenso, che non rispetta i canoni della specificità previsti dall'art. 445 bis co. 6 c.p.c., che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal
CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche,
o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Difatti, il Ctu ha accuratamente valutato tutte le patologie di cui è affetta la ricorrente.
Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che la perizianda è affetta da “Cardiopatia sclero ipertensiva riconducibile alla II classe Nyha.
Vasculopatia cerebrale cronica di entità moderata-severa con associata presumibile depressione del tono dell'umore. con indici delle autonomie valutati fisiologici per
l'età, Artrosi polidistrettuale di entità moderata-severa con associata osteoporosi con turbe della deambulazione, Incontinenza urinaria gestita con pannoloni mutandina Parte non forniti dalla .
Difatti, il consulente concludeva: “Tali patologie comportano un'invalidità pari al
100%. Per quanto attiene l'indennità di accompagnamento NON la si può riconoscere in quanto le attuali capacità residuali funzionali consentono un'autonomia sia per quanto riguarda la deambulazione, sia per l'espletamento degli atti quotidiani della vita.
DECORRENZA: dal settembre 2023, visto la cronicità delle malattie invalidanti repertate alla visita da me effettuata, tutte già presenti con la medesima gravita all'epoca.”
E, tuttavia, ha concluso che nonostante la presenza di tali minorazioni, la ricorrente è ancora in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. Non sussistono, pertanto, i requisiti biologici richiesti dalla normativa vigente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
È dunque priva di pregio l'eccezione sollevata dalla ricorrente in ordine alla mancata considerazione delle predette patologie, dal momento che dalla perizia si evince una scrupolosa valutazione delle stesse e una motivata attribuzione dei relativi codici, come sopra evidenziato.
Le conclusioni del c.t.u. risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente alla eventuale perdita di autonomia e di relazioni interpersonali.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione e riconosce una percentuale di invalidità pari 100% dal settembre 2023;
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi
Aversa, 21/11/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna