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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/12/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1442/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1442/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
[...]
Controparte_1
RESISTENTI
Oggi 11 dicembre 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Mugnai Elena Con per il dott. Manganiello Luigi per l'avv. Cesolini Mario CP_3 i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1442/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUGNAI ELENA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio ex art Controparte_4 P.IVA_1 417 bis cpc dei funzionari dott. MANGENIELLO LUGI e dott.ssa MANZELLA ALESSANDRA
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_5 P.IVA_2 dell'avv. CESOLINI MARIO
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Co
1. ha convenuto in giudizio e per vedere accolte nel merito le seguenti Parte_1 CP_7 conclusioni:<<… accertare il difetto di legittimazione passiva del Sig. quale legale Parte_1 rappresentante di , e dunque l'illegittimità della cartella di pagamento n. Controparte_8
00720220006219340000 di cui all'intimazione n. 00720249001663714000 notificata in data 05.11.2024, afferente alla somma complessiva di euro 11.578,00 per sanzioni amministrative relative alle violazioni all'art 3 comma 3 Decreto Legge 22 febbraio 2022 n. 12 conv. in Legge 2002 n. 73 sostituito dall'art 22 comma 1 Decreto Lgs 2015 n. 151 (Misure contrasto del lavoro sommerso e irregolare).
Conseguentemente, per tutti i motivi illustrati in ricorso, voglia dichiarare la revoca e/o l'annullamento dei provvedimenti impugnati…>>.
2. Il ricorrente – premesso che la cartella di pagamento opposta afferisce all'ordinanza ingiunzione n. Co 286/2020 notificatagli dall in data 21.6.2022 in qualità di trasgressore legale rappresentante di
[...]
– eccepisce la totale estraneità rispetto all'amministrazione/rappresentanza della Controparte_8 società, asserendo di essere stato vittima di raggiri e non avendo sottoscritto alcun incarico e/o contratto societario, né rivestito il ruolo di legale rappresentante della società. Co
3. Si è costituito in giudizio che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, concludendo nel merito
1 per il rigetto del ricorso.
4. Previo rinnovo della notifica, si è costituita in giudizio, seppur tardivamente, anche che ha CP_3 parimenti eccepito il difetto di legittimazione passiva, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso.
5. La causa, istruita per documenti, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
6. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
7. In primo luogo deve rilevarsi che è documentata in atti la notifica a mani del ricorrente dell'ordinanza ingiunzione in data 21.6.2022, ordinanza che tuttavia non risulta tempestivamente impugnata dal ricorrente, con conseguente irretrattabilità del credito in essa portato.
8. A ciò deve aggiungersi che, pur deducendo il difetto di notifica della cartella di pagamento richiamata nell'intimazione opposta, parte ricorrente deduce quale unico motivo di doglianza la non titolarità del credito, allegando “per mero tuziorismo difensivo” e senza formulare alcuna ulteriore eccezione, di non aver “mai ricevuto alcuna successiva comunicazione in merito alla cartella di pagamento oggi impugnata”
(pag. 3 ric. penultimo cpv.).
9. Tale unico motivo di doglianza risulta peraltro del tutto sfornito di prova, non potendosi certamente ritenere tale la denuncia querela in atti, né l'opposizione alla richiesta di archiviazione della Procura fiorentina, esitata nell'archiviazione del procedimento per prescrizione, tanto più se si considera il valore certificativo della visura camerale in atti in cui il ricorrente, nel periodo oggetto delle violazioni contestate con l'ordinanza ingiunzione, risulta amministratore e legale rappresentante della società CP_9
Co (cfr, doc. 11 ).
10. Ebbene, a prescindere da ogni ulteriore valutazione degli argomenti delle parti convenute e stante, si ribadisce, la formulazione di tale unico motivo di doglianza, in applicazione del principio della ragione più liquida deve concludersi per il rigetto del ricorso, con liquidazione delle spese secondo il principio di soccombenza secondo gli importi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza di lavoro di valore Co ricompreso tra € 5200,00 ed € 26.000,00, con applicazione, nei confronti dell difesosi tramite funzionari, della riduzione dell'art 9 d. lgs 19/2015.
11.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento a favore delle parti resistenti delle spese di lite che si liquidano in Parte_1
Co
€ 1680,00 oltre 15% rimborso spese forfettario a favore dell ed in € 2100,00, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA a favore di . CP_3
Livorno, 11 dicembre 2025
2 Il Giudice dott. Federica Manfrè
3
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1442/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
[...]
Controparte_1
RESISTENTI
Oggi 11 dicembre 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Mugnai Elena Con per il dott. Manganiello Luigi per l'avv. Cesolini Mario CP_3 i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1442/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUGNAI ELENA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio ex art Controparte_4 P.IVA_1 417 bis cpc dei funzionari dott. MANGENIELLO LUGI e dott.ssa MANZELLA ALESSANDRA
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_5 P.IVA_2 dell'avv. CESOLINI MARIO
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Co
1. ha convenuto in giudizio e per vedere accolte nel merito le seguenti Parte_1 CP_7 conclusioni:<<… accertare il difetto di legittimazione passiva del Sig. quale legale Parte_1 rappresentante di , e dunque l'illegittimità della cartella di pagamento n. Controparte_8
00720220006219340000 di cui all'intimazione n. 00720249001663714000 notificata in data 05.11.2024, afferente alla somma complessiva di euro 11.578,00 per sanzioni amministrative relative alle violazioni all'art 3 comma 3 Decreto Legge 22 febbraio 2022 n. 12 conv. in Legge 2002 n. 73 sostituito dall'art 22 comma 1 Decreto Lgs 2015 n. 151 (Misure contrasto del lavoro sommerso e irregolare).
Conseguentemente, per tutti i motivi illustrati in ricorso, voglia dichiarare la revoca e/o l'annullamento dei provvedimenti impugnati…>>.
2. Il ricorrente – premesso che la cartella di pagamento opposta afferisce all'ordinanza ingiunzione n. Co 286/2020 notificatagli dall in data 21.6.2022 in qualità di trasgressore legale rappresentante di
[...]
– eccepisce la totale estraneità rispetto all'amministrazione/rappresentanza della Controparte_8 società, asserendo di essere stato vittima di raggiri e non avendo sottoscritto alcun incarico e/o contratto societario, né rivestito il ruolo di legale rappresentante della società. Co
3. Si è costituito in giudizio che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, concludendo nel merito
1 per il rigetto del ricorso.
4. Previo rinnovo della notifica, si è costituita in giudizio, seppur tardivamente, anche che ha CP_3 parimenti eccepito il difetto di legittimazione passiva, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso.
5. La causa, istruita per documenti, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
6. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
7. In primo luogo deve rilevarsi che è documentata in atti la notifica a mani del ricorrente dell'ordinanza ingiunzione in data 21.6.2022, ordinanza che tuttavia non risulta tempestivamente impugnata dal ricorrente, con conseguente irretrattabilità del credito in essa portato.
8. A ciò deve aggiungersi che, pur deducendo il difetto di notifica della cartella di pagamento richiamata nell'intimazione opposta, parte ricorrente deduce quale unico motivo di doglianza la non titolarità del credito, allegando “per mero tuziorismo difensivo” e senza formulare alcuna ulteriore eccezione, di non aver “mai ricevuto alcuna successiva comunicazione in merito alla cartella di pagamento oggi impugnata”
(pag. 3 ric. penultimo cpv.).
9. Tale unico motivo di doglianza risulta peraltro del tutto sfornito di prova, non potendosi certamente ritenere tale la denuncia querela in atti, né l'opposizione alla richiesta di archiviazione della Procura fiorentina, esitata nell'archiviazione del procedimento per prescrizione, tanto più se si considera il valore certificativo della visura camerale in atti in cui il ricorrente, nel periodo oggetto delle violazioni contestate con l'ordinanza ingiunzione, risulta amministratore e legale rappresentante della società CP_9
Co (cfr, doc. 11 ).
10. Ebbene, a prescindere da ogni ulteriore valutazione degli argomenti delle parti convenute e stante, si ribadisce, la formulazione di tale unico motivo di doglianza, in applicazione del principio della ragione più liquida deve concludersi per il rigetto del ricorso, con liquidazione delle spese secondo il principio di soccombenza secondo gli importi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza di lavoro di valore Co ricompreso tra € 5200,00 ed € 26.000,00, con applicazione, nei confronti dell difesosi tramite funzionari, della riduzione dell'art 9 d. lgs 19/2015.
11.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento a favore delle parti resistenti delle spese di lite che si liquidano in Parte_1
Co
€ 1680,00 oltre 15% rimborso spese forfettario a favore dell ed in € 2100,00, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA a favore di . CP_3
Livorno, 11 dicembre 2025
2 Il Giudice dott. Federica Manfrè
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