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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/06/2025, n. 3281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3281 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3033/2025
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3033/2025
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 26 giugno 2025 ad ore 10.33 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per 'avv. COCO ROSARIO Parte_1
Per nessuno è comparso Controparte_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte ricorrente precisa le conclusioni come da note depositate, precisa che nel frattempo gli oneri condominiali scaduti sono aumentati e sono stati pagati dal ricorrente. Insiste nella risoluzione del contratto di locazione in oggetto e nella condanna al rilascio dell'immobile
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3033/2025 promossa da:
(cf ), nato a [...], il [...] elett. Parte_1 C.F._1
dom. in CORSO ITALIA 171 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv. COCO ROSARIO
(cf ) giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE
Contro
(cf ), nata in [...], il Controparte_1 C.F._3
31/07/1980, res. in Catania, via Plebiscito n.640 - contumace
RESISTENTE
Avente ad oggetto: risoluzione contratto locazione uso abitativo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 27.10.2024, il ricorrente, premesso il contratto di locazione, registrato in data
15.04.2022, con la resistente, avente ad oggetto l'immobile sito in Catania via Plebiscito n.640 p.2, ed ivi meglio descritto per un canone mensile di € 450,00, riferiva che parte conduttrice si era resa morosa del pagamento degli oneri condominiali relativi al consuntivo 2023 e le quattro rate trimestrali del pagina 2 di 4 2024, per un importo complessivo di € 1.725,31, e chiedeva, pertanto, convalidarsi l'intimato sfratto per morosità, nonché il rilascio dell'immobile, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 20.03.2025, tenuto conto della mancata comparizione di parte resistente e dell'inidoneità della notifica ex art. 143 cpc ai fini della convalida dello sfratto per morosità, veniva disposto il mutamento del rito. All'udienza del 26.06.2025, a seguito di discussione orale, la causa viene posta in decisione sulle conclusioni indicate come in atti.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di non costituita benchè Controparte_1
ritualmente citata.
Nel merito, le domande attoree sono fondate.
Risulta dagli atti di causa, che con contratto di locazione registrato in data 15.04.2022, il ricorrente concedeva in locazione alla resistente l'immobile suindicato per il canone mensile di € 450,00. Inoltre, ai sensi dell'art.5 del contratto di locazione in oggetto sono a carico della conduttrice gli oneri condominiali.
Sotto tale profilo, in punto di diritto, il locatore che convenga in giudizio il conduttore per il pagamento delle spese condominiali ex art. 9 della l. n. 392 del 1978 adempie il proprio onere probatorio producendo i rendiconti dell'amministratore approvati dai condomini, mentre spetta al conduttore l'onere di sollevare specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo a tale scopo visione dei documenti giustificativi oppure ottenendone l'esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c., contestazioni non sollevate nella specie, rimanendo la conduttrice, peraltro, contumace (Cass. Civ.,
n.29329/2019).
Nel caso che occupa, appare, pertanto, provato che la stessa risulta inadempiente al pagamento dei predetti oneri, relativi al consuntivo 2023 ed alle quattro rate trimestrali del 2024, per un importo complessivo di € 1.725,31, oltre quelli successivamente scaduti, come documentato in atti. Sicchè, ai sensi degli artt.5 e 9 della L. 392/1978, il mancato pagamento degli oneri accessori, quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, come nella specie, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile. Gli oneri accessori, invero, costituiscono una componente del canone e il loro mancato pagamento determina l'operatività delle condizioni previste dall'articolo 5 legge 392/1978, dovendosi, peraltro, evidenziare che, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 431 del 1998, l'articolo 9 della legge 392/1978 continua ad essere efficace, in via suppletiva, laddove come nella specie le parti non abbiano derogato al suo disposto nel regolamento contrattuale (Tribunale di Palermo n.3046/21).
Per tali motivi, il contratto di locazione oggetto del contendere va risolto per grave inadempimento della conduttrice e quest'ultima va condannata al rilascio dell'immobile in favore del ricorrente.
pagina 3 di 4 Le spese processuali, seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, riducendosi i compensi ivi previsti in ragione di un terzo, avuto riguardo all'effettivo valore e alla non complessità della controversia e decurtato della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, previa dichiarazione di contumacia di così provvede: Controparte_1
- dichiara risolto per grave inadempimento della conduttrice il contratto di locazione inter partes, registrato in data 15.04.2022, avente ad oggetto l'immobile di cui in motivazione;
- condanna la resistente al rilascio immediato in favore del ricorrente del bene immobile oggetto del contratto;
- condanna parte resistente, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.134,00 per compensi, oltre € 88,70 per spese vive, oltre IVA , CPA e spese generali (15%) come per legge.
Verbale chiuso alle ore 10.38
IL GIUDICE
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3033/2025
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 26 giugno 2025 ad ore 10.33 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per 'avv. COCO ROSARIO Parte_1
Per nessuno è comparso Controparte_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte ricorrente precisa le conclusioni come da note depositate, precisa che nel frattempo gli oneri condominiali scaduti sono aumentati e sono stati pagati dal ricorrente. Insiste nella risoluzione del contratto di locazione in oggetto e nella condanna al rilascio dell'immobile
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3033/2025 promossa da:
(cf ), nato a [...], il [...] elett. Parte_1 C.F._1
dom. in CORSO ITALIA 171 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv. COCO ROSARIO
(cf ) giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE
Contro
(cf ), nata in [...], il Controparte_1 C.F._3
31/07/1980, res. in Catania, via Plebiscito n.640 - contumace
RESISTENTE
Avente ad oggetto: risoluzione contratto locazione uso abitativo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 27.10.2024, il ricorrente, premesso il contratto di locazione, registrato in data
15.04.2022, con la resistente, avente ad oggetto l'immobile sito in Catania via Plebiscito n.640 p.2, ed ivi meglio descritto per un canone mensile di € 450,00, riferiva che parte conduttrice si era resa morosa del pagamento degli oneri condominiali relativi al consuntivo 2023 e le quattro rate trimestrali del pagina 2 di 4 2024, per un importo complessivo di € 1.725,31, e chiedeva, pertanto, convalidarsi l'intimato sfratto per morosità, nonché il rilascio dell'immobile, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 20.03.2025, tenuto conto della mancata comparizione di parte resistente e dell'inidoneità della notifica ex art. 143 cpc ai fini della convalida dello sfratto per morosità, veniva disposto il mutamento del rito. All'udienza del 26.06.2025, a seguito di discussione orale, la causa viene posta in decisione sulle conclusioni indicate come in atti.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di non costituita benchè Controparte_1
ritualmente citata.
Nel merito, le domande attoree sono fondate.
Risulta dagli atti di causa, che con contratto di locazione registrato in data 15.04.2022, il ricorrente concedeva in locazione alla resistente l'immobile suindicato per il canone mensile di € 450,00. Inoltre, ai sensi dell'art.5 del contratto di locazione in oggetto sono a carico della conduttrice gli oneri condominiali.
Sotto tale profilo, in punto di diritto, il locatore che convenga in giudizio il conduttore per il pagamento delle spese condominiali ex art. 9 della l. n. 392 del 1978 adempie il proprio onere probatorio producendo i rendiconti dell'amministratore approvati dai condomini, mentre spetta al conduttore l'onere di sollevare specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo a tale scopo visione dei documenti giustificativi oppure ottenendone l'esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c., contestazioni non sollevate nella specie, rimanendo la conduttrice, peraltro, contumace (Cass. Civ.,
n.29329/2019).
Nel caso che occupa, appare, pertanto, provato che la stessa risulta inadempiente al pagamento dei predetti oneri, relativi al consuntivo 2023 ed alle quattro rate trimestrali del 2024, per un importo complessivo di € 1.725,31, oltre quelli successivamente scaduti, come documentato in atti. Sicchè, ai sensi degli artt.5 e 9 della L. 392/1978, il mancato pagamento degli oneri accessori, quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, come nella specie, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile. Gli oneri accessori, invero, costituiscono una componente del canone e il loro mancato pagamento determina l'operatività delle condizioni previste dall'articolo 5 legge 392/1978, dovendosi, peraltro, evidenziare che, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 431 del 1998, l'articolo 9 della legge 392/1978 continua ad essere efficace, in via suppletiva, laddove come nella specie le parti non abbiano derogato al suo disposto nel regolamento contrattuale (Tribunale di Palermo n.3046/21).
Per tali motivi, il contratto di locazione oggetto del contendere va risolto per grave inadempimento della conduttrice e quest'ultima va condannata al rilascio dell'immobile in favore del ricorrente.
pagina 3 di 4 Le spese processuali, seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, riducendosi i compensi ivi previsti in ragione di un terzo, avuto riguardo all'effettivo valore e alla non complessità della controversia e decurtato della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, previa dichiarazione di contumacia di così provvede: Controparte_1
- dichiara risolto per grave inadempimento della conduttrice il contratto di locazione inter partes, registrato in data 15.04.2022, avente ad oggetto l'immobile di cui in motivazione;
- condanna la resistente al rilascio immediato in favore del ricorrente del bene immobile oggetto del contratto;
- condanna parte resistente, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.134,00 per compensi, oltre € 88,70 per spese vive, oltre IVA , CPA e spese generali (15%) come per legge.
Verbale chiuso alle ore 10.38
IL GIUDICE
pagina 4 di 4