Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/03/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2279 del 2018 - Pag. 1 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2279/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “solo danni a cose” e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti LEONARDO CELESTE e MADDALENA ACCOGLI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte Appellante –
E
, C.F. , parte nata in Germania in [...] Controparte_1 C.F._2
24.11.1972, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
, C.F. , parte nata a [...] in data [...], Persona_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. LEONARDO R. FILARETI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte appellata –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado e la sentenza appellata. Con atto di citazione notificato e depositato in Cancelleria in data 28.02.2017,
[...]
ha proposto domanda giudiziale nei confronti di , in Parte_1 Controparte_1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
dinanzi al Giudice di Pace di Rossano, allegando che:
[...]
- In data 6.04.2016 alle ore 15:00 in Cariati il minore alla guida Persona_1 della sua bicicletta percorreva Via SS108Ter con direzione di marcia Terravecchia-
Cariati.
- Il minore, giunto in prossimità dell'intersezione tra la SS108 Ter e c.da Vignola, perdeva il controllo del proprio mezzo ed invadeva la corsia riservata alla circolazione in senso inverso, impattando frontalmente l'auto CI PS, tg. EJ890FB, condotta e di proprietà di , che percorreva regolarmente, nella propria corsia, la Parte_1
Via SS 108 Ter, con direzione di marcia opposta al primo.
- In conseguenza del suddetto impatto, cui assistevano numerosi astanti, l'auto di
[...]
riportava danni quantificabili in € 1.367,24, per la riparazione e la Parte_1 sostituzione dei pezzi rimasti danneggiati, nonché in € 500,00 per il fermo tecnico e/o per il mancato godimento del veicolo nel periodo necessario alla riparazione, salvo diversa quantificazione in corso di causa.
- Detto sinistro è da imputare all'esclusiva e grave responsabilità del minore Per_1
ed alla sua negligenza, imprudenza o comunque imperizia nella condotta
[...] di guida.
- L'esponente inviava formale richiesta di risarcimento danni al convenuto senza esito alcuno.
- Il convenuto nella spiegata qualità, pertanto, risulta ancora tenuto al pagamento dell'importo di € 1.867,24 in favore dell'attore.
- L'istante esperiva senza esito positivo la procedura di cui all'art. 3 D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014.
- risultava ogni successivo tentativo per ottenere il pagamento di tale importo Pt_2 ovvero di un equo importo risarcitorio, al fine di un bonario componimento della lite.
Ciò posto, ha concluso chiedendo al Giudice di Pace di Rossano di: Parte_1
a. Accertare e dichiarare che quanto esposto in premessa è fondato in fatto e in diritto. b. Condannare, per l'effetto, il convenuto, nella spiegata qualità, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 1.867,24 a ristoro dei danni meccanici, nonché dei danni per fermo tecnico e/o per il mancato godimento del veicolo nel periodo necessario alla riparazione riportati dalla sua autovettura, ovvero in altra somma ritenuta di giustizia, da onerarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi legali su detta dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo, il tutto, comunque, nei limiti di competenza per valore del Giudice di Pace adito.
c. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 9.03.2017, si è costituito in giudizio , in qualità di genitore esercente la responsabilità Controparte_1 genitoriale sul figlio minore , il quale ha allegato che: Persona_1
- La domanda è infondata in quanto l'attore non ha fornito alcuna prova determinante e convincente ex art. 2697 c.c. tesa a suffragare e a rendere credibile il petitum attoreo, offrendo una descrizione della dinamica del sinistro generica, confusa e inverosimile.
- Risulta, invece, che al minore non è imputabile alcuna Persona_1 responsabilità in ordine alla causazione del sinistro di che trattasi, il quale, diversamente,
è imputabile esclusivamente alla condotta di guida colpevole e antigiuridica di
[...]
. Parte_1
- , unitamente al padre, siccome sono entrambi ciclisti Persona_1 amatoriali che abitualmente (ovvero 3 o 4 volte alla settimana) percorrono lunghe distanze (da 50 a 130 km), stavano viaggiando a velocità moderata e adeguata alle condizioni della strada in discesa e curvilinea sulla S.P. 108 Ter, in direzione mare, rientrando da Terravecchia e, giunti l'uno dietro all'altro, nel tratto di strada tra il
“Torrione Ciccopiedi” e il , il minore veniva investito frontalmente Persona_2 dall'autovettura CI PS tg. EJ890FB, condotta dall'attore che procedeva a velocità sostenuta ed al centro della carreggiata, occupando anche la corsia riservata al senso di marcia opposto.
- Nella stessa circostanza, l'incauto automobilista, qualche secondo prima, aveva rischiato di investire l'odierno convenuto che viaggiava davanti ad una distanza di circa 20/30 metri ed era riuscito ad evitare l'impatto guadagnando la parte estrema della carreggiata.
- La responsabilità del sinistro è imputabile quindi esclusivamente a
[...]
che avrebbe dovuto mantenere un comportamento di guida più diligente Parte_1 ovverosia una velocità adeguata alle condizioni della strada, trattandosi di centro abitato e curvilineo.
- La pretesa attorea è dunque destituita di fondamento, mancando di ogni suffragio probatorio, sia sull'an che sul quantum, oltre che inadeguatamente motivata considerato che, in ogni caso, sulla dinamica occorre rilevare e risolvere i molti dubbi che si adombrano circa la ricostruzione del sinistro, così come descritto nell'atto introduttivo, ovvero nella sua dinamica, nell'accertamento delle relative responsabilità e nella R.G. n. 2279 del 2018 - Pag. 3 di 17
determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa che è rimessa al Giudice di merito.
- I fatti per come esposti dall'attore e posti alla base della domanda non risultano sorretti da una adeguata motivazione, né da una esposizione dettagliata e precisa tale da risultare esente da vizi di logica e di diritto.
- Tali elementi sono necessari ed indispensabili ma risultano assenti nell'atto introduttivo del giudizio di controparte e, pertanto, la domanda deve essere disattesa e censurata. Tanto premesso, , in qualità di genitore esercente la responsabilità Controparte_1 genitoriale sul figlio minore , ha chiesto al Giudice di Pace Persona_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a. Riconoscere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa imputabili esclusivamente a e per l'effetto rigettare la domanda attrice nei Parte_1 confronti di , nella qualità spiegata, perché inverosimile, illegittima ed Controparte_1 infondata sia in fatto che in diritto.
b. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. La causa di primo grado è stata istruita mediante l'escussione di 6 testimoni. All'esito della istruttoria, le parti all' udienza del 15.12.2017 hanno precisato le proprie conclusioni come in atti e la causa è stata trattenuta per la decisione.
Con sentenza n. 56/2018, depositata in data 31.01.2018 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 362/2017 R.G., il Giudice di Pace di Rossano ha rigettato la domanda con compensazione delle spese di lite.
2. I motivi d'appello, i fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data
3.08.2018 ha proposto appello avverso la prefata sentenza per i seguenti Parte_1 motivi:
- Premessi i fatti di causa, lo svolgimento del procedimento di primo grado e indicate le parti della sentenza gravata, con il primo motivo d'appello si eccepisce il manifesto travisamento dei fatti. L'errata valutazione delle risultanze istruttorie, l'omessa e illogica motivazione in ordine alla prova del fatto e alle allegazioni difensive delle parti.
Il giudice di primo grado ha omesso di valorizzare il complesso degli elementi sulla cui scorta la domanda dell'attore è provata. Si evidenzia l'erroneità del ragionamento operato dal Giudice, completamente disancorato da ogni risultanza processuale, l'infondatezza e la contraddittorietà delle succinte motivazioni addotte a sostegno della decisione, l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, nonché la mancata valutazione delle innumerevoli contraddizioni delle dichiarazioni rese dai testi indicati dall'appellato.
- È opportuno e doveroso rimarcare che l'istruttoria espletata ha permesso di accertare in maniera inequivocabile la sussistenza dei presupposti di legge per affermarsi la responsabilità dell'appellato, nella spiegata qualità per i danni subiti dall'autovettura di proprietà di , vale a dire l'esistenza del suesposto sinistro, i danni riportati Parte_1 dell'auto di proprietà dell'attore, circostanze mai specificatamente contestate, nonché la responsabilità grave, esclusiva e totale del minore figlio Persona_1 dell'appellato, nella causazione del sinistro.
- I testi , e hanno fornito una rappresentazione Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 dell'accaduto spontanea, disinteressata e circostanziata, a piena conferma di quanto asserito da parte appellante;
la loro deposizione ha offerto un valido supporto probatorio risolvendosi in una narrazione coerente e logica e dal contenuto sicuramente attendibile. R.G. n. 2279 del 2018 - Pag. 4 di 17
Le circostanze riferite dai testi e richiamate nell'atto d'appello, sono state ignorate e disattese dal Giudice di prime cure che non ne ha fatto cenno nella parte motiva della sentenza. È vero che l'app. non è stato testimone oculare del sinistro, ma va evidenziato che i Tes_1 carabinieri di Cariati, intervenuti sul luogo del sinistro, hanno perfettamente individuato il punto d'urto tra i veicoli nella corsia di pertinenza di (circostanza pacifica, Parte_1 tranne che al teste , indicato da parte appellata), evidenziato in maniera Testimone_4 inequivocabile, dalla presenza di detriti che sono caduti perpendicolarmente al momento dell'impatto, dalla presenza statica dell'auto dello nello stesso punto, a riprova Pt_1 dell'incontestabile invasione di corsia da parte del minore ciclista. Il teste che il giudice ha erroneamente indicato come , Tes_2 Testimone_5 confondendolo con quest'ultimo che ha invece confermato i danni subiti dall'auto dell'appellante, ha confermato di aver “assistito all'incidente per cui è causa e mi trovavo occasionalmente a passare nel luogo dove è avvenuto l'incidente nel centro storico di Cariati;
ho visto due bici che scendevano, la prima [quella del convenuto CP_1
] è transitata regolarmente, mentre la seconda [quella del minore
[...] Per_1
] in prossimità di una curva, ha invaso la corsia opposta a quella sua,
[...] andando ad urtare contro un'autovettura che stava salendo”. Il teste ha precisato che “l'autovettura teneva la sua destra anche se non c'era una Tes_2 linea di mezzeria” e che “l'urto si è concretizzato nella parte anteriore destra dell'autovettura (…) in seguito all'urto il ragazzo è andato a sbattere dapprima sulla macchina e poi è caduto per terra (…) l'urto è avvenuto in prossimità del torrione”. Il teste erroneamente indicato dal giudice come teste ha dichiarato “il Tes_3 Tes_6
6.04.2016, verso in cariati, alla guida di una bicicletta percorreva la Persona_1 via SS108ter con direzione di marcia Terravecchia-Cariati; sono a conoscenza di ciò perché nell'occasione mi trovavo nel centro storico di Cariati (…) ad una distanza di circa 5,6 metri dal punto ove è successo l'incidente, che ho visto” e che “ Persona_1 giunto in prossimità dell'incrocio tra via SS 108 ter [con altra via per mero errore non trascritta], invadeva la corsia riservata alla circolazione in senso inverso ed impattava frontalmente l'auto condotta da ”, nonché che “l'urto avveniva nella corsia Parte_1 di pertinenza dell'auto condotta di ”. Parte_1
I fatti, le circostanze e le peculiarità riferite dai suddetti testi sono attendibili in quanto tutti disinteressati, si sovrappongono perfettamente e non differiscono in nessun modo con la realtà narrata negli atti dallo stesso attore. Le lievi dimenticanze sono comprensibili ad oltre un anno dall'evento e militano a far valutare la genuinità degli stessi testi. I testi comunque sono stati precisi nella ricostruzione degli elementi più rilevanti del fatto: la direzione di marcia, il colore dell'auto, il punto d'urto.
- Le considerazioni dei testi della controparte invece sono infondate, generiche, prive di riscontro fattuale e probatorio, risolvendosi in mere dichiarazioni di parte miratamente congegnate ad una ricostruzione alternativa ed improbabile dell'evento onde addivenire ad un diniego del giusto ristoro dell'appellante per i danni subiti.
- Il teste di parte appellata riferiva di trovarsi nell'occasione discesa Testimone_7 dell'est S 108 terra - in contraddizione con il teste -, ad una distanza di Testimone_4 circa 30 metri e di aver visto passare prima e poi , in Persona_1 Controparte_1 contraddizione con gli ulteriori testi e con il narrato dell'appellato. ha Testimone_7 inoltre riferito che “attratto dalle urla mi sono girato verso la curva”, ma questa circostanza far ritenere che il teste stesse percorrendo via SS 108 ter in direzione di marcia opposta al minore verso Terravecchia - in quanto si girava verso la curva posta in direzione cariati - e che lo stesso non veda direttamente il momento dell'impatto, né la precedente traiettoria del R.G. n. 2279 del 2018 - Pag. 5 di 17
ciclista e né soprattutto la direzione del veicolo condotta dall'attore, girandosi verso la curva e verso il veicolo solo dopo essere stato attratto dalle urla del minore. Le ulteriori circostanze riferite prima di essersi girato sono prive di valore.
- Da ultimo ulteriore elemento atto a far ritenere l'inattendibilità del teste Testimone_7
è data dalla circostanza riferita secondo cui “l'incidente è avvenuto in prossimità di una curva, la parte anteriore era visibile dai conducenti antagonisti”. Ciò, tuttavia, è smentito dai carabinieri intervenuti che posizionano il punto d'urto tra i veicoli immediatamente dopo la curva, descritta dai rilievi come una curva priva di visuali in entrambe le direzioni
Lo stesso teste riferisce che l'auto era di colore rosso l'auto di era di Parte_1 colore bianco come si evince dalle foto in atti. Il test inoltre ha riferito che il fratello ossia stava scendendo con la macchina da una strada parallela proveniente da Testimone_7 via Vignola ma questa circostanza è in contraddizione con quanto riferito da Tes_7 che ha riferito di essere “nella discesa della SS 108 ter ad una distanza di circa 30
[...] metri”, quindi in una via diversa, ad una distanza non visibile da e Testimone_4 soprattutto a piedi e non in auto.
Non è dato comprendere come possa ricostruire il sinistro e la traiettoria Testimone_4 seguita dal ciclista avendo la visuale completamente coperta non solo dall'auto di
[...]
ma dalla curva priva di visuale. Parte_1
Il fatto che il sinistro sia avvenuto nella corsia della bici è poi in contraddizione con quanto riferito dai testi di parte convenuta, dai rilievi dei carabinieri e anche con la ricostruzione di parte avversa.
nel riferire “di un ciclista che seguiva il minore e che non vi era altro Testimone_4 ciclista che lo precedeva” contraddice la ricostruzione di parte convenute che sostiene il contrario.
- Le dichiarazioni rese dai testi di controparte sono quindi contraddittorie, sospette e irrilevanti ai fini della decisione, dato che hanno invano cercato una ricostruzione alternativa della dinamica del sinistro, assolutamente incompatibile con le ulteriori risultanze dell'istruttoria espletata, con gli elementi fattuali esistenti e con il narrato dell'appellato.
- L'appellante ha fornito nel giudizio di primo grado ulteriori elementi atti a far ritenere l'esclusiva grave e totale responsabilità del sinistro in capo al minore I Persona_1 carabinieri intervenuti hanno individuato il punto d'urto tra i veicoli nella corsia di pertinenza di , i depositati i rilevamenti satellitari hanno dimostrato che Parte_1
l'attore percorreva via SS 108 ter a 30 km/h ossia ampiamente inferiore al limite di velocità del centro abitato.
- Inoltre, i carabinieri non hanno elevato alcun verbale nei confronti del medesimo.
- La strumentazione GPS ha permesso di individuare il punto di impatto in piena corrispondenza con quello individuato dai rilievi dei carabinieri smentendo la ricostruzione dell'appellato.
- ulteriore elemento di valutazione dato ai danni riportati dalla bici che risultava spezzata in due parti all'altezza del manubrio e ciò milita a far ritenere con assoluta certezza una velocità sicuramente elevata del ciclista e comunque non commisurata alle condizioni del tratto di strada percorso. Non risulta che il minore abbia tentato di frenare per evitare l'impatto.
- il minore facendo affidamento sulla traiettoria percorsa prima dal padre che lo precedeva a inteso impegnare la curva ove è avvenuto l'impatto disegnando una traiettoria all'interno della corsia riservata alla circolazione in senso inverso non avvedendosi dell'auto, a cagione anche della curva priva di visuale, ed impattando la frontalmente.
- è improbabile che il minore si sia spostato sulla corsia di sinistra per evitare l'impatto, in quanto ciò cozza con il punto d'urto dell'autoveicolo; con la descritta dinamica il ciclista avrebbe impattato l'auto dell'attore lateralmente o al massimo sulla parte anteriore sinistra;
al R.G. n. 2279 del 2018 - Pag. 6 di 17
contrario l'auto è stata impattata sulla parte anteriore destra e quindi frontalmente, non a seguito di un repentino spostamento o cambiamento di direzione.
- nulla poteva fare per evitare l'impatto in quanto pur procedendo ad Parte_1 una velocità ridotta si ritrovava all'improvviso all'uscita di una curva priva di visuale il minore nella propria corsia di marcia che lo impattava violentemente e che non gli permetteva alcuna possibile manovra alternativa.
- L'istruttoria di primo grado ha dunque fornito tutti gli elementi utili a stabilire l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al minore e, pertanto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere la domanda in punto all'an, essendo i fatti ampiamente provati. La sentenza di primo grado invece risulta affetta sul punto da palese errata violazione delle risultanze istruttorie e da un palese vizio di motivazione e pertanto se ne chiede la riforma.
- Con il secondo motivo d'appello, la parte lamenta il manifesto travisamento dei fatti, l'errata valutazione delle risultanze istruttorie. L'omessa e illogica motivazione in ordine alla prova del fatto ed alle allegazioni difensive delle parti.
- Dalle risultanze testimoniali e dalle ulteriori allegazioni difensive di parte appellante, si evince il punto di impatto iniziale tra i mezzi coinvolti e la responsabilità esclusiva del minore.
- L'iter logico argomentativo del giudice di primo grado è inverosimile anche in quanto non risulta corrispondente al vero che il conducente della bicicletta avesse dapprima urtato il cofano anteriore nella parte sinistra e poi il parabrezza nella parte più centrale. Tale circostanza è smentita dai testi , e e dalle foto riproducenti il Tes_2 Tes_3 Tes_1 veicolo al momento del sinistro.
- L'erroneità di detto presupposto ha indotto il giudice ad operare una erronea ricostruzione dell'accadimento e delle conseguenze dell'impatto contro il parabrezza.
- il punto di impatto coincide con la parte anteriore destra estrema dell'auto e non quella sinistra.
- l'impatto successivo del ciclista con la parte centrale del parabrezza si giustificherebbe solo con un impatto iniziale con la parte anteriore sinistra dell'auto dell'appellante, come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado e mai avvenuto, ovvero più correttamente con un impatto iniziale con la parte anteriore destra dell'auto in ragione dell'avvenuta invasione da parte del ciclista della corsia opposta di marcia e del tentativo dello stesso di ritornare nella propria corsia di marcia per evitare l'impatto con il veicolo antagonista.
- È errata la sentenza nella parte in cui statuisce che “appare plausibile che la vettura stesse marciando (anche se bassa, comunque, a velocità - rilevata dall'impianto satellitare - superiore rispetto al limite imposto per via della presenza della curva)”, in quanto i rilevamenti satellitari hanno dimostrato che l'appellante percorreva via SS 108 ter a una velocità di 30 km/h, ossia una velocità inferiore al limite del centro abitato e commisurata al tratto di strada percorso.
- Del resto, i carabinieri intervenuti non hanno elevato verbale nei confronti del conducente.
- Il riferimento del giudice rispetto alla presunta velocità superiore rispetto al limite imposto è generico e disancorato da ogni presupposto fattuale e di diritto, nonché privo di risultanza istruttoria nel giudizio di primo grado.
- Il giudice ha omesso ogni valutazione sui danni riportati dalla bici atti a far ritenere una velocità elevata del ciclista e comunque non commisurata alle condizioni del tratto di strada percorso, nonché sulla mancata dimostrazione delle manovre poste in essere dallo stesso ciclista e sull'effettiva osservanza da parte del ciclista delle norme dettate dal codice della strada e pertanto si chiede la riforma della sentenza.
- Sul quantum della pretesa, l'istruttoria espletata in primo grado ha permesso di ritenere provati i danni riportati dall'autovettura di proprietà dell'odierno appellante in complessivi € 1.867,24 dei quali € 1.087,24 per riparazione e sostituzione dei pezzi danneggiati come da preventivo confermato dal teste , € 280,00 per la sostituzione del Testimone_5 R.G. n. 2279 del 2018 - Pag. 7 di 17
parabrezza ed € 500,00 per il danno da fermo tecnico e/o per il mancato godimento del veicolo nel periodo necessario alla riparazione.
- Alla luce delle esposte considerazioni, la parte dispositiva della sentenza risulta non condivisibile nella parte in cui il giudice ha rigettato la domanda attorea e statuito per la compensazione delle spese di lite e, pertanto, si chiede la riforma della sentenza in favore di una pronuncia che riconosca la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda e affermi la responsabilità grave, totale ed esclusiva del minore Per_1
nella causazione del sinistro stradale per cui è causa, con condanna
[...] all'integrale ristoro dei danni riportati dall'auto veicolo di proprietà di
[...]
, come quantificati e dimostrati nel giudizio di primo grado, oltre che al Parte_1 pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: Parte_1
a. Accertare e dichiarare avvenuto il sinistro stradale del 6.04.2016 da imputare all'esclusiva e grave responsabilità del minore . Persona_1
b. Condannare , quale esercente la responsabilità genitoriale Controparte_1 sul figlio minore al pagamento in favore di Persona_1 [...]
nella somma di € 1.867,24 o in altra somma ritenuta equa o di Parte_1 giustizia, da onerarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi su detta dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni riportati dall'autoveicolo di sua proprietà in occasione del lamentato sinistro stradale. c. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 22.03.2019 si è costituita in giudizio parte appellata , in qualità di genitore esercente la Controparte_1 responsabilità genitoriale sul figlio minore , allegando che: Persona_1
- L'appello è destituito in fatto e in diritto.
- L'appello è inammissibile ex art. 342 c.p.c. per violazione di legge per carenza dei requisiti necessari in quanto difetta dei requisiti essenziali e riproduce integralmente e pedissequamente il testo della sentenza impugnata e reitera allo stesso modo quanto già rassegnato in primo grado nella comparsa conclusionale.
- La mancata indicazione nell'atto di appello di uno dei requisiti essenziali dovrebbe essere causa di nullità insanabile dell'atto, rilevabile d'ufficio, derivando tale sanzione dal principio contenuto nell´art. 156 c. 2 c.p.c. e da esigenze di ordine pubblico, per cui la nullità non dovrebbe essere vinta neppure dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte.
- Se petitum e causa petendi, come nel caso di specie e relativo all'odierno atto di appello oggi impugnato in toto, non sono comprensibili e desumibili da alcunché, che pertanto deve essere dichiarato nullo senza possibilità alcuna di sanatoria.
- Nel merito, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, all'esito dell'attività istruttoria è emerso chiaramente che il sinistro di che trattasi non è affatto imputabile alla condotta del minore . Persona_1
- Da quanto riferito dai testi escussi, è stato provato che la responsabilità del sinistro è da imputarsi esclusivamente alla condotta di guida dell'attore/appellante , Parte_1 che aveva affrontato la curva dove è avvenuto l'impatto con il ciclista, invadendo la corsia riservata al senso di marcia opposto.
- È inoltre provato che al momento dell'impatto la vettura CI PS, tg. EJ890FB, aveva una velocità “accertata” di 30 km/h circa che, apparentemente, potrebbe essere ritenuta bassa ma sicuramente non era adeguata al tipo di strada percorsa, urbana e curvilinea, e superiore al limite di 20 km/h previsto per quel tratto della SP 108 Ter, come da attestazione della società Octo Telematics Italia s.r.l. che gestiva il sistema satellitare di rilevazione installato sull'autovettura dell'appellante. R.G. n. 2279 del 2018 - Pag. 8 di 17
- Può ritenersi che l'autovettura che viaggiava a velocità non consona al tratto di strada, nell'affrontare la curva abbia allargato alla sua sinistra invadendo quasi completamente il senso di marcia opposto ed abbia investito il ciclista che nulla ha potuto fare per evitare lo scontro frontale. Ciò è corroborato dai testi e , che Testimone_7 Testimone_4 hanno assistito direttamente alla dinamica dell'incidente, fornendo una ricostruzione del sinistro logica, coerente e credibile.
- Il teste abitava in Via Vignola e stava raggiungendo a piedi il suo Testimone_7 negozio di fiori e piante ubicato sulla SP 108 TER a poca distanza ovvero a 50 metri dal luogo del sinistro;
egli, dopo che è andato in ospedale con Controparte_1 l'ambulanza che aveva soccorso il figlio , aveva rimosso le Persona_1 biciclette dal luogo dell'incidente, su espressa richiesta dello stesso CP_1
e, dopo circa dieci minuti, ha riportato le stesse biciclette sul luogo del sinistro
[...] su richiesta dei Carabinieri che sono sopraggiunti successivamente per eseguire i rilievi del caso.
- Il teste era alla guida della sua autovettura proprio dietro l'autovettura di Testimone_4
. Parte_1
- Le argomentazioni dell'appellante sono inverosimili, fantasiose, precostituite e fuorvianti.
- Peraltro, i due testi di parte attrice, e sono entrambi forestieri - Testimone_2 Tes_6 uno di BI e l'altro di ON - ma stranamente quel giorno si trovavano a passeggiare da soli, ciascuno per conto proprio, sulla SP 108 Ter, che notoriamente è riservato esclusivamente al transito delle autovetture, tranne che per qualche abitante di Via Vignola per raggiungere il centro storico che si trova all'interno della cinta muraria.
- I testi di parte attrice sono quindi inattendibili e non decisivi.
- Sulla base di quanto dichiarato dal teste , infatti, appare impossibile credere Testimone_2 che una persona disinteressata dopo aver visto il ciclista schiantarsi rovinosamente contro l'autovettura si sia preoccupato del conducente dell'autovettura e non del povero ragazzo che aveva appena subito il gravissimo incidente. Questo pseudo testimone, infatti, anziché preoccuparsi delle condizioni di salute del ragazzo che aveva riportato lesioni gravissime per le quali ha dovuto affrontare un intervento chirurgico, si sia preoccupato soltanto del conducente dell'autovettura illeso “ …ho chiesto al signor se avesse bisogno di Pt_1 qualcosa, … sono andato via dopo avergli lasciato il mio numero di telefono… mi sono avvicinato solo al conducente dell'autovettura…”.
- Pertanto, tali dichiarazioni vanno disattese come è già avvenuto in primo grado.
- La versione dei fatti fornita dall'appellato è attendibile, coerente e credibile, ritenendo plausibile che l'autovettura dell'attore abbia invaso la opposta corsia di marcia impegnata dal ciclista ed abbia determinato l'incidente.
- Notoriamente in curva il conducente prima allarga a sinistra per poi, all'uscita della curva, stringere verso destra, come ha fatto a velocità di marcia non Parte_1 adeguata alle condizioni della strada.
- Infatti, per percorrere la SP 108 Ter che costeggia la Cinta Muraria del Centro Storico di
Cariati, la velocità di 30 km/h è sicuramente non adeguata trattandosi di una strada completamente curvilinea.
- È logico e plausibile ritenere che, trovandosi l'uno di fronte all'altro, l'auto abbia cercato di riguadagnare la sua corsia di pertinenza svoltando verso la sua destra, mentre la bicicletta avendo la strada a destra sbarrata dal muretto che delimita la carreggiata, senza altra via di fuga, abbia tentato svoltare a sinistra per evitare lo scontro frontale.
- È presumibile ritenere inoltre che l'impatto tra i due mezzi sia avvenuto al centro della carreggiata proprio per la condotta di guida dello che p da ritenere unico Parte_1 responsabile dell'accaduto.
- La versione dei fatti fornita dal convenuto non può essere Controparte_1 confutata dalla deposizione resa dal Carabiniere, I carabinieri, Parte_3 R.G. n. 2279 del 2018 - Pag. 9 di 17
infatti, sono intervenuti quando i mezzi erano già stati spostati e non hanno potuto fornire una ricostruzione certa del sinistro.
- La ricostruzione dei fatti fornita da parte attrice, invece, è illogica e inverosimile, in quanto è difficile ammettere che un ciclista amatoriale quale che percorre Persona_1 abitualmente tantissimi chilometri su strada, abbia potuto effettuare la manovra descritta dall'attore, che sarebbe stata pericolosa, azzardata e inconsueta per chiunque.
- La pretesa dell'appellante è dunque infondata e in danno a che ha Persona_1 dovuto sottoporsi ad intervento chirurgico per la riduzione delle fratture riportare. Il medesimo ha dovuto osservare infatti un lungo periodo di cure e per le quali intende agire in altra sede per ottenere il riconoscimento e il ristoro di tutti i danni sofferti.
Ciò posto, , in qualità di genitore esercente la responsabilità Controparte_1 genitoriale sul figlio minore , ha chiesto a questo Tribunale di: Persona_1
a. Rigettare l'appello promosso dal sig. perché irrituale, illegittimo ed Parte_1 infondato in fatto e in diritto per tutto quanto sostenuto in epigrafe e confermare in toto la sentenza n° 56/2018 emessa dal Giudice di Pace di Rossano nel procedimento iscritto al n. 362/2017 R.G.. b. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio e all'esito dei disposti rinvii, le parti, all'ultima udienza del 25.09.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti, hanno precisato le proprie conclusioni come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Ammissibilità dell'appello proposto.
Contrariamente a quanto dedotto dal l'appello proposto rispetta le indicazioni Per_1 contenute nell'art. 342 c.p.c., perché è motivato e reca l'analitica indicazione: a) delle parti del provvedimento che si intende appellare;
b) delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
c) delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
d) della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Del resto l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. Cass. Civ. S. U. n. 27199 del 2017).
4. L'appello e il giudicato interno. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. – 346 c.p.c.). L'accoglimento dell'appello principale rende, quindi, necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. sent.
S.U. n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. Peraltro, è orientamento costante della Suprema Corte, cui il Tribunale intende conformarsi, quello per cui il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del "tantum devolutum R.G. n. 2279 del 2018 - Pag. 10 di 17
quantum appellatum" il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel "thema decidendum" del giudizio
(v. Cass. Civ. n. 8604 del 2017; Cass. Civ. n. 1377 del 2016; Cass. Civ. n. 443 del 2011).
5. Fondatezza dell'appello proposto Delimitato il thema decidendum, alla luce del perimetro sopra designato, l'appello proposto da è fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti. Parte_1 5.1. Seguendo l'ordine logico delle questioni ex art. 276 c.p.c., erronea si rivela la valutazione delle prove prodotte ed assunte nonché l'intero logico – motivazionale della sentenza del giudice di prime cure. Infatti, alla luce dell'istruttoria espletata in primo grado, la dinamica del sinistro è univoca e dalla documentazione in atti non può che desumersi l'esclusiva responsabilità del conducente della bicicletta nella causazione dell'evento dannoso lamentato.
5.2. Non vi è dubbio, infatti, del sinistro e dello scontro verificatosi tra la bicicletta condotta da e la CI PS condotta dallo si tratta di circostanza che risulta Persona_1 Pt_1 dagli atti di causa e neppure oggetto di specifica contestazione tra le parti. E', altresì, pacifico che il minore guidava la propria bicicletta Persona_1 percorrendo la via SS108ter con direzione di marcia Terranova – Cariati, mentre Parte_1 attraversava lo stesso tratto di strada in direzione opposta Cariati – Terranova. In ordine alla dinamica, invece, coglie nel segno il primo motivo di appello, concernente l'erronea valutazione e ponderazione delle prove da parte del giudice di prime cure. Invero, i testi escussi su indicazione di parte convenuta non offrono alcun elemento utile in ordine alla successione dei fattori che hanno determinato l'evento lesivo. Invero, il teste è del tutto inattendibile, per le molteplici contraddizioni in Testimone_4 cui incorre nella propria deposizione. Invero, in primo luogo, egli afferma che l'odierno appellante guidava un auto di piccola cilindrata di colore rosso, quando è evidente dalle foto che si trattasse di auto di colore bianco. In secondo luogo, egli deduce che l'auto avrebbe occupato interamente la corsia percorsa dalla bici, superando la linea di mezzeria: ma, come confermato dallo stesso teste, la linea di mezzeria non sussiste sul tratto in questione e, inoltre, secondo le stesse deduzioni della parte odierna appellata l'auto non avrebbe invaso interamente la corsia percorsa dalla bici, ma solo parte della stessa, procedendo “al centro della carreggiata”. Peraltro, in contrasto con quanto dedotto dalla stessa parte odierna appellata, il Tes_4 conclude precisando che “vi era un altro ciclista che lo seguiva. Non vi era un altro ciclista che lo precedeva”. Le medesime considerazioni possono essere svolte anche in relazione alle dichiarazioni rese dall'altro teste, escusso su indicazione della parte odierna appellata. Crescente infatti, nel Tes_7 corso della deposizione dichiara che “Il 6.04.2016 verso le ore 15:00 mi trovavo nella discesa sulla
SS108 TER ad una distanza di circa 30 m…attratto dalle urla mi sono girato verso la curva ed ho visto che il ragazzo in bici finiva contro l'autovettura dello : è evidente che il teste, quindi, Pt_1 dal momento che ha posto in essere un moto rotatorio verso la curva, era presumibilmente in direzione opposta alla stessa. Ed, essendosi girato solo al momento delle urla, non ha potuto assistere al momento esatto dell'impatto. Ciò rende deposizione priva di rilievo ai fini della decisione. Sotto il profilo della attendibilità, poi, il teste ha dichiarato di aver “visto passare in bici prima il e poi il ”; ma dalla stessa attività assertiva della Persona_1 Controparte_1 parte odierna appellata (v. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta in primo grado) si evince agevolmente che fosse il padre a precedere il figlio e non viceversa. R.G. n. 2279 del 2018 - Pag. 11 di 17
Di contro, che il nel percorrere la via SS 108 ter, abbia invaso Persona_1 l'opposta corsia ed abbia impattato frontalmente l'auto condotta da , il quale stava Parte_1 conducendo la propria vettura sulla corsia destinata al suo transito, è ricostruzione che risulta inequivocabilmente da un esame critico e coordinato della documentazione prodotta e della istruttoria espletata.
Invero, del tutto concordi le dichiarazioni rese dai testi escussi su indicazione della parte odierna appellante. Le dichiarazioni rese sia dal sia dal risultano chiare e precise. Dal punto di Tes_3 Tes_2 vista soggettivo, non risultano elementi che possano far dubitare dell'attendibilità degli stessi.
Sotto il profilo oggettivo, poi, le deposizioni rese risultano intrinsecamente coerenti al loro interno, con l'esposizione di circostanze dettagliatamente collocate nello spazio e nel tempo tra loro conformi e, soprattutto, coerenti anche con quanto dichiarato dall'appuntato scelto , Tes_1 intervenuto sui luoghi di causa immediatamente dopo il sinistro e che ha svolto i rilievi di cui agli atti.
Le dichiarazioni rese, poi, sotto il profilo estrinseco, trovano preciso riscontro nelle foto allegate e nel rapporto dei Carabinieri, da cui si ricavano sia i punti d'urto che hanno interessato i veicoli sia l'esatta localizzazione del punto di impatto tra i due veicoli. Infatti, il fatto che l'auto riportasse segni nella parte anteriore destra (lato conducente auto o sinistra lato conducente bici) e, quindi, al parabrezza e la bici al manubrio conduce verso la ricostruzione di uno scontro frontale (parte anteriore bici, parte anteriore destra auto) tra i veicoli.
Rilievo assorbente, tuttavia, assume la circostanza per cui i detriti della bici (quindi, pezzi residui della stessa) fossero collocati immediatamente prima della curva, proprio sulla corsia di pertinenza della e dinanzi al punto in cui l'auto è stata ritrovata dagli agenti accertatori. CP_2
Inequivoche sul punto sia le foto, sia i rilievi contenuti nel rapporto sia la deposizione resa dall'agente intervenuto (v. deposizione , secondo cui “Preciso che con riferimento Tes_1 all'immagine planimetrica indicata con la lettera A del nostro accertamento, il punto d'intersezione tra i mezzi è presumibile sia avvenuto in corrispondenza del punto indicato come 99 della stessa planimetrica, avendo rinvenuto a terra i detriti riconducibili alla bici e la macchina ferma in quel punto davanti ai detriti).
Si tratta, quindi, di tutti elementi che convergono verso la ricostruzione descritta dalla parte attrice in primo grado odierna appellante.
Per cui la decisione del giudice di prime cure – laddove desume che “se così fosse stato
[n.d.g. se cioè la bici avesse invaso la corsia di marcia riservata alla vettura], infatti, il primo punto di impatto (cofano anteriore) non sarebbe stato di molto decentrato verso sinistra rispetto all'altro punto di impatto (parabrezza). Appare invece plausibile che la vettura stesse marciando
[…] nella corsia opposta ed il conducente della bicicletta (che percorreva la via in discesa) avesse dapprima urtato il cofano anteriore nella parte sinistra e poi il parabrezza nella parte più centrale” è erronea, in quanto – accanto al rilievo per cui proprio la manovra dell'auto verso la propria destra sulla corsia giustifica l'impatto dapprima sulla zona anteriore destra dell'auto e la parte frontale della bici, per poi importare il contatto del minore sul parabrezza esattamente in quel punto;
diversamente, invece, il primo impatto non si sarebbe verificato nella zona anteriore destra dell'auto ma in zona più centrale e il contratto del minore sul parabrezza sarebbe anche esso avvenuto lungo stessa linea ideale e non anche con la curvatura imposta dalla diversa posizione dei veicoli - trascura gli esiti della istruttoria e, in particolare, la collocazione dei detriti della bici proprio sulla corsia e nel senso di marcia percorso dallo Pt_1
5.3. Dalle considerazioni esposte devono trarsi, quindi, le conseguenze giuridiche, alla luce della necessità di indagare il profilo della responsabilità. Con riguardo alle responsabilità da attribuirsi ai conducenti dei veicoli coinvolti, occorre precisare che, ai sensi dell'art. 2054, comma 1 c.c., il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire i danni prodotti a persone o cose dalla circolazione se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. R.G. n. 2279 del 2018 - Pag. 12 di 17
Tuttavia, il mero accertamento della responsabilità di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro non è sufficiente a determinare, ai sensi dell'art. 2054, 2 co. c.c. il superamento della presunzione di pari responsabilità nella causazione dell'evento. L'orientamento costante della Suprema Corte sul punto (cfr. Cass. Civ. 1198 del 1997; Cass. Civ.5783 del 1997) è volto a ritenere insufficiente l'accertamento della responsabilità di uno dei conducenti degli autoveicoli coinvolti in uno scontro, ai fini del superamento della presunzione di eguale concorso nella produzione del danno subito dai veicoli sancita dall'art. 2054 comma 2 c.c.. L'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria, al fine di consentire al giudice l'esclusione di un concorso di colpa a suo carico (cfr. Cass. Civ. 195 del 2007; Cass. Civ. 6797 del 1987).
Per cui nel caso di scontro tra veicoli, il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede la prova liberatoria, dalla parte non responsabile nella causazione dell'evento, di essersi uniformata alle norme sulla circolazione stradale, nonché a quelle di comune prudenza (v. Cass. Civ. 10031 del 2006 e Cass. Civ. 18631 del 2015). D'altro canto, tuttavia, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall' art. 2054, comma 2, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all' art. 2054, comma 2, c.c. , nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista. (cfr. da ultimo Cass. civ. n. 12884 del 2021). Nel caso di specie, in senso diametralmente opposto a quanto statuito dal giudice di prime cure, dalla dinamica dell'incidente emersa dalle testimonianze rese nel procedimento e dall'esame della documentazione acquisita, alcun dubbio sussiste in merito all'esclusiva responsabilità del conducente della bicicletta nella causazione del sinistro, dovendosi in questo caso ritenere superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, 2 co. c.c.. Emerge, infatti, dalle considerazioni già espresse che la condotta di guida del sia Per_1 stata causa esclusiva del sinistro, dal momento che egli, provenendo da Terravecchia e dirigendosi in direzione Cariati, ha attraversato il tratto di strada senza alcuna cautela, impattando il veicolo dello Pt_1 Quest'ultimo, di contro, viaggiava alla guida della sua PS, lungo la propria la corsia di pertinenza che è stata invasa dal conducente della bicicletta, impedendogli di porre in essere manovre – anche alla luce della collocazione del punto di scontro e della visuale della curva - volte ad evitare l'impatto. In particolare, rilievo decisivo assume la circostanza che il conducente della bicicletta ha invaso il tratto di strada percorso dallo andando ad impattare sul lato destro del veicolo Pt_1 condotto dall'odierno appellante. Da ciò non può che desumersi che la condotta di guida del conducente della bicicletta sia stata causa esclusiva nel verificarsi del sinistro, posto che l'abnormità della stessa ha sorpreso l'affidamento dello il quale viaggiava tranquillamente lungo la propria corsia di marcia. Pt_1
Per le ragioni sopra espresse l'incidente è da ascriversi sotto il profilo eziologico esclusivamente al comportamento colpevole del conducente della bicicletta, con l'effetto che l'accertamento libera l'altro conducente dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall' art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. civ. n. 13672 del 2019 nonché Cass. civ. n. 22406 del
2011). R.G. n. 2279 del 2018 - Pag. 13 di 17
Non emergono, in ogni caso, elementi da cui desumere eventuali profili di responsabilità concretamente colposa addebitabili allo dal quale non era dunque razionalmente esigibile un Pt_1 contegno alternativo rispetto a quello concretamente tenuto, in modo tale da giustificare l'operatività della presunzione di concorso paritetico di colpa stabilita dall'art. 2054 co. 2 c.c..
Né peraltro risulta che abbia tenuto una condotta di guida imprudente mediante, ad esempio, una guida ad elevata velocità, dal momento che è pacificamente emerso che egli non abbia mai superato i 30 km/h nel corso del percorso (v. sul punto dati GPS). Non sono rinvenibili agli atti ulteriori elementi che possano far ritenere che la condotta di guida dell'odierno appellante al momento del sinistro sia stata imprudente.
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dalla parte appellata, alcuna prova o circostanza contraria risulta essere stata addotta, sì da non potersi evincere dagli atti alcuna differente ripartizione, anche di tipo concorsuale, relativa alla responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro. Le contestazioni dell'appellata (anche in relazione alla velocità di poco superiore al limite), in ogni caso, risultano sul punto generiche e non supportate da alcuna prova.
Peraltro, a meri fini di precisione, vale solo rammentare che la presunzione di colpa concorrente dettata dall'art. 2054 c.c., comma 2, opera pur sempre sul piano causale;
la presunzione di colpa deve, cioè, pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta, specifiche o generiche (c.d. causalità della colpa), e l'evento di danno. Ove invece risulti che una violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale tale accertamento potendo compiersi, come detto, anche indirettamente, sulla base della valutazione del rilievo causale assorbente rivestito in concreto dalla condotta colposa dell'altro conducente – non v'è ragione di ritenere non superata quella presunzione, una diversa interpretazione finendo con l'attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha (cfr. Cass. Civ. ord. n.. 19115 del 2020, ove sulla base di tali principi la S.C. ha evidenziato l'assorbente valenza causativa della relativa condotta colposa nella dinamica del sinistro, per l'improvvisa invasione della carreggiata, con esclusione di responsabilità dell'altro conducente, nonostante marciasse a velocità sostenuta, circostanza non avente efficacia causale in relazione al sinistro).
5.4. La riforma integrale della sentenza importa altresì la riforma del capo relativo alla concreta quantificazione delle conseguenze risarcitorie subite dal danneggiato, nei limiti, ovviamente, della domanda formulata. Alla luce del collegamento istituito dall'art. 2056 c.c., il principio di causalità impone che il danneggiante è tenuto al risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito (art. 2056 - 1223 e 1226 c.c.). D'altro canto, l'obbligo del risarcimento deve adeguarsi al danno effettivamente subito dal danneggiato, il quale non deve ricevere né più né meno di quanto necessario a rimuovere gli effetti economici negativi dell'inadempimento o dell'illecito (in maniera puntuale, v. Cass. Civ. 15814 del 12.6.08, ove si precisa, sistematicamente, che il risarcimento misurato sull'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto importa che lo stesso non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma al solo fine di compensare il pregiudizio subito dal titolare).
Sotto il profilo processuale, coerentemente, la prova del danno spetta al danneggiato, il quale deve dimostrare gli elementi costitutivi dello stesso, sia per quanto attiene agli eventi lesivi, sia per quanto attiene agli effetti economici negativi, quale perdita economica di cui si chiede il risarcimento (v. Cass. Civ. 25895 del 2016; in maniera precisa anche Cass. Civ. n. 608 del 1973). 5.5. Invero, alla luce della dinamica descritta e dell'urto violento, non vi è dubbio che il veicolo dell'appellante sia stato danneggiato in occasione del sinistro, come pacificamente risulta sia dalle testimonianze sia dalle foto in atti.
Nel caso di specie, quindi, nessun dubbio sussiste in ordine all'evento lesivo né alla sussistenza e alla entità materiale dei pregiudizi subiti dal veicolo, dal momento che la conseguenza dannosa dell'evento è pienamente dimostrata da quanto risulta dal rapporto dei Carabinieri e dalle R.G. n. 2279 del 2018 - Pag. 14 di 17
foto in atti – in cui sono descritte le parti dell'auto danneggiate - nonché dalla stessa dinamica del sinistro e da quanto riferito dai testi escussi, anche in ordine alle parti del veicolo danneggiate. Non vi è motivo di dubitare che i danni riscontrati in sede di redazione del preventivo siano proprio quelli riconducibili al sinistro verificatosi, alla luce della piena congruenza tra le parti del veicolo interessate dall'impatto ed i necessari ricambi analiticamente previsti nel preventivo, accanto alla precisa indicazione di cui alle foto, che evidenziano icasticamente i pregiudizi subiti dalla . CP_2 Per l'effetto, dal momento che il sistema della responsabilità civile mira a compensare danni ingiusti e a porre il danneggiato nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato ove il fatto illecito (recte: le conseguenze dannose) non si fosse verificato, non vi è dubbio che la deminutio subita patrimonialmente dal danneggiato debba essere compensata, senza che la difficoltà della esatta quantificazione possa ostare al risarcimento.
Il danno, infatti, una volta provato l'evento lesivo e le conseguenze materiali dannose dello stesso, può essere liquidato dal giudice in via equitativa ex art. 2056 e 1226 c.c., attesa la difficoltà di provare l'ammontare preciso del danno e ritenuto che, sulla base della documentazione acquisita e della intera istruttoria espletata, sia possibile pervenire ad una quantificazione che non si discosti in misura notevole dalla reale entità del pregiudizio subito. Sotto tale profilo, è opportuno ricordare che la giurisprudenza, in relazione al preventivo, rammenta che lo stesso di per sé considerato non possa costituire prova del danno;
ma è anche vero che tale documento può fungere da base per la liquidazione equitativa del danno subito ex art. 1226
c.c., laddove vi sia indicazione analitica delle voci di spesa e corrispondenza tra le parti danneggiate indicate in tale documento e i danni raffigurati nella documentazione prodotta (cfr. Cass. Civ. n. 591 del 1995). Tali principi possono orientare il Tribunale in relazione al preventivo prodotto e agli altri documenti allegati. Nel caso di specie, peraltro, va valorizzata l'ulteriore circostanza che al preventivo di spesa emesso dalla carrozzeria è seguita la testimonianza resa dal legale rappresentante Testimone_5 dell'impresa, il quale ha redatto personalmente il documento e ha confermato l'esistenza dei danni all'auto. Va poi osservato come dal confronto tra la dinamica del sinistro e le parti danneggiate, da un lato, e le voci di costo inserite nel preventivo di spesa, dall'altro, anche alla luce delle dichiarazioni del teste, vi sia effettiva corrispondenza.
La congruità delle somme si ricava da un agevole confronto con i prezzi di mercato.
Di contro, deve essere escluso il costo relativo al c.d. materiale di consumo, del tutto indeterminato, e rideterminato il costo della manodopera, dal momento che appare eccessivo, anche alla luce del costo dei ricambi e degli interventi sul solo cofano dell'auto, senza coinvolgimento degli apparati meccanici.
5.6. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento della domanda, il danno subito dall'appellante deve essere quantificato nella somma complessiva di € 1.150,00, espressa in valori sostanzialmente coevi al tempo del preventivo e che, rivalutato alla attualità, ascende ad attuali € 1.397,25, già comprensivi di IVA. Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro, dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno o sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio (in questo senso tra le tante Cass., SS. UU.
n. 1712 del 1995, nonché Cass. Civ. n. 2796 del 2000). R.G. n. 2279 del 2018 - Pag. 15 di 17
Può farsi ricorso, quindi, al tasso legale degli interessi per risarcire, in termini di lucro cessante, il danno imputabile al ritardo con cui la danneggiata ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore dedotto in lite.
Tali interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dovranno calcolarsi con riferimento all'arco temporale intercorso tra la data dell'illecito e la presente pronuncia, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'evento lesivo e successivamente incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, con divieto di anatocismo (si veda per l'adottato metodo di liquidazione la già citata Cass. civ., Sez. Un. n. 1712 del 1995).
Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ. n. 10884 del 2007; Cass. civ. n. 13463 del 1999).
5.7. Nulla deve essere riconosciuto, invece, a titolo di danno da fermo tecnico.
In effetti, il danno derivante dall'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per la riparazione, deve essere allegato e dimostrato da colui che ne invoca il risarcimento, il quale deve provare la perdita subita dal suo patrimonio in conseguenza della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo (danno emergente) oppure il mancato guadagno derivante dalla rinuncia forzata ai proventi che avrebbe conseguito con l'uso del veicolo (lucro cessante) (v. da ultimo Cass. civ. n. 13718 del 2017).
Nel caso di specie la parte appellante non ha dedotto né fornito la prova di aver sostenuto una spesa per procacciarsi un mezzo sostitutivo, né tantomeno quella di aver perso proventi ricavabili dall'utilizzo dell'automobile. Tale voce di danno, pertanto, non può essere risarcita.
6. Il regime delle spese
6.1.Va prima di tutto ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Infatti, in sede di appello, la ripartizione delle spese deve avvenire tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Nel caso di specie, l'accoglimento solo parziale delle domande di parte originaria attrice – odierna appellante – giustifica la compensazione per metà delle spese di lite. La restante parte delle spese va posta in capo alla parte odierna appellata. In definitiva, in accoglimento dell'appello proposto la sentenza impugnata va riformata anche sotto tale profilo e le spese di giudizio del primo grado vanno compensate per la metà e la residua parte deve essere posta a carico dell'appellata, in considerazione del maggior grado di soccombenza, con liquidazione d'ufficio come da dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 28 di tale decreto “… si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”; b) del valore della presente controversia;
c) del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) della attività istruttoria espletata in primo grado e di quella decisoria, alla luce anche delle note depositate;
e) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma, 1 del medesimo decreto possono essere aumentati o diminuiti nella misura di legge.
Deve, infine, essere disposta ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle spese di lite in favore del difensore della parte originaria attrice per dichiarato anticipo delle stesse. R.G. n. 2279 del 2018 - Pag. 16 di 17
6.2. Per le ragioni esposte, anche le spese del giudizio di appello devono essere compensate per la metà. La residua parte delle stesse segue il maggior grado di soccombenza della parte appellata e si liquida d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014) e successive modifiche, in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 28 di tale decreto “… si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”; b) del valore della presente controversia;
c) del numero esiguo delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
e) della sostanziale assenza della fase istruttoria;
f) degli aumenti e diminuzioni ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata).
Deve, infine, essere disposta ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori della parte appellante per dichiarato anticipo delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. ACCOGLIE l'appello proposto da e, in RIFORMA della Parte_1
SENTENZA appellata n. 56 del 2018 del Giudice di Pace di Rossano depositata in
Cancelleria in data 31.01.2018, NA la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 1.397,25, oltre interessi decorrenti dal momento del fatto illecito (6.4.16) al tasso annuo legale ex art. 1284 c.c. e calcolati sul valore delle somme devalutate (come precisate in parte motiva) alla data dell'illecito e via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell'importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo, secondo il procedimento dettagliatamente descritto in parte motiva;
B. COMPENSA per la metà le spese di lite dei due gradi di giudizio;
C. NA la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante della residua parte delle spese di giudizio di primo grado, che si liquidano in € 67,64 per esborsi vivi ed in complessivi € 650,00, per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore del difensore di parte attrice in primo grado per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.;
D. NA la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante della residua parte delle spese di giudizio di secondo grado, che si liquidano in € 87,00 per esborsi vivi ed in €
750,00, per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso con distrazione in favore dei difensori di parte appellante per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.; E. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 26 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Alessandro Caronia R.G. n. 2279 del 2018 - Pag. 17 di 17