Cass. civ., sez. II, sentenza 23/01/1999, n. 630
CASS
Sentenza 23 gennaio 1999

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L'ordinanza con cui il giudice istruttore, in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato prima della legge 26 novembre 1990 n. 353, abbia rimesso le parti dinanzi al giudice territorialmente competente secondo l'indicazione dell'opponente, non contestata dal ricorrente, senza revocare il provvedimento monitorio, e contestualmente abbia disposto la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., è abnorme, essendo quegli sfornito di "potestas decidendi" sulla competenza, funzionale ed inderogabile, a decidere l'opposizione, che spettava invece al collegio, ai sensi dell'art. 279 n. 1 cod. proc. civ., con la conseguenza che la riassunzione dinanzi al giudice indicato competente, da un lato non può determinare la "traslatio iudicii", dall'altro è inammissibile per passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, rilevabile "incidenter tantum", anche d'ufficio, pur dal giudice di secondo grado e pur in mancanza di una tempestiva eccezione dell'opposto di estinzione del giudizio di opposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 23/01/1999, n. 630
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 630
    Data del deposito : 23 gennaio 1999

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