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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/10/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8222/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8222/2018 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. SCATTONE MAURIZIO
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. SORDI ANDREA e dell'avv. SOFI ROCCO
- parte convenuta -
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 9.4.2025: “Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da atto di citazione in atti salvo precisare, per quanto riguarda la domanda sub 2 relativa alla richiesta di arretrati a titolo di mantenimento, che gli arretrati ammontano oggi a euro 39.000,00 (oltre interessi e rivalutazione dal dovuto all'effettivo soddisfo) anziché euro 18.000,00. Il procuratore di parte convenuta chiede il rigetto delle domande di controparte e richiama le deduzioni della comparsa di costituzione e risposta e delle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 e dei documenti depositati in atti”.
pagina 1 di 9 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, nata il Parte_1
29.6.1996, ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il padre
[...]
per essere quest'ultimo condannato a corrisponderle, a titolo di Controparte_1 contributo per il suo mantenimento, “la somma di € 250,00 da pagare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia fino al conseguimento dell'autonomia economica”, nonché “a titolo di arretrati dovuti per il contributo per il suo mantenimento la somma di € 18.000,00, determinati a decorrere dal mese di febbraio 2012 fino all'attualità, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria”. Ha chiesto altresì il risarcimento del danno non patrimoniale per la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione con condanna del convenuto al pagamento della “somma prudenzialmente quantificata in €
20.000,00 ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o equitativamente liquidata ex art. 1226 c.c., oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria”.
A sostegno della propria domanda, la parte attrice ha dedotto: di essersi trasferita in Italia dal padre e dalla nuova moglie di quest'ultimo nel 2002; che a seguito di maltrattamenti e dell'intervento del Servizio Sociale di LE veniva inserita presso una struttura protetta in Gavignano;
che la madre infatti risiedeva in Spagna e non poteva prendersi cura di lei in quanto affetta da problemi psichiatrici;
che in seguito il Servizio Sociale individuava una casa famiglia per la minore e, nelle more, il padre opponeva un rifiuto a riprenderla in casa;
che quindi veniva trovata una famiglia disponibile ad accoglierla e successivamente veniva ospitata da una casa famiglia in Olevano Romano fino al raggiungimento della maggiore età.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 28.2.2019, si è costituito
[...]
contestando integralmente l'assunto attoreo. Ha esposto di avere Controparte_1 chiesto all'attrice di tornare presso la casa paterna al compimento della maggiore età, ma questa si era rifiutata;
di aver sempre adempiuto ai propri doveri di padre e di averla corrisposto somme con ricariche postepay, nonché di aver sostenuto il costo della patente di pagina 2 di 9 giuda, nonché un corso frequentato dalla stessa al fine del rilascio di un diploma in materia di turismo;
che la madre era invece del tutto assente e aveva abbandonato la figlia.
Chiedeva quindi il rigetto delle domande, con riconoscimento dei propri sforzi economici al fine del mantenimento della sig.ra nonché la poca Parte_1 solerzia di quest'ultima nell'affrontare un percorso di studi e/o un percorso professionale, con condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c..
Nel corso del procedimento, il Giudice rigettava i mezzi istruttori articolati dalle parti, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c. delle parti. La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 5.8.2024 la causa è stata rimessa in istruttoria, in accoglimento della domanda attorea, attesa la necessità dell'interrogatorio formale dell'attrice, chiesto da parte convenuta, nonché della escussione dei testi (Responsabile della Comunità Testimone_1 residenziale per minori e ragazzi “Il Girasole”), (Coordinatrice della Testimone_2
Comunità residenziale per minori e ragazzi “Il Girasole”), dott.ssa Testimone_3
(Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di LE) e con Testimone_4 conseguente parziale accoglimento delle istanze probatorie dell'attrice.
All'esito dell'interrogatorio formale e della escussione della prova testimoniale, all'udienza del 9.4.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Con ordinanza collegiale datata 27.10.2025 il Collegio, attesa l'erronea rimessione allo stesso e ritenuta la competenza del Tribunale in composizione monocratica, ha rimesso la causa ex art. 281 septies c.p.c. al G.I. per la decisione nel termine di 30 giorni quale giudice monocratico.
2. Ciò posto, la presente controversia è stata promossa da parte attrice per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale ex artt. 2043 e 2059 c.c., nonché il pagamento di un contributo e degli arretrati a titolo di mantenimento.
In ordine a tale ultimo aspetto, si osserva che l'attrice allorquando è stata collocata in casa famiglia era minorenne e ha raggiunto la maggiore età soltanto in data 29.6.2014. Sul punto, è appena il caso di ricordare che il collocamento in comunità di un minore, accompagnato o meno dalla sospensione della potestà genitoriale, non fa venir meno l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento, trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare (ex multis, Cassazione civile sez. I, 20/06/2023, n.17578).
Risulta inoltre in atti che l'attrice sia rimasta in casa-famiglia fino al luglio 2015 (cfr.
pagina 3 di 9 l'attestato di dimissioni prodotto dall'attrice sub doc. 11), per trasferirsi successivamente a casa del fidanzato e dei genitori di quest'ultimo (trasferimento avvenuto in data 13.7.2015: cfr. doc. 2 dell'attrice).
Successivamente al raggiungimento della maggiore età, la stessa ha inoltre svolto un
“Corso di Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza turistica Ind. Servizi del
Turismo” (cfr. il doc. allegato ancora sub 11 e datato 24.6.2015).
All'udienza del 29.1.2025 in sede di interrogatorio formale l'attrice ha dichiarato che, una volta uscita dalla casa famiglia, ha lavorato “un mese circa come assistente alle persone anziane e poi la signora è venuta mancare. Non era un impiego regolarizzato, si trattava di settembre non ricordo se 2016 o 2017”, ha inoltre riferito di stare frequentando un corso di
OSS.
Risulta inoltre in atti una scheda anagrafico – professionale della Regione Lazio, datata
19.10.2018, dalla quale l'attrice risulta, a quella data, priva di occupazione (cfr. doc. 20 dell'attrice).
Orbene, alla luce di quanto sopra la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento e degli arretrati dev'essere parzialmente accolta.
Ritiene infatti il Tribunale di non riconoscere alla data attuale un contributo al mantenimento per l'attrice, tenuto conto dell'età raggiunta da quest'ultima (oggi ventinovenne) e del mancato assolvimento al proprio onere probatorio in relazione alle condizioni reddituali e patrimoniali attuali, anche in ordine al nucleo familiare in cui al presente risulterebbe ancora inserita.
Si ricorda, infatti, che la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24731, secondo cui: “In tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne che abbia ampiamente superato la maggiore età - c.d. “figlio adulto” -, spetta al richiedente l'onere di dimostrare le condizioni che fondano tale diritto. Raggiunta la maggiore età, si presume infatti l'idoneità al reddito, salvo che il richiedente non dimostri di essersi impegnato nella ricerca di una occupazione lavorativa e di essere incolpevolmente in ritardo rispetto al reperimento della stessa. La dimostrazione sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, fermo
pagina 4 di 9 l'obbligo del Giudice di effettuare una valutazione caso per caso, tenendo conto della
“funzione educativa del mantenimento” e di declinare il principio di autoresponsabilità rispetto alla fattispecie concreta”).
Nella specie, risulta comprovato che fino all'ottobre 2018 e, quindi, fino alla proposizione della domanda, l'attrice non avesse una occupazione lavorativa stabile.
Non coglie nel segno quanto sostenuto peraltro da parte convenuta riguardo alla inerzia dell'attrice, atteso che per consolidata giurisprudenza è sì configurabile l'esonero dalla corresponsione dell'assegno, laddove, tuttavia, il figlio maggiorenne abbia opposto rifiuto ingiustificato alle opportunità di lavoro offerte e sia stato posto in concreto dai genitori nelle condizioni di raggiungere l'autonomia economica (Cass. n. 4765/2002; n. 1830/2011;
n. 7970/2013). È appena il caso di notare come risulti comprovato in atti che il padre si sia disinteressato della figlia fin da quando la stessa era minorenne e non l'abbia posta in alcun modo in condizione di raggiungere una indipendenza economica.
In ogni caso, il Tribunale osserva che la determinazione del quantum deve necessariamente avvenire in via equitativa, trattandosi non già di determinare un assegno di mantenimento, valevole per il futuro, in relazione al quale, a mente dell'art. 316 – bis c.c., il giudice nella sua determinazione valuta le condizioni economiche dei genitori, ma di un rimborso avente natura in senso lato indennitaria.
Nel caso di specie, deve farsi riferimento ad un periodo che va dall'inserimento in casa- famiglia, avvenuto nel mese di febbraio 2012, fino alla data di proposizione della domanda, ossia al dicembre 2018, per un periodo complessivo di 6 anni e 10 mesi.
Ebbene, la valutazione che il Tribunale è chiamato a compiere deve essere svolta sulla base delle presumibili esigenze della figlia ed in relazione a quello che deve ritenersi il contributo minimo necessario per assicurarle un'esistenza decorosa. Quanto al convenuto, lo stesso non ha documentato la propria situazione reddituale e patrimoniale;
è in ogni caso incontroversa la sussistenza di altro nucleo familiare in capo al padre.
Alla luce di quanto sopra, può ritenersi adeguato e proporzionato l'importo di € 250,00 al mese a titolo di rimborso delle spese di mantenimento a carico del convenuto per il periodo indicato per un totale di € 20.500,00 (pari a 82 mensilità).
3. Quanto alle restanti domande, aventi ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale ex artt. 2043 e 2059 c.c., si osserva in diritto che, posto che la responsabilità genitoriale discende dal mero fatto della procreazione, l'eventuale consapevole condotta di disinteresse verso i figli o di abbandono degli stessi da parte del genitore, purché abbia pagina 5 di 9 natura dolosa, rappresenta violazione dei doveri nascenti dal rapporto di filiazione e dà luogo ad illecito endofamiliare ed al conseguente diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex artt. 2043 e 2059 c.c. derivante dalla lesione del diritto alla qualità di figlio, rientrante nel novero dei diritti costituzionalmente garantiti.
Non esiste, tuttavia, alcun automatismo tra detta violazione e il risarcimento del danno poiché quest'ultimo non è in re ipsa ma è necessario che la condotta del genitore abbia prodotto un danno ingiusto da perdita, privazione e preclusione, inquadrabile nella categoria del danno non patrimoniale di natura esistenziale, danno che deve essere valutato in base agli atti acquisiti al processo e parametrato tenuto conto della gravità e della durata delle violazioni genitoriali e delle ricadute negative sulla vita e sulla salute dei figli.
Secondo la Suprema Corte, in ogni caso, il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale dovuto alla violazione dell'obbligo del genitore di contribuire all'educazione e al mantenimento dei figli, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute (cfr. la recentissima sentenza Cassazione civile sez. I, 07/09/2025, n.24719).
Nella specie, si deve ritenere che parte attrice abbia ampiamente provato il disinteresse e, anzi, il rifiuto mostrato dal padre quanto meno fin dal 2012.
Dalle risultanze all'esito della prova testimoniale, è infatti emerso quanto segue:
- Il teste dott. responsabile all'epoca della comunità residenziale “Il Testimone_1
Girasole”, ha dichiarato che la minore quando era in comunità aveva espresso la volontà di tornare presso il padre, ma quest'ultimo “ha manifestato un diniego implicito ed esplicito”, affermando che “ fosse aggressiva”. In tutto il Pt_1 periodo (tre anni) il padre ha visto la figlia circa tre volte in sede di incontri protetti
(“gli incontri si sono svolti con modalità fredde e anaffettive”); una volta “ Pt_1 ha raccontato che è andata dal padre a LE dove lei frequentava la scuola ha bussato, ha chiesto di entrare e non l'hanno fatta entrare”. Il teste ha inoltre riferito come il padre non ha mai chiamato in comunità “per informarsi di scuola o salute”.
Inoltre, il padre si è rifiutato di accogliere la figlia anche al compimento della maggiore età, contrariamente a quanto affermato dal convenuto. Il teste ha infine pagina 6 di 9 negato problemi di aggressività della attrice, la quale è invero descritta come “una ragazza sofferente che manifestava difficoltà nel rapporto con gli adulti compatibile con chi ha avuto esperienze pregresse negative con gli adulti di riferimento. Nel periodo in cui era in comunità c'erano ragazze delle stessa età con cui aveva legato
e aveva rapporti soddisfacenti” – circostanze confermate anche dalla teste
[...]
all'epoca coordinatrice della casa-famiglia: “credo che la ragazza Testimone_5 portava un bagaglio di traumi importanti, non si sentiva accettata, non era aggressiva però, era molto rispettosa. Ha legato molto con le coetanee e specie con una ragazza, credo che ad oggi abbiano rapporti. Aiutava, era molto ordinata”;
- La teste che ha ospitato l'attrice per un periodo unitamente al Testimone_4 marito, ha confermato il carattere tranquillo dell'attrice “nonostante le sue sofferenze”, e il rifiuto da parte del padre, che non si è fatto mai sentire:
“…avevamo già conosciuto e avevamo espresso il desiderio che fosse Pt_1 affidata a noi. Prima che la responsabile ci chiamasse era successo che era Pt_1 tornata dal padre ma è stata di nuovo rifiutata ed è stata riportata alla casa famiglia…”.
Significativo infine quanto dichiarato dalla teste all'epoca responsabile Testimone_3 dei servizi sociali del Comune di LE, sulle circostanze appena precedenti l'inserimento dell'attrice in casa famiglia, da cui risulta che la signora fu Parte_1 cacciata di casa a 15 anni e venne trovata sola con un borsone sotto il portico del Comune:
“…ricordo benissimo che fui chiamata che c'era questa bambina sotto i portici della casa comunale, presi questa ragazza e telefonai alla casa Nazareth;
la ragazza non avrebbe potuto essere collocata lì perché non era adibita per i minori ma in emergenza venne ammessa lì”; e ancora: “credo che fui chiamata dalla caserma dei Carabinieri, la ragazza stava con un borsone e mi disse che era stata mandata via di casa. credo avesse 15 anni”.
Dall'escussione dei testi ha inoltre trovato conferma la mancata erogazione di un contributo da parte del padre, ad eccezione di una ricarica di € 50,00 mensile sulla postepay (cfr. le dichiarazioni del teste “…tutte queste spese erano di pertinenza della comunità, Tes_1 so che il padre corrispondeva a euro 50 mensili caricati su carta e l'abbonamento Pt_1 mensile dell'autobus del costo di 25 euro. Al compimento dei 18 anni l'abbiamo supportata per il conseguimento della patente di guida e, dopo un'attività di convincimento, le spese sono state al 50% a carico del padre e al 50% a carico della comunità”).
Il completo disinteresse e l'atteggiamento di totale negligenza nei confronti della figlia pagina 7 di 9 tenuto dal padre emerge anche dalla documentazione in atti.
Si vedano a tal proposito la relazione del Servizio Sociale di LE del 15.1.2013 (cfr. doc. 3 dell'attrice); l'esposto al Comando della Stazione dei Carabinieri di LE del
17.12.2012 a sottoscrizione della Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di
LE (cfr. doc. 8 dell'attrice, da cui emerge che la minore nel dicembre 2012 è stata ricollocata in casa famiglia atteso “il rifiuto e la totale mancanza di interesse” del padre); la relazione al Tribunale per i Minorenni in data 19.12.2012 della Responsabile dei Servizi
Sociali del Comune di LE (cfr. doc. 9 dell'attrice, nel quale si legge, fra l'altro: “A tale richiesta, il genitore e la moglie di quest'ultimo hanno avuto una reazione esageratamente negativa, affatto collaborativa tanto da accusare il servizio di obbligarli a prendere in casa, anche se per un periodo determinato”); la relazione del Pt_1
Responsabile della Casa Famiglia per Minori “Il Girasole” dott. nella quale Testimone_1 viene ulteriormente evidenziato il disinteresse mostrato dal padre e il comportamento di quest'ultimo allorquando la figlia si trovava in struttura (“comportamento espulsivo ed anaffettivo”) (cfr. doc. 10 dell'attrice); la relazione del Responsabile della Comunità residenziali per minori e ragazzi “Il Girasole” in data 20.03.2019 (cfr. doc. 12 dell'attrice); la scheda osservazioni incontri protetti del 03.03.2013, dove emerge che il padre si è presentato mostrandosi in imbarazzo e in silenzio per andarsene dopo appena cinque minuti
(cfr. doc. 13 dell'attrice).
Orbene, i fatti e le circostanze allegate da parte attrice, come emerse nel corso della trattazione della causa, consentono alla Giudicante di ritenere provata ai sensi dell'art. 2727
c.c. la sofferenza patita dalla figlia nell'arco degli anni in Parte_1 cui il padre interrompeva definitivamente ogni rapporto con la stessa, che veniva così privata della figura paterna, della cura, dell'assistenza e del sostegno morale su cui ciascun figlio può normalmente contare e che assume rilevanza fondamentale per lo sviluppo della identità personale, sia in età infantile sia in età adolescenziale.
Così accertata la colpevole violazione da parte del convenuto dei doveri giuridici di cui all'art. 337-ter c.c. e la sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile in capo alla figlia, in ordine al quantum risarcibile, da determinarsi in via equitativa ai sensi degli artt.
1226 e 2056 c.c., il Tribunale ritiene di doversi discostare dalle tabelle romane, laddove prevedono criteri di quantificazione del danno definito "da lesione del rapporto parentale", ovvero derivante dalla perdita di un parente che a causa della condotta illecita di un terzo sia deceduto o abbia subito gravi lesioni, ipotesi poco confacente alla fattispecie. La morte pagina 8 di 9 del genitore è infatti situazione sostanzialmente diversa dalla assenza volontaria dello stesso, stante l'irreversibilità della prima situazione a fronte della possibile modificabilità della seconda.
L'assenza del convenuto nella vita della figlia, protrattasi dal febbraio 2012 sino al raggiungimento della maggiore età - periodo in cui era ancora giuridicamente presente l'obbligo del genitore di fornire alla minore cura, educazione, istruzione - deve ritenersi che abbia prodotto un danno non patrimoniale che la scrivente stima equo e congruo liquidare, in favore dell'odierna attrice, in complessivi € 20.000,00, somma già attualizzata;
su tale importo decorreranno gli interessi nella misura legale dal giorno della decisione al saldo effettivo.
Vista la prevalente e sostanziale soccombenza di parte convenuta, quest'ultima deve essere condannata a rifondere in favore dell'Erario le spese di lite del presente giudizio, attesa l'ammissione a gratuito patrocinio dell'attrice. È appena il caso di osservare come la soccombenza del convenuto determini il rigetto della domanda svolta ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) condanna al pagamento, in favore dell'attrice, della Controparte_1 somma di € 20.500,00, oltre interessi nella misura legale dalla presente pronuncia fino al saldo effettivo;
2) condanna al versamento a titolo di risarcimento ex artt. Controparte_1
2043 e 2059 c.c., in favore dell'attrice, della somma di € 20.000,00, oltre interessi nella misura legale dalla presente pronuncia fino al saldo effettivo;
3) rigetta le restanti domande;
4) condanna parte convenuta a rimborsare in favore Controparte_1 dell'Erario le spese di giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre
15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Velletri, 30 ottobre 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8222/2018 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. SCATTONE MAURIZIO
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. SORDI ANDREA e dell'avv. SOFI ROCCO
- parte convenuta -
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 9.4.2025: “Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da atto di citazione in atti salvo precisare, per quanto riguarda la domanda sub 2 relativa alla richiesta di arretrati a titolo di mantenimento, che gli arretrati ammontano oggi a euro 39.000,00 (oltre interessi e rivalutazione dal dovuto all'effettivo soddisfo) anziché euro 18.000,00. Il procuratore di parte convenuta chiede il rigetto delle domande di controparte e richiama le deduzioni della comparsa di costituzione e risposta e delle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 e dei documenti depositati in atti”.
pagina 1 di 9 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, nata il Parte_1
29.6.1996, ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il padre
[...]
per essere quest'ultimo condannato a corrisponderle, a titolo di Controparte_1 contributo per il suo mantenimento, “la somma di € 250,00 da pagare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia fino al conseguimento dell'autonomia economica”, nonché “a titolo di arretrati dovuti per il contributo per il suo mantenimento la somma di € 18.000,00, determinati a decorrere dal mese di febbraio 2012 fino all'attualità, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria”. Ha chiesto altresì il risarcimento del danno non patrimoniale per la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione con condanna del convenuto al pagamento della “somma prudenzialmente quantificata in €
20.000,00 ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o equitativamente liquidata ex art. 1226 c.c., oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria”.
A sostegno della propria domanda, la parte attrice ha dedotto: di essersi trasferita in Italia dal padre e dalla nuova moglie di quest'ultimo nel 2002; che a seguito di maltrattamenti e dell'intervento del Servizio Sociale di LE veniva inserita presso una struttura protetta in Gavignano;
che la madre infatti risiedeva in Spagna e non poteva prendersi cura di lei in quanto affetta da problemi psichiatrici;
che in seguito il Servizio Sociale individuava una casa famiglia per la minore e, nelle more, il padre opponeva un rifiuto a riprenderla in casa;
che quindi veniva trovata una famiglia disponibile ad accoglierla e successivamente veniva ospitata da una casa famiglia in Olevano Romano fino al raggiungimento della maggiore età.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 28.2.2019, si è costituito
[...]
contestando integralmente l'assunto attoreo. Ha esposto di avere Controparte_1 chiesto all'attrice di tornare presso la casa paterna al compimento della maggiore età, ma questa si era rifiutata;
di aver sempre adempiuto ai propri doveri di padre e di averla corrisposto somme con ricariche postepay, nonché di aver sostenuto il costo della patente di pagina 2 di 9 giuda, nonché un corso frequentato dalla stessa al fine del rilascio di un diploma in materia di turismo;
che la madre era invece del tutto assente e aveva abbandonato la figlia.
Chiedeva quindi il rigetto delle domande, con riconoscimento dei propri sforzi economici al fine del mantenimento della sig.ra nonché la poca Parte_1 solerzia di quest'ultima nell'affrontare un percorso di studi e/o un percorso professionale, con condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c..
Nel corso del procedimento, il Giudice rigettava i mezzi istruttori articolati dalle parti, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c. delle parti. La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 5.8.2024 la causa è stata rimessa in istruttoria, in accoglimento della domanda attorea, attesa la necessità dell'interrogatorio formale dell'attrice, chiesto da parte convenuta, nonché della escussione dei testi (Responsabile della Comunità Testimone_1 residenziale per minori e ragazzi “Il Girasole”), (Coordinatrice della Testimone_2
Comunità residenziale per minori e ragazzi “Il Girasole”), dott.ssa Testimone_3
(Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di LE) e con Testimone_4 conseguente parziale accoglimento delle istanze probatorie dell'attrice.
All'esito dell'interrogatorio formale e della escussione della prova testimoniale, all'udienza del 9.4.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Con ordinanza collegiale datata 27.10.2025 il Collegio, attesa l'erronea rimessione allo stesso e ritenuta la competenza del Tribunale in composizione monocratica, ha rimesso la causa ex art. 281 septies c.p.c. al G.I. per la decisione nel termine di 30 giorni quale giudice monocratico.
2. Ciò posto, la presente controversia è stata promossa da parte attrice per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale ex artt. 2043 e 2059 c.c., nonché il pagamento di un contributo e degli arretrati a titolo di mantenimento.
In ordine a tale ultimo aspetto, si osserva che l'attrice allorquando è stata collocata in casa famiglia era minorenne e ha raggiunto la maggiore età soltanto in data 29.6.2014. Sul punto, è appena il caso di ricordare che il collocamento in comunità di un minore, accompagnato o meno dalla sospensione della potestà genitoriale, non fa venir meno l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento, trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare (ex multis, Cassazione civile sez. I, 20/06/2023, n.17578).
Risulta inoltre in atti che l'attrice sia rimasta in casa-famiglia fino al luglio 2015 (cfr.
pagina 3 di 9 l'attestato di dimissioni prodotto dall'attrice sub doc. 11), per trasferirsi successivamente a casa del fidanzato e dei genitori di quest'ultimo (trasferimento avvenuto in data 13.7.2015: cfr. doc. 2 dell'attrice).
Successivamente al raggiungimento della maggiore età, la stessa ha inoltre svolto un
“Corso di Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza turistica Ind. Servizi del
Turismo” (cfr. il doc. allegato ancora sub 11 e datato 24.6.2015).
All'udienza del 29.1.2025 in sede di interrogatorio formale l'attrice ha dichiarato che, una volta uscita dalla casa famiglia, ha lavorato “un mese circa come assistente alle persone anziane e poi la signora è venuta mancare. Non era un impiego regolarizzato, si trattava di settembre non ricordo se 2016 o 2017”, ha inoltre riferito di stare frequentando un corso di
OSS.
Risulta inoltre in atti una scheda anagrafico – professionale della Regione Lazio, datata
19.10.2018, dalla quale l'attrice risulta, a quella data, priva di occupazione (cfr. doc. 20 dell'attrice).
Orbene, alla luce di quanto sopra la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento e degli arretrati dev'essere parzialmente accolta.
Ritiene infatti il Tribunale di non riconoscere alla data attuale un contributo al mantenimento per l'attrice, tenuto conto dell'età raggiunta da quest'ultima (oggi ventinovenne) e del mancato assolvimento al proprio onere probatorio in relazione alle condizioni reddituali e patrimoniali attuali, anche in ordine al nucleo familiare in cui al presente risulterebbe ancora inserita.
Si ricorda, infatti, che la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24731, secondo cui: “In tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne che abbia ampiamente superato la maggiore età - c.d. “figlio adulto” -, spetta al richiedente l'onere di dimostrare le condizioni che fondano tale diritto. Raggiunta la maggiore età, si presume infatti l'idoneità al reddito, salvo che il richiedente non dimostri di essersi impegnato nella ricerca di una occupazione lavorativa e di essere incolpevolmente in ritardo rispetto al reperimento della stessa. La dimostrazione sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, fermo
pagina 4 di 9 l'obbligo del Giudice di effettuare una valutazione caso per caso, tenendo conto della
“funzione educativa del mantenimento” e di declinare il principio di autoresponsabilità rispetto alla fattispecie concreta”).
Nella specie, risulta comprovato che fino all'ottobre 2018 e, quindi, fino alla proposizione della domanda, l'attrice non avesse una occupazione lavorativa stabile.
Non coglie nel segno quanto sostenuto peraltro da parte convenuta riguardo alla inerzia dell'attrice, atteso che per consolidata giurisprudenza è sì configurabile l'esonero dalla corresponsione dell'assegno, laddove, tuttavia, il figlio maggiorenne abbia opposto rifiuto ingiustificato alle opportunità di lavoro offerte e sia stato posto in concreto dai genitori nelle condizioni di raggiungere l'autonomia economica (Cass. n. 4765/2002; n. 1830/2011;
n. 7970/2013). È appena il caso di notare come risulti comprovato in atti che il padre si sia disinteressato della figlia fin da quando la stessa era minorenne e non l'abbia posta in alcun modo in condizione di raggiungere una indipendenza economica.
In ogni caso, il Tribunale osserva che la determinazione del quantum deve necessariamente avvenire in via equitativa, trattandosi non già di determinare un assegno di mantenimento, valevole per il futuro, in relazione al quale, a mente dell'art. 316 – bis c.c., il giudice nella sua determinazione valuta le condizioni economiche dei genitori, ma di un rimborso avente natura in senso lato indennitaria.
Nel caso di specie, deve farsi riferimento ad un periodo che va dall'inserimento in casa- famiglia, avvenuto nel mese di febbraio 2012, fino alla data di proposizione della domanda, ossia al dicembre 2018, per un periodo complessivo di 6 anni e 10 mesi.
Ebbene, la valutazione che il Tribunale è chiamato a compiere deve essere svolta sulla base delle presumibili esigenze della figlia ed in relazione a quello che deve ritenersi il contributo minimo necessario per assicurarle un'esistenza decorosa. Quanto al convenuto, lo stesso non ha documentato la propria situazione reddituale e patrimoniale;
è in ogni caso incontroversa la sussistenza di altro nucleo familiare in capo al padre.
Alla luce di quanto sopra, può ritenersi adeguato e proporzionato l'importo di € 250,00 al mese a titolo di rimborso delle spese di mantenimento a carico del convenuto per il periodo indicato per un totale di € 20.500,00 (pari a 82 mensilità).
3. Quanto alle restanti domande, aventi ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale ex artt. 2043 e 2059 c.c., si osserva in diritto che, posto che la responsabilità genitoriale discende dal mero fatto della procreazione, l'eventuale consapevole condotta di disinteresse verso i figli o di abbandono degli stessi da parte del genitore, purché abbia pagina 5 di 9 natura dolosa, rappresenta violazione dei doveri nascenti dal rapporto di filiazione e dà luogo ad illecito endofamiliare ed al conseguente diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex artt. 2043 e 2059 c.c. derivante dalla lesione del diritto alla qualità di figlio, rientrante nel novero dei diritti costituzionalmente garantiti.
Non esiste, tuttavia, alcun automatismo tra detta violazione e il risarcimento del danno poiché quest'ultimo non è in re ipsa ma è necessario che la condotta del genitore abbia prodotto un danno ingiusto da perdita, privazione e preclusione, inquadrabile nella categoria del danno non patrimoniale di natura esistenziale, danno che deve essere valutato in base agli atti acquisiti al processo e parametrato tenuto conto della gravità e della durata delle violazioni genitoriali e delle ricadute negative sulla vita e sulla salute dei figli.
Secondo la Suprema Corte, in ogni caso, il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale dovuto alla violazione dell'obbligo del genitore di contribuire all'educazione e al mantenimento dei figli, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute (cfr. la recentissima sentenza Cassazione civile sez. I, 07/09/2025, n.24719).
Nella specie, si deve ritenere che parte attrice abbia ampiamente provato il disinteresse e, anzi, il rifiuto mostrato dal padre quanto meno fin dal 2012.
Dalle risultanze all'esito della prova testimoniale, è infatti emerso quanto segue:
- Il teste dott. responsabile all'epoca della comunità residenziale “Il Testimone_1
Girasole”, ha dichiarato che la minore quando era in comunità aveva espresso la volontà di tornare presso il padre, ma quest'ultimo “ha manifestato un diniego implicito ed esplicito”, affermando che “ fosse aggressiva”. In tutto il Pt_1 periodo (tre anni) il padre ha visto la figlia circa tre volte in sede di incontri protetti
(“gli incontri si sono svolti con modalità fredde e anaffettive”); una volta “ Pt_1 ha raccontato che è andata dal padre a LE dove lei frequentava la scuola ha bussato, ha chiesto di entrare e non l'hanno fatta entrare”. Il teste ha inoltre riferito come il padre non ha mai chiamato in comunità “per informarsi di scuola o salute”.
Inoltre, il padre si è rifiutato di accogliere la figlia anche al compimento della maggiore età, contrariamente a quanto affermato dal convenuto. Il teste ha infine pagina 6 di 9 negato problemi di aggressività della attrice, la quale è invero descritta come “una ragazza sofferente che manifestava difficoltà nel rapporto con gli adulti compatibile con chi ha avuto esperienze pregresse negative con gli adulti di riferimento. Nel periodo in cui era in comunità c'erano ragazze delle stessa età con cui aveva legato
e aveva rapporti soddisfacenti” – circostanze confermate anche dalla teste
[...]
all'epoca coordinatrice della casa-famiglia: “credo che la ragazza Testimone_5 portava un bagaglio di traumi importanti, non si sentiva accettata, non era aggressiva però, era molto rispettosa. Ha legato molto con le coetanee e specie con una ragazza, credo che ad oggi abbiano rapporti. Aiutava, era molto ordinata”;
- La teste che ha ospitato l'attrice per un periodo unitamente al Testimone_4 marito, ha confermato il carattere tranquillo dell'attrice “nonostante le sue sofferenze”, e il rifiuto da parte del padre, che non si è fatto mai sentire:
“…avevamo già conosciuto e avevamo espresso il desiderio che fosse Pt_1 affidata a noi. Prima che la responsabile ci chiamasse era successo che era Pt_1 tornata dal padre ma è stata di nuovo rifiutata ed è stata riportata alla casa famiglia…”.
Significativo infine quanto dichiarato dalla teste all'epoca responsabile Testimone_3 dei servizi sociali del Comune di LE, sulle circostanze appena precedenti l'inserimento dell'attrice in casa famiglia, da cui risulta che la signora fu Parte_1 cacciata di casa a 15 anni e venne trovata sola con un borsone sotto il portico del Comune:
“…ricordo benissimo che fui chiamata che c'era questa bambina sotto i portici della casa comunale, presi questa ragazza e telefonai alla casa Nazareth;
la ragazza non avrebbe potuto essere collocata lì perché non era adibita per i minori ma in emergenza venne ammessa lì”; e ancora: “credo che fui chiamata dalla caserma dei Carabinieri, la ragazza stava con un borsone e mi disse che era stata mandata via di casa. credo avesse 15 anni”.
Dall'escussione dei testi ha inoltre trovato conferma la mancata erogazione di un contributo da parte del padre, ad eccezione di una ricarica di € 50,00 mensile sulla postepay (cfr. le dichiarazioni del teste “…tutte queste spese erano di pertinenza della comunità, Tes_1 so che il padre corrispondeva a euro 50 mensili caricati su carta e l'abbonamento Pt_1 mensile dell'autobus del costo di 25 euro. Al compimento dei 18 anni l'abbiamo supportata per il conseguimento della patente di guida e, dopo un'attività di convincimento, le spese sono state al 50% a carico del padre e al 50% a carico della comunità”).
Il completo disinteresse e l'atteggiamento di totale negligenza nei confronti della figlia pagina 7 di 9 tenuto dal padre emerge anche dalla documentazione in atti.
Si vedano a tal proposito la relazione del Servizio Sociale di LE del 15.1.2013 (cfr. doc. 3 dell'attrice); l'esposto al Comando della Stazione dei Carabinieri di LE del
17.12.2012 a sottoscrizione della Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di
LE (cfr. doc. 8 dell'attrice, da cui emerge che la minore nel dicembre 2012 è stata ricollocata in casa famiglia atteso “il rifiuto e la totale mancanza di interesse” del padre); la relazione al Tribunale per i Minorenni in data 19.12.2012 della Responsabile dei Servizi
Sociali del Comune di LE (cfr. doc. 9 dell'attrice, nel quale si legge, fra l'altro: “A tale richiesta, il genitore e la moglie di quest'ultimo hanno avuto una reazione esageratamente negativa, affatto collaborativa tanto da accusare il servizio di obbligarli a prendere in casa, anche se per un periodo determinato”); la relazione del Pt_1
Responsabile della Casa Famiglia per Minori “Il Girasole” dott. nella quale Testimone_1 viene ulteriormente evidenziato il disinteresse mostrato dal padre e il comportamento di quest'ultimo allorquando la figlia si trovava in struttura (“comportamento espulsivo ed anaffettivo”) (cfr. doc. 10 dell'attrice); la relazione del Responsabile della Comunità residenziali per minori e ragazzi “Il Girasole” in data 20.03.2019 (cfr. doc. 12 dell'attrice); la scheda osservazioni incontri protetti del 03.03.2013, dove emerge che il padre si è presentato mostrandosi in imbarazzo e in silenzio per andarsene dopo appena cinque minuti
(cfr. doc. 13 dell'attrice).
Orbene, i fatti e le circostanze allegate da parte attrice, come emerse nel corso della trattazione della causa, consentono alla Giudicante di ritenere provata ai sensi dell'art. 2727
c.c. la sofferenza patita dalla figlia nell'arco degli anni in Parte_1 cui il padre interrompeva definitivamente ogni rapporto con la stessa, che veniva così privata della figura paterna, della cura, dell'assistenza e del sostegno morale su cui ciascun figlio può normalmente contare e che assume rilevanza fondamentale per lo sviluppo della identità personale, sia in età infantile sia in età adolescenziale.
Così accertata la colpevole violazione da parte del convenuto dei doveri giuridici di cui all'art. 337-ter c.c. e la sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile in capo alla figlia, in ordine al quantum risarcibile, da determinarsi in via equitativa ai sensi degli artt.
1226 e 2056 c.c., il Tribunale ritiene di doversi discostare dalle tabelle romane, laddove prevedono criteri di quantificazione del danno definito "da lesione del rapporto parentale", ovvero derivante dalla perdita di un parente che a causa della condotta illecita di un terzo sia deceduto o abbia subito gravi lesioni, ipotesi poco confacente alla fattispecie. La morte pagina 8 di 9 del genitore è infatti situazione sostanzialmente diversa dalla assenza volontaria dello stesso, stante l'irreversibilità della prima situazione a fronte della possibile modificabilità della seconda.
L'assenza del convenuto nella vita della figlia, protrattasi dal febbraio 2012 sino al raggiungimento della maggiore età - periodo in cui era ancora giuridicamente presente l'obbligo del genitore di fornire alla minore cura, educazione, istruzione - deve ritenersi che abbia prodotto un danno non patrimoniale che la scrivente stima equo e congruo liquidare, in favore dell'odierna attrice, in complessivi € 20.000,00, somma già attualizzata;
su tale importo decorreranno gli interessi nella misura legale dal giorno della decisione al saldo effettivo.
Vista la prevalente e sostanziale soccombenza di parte convenuta, quest'ultima deve essere condannata a rifondere in favore dell'Erario le spese di lite del presente giudizio, attesa l'ammissione a gratuito patrocinio dell'attrice. È appena il caso di osservare come la soccombenza del convenuto determini il rigetto della domanda svolta ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) condanna al pagamento, in favore dell'attrice, della Controparte_1 somma di € 20.500,00, oltre interessi nella misura legale dalla presente pronuncia fino al saldo effettivo;
2) condanna al versamento a titolo di risarcimento ex artt. Controparte_1
2043 e 2059 c.c., in favore dell'attrice, della somma di € 20.000,00, oltre interessi nella misura legale dalla presente pronuncia fino al saldo effettivo;
3) rigetta le restanti domande;
4) condanna parte convenuta a rimborsare in favore Controparte_1 dell'Erario le spese di giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre
15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Velletri, 30 ottobre 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
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