Ordinanza cautelare 8 luglio 2021
Sentenza 13 dicembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 08/07/2021, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/07/2021
N. 00637/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 637 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Irma Vernillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di revoca del titolo di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-, notificato in data 11/05/2021 dalla Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 il dott. Alessio Falferi;
Rilevato che non sussistono i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare;
considerato, invero, che il provvedimento di revoca impugnato risulta fondato su due autonomi e distinti presupposti, uno relativo alla pericolosità sociale del ricorrente in conseguenza dei -OMISSIS- ivi indicati e l’altro inerente l’assenza dal territorio nazionale per un periodo maggiore di dodici mesi consecutivi;
rilevato che parte ricorrente formula censure in ordine al primo dei suddetti presupposti (pericolosità sociale) ma non contesta il secondo presupposto relativo alla prolungata e ingiustificata assenza dal territorio nazionale, circostanza che, in via autonoma, supporta e giustifica adeguatamente la revoca in questa sede contestata;
ritenuto che le spese della presente fase vadano liquidate in base alla regola della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), Respinge l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.