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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/06/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.629/2023 R.G.A., promossa in grado di appello D A
e Parte_1 [...]
e Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso
[...]
i cui Uffici in Palermo via V. Villareale n.6 sono elettivamente domiciliati appellante CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv.to Enrico Nicolò Buscemi presso il Controparte_1 cui studio in Catania, Piazza A. Lincoln n.19, è elettivamente domiciliato appellato all'udienza del 19 giugno 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO e DIRITTO 1) Con ricorso depositato innanzi al Tribunale G.L. di Palermo in data 9.03.2021
, premettendo di essere dipendente dell' Controparte_1 Parte_4 con il profilo professionale di "Istruttore direttivo – cat. C1", affermava di aver svolto sin dal 2013 mansioni superiori riconducibili alla categoria D (funzionario direttivo) di cui alla classificazione del personale regionale del Comparto ex CCRL 2002 -2005 e, conseguentemente, ha chiesto condannarsi l'amministrazione al pagamento delle Parte_1 differenze retributive tra il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto il profilo professionale di funzionario direttivo categoria D e quanto invece percepito in relazione al profilo professionale di formale inquadramento. Ha, altresì, chiesto, ex art.27 e seguenti del CCRL 2002-2005 e 19 e seguenti del CCRL 2016-2018, la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento della relativa retribuzione di posizione annua nella misura massima prevista dalle suddette norme, e della retribuzione di risultato;
ha, ancora, allegato che, nell'assolvimento del suddetto
Pag.1 incarico, aveva l'obbligo di assicurare la reperibilità h24 ed ha, pertanto, chiesto condannarsi controparte al pagamento, con la medesima decorrenza, dell'indennità di reperibilità prevista dal CCRL, per tutti giorni dell'anno. Instaurato il contraddittorio, con sentenza n.4209/2022, il Giudice adito, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
riconoscendo lo svolgimento di mansioni Parte_3 sussumibili nella categoria D e previa declaratoria di parziale prescrizione dei crediti maturati prima del 14 luglio 2015, ha accolto la domanda di pagamento delle differenze retributive fra quanto corrisposto al e quanto avrebbe dovuto essere allo stesso CP_1 riconosciuto in forza dell'inquadramento nella categoria D del citato CCRL, dal 14 luglio 2015 fino alla data di deposito del ricorso. Ha, invece, rigettato le restanti domande e compensato parzialmente le spese di lite che ha posto, per il resto, a carico dell'amministrazione resistente. Con riferimento alla domanda accolta, rinvenendo nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 la fonte del diritto alle chieste differenze retributive, ha osservato che gli incarichi, a decorrere dal 25 novembre 2013, di “a) ingegnere responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio della Diga Gibbesi con DDS n. 2075 del 25.11.2013, dal 25.11.2013 al 08.09.2016; b) ingegnere responsabile sostituto della Diga Villarosa in forza del DDS n.2076 del 25.11.2013 dal 25.11.2013 al 07.09.2016; c) Ingegnere Responsabile sostituto della sicurezza delle opere e dell'esercizio della Diga Rosamarina giusto D.D.S. n.1047 del 12.07.2016, incarico ancora in corso;
d) Ingegnere Responsabile della giusto D.D.S. n.1256 del 07.09.2016, incarico Parte_5 ancora in corso;
e) Ingegnere Responsabile della giusto D.D.S. n.1256 del 07.09.2016, Parte_6 incarico ancora in corso;
f) Ingegnere Responsabile sostituto della Diga Gibbesi giusto D.D.S. n.1277 del 08.09.2016, incarico ancora in corso”, fossero riconducibili al “profilo professionale dell'ingegnere responsabile (o sostituto) della sicurezza delle opere e dell'esercizio delle dighe, individuandone le peculiarità”. Ha rilevato che chi ricopre tale profilo “provvede - a titolo esemplificativo - alla vigilanza e al coordinamento del personale tecnico durante la fase di allerta;
accerta la corretta esecuzione delle misurazioni, controlli e rilievi previsti nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione della Diga;
sovrintende e fa eseguire le prescrizioni del documento di protezione civile;
redige e sottoscrive i "Bollettini dati e misura" mensili, assicurandosi che gli stessi vengano trasmessi all'Ufficio Tecnico per le dighe del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
predispone e sottoscrive la "Relazione di Asseverazione semestrale”; partecipa alle “Visite di Vigilanza” effettuate periodicamente presso l'impianto. Provvede, altresì, alla “pianificazione della gestione del personale presente in diga, quale: guardiani e operai in genere a personale estero di ditte specializzate;
La programmazione ed esecuzione delle misure ed i controlli di cui al Foglio di Condizioni per l'Esercizio e la Manutenzione;
La partecipazione alla redazione dei bollettini mensili;
La partecipazione alla rielaborazione dei dati, alla redazione delle tabelle e grafici necessari alla redazione della relazione di asseverazione da parte dell'Ing. Responsabile della Diga;
L'elaborazione dei dati e redazione degli elaborati di sintesi del bilancio idrico del Serbatoio (afflussi, erogazioni, evaporazioni, perdite etc.); La collaborazione con il dirigente dell'Unita Organizzativa e con l'ingegnere responsabile alla programmazione delle manutenzioni Ordinarie e Straordinarie;
La responsabilità dell'esecuzione dei lavori di manutenzione
Pag.2 ordinaria; La responsabilità dell'applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro” (cfr. nota prot. n. 4236 del 2011)”. Che, pertanto, le “specificità dei compiti, la responsabilità e le abilità relazionali e gestorie connaturate al ruolo testé descritto” fossero “esorbitanti rispetto al profilo di “Istruttore direttivo” di categoria C, in cui” risultava “inquadrato il ricorrente”. Ha aggiunto che “non a caso, per l'assolvimento delle mansioni di cui ai livelli “C” e “D”, la disciplina del C.C.R.L.” prescrivesse “requisiti formali di grado diverso: diploma di scuola secondaria di secondo grado per la categoria “C”, diploma di laurea o diploma di laurea specialistica e abilitazione alla professione (di ingegnere, nel caso specifico) per la categoria “D””; che “l'art. 4, c. 7, d.l. n. 507/1994 come conv. l. n. 584/1994” prevedeva “che l'Amministrazione al fine di garantire l'azione di controllo esercitata nella costruzione e nell'esercizio delle dighe è tenuta “ad individuare, anche all'interno della propria struttura, un ingegnere, designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto”. Per tali ragioni “valutate unitamente alla durata (dal 2013 alla data di deposito del ricorso - 9/3/2021) e alla quantità degli incarichi (svolti presso le dighe di Gibbesi, Villarosa, Rosamarina,
)” ha ritenuto che il ricorrente avesse “reso in modo continuativo e prevalente Pt_5 Pt_6 funzioni riconducibili alla categoria D in cui si collocano “profili identificabili nelle figure professionali di: - agronomo, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato ….”. Ha, invece rigettato le restanti domande. Avverso tale decisione hanno proposto appello l'
[...]
e l' Parte_1 Parte_3
con ricorso depositato il 26.06.2023.
[...]
Col primo motivo, viene reiterata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' . Parte_3
Nel resto viene censurato l'accoglimento della domanda relativa al riconoscimento dello svolgimento, da parte del , di mansioni superiori ed al pagamento delle CP_1 correlate differenze retributive. Parte appellante sostiene che anche le competenze e le attività più rilevanti connesse al ruolo relativo al responsabile di impianto, sarebbero state pienamente compatibili con le mansioni proprie del personale di cat. C dal momento che i compiti allo stesso assegnati non sono caratterizzati da “contenuti altamente specialistico-professionali” e che si sostanziano in una “attività di collaborazione con l'ingegnere responsabile nella gestione della diga”. In ogni caso, aggiunge, avuto riguardo alla pluralità di mansioni complessivamente svolte, non v'è prova che quelle ritenute dal Tribunale ascrivibili alla cat. D fossero state espletate con carattere di prevalenza sulle altre. Deduce che il Tribunale avrebbe del tutto trascurato la norma del terzo comma dell'art. 52 D. Lgs. 165/2001 (“si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale dei compiti propri di dette mansioni”), omettendo di compiere il benché minimo accertamento in ordine alla prevalenza, qualitativa, quantitativa e temporale, dello svolgimento delle
Pag.3 mansioni indicate in ricorso, al fine della legittimazione a percepire il superiore trattamento retributivo. Infine, viene censurato il regolamento delle spese operato dal primo Giudice.
ha resistito al gravame, costituendosi con memoria depositata Controparte_1 il 28.5.2025. Indi, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
2) Il primo motivo deve essere accolto per l'assorbente considerazione che l' non è il datore Parte_3 di lavoro del , non ha al medesimo conferito gli incarichi da cui ha tratto CP_1 origine l'azione incoata e non è, in definitiva, parte delle obbligazioni scaturite dal rapporto lavorativo dedotto con l'atto introduttivo del giudizio. Nel resto, l'appello deve essere disatteso. Risulta, invero, documentalmente provato, per come correttamente affermato nella sentenza qui impugnata, che l' Parte_1
ebbe a conferire al i seguenti incarichi:
[...] CP_1
“a) ingegnere responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio della Diga Gibbesi con DDS n. 2075 del 25.11.2013, dal 25.11.2013 al 08.09.2016; b) ingegnere responsabile sostituto della Diga Villarosa in forza del DDS n.2076 del 25.11.2013 dal 25.11.2013 al 07.09.2016; c) Ingegnere Responsabile sostituto della sicurezza delle opere e dell'esercizio della Diga Rosamarina giusto D.D.S. n.1047 del 12.07.2016, incarico ancora in corso;
d) Ingegnere Responsabile della giusto D.D.S. n.1256 del 07.09.2016, Parte_5 incarico ancora in corso;
e) Ingegnere Responsabile della giusto D.D.S. n.1256 del 07.09.2016, incarico Parte_6 ancora in corso;
f) Ingegnere Responsabile sostituto della Diga Gibbesi giusto D.D.S. n.1277 del 08.09.2016, incarico ancora in corso” (cfr. doc. fascicolo di parte appellata). In siffatto contesto, si osserva, ciò che rileva, al fine del riconoscimento del trattamento economico connesso ad un profilo superiore, non è certamente la sua previsione esplicita nell'ambito della classificazione del personale, quanto piuttosto il concreto atteggiarsi delle mansioni assegnate e concretamente svolte dal lavoratore ed il loro raffronto, secondo il ben noto procedimento “trifasico”, con le categorie contrattuali di riferimento. Ciò posto, nella vicenda che occupa, viene in rilievo la nota prot. n. 4236 del 2.2.2011 con la quale la parte datoriale pubblica ha individuato le “linee guida relative ai ruoli d'ingegnere responsabile (o sostituto) della sicurezza delle opere e dell'esercizio delle dighe e del personale responsabile degli impianti” (cfr. doc. fascicolo di parte); ruolo, quello dell'ingegnere responsabile o sostituto, previsto dalla legge n.584/94 art. 4 comma 7.
Pag.4 Orbene, secondo tali linee guida, sulla figura dell'Ingegnere Responsabile incombono una serie di obblighi ossia: Garantire sempre la reperibilità telefonica;
Garantire la presenza in Diga al verificarsi della fase di allerta (vigilanza rinforzata) e coordinare, in loco, il personale tecnico qualificato nelle funzioni di sorveglianza e di apertura degli scarichi quando necessario al fine della sicurezza della Diga;
Sovrintendere e far eseguire le misurazioni i controlli ed i rilievi previsti nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione della Diga;
Sovrintendere e far eseguire le prescrizioni del documento di protezione civile;
Redigere e sottoscrivere i "Bollettini dati e misura" mensili e verificare che quest'ultimi siano trasmessi all'Ufficio Tecnico per le dighe del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Redigere e sottoscrivere la "Relazione di Asseverazione semestrale", con cui si assevera lo stato delle opere, ivi comprese le sponde del serbatoio, e delle apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione, l'efficienza e le condizioni di sicurezza, nonché il rispetto del foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione durante la gestione dell'impianto; Programmare, coordinandosi con il responsabile dell'Unita Organizzativa di riferimento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie della diga e dell' eventuale adduttore. Sul responsabile dell'impianto, invece, ricadono i seguenti obblighi: pianificazione della gestione del personale presente in diga, quale: guardiani e operai in genere a personale estero di ditte specializzate;
programmazione ed esecuzione delle misure ed i controlli di cui al Foglio di Condizioni per l'Esercizio e la Manutenzione;
partecipazione alla redazione dei bollettini mensili;
partecipazione alla rielaborazione dei dati, alla redazione delle tabelle e grafici necessari alla redazione della relazione di asseverazione da parte dell'Ing. Responsabile della Diga;
elaborazione dei dati e redazione degli elaborati di sintesi del bilancio idrico del Serbatoio (afflussi, erogazioni, evaporazioni, perdite etc.); collaborazione con il dirigente dell'Unita Organizzativa e con l'ingegnere responsabile alla programmazione delle manutenzioni Ordinarie e Straordinarie;
responsabilità dell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria;
responsabilità dell'applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro.
Trattasi di una elencazione di mansioni strettamente connesse al ruolo di ingegnere responsabile (o sostituto) della sicurezza delle opere e dell'esercizio delle dighe e al ruolo di responsabile degli impianti che, dunque, non v'è motivo di ritenere non siano state compiutamente svolte anche dal (né, del resto, la circostanza è espressamente CP_1 contestata dalla parte appellante) proprio in virtù del conferimento degli incarichi sopra menzionati. Deve, dunque, certamente condividersi il riconoscimento, già operato dal primo giudice, nelle mansioni sopra elencate e certamente riferibili agli incarichi conferiti al
, delle caratteristiche proprie dei lavoratori ascritti alla cat. D del CCRL del CP_1
2002/2005 (secondo il sistema di classificazione ivi delineato e confermato dall'art. 17 del CCRL 2016/2018). Appartengono, infatti, a tale categoria D “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - elevate conoscenze pluri specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di
Pag.5 aggiornamento; - contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi-amministrativi; - elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili; - relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: - lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari;
- lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. - lavoratore che espleta attività di progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche;
- lavoratore che espleta attività d'istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di: - agronomo, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio-assistenziali, culturali e dell'area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale”. Appartengono, invece, alla cat. C “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
- contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi amministrativi; - media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili; - relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: - lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente all'unità di appartenenza;
- lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: - esperto di attività socioculturali, agente con attribuzioni di funzioni di polizia, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese”. L'elencazione delle mansioni attribuite all'ingegnere responsabile (o sostituto) della sicurezza delle opere e dell'esercizio delle dighe e al ruolo di responsabile degli impianti evidenzia, anzitutto, la necessità del possesso di conoscenze plurispecialistiche, sia di tipo tecnico (es: accerta la corretta esecuzione delle misurazioni, controlli e rilievi previsti nel
Pag.6 foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione della diga;
redige e sottoscrive i bollettini dati e misura mensili, assicurandosi che gli stessi vengano trasmessi all'Ufficio Tecnico per le dighe del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
partecipa alle Visite di Vigilanza;
programma ed esegue le misure e i controlli di cui al Foglio di Condizioni per l'Esercizio e la Manutenzione;
partecipa alla redazione dei bollettini mensili;
partecipa alla rielaborazione dei dati, alla redazione delle tabelle e grafici;
elabora i dati e redige gli elaborati di sintesi del bilancio idrico del Serbatoio) che contabile, gestionale e direttivo (es.: vigilanza e coordinamento del personale tecnico durante le fasi di allerta;
sovrintende e fa eseguire le prescrizioni del documento di protezione civile;
pianificazione della gestione del personale presente in diga;
Responsabilità dell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria;
responsabilità dell'applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro). Non pare, invero, seriamente dubitabile che il coacervo di tali mansioni presenti indubbi caratteri di notevole complessità avuto riguardo alla molteplicità degli aspetti - tecnici, gestionali ed amministrativi - connessi alle attività di controllo e monitoraggio dei sistemi delle dighe, finalizzati alla sicurezza dell'impianto nel suo complesso ed al suo buon funzionamento, nonché all'ampiezza delle scelte gestionali adottabili in relazione alla soluzione delle singole problematiche “basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili” e caratterizzata da “elevata ampiezza delle soluzioni possibili”; caratteristica, quest'ultima, desumibile dall'assenza di riferimenti a direttive o modelli di comportamento imposti da un superiore gerarchico e dalla conseguente concreta responsabilità rimessa al responsabile in ordine a tutte le scelte organizzative e gestionali adottate in vista del corretto funzionamento dell'impianto; tale responsabilità supera il ristretto ambito di “risultati relativi a specifici processi produttivi amministrativi”, proprio delle mansioni dei lavoratori di cat. C, per estendersi, invece, a “risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi-amministrativi”, quali sono certamente quelli attesi in relazione alla gestione di una diga nei suoi più diversi aspetti gestionali. D'altro canto, si osserva, è la stessa legge n.584/1994 che all'art. 4, comma 7, prevede espressamente l'obbligo per l'Amministrazione di “individuare, anche all'interno della propria struttura, un ingegnere, designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto”. Lo svolgimento delle superiori mansioni, sussumibili nella cat. D consente di ritenere, nella fattispecie, recessiva la circostanza della previsione, tra i compiti assegnati, anche di mansioni astrattamente riferibili al profilo inferiore;
a tal proposito assume rilievo, infatti, la mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale, indipendentemente da una contrapposizione meramente quantitativa delle mansioni svolte (cfr. Cass. n. 2969/2021): e non v'è dubbio che, nel caso di specie, i compiti attribuiti al , oltre che essere CP_1 svolti senza soluzione di continuità per un lunghissimo arco temporale e richiedere una notevole e maggiore responsabilità, rivestissero carattere di prevalenza qualitativa rispetto a quelli di natura meramente istruttoria, incidendo pertanto in modo decisivo sulla complessiva caratterizzazione del profilo professionale rivestito.
Pag.7 Anche la doglianza che si appunta sul regolamento delle spese deve essere disattesa, avendo il primo Giudice correttamente compensato le spese processuali in ragione di 1/3 in ragione del parziale accoglimento del ricorso. Per tali ragioni, la sentenza gravata deve essere parzialmente riformata limitatamente al capo in cui è stata respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' nei Parte_3 cui confronti deve, qui, affermarsi l'estraneità al giudizio e disporsi la compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado. Nel resto, l'appello dell' Parte_1
deve essere disatteso, con conseguente conferma della sentenza
[...] impugnata.
3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell'
[...]
e si liquidano, come in dispositivo, in favore Parte_1 di parte appellata. Si ritiene, invece, conforme a giustizia l'integrale compensazione delle stesse nei confronti dell' . Parte_3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.4209/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Parte_3
e compensa nei confronti dello stesso le spese processuali del primo grado di giudizio. Conferma, nel resto, la sentenza impugnata. Condanna l' Controparte_2
al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di
[...] parte appellata che liquida in complessivi euro 3.473,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e spese generali come per legge. Compensa le spese di questo grado nei confronti dell' Parte_3
.
[...]
Palermo 19 giugno 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Michele De Maria
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