TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 05/06/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 830/2020 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria DONATO (C.F. ) C.F._2
- attrice -
contro
(P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Antonio SPOSATO (C.F. CodiceFiscale_3
- convenuta -
e
(C.F. ) CP_2 C.F._4
- convenuta, contumace-
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_2
minorenne con atto di citazione notificato il 15.7.2020, ha Parte_1 evocato in giudizio la – rispettivamente Controparte_1 CP_2
compagnia assicuratrice e proprietaria dell'autovettura KIA PICANTO targata
CP971YR– per sentirle condannare al pagamento in solido di € 32.358,20 (al netto dell'acconto ricevuto) o della diversa somma di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla predetta minore in conseguenza del sinistro verificatosi il 23.10.2015
a Belvedere Marittimo.
Ha dedotto che:
- nella suddetta data, alle ore 10:30 circa, l'autovettura , CP_3
assicurata con polizza n. 0821200723389, condotta dalla CP_1 proprietaria – a bordo della quale si trovava, quale terza CP_2 trasportata, la figlia minore – , mentre Parte_1
percorreva via degli Angioini, in direzione Centro Storico, effettuava una manovra di fortuna per evitare l'impatto con un'autovettura che procedeva, ad alta velocità, in senso contrario di marcia, ma, così facendo, perdeva il controllo della propria auto, andando ad impattare contro un palo dell'illuminazione pubblica posto a bordo strada;
- a seguito del violento urto, la minore, seduta sul sedile posteriore, subiva lesioni, per le quali veniva prontamente accompagnata al Pronto Soccorso
Ninetta OS di Belvedere Marittimo (CS), ove le veniva diagnosticato:
“Ferita L-C labbro sup., avulsione 1 dente sup. e trauma gin.sx”;
- seguivano controlli e trattamenti sanitari, in esito ai quali residuavano postumi permanenti pari al 7%, oltre ITT per 20 gg. ed ITP al 75% per 30 gg., come da CTP allegata, ma riceveva dalla soltanto CP_1
l'importo di € 5.500,00, trattenuto a titolo di acconto su autorizzazione del giudice tutelare del 24.5.2015.
1.2. – Si è costituita la la quale ha chiesto, Controparte_1 preliminarmente, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione per insufficiente determinazione delle ragioni della domanda;
nel merito, di rigettare la domanda per
2 difetto di prova del sinistro, inapplicabilità dell'art. 141 cod. ass. in mancanza di effettivo scontro tra veicoli, ricorrenza del caso fortuito (manovra di emergenza) ed eccessività del quantum, anche in ragione del concorso di colpa della danneggiata
(mancato uso della cintura di sicurezza).
1.3. – è rimasta contumace. CP_2
1.4. – Con comparsa del 4.11.2022, si è costituita – Parte_1
divenuta maggiorenne nelle more del processo (in data 12.2.2022) – riportandosi integralmente all'atto introduttivo e alle richieste formulate.
1.5. – L'istruttoria è consistita nell'escussione dei testi e Testimone_1
nell'interrogatorio formale della convenuta contumace Testimone_2 [...]
e nell'espletamento della CTU medico legale a cura del dott. CP_2 Persona_1
(cfr. relazione depositata il 25.2.2024 con successiva integrazione del 19.4.2025).
2.1. – Ciò posto, è infondata l'eccezione pregiudiziale di nullità della citazione in quanto nell'atto di citazione sono sufficientemente enunciati le ragioni della domanda nel rispetto dell'art. 163 n. 4 c.p.c..
In particolare, è dedotta la qualità della minore danneggiata di terza trasportata su autovettura assicurata condotta e di proprietà di che, per CP_1 CP_2
evitare di entrare in collisione con altro veicolo, è andata a sbattere contro un palo dell'illuminazione pubblica.
Pur in mancanza di espliciti riferimenti normativi, parte attrice ha descritto i presupposti dell'azione risarcitoria ai sensi dell'art. 141 cod. ass. quale terza trasportata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro e, ai sensi dell'art. 2054, 1° e 3° comma, quale danneggiata dalla circolazione di veicolo nei confronti della proprietaria e conducente dello stesso.
2.2. – Nel merito, entrambe le azioni sono fondate.
Le lesioni fisiche subite dall'attrice quale terza trasportata sull'autovettura condotta dalla proprietaria in conseguenza di sinistro stradale, secondo la CP_2 descrizione contenta nell'atto di citazione, ammesse dalla predetta convenuta nel suo interrogatorio formale, sono state confermate dalle convergenti dichiarazioni dei testimoni oculari indifferenti (della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare),
e i quali, viaggiando, a bordo di Testimone_1 Testimone_2 distinte autovetture, dietro il veicolo della , hanno assistito all'incidente. CP_2
3 In particolare, la convenuta ha dichiarato che: “È vero che il 25.10.2015, alle CP_2
ore 10:30 circa, alla guida della mia autovettura, Kia Picanto tg. CP971YR, percorrevo via Degli Aragonesi, in Belvedere Marittimo, direzione centro storico, e impattavo contro un palo dell'illuminazione pubblica presente a bordo strada;
[…] è vero che sbattevo contro il palo dell'illuminazione per evitare, d'istinto, l'urto frontale con un autovettura che percorreva la medesima strada nel senso di marcia opposto a quello che percorrevo io. […] l'autovettura era di grandi dimensioni e di colore scuro e viaggiava ad elevata velocità. Non so indicare il modello della predetta auto. […] il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro presenta, in direzione centro storico, una salita ripida. Io ero in salito, mentre l'auto che ha invaso la mia corsia viaggiava in discesa. […] per evitare l'impatto ho sterzato verso destra e, per questo, ho impattato con un palo della luce a bordo della carreggiata. […] il conducente dell'autovettura che viaggiava in senso di marcia opposto a quello della dopo il sinistro ha CP_3 continuato la sua marcia senza sincerarsi dell'accaduto. […] mia figlia, Parte_1
, all'epoca di 12 anni, viaggiava sul sedile posteriore dell'auto
[...] [...]
e, a seguito del sinistro, aveva il labbro sanguinante a causa di una ferita, CP_3 riportava l'avulsione di un incisivo superiore e lamentava dolore al ginocchio sinistro.
[…] Nell'immediatezza è intervenuta una signora che ha detto di essere medico, la quale ha tamponato le perdite di sangue di mia figlia. Poi mia figlia è stata accompagnata al pronto soccorso Ninetta OS per le cure del caso”.
Analogamente, il teste ha riferito che: “In data 25.10.2015, intorno alle Tes_1
ore 10.30, percorrevo io stesso la Via degli Aragonesi in Belvedere Marittimo, direzione centro storico, a bordo della mia autovettura;
mi precedeva l'autovettura Kia
Picanto con a bordo Proveniva dal senso di marcia opposto un'altra CP_2
autovettura, scura, che procedeva oltre la linea di separazione delle corsie, invadendo la nostra corsia di marcia. quindi, per evitare l'urto frontale con CP_2 questo mezzo, ha impattato contro un palo dell'illuminazione pubblica presente a bordo strada. […] Non posso sapere a che velocità procedesse l'autovettura di senso opposto che ha invaso la corsia di marcia percorsa da e da me;
sicuramente la CP_2
strada dove si è verificato quello che ho descritto passa per un centro abitato ed è in salita: noi salivamo, l'altra vettura scendeva;
[…] Confermo, quindi, che
[...]
ha evitato l'urto con l'autovettura che viaggiava in senso di marcia opposto e a CP_2
4 centro della carreggiata invadendo la nostra corsia, sterzando sul lato destro della strada ed impattando contro il palo della luce. […] Il conducente dell'altra autovettura non si è fermato. Ha continuato la sua marcia. Io, invece, ho fermato l'autovettura e mi sono avvicinato a quella di per vedere cosa si fosse fatta. Ho potuto io CP_2
stesso verificare che in auto viaggiava una bambina, , che si Parte_1
presentava con il muso pieno di sangue. Ho pensato si fosse rotta tutti i denti. Piangeva, si lamentava per i dolori. […] Fino a quando sono rimasto sui luoghi, si è avvicinata un'altra signora che diceva di essere un medico. Intanto ha chiamato CP_2 il marito. […] Data la concitazione della situazione, avendo io stesso dovuto sterzare sulla destra per evitare il frontale con il mezzo che aveva invaso la nostra corsia di marcia, non sono riuscito ad identificarne modello e soggetto che vi viaggiava a bordo;
posso dire che sembrava un mezzo di grossa cilindrata e comunque di colore scuro come ho già detto. […] Quando mi sono avvicinato all'autovettura di e CP_2
quando ho constatato le lesioni di cui ho riferito prima, la bambina si trovava ancora all'interno dell'autovettura”.
Anche la teste ha dichiarato che: “Ho assistito personalmente Testimone_2 all'incidente subito diversi anni fa da che conosco in quanto collega, CP_2
nella strada principale (di cui non ricordo il nome) che conduce al centro storico di
Belvedere Marittimo. Si tratta di una strada stretta ed in salita, a doppio senso, senza linea di mezzeria. […] ricordo che in tarda mattina, mi stavo recando presso la mia abitazione sita nel centro storico di Belvedere Marittimo percorrendo la strada di cui ho parlato, quando ho visto che l'autovettura condotta da che CP_2
percorreva la medesima strada nella stessa direzione davanti alla mia autovettura, separata soltanto da altro veicolo, che, per evitare un Suv di colore scuro che proveniva da direzione opposta, ha virato verso destra ed ha andata a sbattere contro un palo dell'illuminazione pubblica. […] nelle dichiarazioni rese il 3.6.2016 all'accertatore della ho effettivamente detto che viaggiavo dietro l'autovettura di CP_1 [...]
, senza precisare che vi era altra autovettura tra la mia e quella di , solo CP_2 CP_2 per ragioni di sintesi. […] stava viaggiando ad andatura lenta, in CP_2 quanto la strada era in salita, e percorreva regolarmente la sua corsia. […] dopo
l'incidente mi sono fermata per prestare soccorso. non si era fatta CP_2
nulla di particolare, mentre sua figlia, seduta dietro, era sanguinante. Si è, poi,
5 avvicinata una donna, che, qualificatasi come medico, ha prestato i primi soccorsi. Poi
e la figlia sono andate al Pronto Soccorso TRICARICO di Belvedere CP_2
Marittimo. Io le ho seguite con la mia macchina per verificare se avessero bisogno di qualcosa”.
In conclusione, quindi, deve ritersi accertato che il 23.10.2015, per CP_2 evitare l'urto con il veicolo che proveniva da direzione opposta, è andata ad impattare, con la sua autovettura – a bordo della quale viaggiava la figlia Persona_2
– contro un palo dell'illuminazione pubblica.
[...]
La circostanza che non vi sia stato un urto materiale tra i due mezzi non osta all'applicazione dell'art. 141 cod. ass. in quanto la collisione non costituisce presupposto della predetta norma (cfr. Sez. 6-3, Ordinanza n. 27263 del 16/9/2022: “ai sensi dell'art. 141 c.ass., la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti ulteriori veicoli, pur in mancanza di un urto materiale”).
È, poi, infondata anche l'eccezione della i ricorrenza del caso fortuito, per CP_1
la necessità di eseguire una manovra di emergenza, da parte della , onde evitare CP_2
lo scontro frontale con il SUV che proveniva dalla corsia opposta: la nozione di “caso fortuito” prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 cod. ass., infatti, riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro (Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 35318 del 30/11/2022).
Per le medesime ragioni, l'invasione di corsia da parte del conducente del SUV non integra la prova liberatoria ex art. 2054, 1° comma, c.c. nei confronti della convenuta contumace né basta per superare la presunzione di pari responsabilità, ai sensi dell'art. 2054, 2° comma, cod. civ. valevole anche a suo carico. Essa, infatti, per consolidata giurisprudenza, “opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7061 del 12/3/2020; conf., tra le più recenti, Sez. 3,
Ordinanza n. 15736 del 17/5/2022 e Sez. 3, Ordinanza n. 23300 del 26/7/2022) e non
6 può considerarsi superata soltanto sulla base dell'accertamento di colpa di uno dei conducenti, giacché il giudice è tenuto a verificare in concreto che anche l'altro o gli altri abbiano o meno “fatto tutto per evitare l'evento” (da ultimo Sez. 3, Ordinanza n.
23300 del 26/7/2022, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7061 del 12/3/2020) ovvero “tenuto una condotta di guida corretta” (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 7479 del 20/3/ 2020; Sez. 3,
Ordinanza n. 3696 del 15/3/ 2018), con la precisazione che la prova liberatoria non necessariamente deve essere fornita “in modo diretto” (ossia dimostrando la conformità del suo contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza), ma
“anche indirettamente”, cioè “tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente”
(così, tra le più recenti, Sez. 3, Sentenza n. 34895 del 28/11/2022, Sez. 3, Ordinanza n.
6941 del 11/3/2021, Sez. 3, ordinanza n. 6655 del 9/3/2020, Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
13672 del 21/5/2019). Inoltre, “non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.” (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 842 del
17/1/2020, Sez. 3, Sentenza n. 24204 del 13/11/2014, Sez. 3, Sentenza n. 6168 del
13/3/2009).
Va, infine, disattesa l'eccezione di decurtazione del danno in ragione del mancato uso della cintura di sicurezza da parte della danneggiata, in quanto il debitore non ha assolto al suo onere di provare la circostanza dedotta (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4954 del
2/3/2007: “in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 cod. civ. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in controversia relativa ai danni alla persona da sinistro stradale, aveva rilevato, sulla base del referto ospedaliero, la sussistenza del concorso colposo del danneggiato per mancato uso della
7 cintura di sicurezza, senza che fosse stata sollevata eccezione sul punto, né formulato alcun rilievo d'ufficio, seguito da specifica indagine istruttoria)”).
2.3. – Quanto alle conseguenze pregiudizievoli, la CTU medico-legale espletata (cfr. relazione depositata il 25.2.2024 a firma del dott. , è immune da Persona_1
incongruenze ed è del tutto condivisibile.
Da essa è emerso che, a seguito dell'incidente, ha riportato Parte_1
“ferita l.c. lebbro superiore, avulsione 1 dente sup.”, con postumi permanenti stimati nel 5% di invalidità, oltre inabilità temporanea per 3 gg. al 100%, 10 gg al 75%, 20 gg al 50% e 30 gg al 25%.
Va, quindi, riconosciuto – alla luce dei parametri di cui al DM 16 luglio 2024 pubblicato in GU Serie Generale n. 173 del 25/07/2024, adottato in attuazione dell'art. 139, co. 5, del D. lgs. 209/2005, tenuto conto degli 11 anni di età dell'attrice (nata il
12.2.2004) all'epoca del sinistro (il 25.10.2015) – l'importo complessivo di € 8.615,95 a titolo di danni non patrimoniali, così calcolato:
- € 7.069,23 titolo di danno biologico permanente, riconosciuto dalla C.T.U. medico-legale nella misura del 5%;
- € 1.546,72 per danno biologico temporaneo (di cui € 165,72 per 3 gg di
ITT, € 414,30 per 10 gg. ITP al 75%, € 552,40 per 20 gg. al 50% e € 414,30 per 30 gg. al 25%).
Non sono specificamente dedotti né dimostrati altri danni non patrimoniali o elementi di personalizzazione del danno biologico.
Il totale, già determinato all'attualità, deve, inoltre, essere maggiorato degli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma suindicata, devalutata alla data dell'evento
(25.10.2015) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi al tasso legale, sulla somma così determinata
(divenuta debito di valuta) dalla predetta data di pubblicazione al soddisfo. Non sono dimostrati e neppure specificamente dedotti altri danni non patrimoniali né elementi di personalizzazione di quelli ravvisati.
Occorre, ancora, aggiungere, quali documentati pregiudizi patrimoniali da danno emergente, il complesso importo di € 1.072,00 per spese mediche documentate e considerate congrue dal CTU (fattura n. 318 dell'1.12.2016 della FISIO MEDICAL per e 470,00 e fattura n. 216 del 23.5.2019 della dott.ssa per € 602,00), da Persona_3
8 rivalutarsi, secondo l'indice FOI dell'ISTAT, dalle date in cui sono state sostenute
(ossia dalle date di ciascuna fattura) fino alla pubblicazione della presente sentenza, per un totale di € 1.280,26.
Infine, occorre considerare le spese future valutate congrue dal CTU, per il complessivo importo di € 3.068,90, così calcolato:
- € 1.000,00 per intervento di implantologia dentaria osteointegrata con ricostruzione di osso autologo (elemento 21), da effettuare senza indicazioni di limiti temporali forniti da CTU;
- € 650,00 per impianto di corona in zirconia da ripetere nell'arco della vita per altre 4 volte dopo la prevista esecuzione nel 2025 e, quindi, nel 2040, nel 2055, nel 2070 e nel 2085, importo ridotto applicando i coefficienti di minorazione rispettivamente di 0,516, 0,267, 0,214 (quest'ultimo coefficiente è stato utilizzato anche per il 2085 in mancanza di altri coefficienti di minorazione in tabella), per la capitalizzazione anticipata al tasso del 4,5% (come da tabelle di capitalizzazione per il danno alla persona a cura di Giuffrè, Persona_4
1950), per un totale di € 787,15;
- € 1.050,00 ogni 4 anni per rifacimento faccetta estetica dell'elemento 11,12 e 22
(pari a € 350,00 cadauno per come specificato in sede di chiarimenti CTU) e, quindi, nel 2040, nel 2055, nel 2070 e nel 2085, importo ridotto applicando i coefficienti di minorazione rispettivamente di 0,516, 0,267, 0,214 (quest'ultimo coefficiente è stato utilizzato anche per il 2085 in mancanza di altri coefficienti di minorazione in tabella) considerati per la capitalizzazione anticipata da oggi al tasso del 4,5%, per un totale di € 1.271,55;
- € 600,00 per inserimento di un nuovo impianto da ripetere una sola volta dopo la prevista esecuzione nel 2025 e, quindi, ragionevolmente tra 30 anni, nel 2055
(anno ottenuto dividendo a metà il tempo tra il primo intervento previsto nel
2025 e l'ultimo intervento nel 2085), importo ridotto fino ad € 160,20 applicando il coefficiente di minorazione di 0,267 per la capitalizzazione anticipata di 30 anni da oggi al tasso del 4,5%.
Dal complessivo importo di € 12.965,11 (calcolato all'attualità) deve, inoltre, essere detratta la somma di € 5.500,00, corrisposta da il 24.5.2015 Controparte_1
(giorno dell'autorizzazione giudiziale alla riscossione, in mancanza di altri elementi),
9 rivalutata, secondo l'indice FOI dell'ISTAT dalla predetta data fino alla pubblicazione della presente sentenza, per un totale di € 667,15.
Vanno, infine, sommati gli interessi legali fino al soddisfo, da calcolarsi con le seguenti modalità: a) devalutando il credito totale (danni patrimoniali e non) dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'illecito; b) calcolando gli interessi al tasso legale prima (b1) sul credito totale, devalutato e poi rivalutato anno per anno, dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, successivamente (b2) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva con la pubblicazione della presente sentenza e, infine, (b3) sulla somma così determinata (pari all'ammontare dei danni patrimoniali rivalutati e dei danni non patrimoniali all'attualità, ridotto dell'acconto rivalutato ed aumentato degli interessi legali computati secondo il calcolo fin qui illustrato), dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo (cfr., da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 23927 del 7/8/2023, con ampi richiamati ai precedenti conformi).
2.4. – In conclusione, occorre condannare la ex art. 141 cod Controparte_1
ass. e ex art. 2054 1° e 3° comma, cod. civ., al pagamento in solido di CP_2
€ 12.297,96 (pari alla sommatoria di € 8.615,95 per danno biologico € 1.280,26 per spese mediche sostenute ed € 3.068,90 per spese mediche future, detratto l'acconto di €
667,15), oltre interessi legali fino al soddisfo (da calcolarsi come già precisato), in favore di Parte_1
3. – Segue, per la soccombenza, la condanna della convenuta Controparte_1
al pagamento delle spese di giudizio – alla luce dei valori medi previsti dal DM
[...]
55/2014 per tutte le fasi in relazione ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al terzo scaglione sulla base del decisum – liquidate in € 5.077,00, oltre rimborso forfettario (pari al 15% dei compensi), CPA ed IVA (come per legge), in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 dpr 115/2002 in quanto parte attrice è stata ammessa al patrocinio a carico dell'erario con delibera n. 794/2020 del COA di Per_3
del 29.6.2020.
Per la stessa ragione le spese della CTU sono a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
10 a) condanna la e al pagamento in Controparte_1 CP_2 solido di € 12.297,96, oltre interessi legali fino al soddisfo (da calcolarsi come precisato in motivazione), in favore di Parte_1
b) condanna la e al pagamento in Controparte_1 CP_2 solido delle spese di giudizio, liquidate in € 5.077,00, oltre rimborso forfettario
(pari al 15% dei compensi), CPA ed IVA (come per legge), in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 dpr 115/2002;
c) pone le spese della CTU a carico delle parti convenute in solido.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 5 giugno 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
11