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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 15/12/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3306/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3306/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INVERNIZZI SOSTENE Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 CIOPPA CARLO GUSTAVO RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente Accertare e dichiarare tenuta, in forza della polizza n. 00028812300827 e delle Controparte_1 relative condizioni generali di contratto, a corrispondere a l'indennizzo dovuto in Parte_1 relazione al sinistro per cui è causa, e, per l'effetto, condannare , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, del danno indennizzabile ai sensi di polizza nella misura provata in causa, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, oltre alle spese stragiudiziali, nonché al pagamento ex art. 12 bis D.Lvo n. 28/2010 di una somma determinata in via equitativa in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate successivamente alla conclusione del procedimento di mediazione. Spese e compensi per l'attività giudiziale svolta, nonché per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e della procedura di mediazione, rifusi da distrarsi a favore dell'avv. Sostene Invernizzi, anticipatario. In via istruttoria, si chiede sin d'ora, occorrendo, ammissione di prova testimoniale sulle circostanze di fatto dedotte in narrativa con i testi sotto indicati:
- sui capitoli da 2 a 6, 19, 20, 21 perito Via G. Porro n. 194, Induno Persona_1 Olona;
- sui capitoli 19, 20 e 21 arch. Via F. Filzi n. 7, Cantù. Persona_2
Per la resistente IN VIA PRELIMINARE
- accertare, riconoscere e dichiarare l'improcedibilità della domanda per la violazione di cui all'art. SP3 delle CGA NEL MERITO, pagina 1 di 6 - accertare, riconoscere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la pretesa risarcitoria avanzata nel presente giudizio dal ricorrente, IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare, riconoscere e dichiarare la corresponsabilità della ricorrente ex art. 1227 c.c., con riduzione della pretesa risarcitoria, per quanto esposto in narrativa, IN VIA SUBORDINATA,
- accertare, riconoscere e dichiarare la valenza del limite di indennizzo pari ad euro 10.000,00.
- accertare, riconoscere e dichiarare la valenza della franchigia assicurativa pari al 10%, con franchigia minima euro 500,00 come da frontespizio di polizza. Con vittoria di spese e competenze di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/10/2024, conveniva in giudizio per Parte_1 Controparte_1 ottenere l'indennizzo previsto dalla polizza “Active Business” anche per danni derivanti da eventi atmosferici, come il forte temporale con vento e grandine della notte del 1/8/2021, che aveva staccato e scollato dalle traversine sottostanti i pannelli in alluminio della struttura del tetto, consentendo all'acqua piovana di penetrare all'interno, danneggiando le pareti del capannone. Aggiungeva che a fronte di preventivi per il ripristino della copertura e la tinteggiature delle pareti interne di poco inferiori a € 26.000,00 il perito dell'assicurazione aveva stimato in complessivi € 11.000,00 i danni subiti, di cui € 7.000,00 per la riparazione del tetto ed € 4.000,00 per la tinteggiatura dei locali, e per tale ragione, in base alle condizioni generali di contratto, la valutazione del danno era stata delegata ai periti nominati dalle parti, ma quello dell'assicurazione non aveva dato alcun riscontro ai ripetuti solleciti per avviare la verifica con il proprio perito. A seguito di ciò, non trattandosi di arbitrato irrituale, come sostenuto dall'assicurazione, ma solo di una valutazione congiunta del danno, aveva presentato la domanda di ATP, all'esito del quale il CTU aveva quantificato i danni in complessivi €
19.944,05 per cui, non avendo avuto alcun esito il successivo procedimento di mediazione, chiedeva la condanna dell'assicurazione al pagamento di tale importo, oltre le spese di CTU, CTP e del procedimento di mediazione.
Si costituiva e deduceva che l'art. SP3 delle CGA che regolavano il rapporto Controparte_1 assicurativo, prevedeva che la valutazione del danno dovesse essere previamente concordata tra due periti, uno nominato dall'assicuratore, l'altro dall'assicurata e che in caso di mancata intesa, i due periti nominati dalle parti avrebbero dovuto procedere alla nomina di un terzo perito, o eventualmente avrebbe dovuto nominarlo il Presidente del Tribunale, per cui trattandosi di clausola arbitrale, la causa era sottratta alla giurisdizione e cognizione del giudice ordinario, con la conseguente inutilizzabilità della CTU.
Eccepiva in ogni caso, che per il profilo assicurativo “Eventi atmosferici”, il limite di indennizzo era di
€ 10.000,00 oltre alla franchigia pari al 10%, con un minimo di € 500,00 e contestava la valutazione del
CTU, che non aveva dato alcun rilievo al concorso causale dell'assicurata nella causazione del danno, con la conseguente applicazione dell'art 1227 cc, in quanto i sistemi di ancoraggio delle lamiere, poi pagina 2 di 6 divelte dal vento, non erano stati oggetto di adeguata manutenzione e l'infiltrazione dell'acqua non era stata provocata in via esclusiva dalla scopertura del tetto, avendo concorso altri fattori, come l'esigua impermeabilizzazione al di sotto dei pannelli grecati, in combinazione con l'occlusione dei pluviali di incanalamento delle acque, circostanze non esaminate dal CTU, che ne minavano profondamente l'elaborato. Contestava inoltre, la quantificazione del danno perchè le opere individuate dal CTU avrebbero apportato una miglioria allo stato di fatto in cui si trovava l'immobile alla data dell'evento, per cui doveva applicarsi una decurtazione percentuale, quantomeno del 40% sulle opere da realizzare.
All'udienza del 13/11/2025 la causa veniva discussa e quindi, trattenuta in decisione.
La valutazione del danno
L'art SP3 delle condizioni generali di polizza prevede che il danno venga concordato tra due periti, nominati uno dalla compagnia e uno dall'assicurato; in caso di disaccordo, devono nominarne un terzo.
Se una delle parti non nomina il proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, provvede il presidente del Tribunale.
Ciò premesso, stante il dissenso del perito dell'assicurazione sui preventivi per la riparazione del tetto prodotti dalla ricorrente, le parti procedevano alla nomina dei rispettivi periti, ma quello dell'assicurazione, geom. , nonostante i ripetuti solleciti, non dava alcun riscontro. Persona_3
Di conseguenza, non vi è stata né la mancata nomina di una parte del proprio perito, nè del terzo perito da parte di quelli nominati dalle parti, perché in disaccordo tra loro, le sole omissioni per le quali è previsto l'intervento sostitutivo del presidente del Tribunale, ma più semplicemente, l'inerzia del perito nominato dall'assicurazione a dar seguito al mandato ricevuto, senza che l'assicurazione abbia mai provveduto alla sua sostituzione.
Di conseguenza, l'inerzia del perito dell'assicurazione, mai sostituito, non può certo precludere indefinitivamente all'assicurato, che aveva nominato il proprio, di agire in giudizio per ottenere l'indennizzo dovuto, perché altrimenti sarebbe consentito all'assicurazione sottrarsi all'obbligazione derivante dal contratto, semplicemente nominando un perito che rimanga del tutto inattivo.
In ogni caso, secondo la giurisprudenza più recente “nel caso in cui le parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l'incarico di esprimere una valutazione tecnica sull'entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l'erogazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia dall'arbitraggio che dall'arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale, atteso che viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva;
pertanto non sono applicabili le norme relative all'arbitrato, . . . . ” (Cass. 28511/2018).
Tale principio, logicamente applicabile anche quanto i periti nominati dalle parti non giungano ad alcuna valutazione concordata tra loro del danno indennizzabile, non preclude quindi alla ricorrente di pagina 3 di 6 agire davanti al giudizio ordinario per la tutela dei diritti derivanti dalla polizza.
Il danno indennizzabile
Il CTU del procedimento ex art 696 bis cpc, ha accertato (come peraltro mai contestato dalle parti) che i problemi relativi alla copertura del capannone della ricorrente erano riconducibili all'evento atmosferico del 1/8/2021.
L'opera “probabilmente realizzata diversi anni orsono”, è costituita da pannelli/lastre in lamiera grecata - al disotto delle quali era posizionato un materassino isolante, in lana di vetro/roccia - che aderiscono alla copertura curva in calcestruzzo per “trazione”, cioè non perché realizzate con tale forma, ma perché vincolate alla struttura sottostante mediante viti, inserite in listelli di legno, a loro volta fissati con viti e tasselli alla struttura in calcestruzzo.
Il forte vento, incuneatosi sotto la lamiera grecata, aveva creato un «”effetto vela”, perlomeno nella sua parte iniziale verso la gronda di raccolta delle acque meteoriche.
Evidentemente la lavorazione precedente di realizzazione del manto di copertura non è stata effettuata con la perfetta regola d'arte, e ciò si può desumere paragonandola alla contigua copertura di proprietà di terzi ove la tipologia di copertura decisamente similare alla nostra, è stata effettuata con maggiori punti di fissaggio ed un listello metallico di chiusura.
Questo tuttavia poco importa, in quanto la situazione importante da evidenziare è che l'effetto vela causato dal vento, non ha strappato la lamiera dai listelli di legno a cui è avvitata, bensì ha strappato il “pacchetto listello lamiera” dalla struttura in cls;
il tutto per l'utilizzo di viti/tasselli non idonei, sottodimensionati»
A tale riguardo la resistente ha eccepito il concorso di responsabilità dell'assicurata nella causazione del danno, con conseguente riduzione dell'indennizzo in misura proporzionale al suo grado di colpa, per l'esiguo strato di impermeabilizzazione sotto la copertura, realizzata peraltro con modalità inadeguate.
L'eccezione non pare fondata.
Infatti, “in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore” (Cass.
25712/2023, 4954/2007).
Sarebbe quindi spettato alla resistente l'onere di dimostrare che il capannone fosse stato edificato dalla ricorrente in proprio, oppure che avesse commissionato la realizzazione o anche solo il rifacimento della copertura, ad altra impresa, del tutto inadeguata a realizzarla a regola d'arte, oppure che le avesse espressamente richiesto quelle particolari caratteristiche costruttive rivelatesi del tutto inadeguate, come poi accertato dal CTU.
Non avendo provato né tantomeno chiesto di provare alcuna di tali circostanze, l'eccezione dev'essere respinta. pagina 4 di 6 Il CTU ha poi individuato l'intervento di ripristino della copertura, quantificato in € 9.250,00 e in €
6.110,00 il costo dell'intervento per eliminare le tracce dell'infiltrazione d'acqua sulle pareti interne del capannone, per un costo complessivo di € 15.360,00.
La resistente ha contesto che l'intervento indicato costituirebbe una sicura miglioria dello stato di fatto in cui si trovava la copertura prima dell'evento e che fenomeni di infiltrazione di acqua piovana sulle pareti del capannone erano già visibili in epoca precedente.
Premesso che il CTU non ha potuto accertare quest'ultimo fenomeno, che in ogni caso sarebbe stato aggravato dalle infiltrazioni provocate dallo scoperchiamento del tetto, è sufficiente osservare che secondo la polizza, nel caso di “eventi atmosferici” il limite di indennizzo è dell'80%, ma per le installazioni esterne fisse, è indicato in misura predeterminata - € 10.000,00 - con una franchigia del
10% e, al minimo, di € 500,00.
La miglioria della copertura, conseguente al suo rifacimento con le modalità indicata dal CTU, può ritenersi assorbita dalla franchigia del 10% che tiene conto proprio che il ripristino di una struttura, ne migliora lo stato preesistente.
All'importo di € 9.250,00 inferiore al massimo previsto, deve poi sommarsi l'80% della seconda voce di danno, € 4.888,00 per cui dal totale di € 14.138,00 dev'essere detrattata la franchigia del 10%, €
1.413,80 (superiore all'importo minimo di € 500,00), per cui l'indennizzo dovuto è di € 12.724,20.
Le condanne
La resistente dev'essere pertanto condannata al pagamento di tale somma, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo.
In base al principio della soccombenza, le spese del procedimento di ATP, resosi necessario per l'inerzia del perito dell'assicurazione, come già detto prima, devono essere poste a carico della resistente e in base alla documentazione prodotta, sono da liquidare in € 2.685,65 al netto dell'Iva (che non è un costo per la ricorrente) per il compenso richiesto dal CTU, in € 1.664,00 al netto dell'Iva, per quello del CTP e infine, in € 43,08 per il noleggio della scala (doc 30), utilizzata nel corso delle operazioni peritali.
A carico della resistente devono essere poste le spese legali dell'attività stragiudiziale (tabella 25, III scaglione), del procedimento di ATP (tabella 9, II scaglione), del procedimento di mediazione, ex art
12-bis D Lgs 28/2010 (tabella 25, III scaglione) e del presente giudizio (tabella 2, III scaglione, valore medio per le prime due fasi, minimo per le altre) liquidate in dispositivo.
Stante la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, della resistente al procedimento mediazione, vi sono le condizioni previste dall'art 12-bis co 2 D Lgs 28/2010 per la condanna della stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Stante la richiesta della ricorrente ex art 12-bis co 3 D Lgs 28/2010, la resistente dev'essere inoltre condannata al pagamento della somma corrispondente alla metà delle spese liquidate per il presente giudizio.
pagina 5 di 6
PQM
1. condanna la resistente al pagamento di € 12.724,20 oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo;
2. condanna la resistente al pagamento:
a. di € 2.685,65 oneri compresi, per il compenso richiesto dal CTU,
b. di € 1.664,00 oneri compresi, per il compenso richiesto dal CTP della ricorrente;
c. di € 43,08 per il noleggio della scala;
d. delle spese per l'attività stragiudiziale, liquidate in complessivi € 1.985,00 per onorari, da distrarre in favore del difensore della ricorrente ex art 93 cpc, per la quota di sua spettanza, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa;
e. delle spese del procedimento di ATP, da distrarre in favore del difensore della ricorrente ex art 93 cpc, liquidate in € 259,00 per anticipazioni ed € 2.337,00 per onorario, oltre il
15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa;
f. delle spese del procedimento di mediazione, liquidate in € 190,32 per anticipazioni e, da distrarre in favore del difensore della ricorrente ex art 93 cpc, € 441,00 per onorario, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa;
g. delle spese di giudizio, da distrarre in favore del difensore della ricorrente ex art 93 cpc, liquidate in € 264,00 per anticipazioni ed € 3.387,00 per onorario, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa;
h. di € 1.693,50 alla ricorrente, ex art 12-bis co 3 D Lgs 28/2010;
i. del doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato;
3. dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all' CP_2
Como, 12/12/2025
Il giudice
(OV LU OR)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3306/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INVERNIZZI SOSTENE Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 CIOPPA CARLO GUSTAVO RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente Accertare e dichiarare tenuta, in forza della polizza n. 00028812300827 e delle Controparte_1 relative condizioni generali di contratto, a corrispondere a l'indennizzo dovuto in Parte_1 relazione al sinistro per cui è causa, e, per l'effetto, condannare , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, del danno indennizzabile ai sensi di polizza nella misura provata in causa, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, oltre alle spese stragiudiziali, nonché al pagamento ex art. 12 bis D.Lvo n. 28/2010 di una somma determinata in via equitativa in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate successivamente alla conclusione del procedimento di mediazione. Spese e compensi per l'attività giudiziale svolta, nonché per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e della procedura di mediazione, rifusi da distrarsi a favore dell'avv. Sostene Invernizzi, anticipatario. In via istruttoria, si chiede sin d'ora, occorrendo, ammissione di prova testimoniale sulle circostanze di fatto dedotte in narrativa con i testi sotto indicati:
- sui capitoli da 2 a 6, 19, 20, 21 perito Via G. Porro n. 194, Induno Persona_1 Olona;
- sui capitoli 19, 20 e 21 arch. Via F. Filzi n. 7, Cantù. Persona_2
Per la resistente IN VIA PRELIMINARE
- accertare, riconoscere e dichiarare l'improcedibilità della domanda per la violazione di cui all'art. SP3 delle CGA NEL MERITO, pagina 1 di 6 - accertare, riconoscere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la pretesa risarcitoria avanzata nel presente giudizio dal ricorrente, IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare, riconoscere e dichiarare la corresponsabilità della ricorrente ex art. 1227 c.c., con riduzione della pretesa risarcitoria, per quanto esposto in narrativa, IN VIA SUBORDINATA,
- accertare, riconoscere e dichiarare la valenza del limite di indennizzo pari ad euro 10.000,00.
- accertare, riconoscere e dichiarare la valenza della franchigia assicurativa pari al 10%, con franchigia minima euro 500,00 come da frontespizio di polizza. Con vittoria di spese e competenze di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/10/2024, conveniva in giudizio per Parte_1 Controparte_1 ottenere l'indennizzo previsto dalla polizza “Active Business” anche per danni derivanti da eventi atmosferici, come il forte temporale con vento e grandine della notte del 1/8/2021, che aveva staccato e scollato dalle traversine sottostanti i pannelli in alluminio della struttura del tetto, consentendo all'acqua piovana di penetrare all'interno, danneggiando le pareti del capannone. Aggiungeva che a fronte di preventivi per il ripristino della copertura e la tinteggiature delle pareti interne di poco inferiori a € 26.000,00 il perito dell'assicurazione aveva stimato in complessivi € 11.000,00 i danni subiti, di cui € 7.000,00 per la riparazione del tetto ed € 4.000,00 per la tinteggiatura dei locali, e per tale ragione, in base alle condizioni generali di contratto, la valutazione del danno era stata delegata ai periti nominati dalle parti, ma quello dell'assicurazione non aveva dato alcun riscontro ai ripetuti solleciti per avviare la verifica con il proprio perito. A seguito di ciò, non trattandosi di arbitrato irrituale, come sostenuto dall'assicurazione, ma solo di una valutazione congiunta del danno, aveva presentato la domanda di ATP, all'esito del quale il CTU aveva quantificato i danni in complessivi €
19.944,05 per cui, non avendo avuto alcun esito il successivo procedimento di mediazione, chiedeva la condanna dell'assicurazione al pagamento di tale importo, oltre le spese di CTU, CTP e del procedimento di mediazione.
Si costituiva e deduceva che l'art. SP3 delle CGA che regolavano il rapporto Controparte_1 assicurativo, prevedeva che la valutazione del danno dovesse essere previamente concordata tra due periti, uno nominato dall'assicuratore, l'altro dall'assicurata e che in caso di mancata intesa, i due periti nominati dalle parti avrebbero dovuto procedere alla nomina di un terzo perito, o eventualmente avrebbe dovuto nominarlo il Presidente del Tribunale, per cui trattandosi di clausola arbitrale, la causa era sottratta alla giurisdizione e cognizione del giudice ordinario, con la conseguente inutilizzabilità della CTU.
Eccepiva in ogni caso, che per il profilo assicurativo “Eventi atmosferici”, il limite di indennizzo era di
€ 10.000,00 oltre alla franchigia pari al 10%, con un minimo di € 500,00 e contestava la valutazione del
CTU, che non aveva dato alcun rilievo al concorso causale dell'assicurata nella causazione del danno, con la conseguente applicazione dell'art 1227 cc, in quanto i sistemi di ancoraggio delle lamiere, poi pagina 2 di 6 divelte dal vento, non erano stati oggetto di adeguata manutenzione e l'infiltrazione dell'acqua non era stata provocata in via esclusiva dalla scopertura del tetto, avendo concorso altri fattori, come l'esigua impermeabilizzazione al di sotto dei pannelli grecati, in combinazione con l'occlusione dei pluviali di incanalamento delle acque, circostanze non esaminate dal CTU, che ne minavano profondamente l'elaborato. Contestava inoltre, la quantificazione del danno perchè le opere individuate dal CTU avrebbero apportato una miglioria allo stato di fatto in cui si trovava l'immobile alla data dell'evento, per cui doveva applicarsi una decurtazione percentuale, quantomeno del 40% sulle opere da realizzare.
All'udienza del 13/11/2025 la causa veniva discussa e quindi, trattenuta in decisione.
La valutazione del danno
L'art SP3 delle condizioni generali di polizza prevede che il danno venga concordato tra due periti, nominati uno dalla compagnia e uno dall'assicurato; in caso di disaccordo, devono nominarne un terzo.
Se una delle parti non nomina il proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, provvede il presidente del Tribunale.
Ciò premesso, stante il dissenso del perito dell'assicurazione sui preventivi per la riparazione del tetto prodotti dalla ricorrente, le parti procedevano alla nomina dei rispettivi periti, ma quello dell'assicurazione, geom. , nonostante i ripetuti solleciti, non dava alcun riscontro. Persona_3
Di conseguenza, non vi è stata né la mancata nomina di una parte del proprio perito, nè del terzo perito da parte di quelli nominati dalle parti, perché in disaccordo tra loro, le sole omissioni per le quali è previsto l'intervento sostitutivo del presidente del Tribunale, ma più semplicemente, l'inerzia del perito nominato dall'assicurazione a dar seguito al mandato ricevuto, senza che l'assicurazione abbia mai provveduto alla sua sostituzione.
Di conseguenza, l'inerzia del perito dell'assicurazione, mai sostituito, non può certo precludere indefinitivamente all'assicurato, che aveva nominato il proprio, di agire in giudizio per ottenere l'indennizzo dovuto, perché altrimenti sarebbe consentito all'assicurazione sottrarsi all'obbligazione derivante dal contratto, semplicemente nominando un perito che rimanga del tutto inattivo.
In ogni caso, secondo la giurisprudenza più recente “nel caso in cui le parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l'incarico di esprimere una valutazione tecnica sull'entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l'erogazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia dall'arbitraggio che dall'arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale, atteso che viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva;
pertanto non sono applicabili le norme relative all'arbitrato, . . . . ” (Cass. 28511/2018).
Tale principio, logicamente applicabile anche quanto i periti nominati dalle parti non giungano ad alcuna valutazione concordata tra loro del danno indennizzabile, non preclude quindi alla ricorrente di pagina 3 di 6 agire davanti al giudizio ordinario per la tutela dei diritti derivanti dalla polizza.
Il danno indennizzabile
Il CTU del procedimento ex art 696 bis cpc, ha accertato (come peraltro mai contestato dalle parti) che i problemi relativi alla copertura del capannone della ricorrente erano riconducibili all'evento atmosferico del 1/8/2021.
L'opera “probabilmente realizzata diversi anni orsono”, è costituita da pannelli/lastre in lamiera grecata - al disotto delle quali era posizionato un materassino isolante, in lana di vetro/roccia - che aderiscono alla copertura curva in calcestruzzo per “trazione”, cioè non perché realizzate con tale forma, ma perché vincolate alla struttura sottostante mediante viti, inserite in listelli di legno, a loro volta fissati con viti e tasselli alla struttura in calcestruzzo.
Il forte vento, incuneatosi sotto la lamiera grecata, aveva creato un «”effetto vela”, perlomeno nella sua parte iniziale verso la gronda di raccolta delle acque meteoriche.
Evidentemente la lavorazione precedente di realizzazione del manto di copertura non è stata effettuata con la perfetta regola d'arte, e ciò si può desumere paragonandola alla contigua copertura di proprietà di terzi ove la tipologia di copertura decisamente similare alla nostra, è stata effettuata con maggiori punti di fissaggio ed un listello metallico di chiusura.
Questo tuttavia poco importa, in quanto la situazione importante da evidenziare è che l'effetto vela causato dal vento, non ha strappato la lamiera dai listelli di legno a cui è avvitata, bensì ha strappato il “pacchetto listello lamiera” dalla struttura in cls;
il tutto per l'utilizzo di viti/tasselli non idonei, sottodimensionati»
A tale riguardo la resistente ha eccepito il concorso di responsabilità dell'assicurata nella causazione del danno, con conseguente riduzione dell'indennizzo in misura proporzionale al suo grado di colpa, per l'esiguo strato di impermeabilizzazione sotto la copertura, realizzata peraltro con modalità inadeguate.
L'eccezione non pare fondata.
Infatti, “in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore” (Cass.
25712/2023, 4954/2007).
Sarebbe quindi spettato alla resistente l'onere di dimostrare che il capannone fosse stato edificato dalla ricorrente in proprio, oppure che avesse commissionato la realizzazione o anche solo il rifacimento della copertura, ad altra impresa, del tutto inadeguata a realizzarla a regola d'arte, oppure che le avesse espressamente richiesto quelle particolari caratteristiche costruttive rivelatesi del tutto inadeguate, come poi accertato dal CTU.
Non avendo provato né tantomeno chiesto di provare alcuna di tali circostanze, l'eccezione dev'essere respinta. pagina 4 di 6 Il CTU ha poi individuato l'intervento di ripristino della copertura, quantificato in € 9.250,00 e in €
6.110,00 il costo dell'intervento per eliminare le tracce dell'infiltrazione d'acqua sulle pareti interne del capannone, per un costo complessivo di € 15.360,00.
La resistente ha contesto che l'intervento indicato costituirebbe una sicura miglioria dello stato di fatto in cui si trovava la copertura prima dell'evento e che fenomeni di infiltrazione di acqua piovana sulle pareti del capannone erano già visibili in epoca precedente.
Premesso che il CTU non ha potuto accertare quest'ultimo fenomeno, che in ogni caso sarebbe stato aggravato dalle infiltrazioni provocate dallo scoperchiamento del tetto, è sufficiente osservare che secondo la polizza, nel caso di “eventi atmosferici” il limite di indennizzo è dell'80%, ma per le installazioni esterne fisse, è indicato in misura predeterminata - € 10.000,00 - con una franchigia del
10% e, al minimo, di € 500,00.
La miglioria della copertura, conseguente al suo rifacimento con le modalità indicata dal CTU, può ritenersi assorbita dalla franchigia del 10% che tiene conto proprio che il ripristino di una struttura, ne migliora lo stato preesistente.
All'importo di € 9.250,00 inferiore al massimo previsto, deve poi sommarsi l'80% della seconda voce di danno, € 4.888,00 per cui dal totale di € 14.138,00 dev'essere detrattata la franchigia del 10%, €
1.413,80 (superiore all'importo minimo di € 500,00), per cui l'indennizzo dovuto è di € 12.724,20.
Le condanne
La resistente dev'essere pertanto condannata al pagamento di tale somma, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo.
In base al principio della soccombenza, le spese del procedimento di ATP, resosi necessario per l'inerzia del perito dell'assicurazione, come già detto prima, devono essere poste a carico della resistente e in base alla documentazione prodotta, sono da liquidare in € 2.685,65 al netto dell'Iva (che non è un costo per la ricorrente) per il compenso richiesto dal CTU, in € 1.664,00 al netto dell'Iva, per quello del CTP e infine, in € 43,08 per il noleggio della scala (doc 30), utilizzata nel corso delle operazioni peritali.
A carico della resistente devono essere poste le spese legali dell'attività stragiudiziale (tabella 25, III scaglione), del procedimento di ATP (tabella 9, II scaglione), del procedimento di mediazione, ex art
12-bis D Lgs 28/2010 (tabella 25, III scaglione) e del presente giudizio (tabella 2, III scaglione, valore medio per le prime due fasi, minimo per le altre) liquidate in dispositivo.
Stante la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, della resistente al procedimento mediazione, vi sono le condizioni previste dall'art 12-bis co 2 D Lgs 28/2010 per la condanna della stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Stante la richiesta della ricorrente ex art 12-bis co 3 D Lgs 28/2010, la resistente dev'essere inoltre condannata al pagamento della somma corrispondente alla metà delle spese liquidate per il presente giudizio.
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PQM
1. condanna la resistente al pagamento di € 12.724,20 oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo;
2. condanna la resistente al pagamento:
a. di € 2.685,65 oneri compresi, per il compenso richiesto dal CTU,
b. di € 1.664,00 oneri compresi, per il compenso richiesto dal CTP della ricorrente;
c. di € 43,08 per il noleggio della scala;
d. delle spese per l'attività stragiudiziale, liquidate in complessivi € 1.985,00 per onorari, da distrarre in favore del difensore della ricorrente ex art 93 cpc, per la quota di sua spettanza, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa;
e. delle spese del procedimento di ATP, da distrarre in favore del difensore della ricorrente ex art 93 cpc, liquidate in € 259,00 per anticipazioni ed € 2.337,00 per onorario, oltre il
15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa;
f. delle spese del procedimento di mediazione, liquidate in € 190,32 per anticipazioni e, da distrarre in favore del difensore della ricorrente ex art 93 cpc, € 441,00 per onorario, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa;
g. delle spese di giudizio, da distrarre in favore del difensore della ricorrente ex art 93 cpc, liquidate in € 264,00 per anticipazioni ed € 3.387,00 per onorario, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa;
h. di € 1.693,50 alla ricorrente, ex art 12-bis co 3 D Lgs 28/2010;
i. del doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato;
3. dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all' CP_2
Como, 12/12/2025
Il giudice
(OV LU OR)
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