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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 13/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 197 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 12/03/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. PALERMO GIACOMO
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “insiste nelle conclusioni Parte_1
formulate nel ricorso introduttivo, si riporta ai precedenti scritti difensivi, contesta le conclusioni del CTU in quanto viziate da incoerenze e contraddizioni medico/legali.
Pertanto, si insiste nella richiesta di rinnovazione della CTU medico/legale e si evidenzia che agli atti è depositata dichiarazione di non soccombenza ex art. 152 Disp. Att. c.p.c.
Si deposita altresì istanza di liquidazione dei compensi, atteso che la ricorrente è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
Ai fini della pratica forense, il sottoscritto procuratore comunica che alla redazione delle presenti note ha partecipato la Dott.ssa Chiara Miceli.
Si allegano Istanza liquidazione compensi, nota spese e delibera ammissione P.S.S. vista la nota depositata dal procuratore dell' “l'Istituto richiama le conclusioni CP_1
precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della D.ssa Sarah Dispoto. oggetto Assegno - pensione. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
08/02/2024, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_1
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_1
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da
“ANGINA INSTABILE IN SOGGETOO CON CORONARIE INDENNI DA ATEROSCLEROSI
OSTRUTTIVA ED ESTESO PONTE MUSCOLARE SU IVA E CARDIOPATIA IPERTENSIVA
ASMA BRONCHIALE
Il signor è da considerarsi INVALIDO AL 53 % dall'epoca di presentazione della Parte_1 domanda e cioè dal 25.01.2023 senza diritto all'Assegno Mensile di Invalidità e senza diritto ad usufruire dell'esenzione ticket.
CONTRODEDUZIONI
In relazione alle osservazioni critiche redatte dal dottore e fatteci pervenire a mezzo PEC Per_1 dall'avvocato Palermo rispondiamo che per quanto riguarda il certificato cui si si fa menzione dello 09.07.2024 a firma del dottore da cui si evince una diagnosi di disturbo depressivo Per_2 maggiore ricordiamo per prima a noi stessi che all'atto della nostra visita il paziente non presentava sintomi di depressione maggiore;
per altro non abbiamo riscontrato agli atti alcun certificato di struttura pubblica a supporto di tale diagnosi e per altro ancora il periziando non riferisce terapie relative a tale patologia quindi il disturbo depressivo maggiore che dovrebbe essere caratterizzato da molti sintomi ben codificati in letteratura… noi non li abbiamo riscontrati né abbiamo ricevuto informazioni dal periziando di terapia mirata. Per quanto riguarda l'osservazione relativa alla situazione artrosica del rachide con spondilolistesi di I grado e discopatia essendo patologie che riguardano lo stesso organo quindi concorrenti, salomonicamente ci pare congruo attribuire a tale patologia in base anche alle linee guida dell' una valutazione globale del 15% peranto corregiamo la nostra valutazione di CP_1
invalidità dal 53% al 60%.
Concludiamo quindi che il signor è da considerarsi INVALIDO al 60 % Parte_1 dall'epoca di presentazione della domanda e cioè dal 25.01.2023 senza diritto all'Assegno Mensile di Invalidità e senza diritto ad usufruire dell'esenzione ticket. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Il ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
Liquida i compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_2
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito);
- liquida i compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con separato decreto.
Così deciso in Sciacca 13/03/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 12/03/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. PALERMO GIACOMO
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “insiste nelle conclusioni Parte_1
formulate nel ricorso introduttivo, si riporta ai precedenti scritti difensivi, contesta le conclusioni del CTU in quanto viziate da incoerenze e contraddizioni medico/legali.
Pertanto, si insiste nella richiesta di rinnovazione della CTU medico/legale e si evidenzia che agli atti è depositata dichiarazione di non soccombenza ex art. 152 Disp. Att. c.p.c.
Si deposita altresì istanza di liquidazione dei compensi, atteso che la ricorrente è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
Ai fini della pratica forense, il sottoscritto procuratore comunica che alla redazione delle presenti note ha partecipato la Dott.ssa Chiara Miceli.
Si allegano Istanza liquidazione compensi, nota spese e delibera ammissione P.S.S. vista la nota depositata dal procuratore dell' “l'Istituto richiama le conclusioni CP_1
precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della D.ssa Sarah Dispoto. oggetto Assegno - pensione. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
08/02/2024, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_1
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_1
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da
“ANGINA INSTABILE IN SOGGETOO CON CORONARIE INDENNI DA ATEROSCLEROSI
OSTRUTTIVA ED ESTESO PONTE MUSCOLARE SU IVA E CARDIOPATIA IPERTENSIVA
ASMA BRONCHIALE
Il signor è da considerarsi INVALIDO AL 53 % dall'epoca di presentazione della Parte_1 domanda e cioè dal 25.01.2023 senza diritto all'Assegno Mensile di Invalidità e senza diritto ad usufruire dell'esenzione ticket.
CONTRODEDUZIONI
In relazione alle osservazioni critiche redatte dal dottore e fatteci pervenire a mezzo PEC Per_1 dall'avvocato Palermo rispondiamo che per quanto riguarda il certificato cui si si fa menzione dello 09.07.2024 a firma del dottore da cui si evince una diagnosi di disturbo depressivo Per_2 maggiore ricordiamo per prima a noi stessi che all'atto della nostra visita il paziente non presentava sintomi di depressione maggiore;
per altro non abbiamo riscontrato agli atti alcun certificato di struttura pubblica a supporto di tale diagnosi e per altro ancora il periziando non riferisce terapie relative a tale patologia quindi il disturbo depressivo maggiore che dovrebbe essere caratterizzato da molti sintomi ben codificati in letteratura… noi non li abbiamo riscontrati né abbiamo ricevuto informazioni dal periziando di terapia mirata. Per quanto riguarda l'osservazione relativa alla situazione artrosica del rachide con spondilolistesi di I grado e discopatia essendo patologie che riguardano lo stesso organo quindi concorrenti, salomonicamente ci pare congruo attribuire a tale patologia in base anche alle linee guida dell' una valutazione globale del 15% peranto corregiamo la nostra valutazione di CP_1
invalidità dal 53% al 60%.
Concludiamo quindi che il signor è da considerarsi INVALIDO al 60 % Parte_1 dall'epoca di presentazione della domanda e cioè dal 25.01.2023 senza diritto all'Assegno Mensile di Invalidità e senza diritto ad usufruire dell'esenzione ticket. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Il ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
Liquida i compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_2
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito);
- liquida i compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con separato decreto.
Così deciso in Sciacca 13/03/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini