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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/12/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati: 1) Dott. MARCELLO MAGGI - Presidente
2) Dott.ssa PATRIZIA NIGRI - Giudice
3) Dott.ssa ENRICA DI TURSI - Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3682 – 2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale DA difesa e rappresentata dall'avv. Roberto Pugliese Parte_1
E difeso e rappresentato dall'Avv. Roberto Pugliese Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE- MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato congiuntamente il 11/11/2025 le parti indicate in epigrafe, Parte_1
e premesso che avevano contratto matrimonio in data 25/03/2000
[...] Controparte_1 in Leporano, trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di Leporano (atto n.1, parte 2, serie A, anno 2000), che dalla loro unione nascevano 3 figli, nato a [...] il Persona_1
12.07.2000, nato a [...] il [...] e nato a [...] il Persona_2 Persona_3
12.12.2016, e che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso. La domanda è fondata e merita accoglimento. Va rilevato che per l'udienza del 09/12/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art.127 ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso anche nelle successive note difensive depositate in data 04 12 2025 ed hanno insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo di questo giudizio e alle summenzionate note difensive depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Va percio' pronunziata la separazione personale dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e va pertanto accolta la comune richiesta di separazione formulata dalle parti.
Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente per territorio di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Si evidenzia, inoltre, che le condizioni convenute tra le parti nel ricorso introduttivo e nelle successive note difensive depositate per l'udienza del 09 12 2025, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole e rispecchia la situazione patrimoniale delle parti predette ,apparendo percio' conformi alla legge e consentendone l'omologazione.
Le spese si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
03/11/1981 e nato a [...] in data [...], uniti in matrimonio in data CP_1
25/03/2000 in Leporano, con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Leporano (Ta), al n.1, parte 2, serie A, anno 2000;
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1 in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in data 04 12 2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto;
Con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 09.12.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. MARCELLO MAGGI - Presidente
2) Dott.ssa ENRICA DI TURSI - Giudice rel.
3) Dott.ssa PATRIZIA NIGRI - Giudice ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3682 – 2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso
TRA difesa e rappresentata dall'avv. Roberto Pugliese Parte_1
E difeso e rappresentato dall'Avv. Roberto Pugliese Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
******
Rilevato che con odierna sentenza si è provveduto in ordine all'omologa della separazione consensuale intervenuta tra le parti e che la causa deve continuare per la pronuncia in merito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta contestualmente;
rimette le parti dinanzi al Giudice istruttore all'udienza del 12.06.2026 per il prosieguo del giudizio.
L'udienza per la data sopraindicata è sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le condizioni concordate dalle parti, anche con richiamo sintetico a quelle di cui in ricorso.
E' assegnato un termine perentorio sino alle ore 09,00 della data di udienza indicata per il deposito delle note all'esito della quale udienza la causa si intenderà automaticamente riservata e rimessa al Collegio per la decisione. Il Tribunale provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note. Se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il Tribunale assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza. Se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il Tribunale ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo. Avvisa le parti che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Tanto premesso, dispone che l'udienza fissata per il giorno sopra indicato si svolga mediante il deposito telematico di note scritte aventi il contenuto sopra indicato, e redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, nei termini sopra indicati;
invita i difensori delle parti, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a depositare, in allegato alle note scritte, copie informatiche degli atti di parte, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT e, se possibile, anche copia digitalizzata dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea;
avverte le parti che previa verifica della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, dell'avviso di trattazione scritta della causa, fuori udienza e a scioglimento della riserva, sarà adottato il provvedimento con il quale il Tribunale decide sulle istanze delle parti, assumendo i provvedimenti per la definizione o prosecuzione del procedimento;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite del presente provvedimento e per l'inserimento nello "storico" del fascicolo processuale con l'annotazione "Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.". Dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede per l'espressione del parere ex art.473 bis. 51 cpc.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 09.12.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi
2) Dott.ssa PATRIZIA NIGRI - Giudice
3) Dott.ssa ENRICA DI TURSI - Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3682 – 2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale DA difesa e rappresentata dall'avv. Roberto Pugliese Parte_1
E difeso e rappresentato dall'Avv. Roberto Pugliese Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE- MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato congiuntamente il 11/11/2025 le parti indicate in epigrafe, Parte_1
e premesso che avevano contratto matrimonio in data 25/03/2000
[...] Controparte_1 in Leporano, trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di Leporano (atto n.1, parte 2, serie A, anno 2000), che dalla loro unione nascevano 3 figli, nato a [...] il Persona_1
12.07.2000, nato a [...] il [...] e nato a [...] il Persona_2 Persona_3
12.12.2016, e che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso. La domanda è fondata e merita accoglimento. Va rilevato che per l'udienza del 09/12/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art.127 ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso anche nelle successive note difensive depositate in data 04 12 2025 ed hanno insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo di questo giudizio e alle summenzionate note difensive depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Va percio' pronunziata la separazione personale dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e va pertanto accolta la comune richiesta di separazione formulata dalle parti.
Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente per territorio di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Si evidenzia, inoltre, che le condizioni convenute tra le parti nel ricorso introduttivo e nelle successive note difensive depositate per l'udienza del 09 12 2025, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole e rispecchia la situazione patrimoniale delle parti predette ,apparendo percio' conformi alla legge e consentendone l'omologazione.
Le spese si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
03/11/1981 e nato a [...] in data [...], uniti in matrimonio in data CP_1
25/03/2000 in Leporano, con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Leporano (Ta), al n.1, parte 2, serie A, anno 2000;
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1 in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in data 04 12 2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto;
Con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 09.12.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. MARCELLO MAGGI - Presidente
2) Dott.ssa ENRICA DI TURSI - Giudice rel.
3) Dott.ssa PATRIZIA NIGRI - Giudice ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3682 – 2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso
TRA difesa e rappresentata dall'avv. Roberto Pugliese Parte_1
E difeso e rappresentato dall'Avv. Roberto Pugliese Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
******
Rilevato che con odierna sentenza si è provveduto in ordine all'omologa della separazione consensuale intervenuta tra le parti e che la causa deve continuare per la pronuncia in merito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta contestualmente;
rimette le parti dinanzi al Giudice istruttore all'udienza del 12.06.2026 per il prosieguo del giudizio.
L'udienza per la data sopraindicata è sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le condizioni concordate dalle parti, anche con richiamo sintetico a quelle di cui in ricorso.
E' assegnato un termine perentorio sino alle ore 09,00 della data di udienza indicata per il deposito delle note all'esito della quale udienza la causa si intenderà automaticamente riservata e rimessa al Collegio per la decisione. Il Tribunale provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note. Se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il Tribunale assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza. Se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il Tribunale ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo. Avvisa le parti che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Tanto premesso, dispone che l'udienza fissata per il giorno sopra indicato si svolga mediante il deposito telematico di note scritte aventi il contenuto sopra indicato, e redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, nei termini sopra indicati;
invita i difensori delle parti, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a depositare, in allegato alle note scritte, copie informatiche degli atti di parte, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT e, se possibile, anche copia digitalizzata dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea;
avverte le parti che previa verifica della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, dell'avviso di trattazione scritta della causa, fuori udienza e a scioglimento della riserva, sarà adottato il provvedimento con il quale il Tribunale decide sulle istanze delle parti, assumendo i provvedimenti per la definizione o prosecuzione del procedimento;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite del presente provvedimento e per l'inserimento nello "storico" del fascicolo processuale con l'annotazione "Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.". Dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede per l'espressione del parere ex art.473 bis. 51 cpc.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 09.12.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi