Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 1098
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti prodromici

    La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso, dichiarando la nullità dell'intimazione di pagamento.

  • Accolto
    Difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento

    La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso, dichiarando la nullità dell'intimazione di pagamento.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso, dichiarando la nullità dell'intimazione di pagamento.

  • Accolto
    Violazione normativa sanzionatoria

    La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso, dichiarando la nullità dell'intimazione di pagamento.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancanza di assistenza tecnica

    L'appello è inammissibile per mancanza dell'assistenza tecnica obbligatoria (prevista per le controversie sopra un certo valore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 1098
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1098
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo