CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1098/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
COSTANZO MASSIMO RD, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1024/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5640/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
9 e pubblicata il 23/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018835422000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018835422000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018835422000 IRAP 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320090026351984000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100037389552000 IVA-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2102/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'agenzia chiede, con riferimento alla rinuncia del difensore di ader l'interruzione de giudizio o un rinvio, ove nelle more non sia stato nominato un nuovo difensore, in subordine insiste in atti chiedendo la riforma della sentenza e la conferma degli atti impugnati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, qui di seguito per brevità “Appellata”, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320229018835422000 del 25.11.2022, emessa da ADER e notificata in data 12.12.2022, dell'importo complessivo di euro 155.120,19 limitatamente alle prodromiche cartelle di pagamento n.
29320090026351984000 (di euro complessivi 76.593,22) e n. 29320100037389552000 (di euro
61.617,20), relative ad IVA anno 2005 e 2006 e IRAP anno 2006, per i seguenti motivi:
1. nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti prodromici, ovvero per violazione degli artt. 26 e 50 del D.P.R. n. 602/1973, dell'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, degli artt. 137 e seguenti c.p.c., nonché per la consequenziale decadenza del potere impositivo dell'ufficio ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 e accertativo ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973;
2. difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione dell'art. 7 della Legge n.
212/2000 (Statuto del contribuente), dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo) e dell'art. 24 della Costituzione;
3. Prescrizione del credito richiesto con gli atti impugnati;
4. violazione del 3° co. dell'art. 2 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita nel suddetto giudizio con controdeduzioni del 25.05.2023 chiedendo il rigetto del suddetto ricorso, evidenziando il corretto operato di ADER giusta documentazione versata nel primo grado di giudizio.
Con sentenza n. 5640/2023 pronunciata in data 15.06.2023, depositata in data 23.08.2023, non notificata, la CGT di Catania ha accolto il ricorso proposto dalla società Ricorrente ed ha compensato le spese di lite tra le parti.
L'Agenzia Entrate Riscossione impugna la suddetta sentenza emessa dalla CGT e chiede la nullità e/o la riforma integrale della stessa, ex art. 112 c.p.c. – vizio ultrapetizione e nullita' della sentenza in relazione all'asserita intervenuta prescrizione – corretto operato di ADER – legittima notificazione delle due sopra citate cartelle e degli atti interruttivi relativi alle stesse;
inammissibilità' del ricorso proposto in primo grado avverso l'intimazione di pagamento per mancata impugnazione delle cartelle di pagamento e degli atti prodromici;
sul motivo n. 1 in relazione all'asserita decadenza ex art. 25 del d.p.r. n. 602/1973 - alcuna decadenza intervenuta – sussistenza della pretesa creditoria;
sul motivo n. 2 del ricorso – corretta motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata;
sul motivo n. 4 del ricorso di primo grado;
chiamata in causa dell'ente impositore Agenzia delle Entrate di Catania – domanda di manleva e garanzia;
violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
L'Agenzia delle Entrate è costituita.
L'appellato non si costituisce in giudizio.
In data odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile per mancanza dell'assistenza tecnica obbligatoria (prevista per le controversie sopra un certo valore).
Nulla sulle spese
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia dichiara inammissibile l'appello. Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 18 novembre 2025. Il Giudice estensore Il Presidente Massimo Riccardo Costanzo
ZO TO
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
COSTANZO MASSIMO RD, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1024/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5640/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
9 e pubblicata il 23/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018835422000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018835422000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018835422000 IRAP 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320090026351984000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100037389552000 IVA-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2102/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'agenzia chiede, con riferimento alla rinuncia del difensore di ader l'interruzione de giudizio o un rinvio, ove nelle more non sia stato nominato un nuovo difensore, in subordine insiste in atti chiedendo la riforma della sentenza e la conferma degli atti impugnati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, qui di seguito per brevità “Appellata”, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320229018835422000 del 25.11.2022, emessa da ADER e notificata in data 12.12.2022, dell'importo complessivo di euro 155.120,19 limitatamente alle prodromiche cartelle di pagamento n.
29320090026351984000 (di euro complessivi 76.593,22) e n. 29320100037389552000 (di euro
61.617,20), relative ad IVA anno 2005 e 2006 e IRAP anno 2006, per i seguenti motivi:
1. nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti prodromici, ovvero per violazione degli artt. 26 e 50 del D.P.R. n. 602/1973, dell'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, degli artt. 137 e seguenti c.p.c., nonché per la consequenziale decadenza del potere impositivo dell'ufficio ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 e accertativo ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973;
2. difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione dell'art. 7 della Legge n.
212/2000 (Statuto del contribuente), dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo) e dell'art. 24 della Costituzione;
3. Prescrizione del credito richiesto con gli atti impugnati;
4. violazione del 3° co. dell'art. 2 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita nel suddetto giudizio con controdeduzioni del 25.05.2023 chiedendo il rigetto del suddetto ricorso, evidenziando il corretto operato di ADER giusta documentazione versata nel primo grado di giudizio.
Con sentenza n. 5640/2023 pronunciata in data 15.06.2023, depositata in data 23.08.2023, non notificata, la CGT di Catania ha accolto il ricorso proposto dalla società Ricorrente ed ha compensato le spese di lite tra le parti.
L'Agenzia Entrate Riscossione impugna la suddetta sentenza emessa dalla CGT e chiede la nullità e/o la riforma integrale della stessa, ex art. 112 c.p.c. – vizio ultrapetizione e nullita' della sentenza in relazione all'asserita intervenuta prescrizione – corretto operato di ADER – legittima notificazione delle due sopra citate cartelle e degli atti interruttivi relativi alle stesse;
inammissibilità' del ricorso proposto in primo grado avverso l'intimazione di pagamento per mancata impugnazione delle cartelle di pagamento e degli atti prodromici;
sul motivo n. 1 in relazione all'asserita decadenza ex art. 25 del d.p.r. n. 602/1973 - alcuna decadenza intervenuta – sussistenza della pretesa creditoria;
sul motivo n. 2 del ricorso – corretta motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata;
sul motivo n. 4 del ricorso di primo grado;
chiamata in causa dell'ente impositore Agenzia delle Entrate di Catania – domanda di manleva e garanzia;
violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
L'Agenzia delle Entrate è costituita.
L'appellato non si costituisce in giudizio.
In data odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile per mancanza dell'assistenza tecnica obbligatoria (prevista per le controversie sopra un certo valore).
Nulla sulle spese
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia dichiara inammissibile l'appello. Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 18 novembre 2025. Il Giudice estensore Il Presidente Massimo Riccardo Costanzo
ZO TO