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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/11/2025, n. 2924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2924 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
RG 8762/2023
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 7.11.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dall'avv. Stefania Pollicoro Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli Avv.ti CP_1
ON IU e AN MÀ
Resistente
OGGETTO: cancellazione elenchi OTD
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10.10.2023 la ricorrente, già iscritta agli elenchi anagrafici OTD del
Comune di residenza per 102 giornate lavorative nell'anno 2017 (da giugno a ottobre) e per 102 giornate nell'anno 2018 (da luglio a ottobre), si doleva del disconoscimento delle predette giornate lavorative prestate alle dipendenze della
Controparte_2
La ricorrente, pertanto, sostenendo di aver lavorato alle dipendenze della CP_2 per i giorni e negli anni indicati, agiva in giudizio per ottenere l'accertamento
[...] del proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi Otd per 102 gg. nell'anno 2017 e
102 gg. nell'anno 2018, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' che con propria memoria contestava quanto dedotto CP_1 da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di testimoni, veniva discussa oralmente e decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale. Tanto premesso il ricorso nel merito è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Le istanze della parte ricorrente traggono origine dal disconoscimento dell'attività lavorativa indicata in premessa, cui l'istituto previdenziale convenuto è approdato sulla scorta degli accertamenti ispettivi compendiati nel verbale di accertamento in atti (vds. Doc. all. . Da questo si evince che era stata rilevata una significativa CP_1 sproporzione fra il numero di giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni, nonché rispetto agli esigui ricavi dichiarati. Veniva altresì evidenziata la contraddittorietà delle dichiarazioni raccolte dal personale dipendente. Valorizzando tali elementi, l' aveva, pertanto, disposto la CP_3 cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli delle giornate di buona parte dei braccianti formalmente impiegati dalla azienda agricola ivi CP_2 comprese quelle assertivamente prestate dalla ricorrente nei suddetti anni 2017 e
2018.
Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi, che è onere del ricorrente provare.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art.
9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (cfr. Cass. n. 18605/2017 e Cass., sez. lav., 0n.13877/2012).
Ebbene, tale onere probatorio è stato assolto dalla parte ricorrente.
Alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi, infatti, risulta dimostrato che la ricorrente ha lavorato come bracciante agricola nel periodo oggetto di disconoscimento per gli anni 2017 e 2018 alle dipendenze della nei terreni CP_2 ubicati tra gli altri in agro di Palagiano e in agro di Palagianello e si è occupata prevalentemente della raccolta dell'uva e attività connesse e della raccolta delle albicocche;
è emerso altresì che detta attività è stata svolta sotto le direttive del datore di lavoro, sicchè devono ritenersi provati gli elementi essenziali del rapporto di lavoro, avendo i testi adeguatamente e coerentemente riferito sulla natura, oggetto e durata dello stesso (cfr. dichiarazioni teste AD “ Conosco la Tes_1 ricorrente poiché siamo state colleghe di lavoro alle dipendenze della ditta CP_2 negli anni 2017 e 2018 e abbiamo lavorato insieme in qualità di braccianti agricoli svolgendo le medesime mansioni e attività” AD “ confermo integralmente la circostanza sub-A del ricorso di cui ho ricevuto lettura come detto anch'io ho lavorato per nel 2017 e nel 2018 insieme alla ricorrente nella stessa squadra di CP_2 lavoro,” AD “ Confermo la circostanza sub B del ricorso di cui ho ricevuto lettura, anche io nel 2017 ho lavorato da giugno a novembre nello stesso periodo della ricorrente e sempre per 102 giornate, io e la ricorrente abbiamo sempre lavorato insieme e l'ho sempre vista lavorare alle dipendenze della ditta nelle mie CP_2 giornate di lavoro, e ci siamo occupati delle attività e mansioni come indicate in circostanza e secondo l'orario di lavoro ivi indicato e che confermo” AD “ confermo integralmente la circostanza sub-C del ricorso di cui ho ricevuto lettura anche nel
2018, io la ricorrente abbiamo lavorato insieme e nello stesso periodo ed entrambe per centodue giornate, lavorando nella stessa squadra di lavoro e occupandoci delle mansioni e attività come indicate in circostanza e secondo l'orario di lavoro ivi indicato e che confermo” AD “ confermo la circostanze sub- D ed E del ricorso di cui ho ricevuto lettura” AD “ confermo la circostanze sub- F e G del ricorso di cui ho ricevuto lettura, alcuni di noi arrivavano in azienda a bordo dell'autobus messo a disposizione dall'azienda mentre altri arrivavano a bordo della propria autovettura
e una volta giunti al punto di raccolta il titolare ci suddivide le squadre dicendoci quali attività svolgere e cosa fare”). Analoghe dichiarazioni sono state rese dagli altri testi escussi.
In ordine all'identità del titolare dell'azienda datrice di lavoro, occorre precisare che non assumono rilievo le dichiarazioni rese in sede ispettiva dal già legale Tes_2 rappresentante della richiamate dall' al fine di escludere l'esistenza CP_2 CP_1 del rapporto di lavoro invocato dalla ricorrente. Infatti, quanto dichiarato dal in ordine alla circostanza che, a far data dal 2015, egli stesso ha lavorato Tes_2 come bracciante agricolo alle dipendenze di , induce unicamente Parte_2
a ritenere che da tale data l' abbia assunto di fatto la titolarità della Pt_2 con la conseguenza che quest'ultimo forniva le direttive nell'ambito del CP_2 rapporto di lavoro ( cfr. dichiarazioni Sig. “Oggi la non ha niente. Tes_2 CP_2
Ha condotto terreni fino al 2015 -2016 (…) Fino al 2016 ho condotto i terreni di cui vi ho parlato prima, e su cui sto lavorando adesso in qualità di dipendente (per Parte_2
(…) “negli ultimi 5 anni ha lavorato sempre come dipendente per
[...] Parte_2
” R. “Si, ed ho fatto sempre 100-110 giornate.”).
[...]
Venivano rese, altresì, coerenti dichiarazioni in ordine alla circostanza che la ricorrente fosse retribuita in contanti ogni quindici giorni (cfr. dich. teste Tes_1
AD “confermo integralmente la circostanza sub-H del ricorso di cui è ricevuto lettura percepivamo una retribuzione giornaliera di euro 35,00 anche se sulle buste paga risultava di più e venivamo pagati tutti insieme in contanti direttamente sui fondi”).
Nel caso di specie, pertanto, non vi sono elementi in atti che consentano di ritenere che la ricorrente non abbia svolto tutte le giornate di lavoro denunciate.
In assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario, alla luce del quadro probatorio sopra ricostruito, non sussistono indicazioni sufficienti per ritenere l'insussistenza del rapporto lavorativo dedotto in giudizio.
In proposito, deve richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, nella materia in esame, si deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti in causa (così Cass., sez. un., 26.10.2000, n. 1133).
È evidente, infatti, che a fronte della prova del rapporto di lavoro subordinato, come emersa dalla prova testimoniale e dalla documentazione versata in atti (cfr. buste paga e Mod UNILAV allegati ricorrente), né le vicende interne alla gestione dell'azienda, né le irregolarità amministrative a questa contestate in sede ispettiva, possono essere dedotte in pregiudizio della ricorrente. Ciò conformemente a quanto statuito in analoghi giudizi dalla giurisprudenza di merito, la quale ha affermato che: “Ritiene il giudicante tale unico elemento, dal quale emergerebbe una situazione di irregolarità amministrativa dell'azienda in questione (che non può ricadere negativamente sulle posizioni dei lavoratori), non sia sufficiente a consentire di dubitare della effettiva sussistenza dello specifico rapporto di lavoro per cui è causa.
E, infatti, l'espletamento di attività lavorativa da parte della ricorrente è stato confermato, nel presente giudizio, oltre che attraverso le dichiarazioni testimoniali che hanno confermato le circostanze esposte nel ricorso, anche mediante deposito di copie delle buste paga e della lettera di assunzione” (Tribunale di Taranto n.
1781/2024; 1791/2024).
Tra l'altro, vi è da rilevare che, seppure alla luce delle deduzioni dell'istituto convenuto non possano escludersi eventuali irregolarità amministrative - dichiarazioni contraddittorie, mancata presentazione della documentazione amministrativa - imputabili a carico della datrice di lavoro, cionondimeno tali irregolarità, che, tra l'altro, non costituiscono oggetto del presente giudizio, non possono ritenersi di ostacolo all'accoglimento della domanda laddove sia resa la prova del rapporto di lavoro subordinato (Tribunale di Bari 2909/22).
Per le ragioni esposte si ritiene che il ricorso debba essere accolto con conseguente accertamento del diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi agricoli per il comune di residenza per 102 giornate per l'anno 2017 e 102 giornate per l'anno
2018.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/14, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi agricoli per il Comune di residenza per 102 giornate per l'anno 2017 e 102 giornate per l'anno 2018.
2. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida in € 1.300,00 oltre IVA, CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione.
Taranto, 7.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 7.11.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dall'avv. Stefania Pollicoro Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli Avv.ti CP_1
ON IU e AN MÀ
Resistente
OGGETTO: cancellazione elenchi OTD
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10.10.2023 la ricorrente, già iscritta agli elenchi anagrafici OTD del
Comune di residenza per 102 giornate lavorative nell'anno 2017 (da giugno a ottobre) e per 102 giornate nell'anno 2018 (da luglio a ottobre), si doleva del disconoscimento delle predette giornate lavorative prestate alle dipendenze della
Controparte_2
La ricorrente, pertanto, sostenendo di aver lavorato alle dipendenze della CP_2 per i giorni e negli anni indicati, agiva in giudizio per ottenere l'accertamento
[...] del proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi Otd per 102 gg. nell'anno 2017 e
102 gg. nell'anno 2018, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' che con propria memoria contestava quanto dedotto CP_1 da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di testimoni, veniva discussa oralmente e decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale. Tanto premesso il ricorso nel merito è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Le istanze della parte ricorrente traggono origine dal disconoscimento dell'attività lavorativa indicata in premessa, cui l'istituto previdenziale convenuto è approdato sulla scorta degli accertamenti ispettivi compendiati nel verbale di accertamento in atti (vds. Doc. all. . Da questo si evince che era stata rilevata una significativa CP_1 sproporzione fra il numero di giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni, nonché rispetto agli esigui ricavi dichiarati. Veniva altresì evidenziata la contraddittorietà delle dichiarazioni raccolte dal personale dipendente. Valorizzando tali elementi, l' aveva, pertanto, disposto la CP_3 cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli delle giornate di buona parte dei braccianti formalmente impiegati dalla azienda agricola ivi CP_2 comprese quelle assertivamente prestate dalla ricorrente nei suddetti anni 2017 e
2018.
Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi, che è onere del ricorrente provare.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art.
9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (cfr. Cass. n. 18605/2017 e Cass., sez. lav., 0n.13877/2012).
Ebbene, tale onere probatorio è stato assolto dalla parte ricorrente.
Alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi, infatti, risulta dimostrato che la ricorrente ha lavorato come bracciante agricola nel periodo oggetto di disconoscimento per gli anni 2017 e 2018 alle dipendenze della nei terreni CP_2 ubicati tra gli altri in agro di Palagiano e in agro di Palagianello e si è occupata prevalentemente della raccolta dell'uva e attività connesse e della raccolta delle albicocche;
è emerso altresì che detta attività è stata svolta sotto le direttive del datore di lavoro, sicchè devono ritenersi provati gli elementi essenziali del rapporto di lavoro, avendo i testi adeguatamente e coerentemente riferito sulla natura, oggetto e durata dello stesso (cfr. dichiarazioni teste AD “ Conosco la Tes_1 ricorrente poiché siamo state colleghe di lavoro alle dipendenze della ditta CP_2 negli anni 2017 e 2018 e abbiamo lavorato insieme in qualità di braccianti agricoli svolgendo le medesime mansioni e attività” AD “ confermo integralmente la circostanza sub-A del ricorso di cui ho ricevuto lettura come detto anch'io ho lavorato per nel 2017 e nel 2018 insieme alla ricorrente nella stessa squadra di CP_2 lavoro,” AD “ Confermo la circostanza sub B del ricorso di cui ho ricevuto lettura, anche io nel 2017 ho lavorato da giugno a novembre nello stesso periodo della ricorrente e sempre per 102 giornate, io e la ricorrente abbiamo sempre lavorato insieme e l'ho sempre vista lavorare alle dipendenze della ditta nelle mie CP_2 giornate di lavoro, e ci siamo occupati delle attività e mansioni come indicate in circostanza e secondo l'orario di lavoro ivi indicato e che confermo” AD “ confermo integralmente la circostanza sub-C del ricorso di cui ho ricevuto lettura anche nel
2018, io la ricorrente abbiamo lavorato insieme e nello stesso periodo ed entrambe per centodue giornate, lavorando nella stessa squadra di lavoro e occupandoci delle mansioni e attività come indicate in circostanza e secondo l'orario di lavoro ivi indicato e che confermo” AD “ confermo la circostanze sub- D ed E del ricorso di cui ho ricevuto lettura” AD “ confermo la circostanze sub- F e G del ricorso di cui ho ricevuto lettura, alcuni di noi arrivavano in azienda a bordo dell'autobus messo a disposizione dall'azienda mentre altri arrivavano a bordo della propria autovettura
e una volta giunti al punto di raccolta il titolare ci suddivide le squadre dicendoci quali attività svolgere e cosa fare”). Analoghe dichiarazioni sono state rese dagli altri testi escussi.
In ordine all'identità del titolare dell'azienda datrice di lavoro, occorre precisare che non assumono rilievo le dichiarazioni rese in sede ispettiva dal già legale Tes_2 rappresentante della richiamate dall' al fine di escludere l'esistenza CP_2 CP_1 del rapporto di lavoro invocato dalla ricorrente. Infatti, quanto dichiarato dal in ordine alla circostanza che, a far data dal 2015, egli stesso ha lavorato Tes_2 come bracciante agricolo alle dipendenze di , induce unicamente Parte_2
a ritenere che da tale data l' abbia assunto di fatto la titolarità della Pt_2 con la conseguenza che quest'ultimo forniva le direttive nell'ambito del CP_2 rapporto di lavoro ( cfr. dichiarazioni Sig. “Oggi la non ha niente. Tes_2 CP_2
Ha condotto terreni fino al 2015 -2016 (…) Fino al 2016 ho condotto i terreni di cui vi ho parlato prima, e su cui sto lavorando adesso in qualità di dipendente (per Parte_2
(…) “negli ultimi 5 anni ha lavorato sempre come dipendente per
[...] Parte_2
” R. “Si, ed ho fatto sempre 100-110 giornate.”).
[...]
Venivano rese, altresì, coerenti dichiarazioni in ordine alla circostanza che la ricorrente fosse retribuita in contanti ogni quindici giorni (cfr. dich. teste Tes_1
AD “confermo integralmente la circostanza sub-H del ricorso di cui è ricevuto lettura percepivamo una retribuzione giornaliera di euro 35,00 anche se sulle buste paga risultava di più e venivamo pagati tutti insieme in contanti direttamente sui fondi”).
Nel caso di specie, pertanto, non vi sono elementi in atti che consentano di ritenere che la ricorrente non abbia svolto tutte le giornate di lavoro denunciate.
In assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario, alla luce del quadro probatorio sopra ricostruito, non sussistono indicazioni sufficienti per ritenere l'insussistenza del rapporto lavorativo dedotto in giudizio.
In proposito, deve richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, nella materia in esame, si deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti in causa (così Cass., sez. un., 26.10.2000, n. 1133).
È evidente, infatti, che a fronte della prova del rapporto di lavoro subordinato, come emersa dalla prova testimoniale e dalla documentazione versata in atti (cfr. buste paga e Mod UNILAV allegati ricorrente), né le vicende interne alla gestione dell'azienda, né le irregolarità amministrative a questa contestate in sede ispettiva, possono essere dedotte in pregiudizio della ricorrente. Ciò conformemente a quanto statuito in analoghi giudizi dalla giurisprudenza di merito, la quale ha affermato che: “Ritiene il giudicante tale unico elemento, dal quale emergerebbe una situazione di irregolarità amministrativa dell'azienda in questione (che non può ricadere negativamente sulle posizioni dei lavoratori), non sia sufficiente a consentire di dubitare della effettiva sussistenza dello specifico rapporto di lavoro per cui è causa.
E, infatti, l'espletamento di attività lavorativa da parte della ricorrente è stato confermato, nel presente giudizio, oltre che attraverso le dichiarazioni testimoniali che hanno confermato le circostanze esposte nel ricorso, anche mediante deposito di copie delle buste paga e della lettera di assunzione” (Tribunale di Taranto n.
1781/2024; 1791/2024).
Tra l'altro, vi è da rilevare che, seppure alla luce delle deduzioni dell'istituto convenuto non possano escludersi eventuali irregolarità amministrative - dichiarazioni contraddittorie, mancata presentazione della documentazione amministrativa - imputabili a carico della datrice di lavoro, cionondimeno tali irregolarità, che, tra l'altro, non costituiscono oggetto del presente giudizio, non possono ritenersi di ostacolo all'accoglimento della domanda laddove sia resa la prova del rapporto di lavoro subordinato (Tribunale di Bari 2909/22).
Per le ragioni esposte si ritiene che il ricorso debba essere accolto con conseguente accertamento del diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi agricoli per il comune di residenza per 102 giornate per l'anno 2017 e 102 giornate per l'anno
2018.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/14, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi agricoli per il Comune di residenza per 102 giornate per l'anno 2017 e 102 giornate per l'anno 2018.
2. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida in € 1.300,00 oltre IVA, CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione.
Taranto, 7.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli