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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/09/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Iª civile, in persona dei magistrati
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 501/2025 V.G. promossa da
, nata a [...] il [...] ) e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. SILVIA COSTA ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta procura in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Oggetto: declaratoria di riconoscibilità in Italia di sentenza ecclesiastica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/08/2025 e Parte_1 [...] adivano questa Corte, chiedendo che venisse delibata la decisione Pt_2 ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto in PISA in data
21.1.2001 e che, pertanto, gli effetti di quella sentenza fossero dichiarati riconoscibili nello Stato italiano.
Il P.M. interveniva esprimendo parere favorevole all'accoglimento della
1 domanda.
La causa veniva trattenuta in decisione all'esito della camera di consiglio del 08/09/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, l'entrata in vigore della nuova disciplina di diritto internazionale privato, di cui alla l. 218/95, non ha comportato l'abrogazione del sistema (previsto dall'art. 8 dell'Accordo tra
Italia e Santa Sede del 18.2.84, di modifica del Concordato lateranense, reso esecutivo con la l. 121/1985) per la dichiarazione di efficacia nella Repubblica italiana delle sentenze di nullità di matrimonio pronunziate dai tribunali ecclesiastici (Cass. Sez. I 20.11.2003 n. 17595); inoltre la dichiarazione di efficacia nell'ordinamento nazionale delle sentenze di nullità di un matrimonio concordatario emesse da un tribunale ecclesiastico è subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti cui l'art. 797 c.p.c. - e non già l'art. 64 della legge n. 218 del 1995, sulla riforma del diritto internazionale privato, che lo ha sostituito) - condiziona l'efficacia delle sentenze straniere in Italia, in quanto il rinvio al riguardo contenuto alla citata disposizione codicistica nell'art. 8, n. 2, del suddetto Accordo di revisione ha carattere formale e non materiale (Cass, 10.5.2006 n. 10796).
Alla stregua dunque dell'art. 797 c.p.c. e dell'art. 8 n. 2 del detto Accordo, deve affermarsi la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento considerato che:
1) il giudice (Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco) che ha pronunziato la sentenza de qua era munito di competenza giurisdizionale;
2) la procedura si è ivi svolta con il rispetto dei princìpi del contraddittorio e delle garanzie di difesa per la parte convenuta;
3) la sentenza risulta definitiva secondo le norme di quell'ordinamento;
4) la sentenza non è contraria ad altra pronunziata da giudice italiano;
5) la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
In particolare, si osserva che la sentenza in esame, all'esito di prove testimoniali e CTU, ha accertato la nullità del matrimonio “per grave difetto 2 di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente da parte della donna attrice, a norma del can. 1095 n. 2 CIC”, “per grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti
e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente da parte dell'uomo convenuto, a norma del can. 1095 n. 2 CIC” nonchè “per incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica da parte dell'uomo convenuto a norma del can. 1095 n. 3 CIC.”.
Ebbene, come ha affermato anche la Suprema Corte, “la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per difetto grave in uno dei coniugi della capacità di discrezione nel giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali, non si pone in contrasto con l'ordine pubblico italiano, non ostandovi la circostanza che tale pronuncia richieda un'indagine sulla psiche del soggetto, ove essa sia stata condotta con strumenti di prova ammessi dall'ordinamento interno (nella specie, con una c.t.u.), poiché la ragione posta a fondamento di tale declaratoria è sostanzialmente corrispondente all'incapacità naturale di cui all'art. 120 cod. civ., né le differenze di disciplina in materia, fra ordinamento canonico ed ordinamento italiano, incidono sui fondamentali principi del diritto statuale.” (Cass. Sez. 6
- 1, Ordinanza n. 1262 del 20/01/2011). Peraltro, sempre secondo la
Suprema Corte (Sez. 1, Sentenza n. 8857 del 01/06/2012), “In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica, l'accertamento dell'esistenza di una causa di nullità del matrimonio concordatario, consistente nella mancanza di
"discrezione di giudizio", cioè della effettiva capacità d'intendere il valore del matrimonio-sacramento, anche se non accompagnato da una compiuta verifica in ordine alla consapevolezza dell'altra parte circa l'accertamento del vizio del consenso, non è incompatibile con l'ordine pubblico interno, non essendovi un principio generale di tutela dell'affidamento, che contempli come elemento essenziale la riconoscibilità di tale vizio per l'altra parte.”
Del pari, la delibazione della sentenza non può essere negata per il fatto che, da quanto emerge dalla lettura della sentenza medesima, la convivenza tra i coniugi sia perdurata dal 2001 (data del matrimonio) al 2014, in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: “La convivenza 3 triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità” (Cass. SS.UU., n. 16379 del 17.7.2014).
Trattandosi di decisione divenuta, secondo le norme di quell'ordinamento, irrevocabile, vanno riconosciute come esistenti le condizioni per il riconoscimento di essa nell'ordinamento italiano, con relativo ordine impartito all'ufficiale dello stato civile.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Firenze, Sez. Iª civile, dichiara presenti i requisiti per il riconoscimento della sentenza di nullità del matrimonio, contratto con rito concordatario in PISA in data 21.7.2001 da e Parte_1 [...]
pronunziata in data 22.1.2020 dal Tribunale Ecclesiastico Pt_2
Regionale Etrusco e pubblicata in data 12.2.2020, resa esecutiva con provvedimento in data 27.5.2025 del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di PISA di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di matrimonio (atto n. 117 serie A parte 2 anno 2001).
Nulla per le spese.
Così deciso in data 08/09/2025 dalla Corte d'Appello di Firenze come sopra composta e riunita in camera di consiglio, su relazione della D.ssa Alessandra
Guerrieri
La cons. est. La Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri D.ssa Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
4 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
5
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Iª civile, in persona dei magistrati
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 501/2025 V.G. promossa da
, nata a [...] il [...] ) e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. SILVIA COSTA ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta procura in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Oggetto: declaratoria di riconoscibilità in Italia di sentenza ecclesiastica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/08/2025 e Parte_1 [...] adivano questa Corte, chiedendo che venisse delibata la decisione Pt_2 ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto in PISA in data
21.1.2001 e che, pertanto, gli effetti di quella sentenza fossero dichiarati riconoscibili nello Stato italiano.
Il P.M. interveniva esprimendo parere favorevole all'accoglimento della
1 domanda.
La causa veniva trattenuta in decisione all'esito della camera di consiglio del 08/09/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, l'entrata in vigore della nuova disciplina di diritto internazionale privato, di cui alla l. 218/95, non ha comportato l'abrogazione del sistema (previsto dall'art. 8 dell'Accordo tra
Italia e Santa Sede del 18.2.84, di modifica del Concordato lateranense, reso esecutivo con la l. 121/1985) per la dichiarazione di efficacia nella Repubblica italiana delle sentenze di nullità di matrimonio pronunziate dai tribunali ecclesiastici (Cass. Sez. I 20.11.2003 n. 17595); inoltre la dichiarazione di efficacia nell'ordinamento nazionale delle sentenze di nullità di un matrimonio concordatario emesse da un tribunale ecclesiastico è subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti cui l'art. 797 c.p.c. - e non già l'art. 64 della legge n. 218 del 1995, sulla riforma del diritto internazionale privato, che lo ha sostituito) - condiziona l'efficacia delle sentenze straniere in Italia, in quanto il rinvio al riguardo contenuto alla citata disposizione codicistica nell'art. 8, n. 2, del suddetto Accordo di revisione ha carattere formale e non materiale (Cass, 10.5.2006 n. 10796).
Alla stregua dunque dell'art. 797 c.p.c. e dell'art. 8 n. 2 del detto Accordo, deve affermarsi la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento considerato che:
1) il giudice (Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco) che ha pronunziato la sentenza de qua era munito di competenza giurisdizionale;
2) la procedura si è ivi svolta con il rispetto dei princìpi del contraddittorio e delle garanzie di difesa per la parte convenuta;
3) la sentenza risulta definitiva secondo le norme di quell'ordinamento;
4) la sentenza non è contraria ad altra pronunziata da giudice italiano;
5) la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
In particolare, si osserva che la sentenza in esame, all'esito di prove testimoniali e CTU, ha accertato la nullità del matrimonio “per grave difetto 2 di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente da parte della donna attrice, a norma del can. 1095 n. 2 CIC”, “per grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti
e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente da parte dell'uomo convenuto, a norma del can. 1095 n. 2 CIC” nonchè “per incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica da parte dell'uomo convenuto a norma del can. 1095 n. 3 CIC.”.
Ebbene, come ha affermato anche la Suprema Corte, “la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per difetto grave in uno dei coniugi della capacità di discrezione nel giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali, non si pone in contrasto con l'ordine pubblico italiano, non ostandovi la circostanza che tale pronuncia richieda un'indagine sulla psiche del soggetto, ove essa sia stata condotta con strumenti di prova ammessi dall'ordinamento interno (nella specie, con una c.t.u.), poiché la ragione posta a fondamento di tale declaratoria è sostanzialmente corrispondente all'incapacità naturale di cui all'art. 120 cod. civ., né le differenze di disciplina in materia, fra ordinamento canonico ed ordinamento italiano, incidono sui fondamentali principi del diritto statuale.” (Cass. Sez. 6
- 1, Ordinanza n. 1262 del 20/01/2011). Peraltro, sempre secondo la
Suprema Corte (Sez. 1, Sentenza n. 8857 del 01/06/2012), “In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica, l'accertamento dell'esistenza di una causa di nullità del matrimonio concordatario, consistente nella mancanza di
"discrezione di giudizio", cioè della effettiva capacità d'intendere il valore del matrimonio-sacramento, anche se non accompagnato da una compiuta verifica in ordine alla consapevolezza dell'altra parte circa l'accertamento del vizio del consenso, non è incompatibile con l'ordine pubblico interno, non essendovi un principio generale di tutela dell'affidamento, che contempli come elemento essenziale la riconoscibilità di tale vizio per l'altra parte.”
Del pari, la delibazione della sentenza non può essere negata per il fatto che, da quanto emerge dalla lettura della sentenza medesima, la convivenza tra i coniugi sia perdurata dal 2001 (data del matrimonio) al 2014, in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: “La convivenza 3 triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità” (Cass. SS.UU., n. 16379 del 17.7.2014).
Trattandosi di decisione divenuta, secondo le norme di quell'ordinamento, irrevocabile, vanno riconosciute come esistenti le condizioni per il riconoscimento di essa nell'ordinamento italiano, con relativo ordine impartito all'ufficiale dello stato civile.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Firenze, Sez. Iª civile, dichiara presenti i requisiti per il riconoscimento della sentenza di nullità del matrimonio, contratto con rito concordatario in PISA in data 21.7.2001 da e Parte_1 [...]
pronunziata in data 22.1.2020 dal Tribunale Ecclesiastico Pt_2
Regionale Etrusco e pubblicata in data 12.2.2020, resa esecutiva con provvedimento in data 27.5.2025 del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di PISA di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di matrimonio (atto n. 117 serie A parte 2 anno 2001).
Nulla per le spese.
Così deciso in data 08/09/2025 dalla Corte d'Appello di Firenze come sopra composta e riunita in camera di consiglio, su relazione della D.ssa Alessandra
Guerrieri
La cons. est. La Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri D.ssa Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
4 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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