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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/01/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3515/2023 + N.R.G. 437/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
Dott.ssa Alessandra DE Corvo Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte ai n.r.g. sopra riportate, promosse da:
(Cf./P.IVA ), in persona del legale rappresentante, sig. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Paolo D'Aiello (cf. Parte_2 C.F._1
) del Foro di S. Maria Capua Vetere, con il quale è elettivamente domicilia in Milano,
[...] via Vivaio 24, presso lo studio legale “N.D.I.O.”;
e da
– C.F. – nata a [...] il [...], Parte_3 C.F._2
– C.F. – nata a [...] il [...] - Parte_4 C.F._3
C.F. – nato a [...] il [...], tutti Parte_5 C.F._4 rappresentati e difesi dagli Avvocati Gianluca Frascogna ( ) e C.F._5
Massimiliano Frascogna ( entrambi del Foro di Monza, presso il cui C.F._6 studio corrente in 20095 Cusano Milanino, V.le G. Matteotti 14/A sono elettivamente domiciliati;
APPELLANTI
CONTRO
C.F ), quale impresa designata a norma dell'art. 20 Legge n. CP_1 P.IVA_2
990 del 24.12.1969 e succ. mod. per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con sede in Milano (MI), Piazza Tre Torri n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Controparte_2
DE OP (C.F. ), presso lo studio della quale in Milano (MI), Piazza C.F._7
Risorgimento n. 8, è elettivamente domiciliata;
pagina 1 di 8 Parte_6
C.F. con Sede in Roma, Via IV Novembre n. 144, in
[...] P.IVA_3 persona del Direttore Regionale della Lombardia in carica “pro tempore”, dott.ssa Parte_7
rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Buffoni (C.F. ) ed
[...] C.F._8 elettivamente domiciliato presso la Sede di Milano in Corso Porta Nuova 19; CP_3
(C.F. ), in persona del procuratore Dott. Parte_8 P.IVA_4 Parte_9 con sede legale in 20154 Milano, Corso Como n. 17, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Orlando (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._9
20122 Milano, via Chiossetto n. 18;
APPELLATI
E contro
(C.F./P.I. ), residente in [...] in Controparte_4 C.F._10
Giugliano in Campagna (Na);
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8741/2023, pubblicata l'8/11/2023 e notificata il 9/11/2023 in materia di sinistro stradale, lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da fogli di PC depositati
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La società (proprietaria del mezzo coinvolto nel sinistro stradale oggetto Parte_1 di causa) ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Milano, definendo il giudizio di rivalsa introdotto da CP_3 nei suoi confronti nonché nei confronti di (conducente) e di Controparte_4 CP_1
(Impresa designata per il Fondo di Garanzia), con la chiamata in giudizio di Parte_8 al fine di ottenere “l'accertamento che il sinistro, occorso in Vimodrone in data 23.3.2017 alle ore 8,40 circa, in cui è rimasta coinvolta , si è verificato a causa della colpa Parte_3 esclusiva di e, per l'effetto, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al Controparte_4 pagamento della somma di euro 610.777,29, oltre interessi e rivalutazione e rifusione delle spese di lite”, ha:
- dichiarato la responsabilità prevalente nella misura dell'80% di con la Parte_3 concorrente responsabilità di pari al 20% nella determinazione del sinistro per Controparte_4 cui è causa, occorso il 23.3.2017;
- condannato i convenuti in qualità di impresa designata per la gestione del CP_1 sinistro dal Fondo di Garanzia Vittime della strada, e in Parte_1 Controparte_4 solido tra loro e nelle rispettive qualità, a versare ad il 20% delle somme riconosciute e CP_3 corrisposte da quest'ultima in favore di , liquidate in euro 119.640,11, oltre Parte_3 rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
- rigettato la domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Parte_8
- compensato tra la parte attrice e le parti convenute le spese di lite nella misura di ¾ e condannato le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere in favore di la restante misura CP_3 di ¼;
pagina 2 di 8 - condannato a rifondere in favore di le spese di Parte_1 Parte_8 lite.
Avverso la medesima pronuncia hanno proposto appello vittima del Parte_3 sinistro stradale in esame, e i suoi prossimi congiunti e che non Parte_4 Parte_5 sono stati parti del giudizio innanzi al Tribunale di Milano bensì innanzi a diverso e antecedente giudizio da essi incardinato innanzi al Tribunale di Monza (R.G. 11895/2018), sospeso con ordinanza emessa in data 9.4.2022.
Tale diverso giudizio è stato introdotto nei confronti di , e CP_1 Parte_1 CP_4
(gli ultimi due rimasti contumaci) per l'accertamento della responsabilità degli stessi
[...] nella causazione del sinistro per cui è causa ed il risarcimento di tutti i danni subiti da
[...] mentre si stava recando al lavoro, nella mattinata del 23.03.2017. Parte_3
Risulta in particolare dagli atti di causa che il Tribunale di Monza ha disposto in data 25.3.2021 CTU medico-legale per l'accertamento delle lesioni subite dalla e del rapporto di Pt_3 causalità delle stesse con il sinistro in oggetto. Successivamente, in data 22.4.2021, il procuratore di ha dichiarato in udienza che era stato incardinato da il CP_1 CP_3 procedimento R.G. n. 4140/2020 avanti il Tribunale di Milano avente ad oggetto l'azione di surroga nei confronti dei responsabili del sinistro occorso alla in detta causa la società Pt_3
convenuta costituita, aveva riferito che il mezzo coinvolto nel sinistro Parte_1 stradale era coperto da RCA alla data dell'investimento e aveva formulato istanza di chiamata in giudizio di Parte_8
Alla luce di ciò, con ordinanza del 7.09.2021, il Tribunale di Monza ha autorizzato a CP_1 produrre la documentazione, sopravvenuta in corso di causa, relativa al procedimento R.G. n.
4140/2020 promosso avanti il Tribunale di Milano, e, con successivo provvedimento del
9.4.2022, rilevato che nella causa promossa da avanti il Tribunale di Milano contro le CP_3 medesime parti la società in qualità di società proprietaria del mezzo, Parte_1 regolarmente costituitasi, aveva contestato l'esistenza di efficace copertura assicurativa del mezzo che aveva investito la , e ritenuto altresì che tra il giudizio pendente avanti il Pt_3
Tribunale di Monza e quello pendente avanti il Tribunale di Milano fosse rinvenibile un rapporto di pregiudizialità, ha sospeso il giudizio pendente avanti il Tribunale di Monza in attesa dell'esito di quello di Milano.
Nelle more il Tribunale di Milano, chiamato a decidere la domanda di rivalsa proposta da CP_3
(R.G. n. 4140/2020), ha disposto l'acquisizione del rapporto di sinistro stradale, comprensivo delle videoriprese delle telecamere installate in loco, e della CTU medico-legale disposta sulla persona di presso il Tribunale di Monza, ed ha svolto l'istruttoria orale con Parte_3 l'escussione di un teste sulla dinamica del sinistro in esame. All'esito, con ampia e articolata motivazione con cui ha analizzato le risultanze dell'istruttoria svolta e della CTU espletata nel giudizio innanzi al Tribunale di Monza, il Tribunale di Milano ha deciso la causa ed ha ritenuto provata la prevalente responsabilità di Parte_3 nella misura dell'80%, nella determinazione del sinistro in cui la stessa ha riportato gravi lesioni, ha rigettato la domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e infine, in merito al quantum della pretesa attorea, ha qualificato la domanda Parte_8 dell' come azione surrogatoria ex artt. 1916 e 142 cod. ass. priv. e ritenuto (p. 23 della CP_3 sentenza impugnata) “sussistenti i presupposti per operare la valutazione presuntiva da cui inferire la contrazione del reddito della danneggiata e di confermare la congruità e correttezza del valore della rendita costituita in suo favore dell'ente assistenziale. DE resto, la ctu medico legale disposta sulla persona della danneggiata è stata svolta nei confronti delle due parti convenute e rispetto ad essa l' non ha mosso alcuna critica, sì che le relative valutazioni, CP_3 che in specie appaiono congrue e adeguatamente motivate, ben possono essere poste a fondamento della presente decisione”. pagina 3 di 8 Dall'importo complessivo di euro 598.200,53 così riconosciuto il Tribunale di Milano ha detratto l'80% per il concorso di colpa riconosciuto alla danneggiata, condannando quindi i convenuti , e in solido tra loro e nelle rispettive CP_1 Parte_1 Controparte_4 qualità, a versare ad il restante 20% delle somme riconosciute e corrisposte da quest'ultima CP_3 in favore di liquidate in euro 119.640,11. Parte_3
*********
Avverso tale pronuncia ha proposto appello nel procedimento portante n. Parte_1
3515/2023 R.G., chiedendone la riforma integrale ed il conseguente rigetto della domanda di surroga di secondo l'appellante non sussiste alcun concorso di colpa del conducente CP_3 dell'autoarticolato nella causazione del sinistro;
chiede altresì Controparte_4 Parte_1 che venga riconosciuta l'esistenza della copertura assicurativa dell'automezzo al momento del sinistro da parte di che a suo dire il Tribunale avrebbe erroneamente escluso Parte_8 rigettando la domanda di manleva. L'appellata , costituitasi in giudizio, chiede in via pregiudiziale di accertare e dichiarare CP_1 la propria carenza di legittimazione passiva quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, considerata la validità ed operatività della polizza stipulata fra l'appellante e la , e, nel merito, chiede che vengano respinte le domande Parte_8 formulate da nei suoi confronti e in subordine che venga confermata la sentenza di primo CP_3 grado. L'appellata costituitasi in giudizio, chiede che vengano confermati i capi 1), 2) e 4) della CP_3 sentenza gravata e che la Corte decida “secondo giustizia” sui capi 3) e 5). Part L'appellata a sua volta costituitasi in giudizio, chiede il rigetto dell'appello introdotto da e la conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Milano. Parte_1
*******
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano, come anticipato, hanno proposto appello (n.
437/2024 R.G.) anche e parti attrici del Parte_3 Parte_4 Parte_5 giudizio sospeso incardinato innanzi al Tribunale di Monza, lamentando:
- violazione del principio di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.: gli appellanti deducono che, dopo l'ordinanza di sospensione pronunciata dal Tribunale di Monza e una volta decisa la questione pregiudiziale sull'esistenza di copertura assicurativa del mezzo investitore, il giudizio di rivalsa promosso da innanzi il Tribunale di Milano avrebbe dovuto, a propria volta, essere sospeso CP_3
“in considerazione del fatto, come già indicato, che la pronuncia sulla domanda di accertamento dell'an e del quantum, oggetto della causa preventivamente promossa su Monza, costituiva a sua volta questione pregiudiziale da cui far dipendere la decisione sulla domanda di rivalsa promossa da avanti il Tribunale di Milano”. Lamentano quindi che il Tribunale CP_3 di Milano abbia omesso di sospendere il giudizio così come richiesto e che abbia emesso la sentenza impugnata “travalicando i limiti oggetto dell'accertamento pregiudiziale, ignorando il contenuto specifico dell'istanza di sospensione benchè sin da subito messo al corrente della pendenza di una causa di accertamento della responsabilità/danni incardinata ben due anni prima avanti il Tribunale di Monza, violando il principio ex art. 295 c.p.c.”. Rilevano che “la domanda di surroga proposta da presuppone, infatti, necessariamente una pronuncia con CP_3 valore di giudicato sull'accertamento della responsabilità e dei danni che non competeva a detta Autorità Giudiziaria, essendo stato, detto accertamento, già ampiamente istruito avanti il Tribunale di Monza. Per tali motivi la sentenza dovrà essere riformata con annullamento della decisione in punto di an e quantum risarcitorio, in ragione delle argomentazioni sopra svolte”;
pagina 4 di 8 - violazione del diritto di difesa: gli appellanti lamentano altresì che il giudizio innanzi al
Tribunale di Milano si sia svolto in violazione del proprio diritto di difesa, non essendo stati convenuti in giudizio nè chiamati a titolo di integrazione del contraddittorio “benchè litisconsorti necessari nel giudizio di accertamento della responsabilità e dei danni intervenuti nel sinistro in oggetto in cui stessa risulta essere stata vittima, così come Parte_3 infra indicato”. Ritengono che non vi siano dubbi nel caso di specie sulla sussistenza della loro legittimazione ad impugnare la sentenza de quo “alla luce della circostanza per cui gli istanti subiscono gli effetti diretti della pronuncia in quanto incontrovertibilmente qualificabili come parti in base al contenuto della sentenza medesima”. Sarebbe in particolare evidente la violazione del principio del contraddittorio, atteso che investita da un autoarticolato che le ha causato lesioni gravissime, “non è Parte_3 stata chiamata come parte in un processo che la vede direttamente coinvolta, impedendole di opporre le proprie argomentazioni a difesa (ricordiamo che, ad esempio, l'autoarticolato ha subito ben tre contravvenzioni per violazione del codice della strada nel frangente del sinistro, mentre nulla è stato elevato o recriminato alla signora ) – circostanza che, ha, tra le Pt_3 altre, comportato un addebito di responsabilità a titolo di concorso di colpa addirittura dell'80% (sic!) a danno della medesima, nemmeno chiamata a difendersi”. In ragione di ciò gli appellanti chiedono che venga dichiarata la nullità della sentenza del Tribunale di Milano
“nella parte in cui la pronuncia produce effetti nei confronti degli istanti che, tuttavia, non sono stati chiamati in giudizio e, quindi, nella parte relativa alla determinazione della responsabilità e del quanto risarcitorio, nullità che investe inevitabilmente la consequenziale domanda di rivalsa svolta da , e rilevano di non avere interesse ad impugnare l'ulteriore CP_3 capo del decisum avente ad oggetto la questione della copertura assicurativa del mezzo che ha provocato il sinistro. Chiedono la rimessione della causa in primo grado innanzi al Tribunale di Monza in quanto autorità giudiziaria per prima adita sull'accertamento della responsabilità e conseguente quantificazione dei danni subiti dalla . Pt_3
- Violazione dell'art. 2900 comma 2 c.c. e dell'art. 102 c.p.c.: gli appellanti deducono in ultimo che, una volta incardinato il giudizio di surroga innanzi al Tribunale di Milano, sia stato violato da e dallo stesso giudice di primo grado il disposto delle norme in esame, laddove è CP_3 espressamente previsto che il creditore che agisce giudizialmente in surroga deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi.
e si sono costituiti anche nel giudizio n. 437/2024 chiedendo Parte_1 Parte_8 una pronuncia di inammissibilità dell'appello proposto da e dai suoi Parte_3 congiunti o comunque il suo rigetto nel merito per infondatezza.
All'udienza del 7.5.2024 tenutasi nel procedimento portante n. 3515/2023 il Consigliere Istruttore, dato atto dell'istanza formulata dal procuratore dell'appellante di riunione del giudizio a quello recante n.r.g. 437/2024 con prima udienza fissata al 02/07/2024 innanzi a diverso Consigliere della Sezione e avente ad oggetto impugnazione avverso la medesima sentenza proposta da e ha disposto la Parte_3 Parte_10 Parte_5 trasmissione degli atti al Presidente di Sezione per le valutazioni di competenza. Le due cause sono state quindi riunite, ed assegnate al medesimo consigliere, con decreto del
Presidente di Sezione del 14.5.2024 e, infine, rimesse al Collegio per la decisione all'udienza del 3.12.2024.
*******
Preliminarmente occorre rilevare che l'appello proposto da e dai suoi Parte_3 prossimi congiunti, contrariamente all'assunto degli appellati, è pienamente ammissibile.
pagina 5 di 8 Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la legittimazione a proporre l'impugnazione, o a resistere ad essa, spetta a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, e quindi anche in capo a quei soggetti che, pur non avendo partecipato al giudizio di primo grado, sono comunque legittimati a proporre appello in ragione della loro qualificazione come parti desumibile dalla sentenza impugnata;
ciò a maggior ragione quando, come nel caso di specie in considerazione dell'oggetto della controversia, gli stessi erano anche litisconsorti necessari (si veda ad es. Cass., ord. nn.
15356/2020 e 13584/2017).
Nella vicenda in esame e i suoi prossimi congiunti, pur non avendo Parte_3 partecipato in primo grado al giudizio innanzi al Tribunale di Milano, sono certamente parti dello stesso per quanto desumibile dalla motivazione e dal decisum della sentenza impugnata, rivestendo peraltro – come si dirà – la qualifica di litisconsorti necessari pretermessi. Ciò premesso, l'appello proposto da e è Parte_3 Parte_4 Parte_5 fondato per le ragioni di seguito esposte. E' in particolare fondato il secondo motivo di gravame, con cui è dedotta la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa della e dei suoi prossimi congiunti. Pt_3
Non vi è dubbio che tra i due giudizi, pendenti il primo innanzi al Tribunale di Milano e il secondo innanzi al Tribunale di Monza, sussiste connessione (oggettiva e in parte anche soggettiva) ai sensi dell'art. 40 c.p.c., trattandosi di cause proposte davanti a giudici diversi che avrebbero dovuto essere decise in un unico processo al fine di evitare il rischio di accertamenti divergenti sullo stesso fatto. Il Tribunale di Milano, una volta appreso in data 14.5.2020 (all'atto della costituzione in giudizio di ) della pendenza di una lite innanzi al Tribunale di Monza nei confronti degli CP_1 stessi convenuti per l'accertamento della responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro ai danni di , avrebbe dovuto fissare con ordinanza alle parti un termine Parte_3 perentorio per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Monza, giudice della causa principale nonché quello preventivamente adito, così come previsto dall'art. 40 c.p.c.. Al mancato rilievo di un'ipotesi di connessione tra cause è seguita la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario e sul diritto di difesa, in ragione del fatto che il Tribunale di Milano, pur avendo appreso che il giudizio innanzi al Tribunale di Monza era stato nelle more sospeso in attesa della definizione della sola questione pregiudiziale inerente la copertura del mezzo assicurativo, ha deciso anche in merito alla responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro ed al quantum del risarcimento spettante alla vittima senza, tuttavia, estendere il contraddittorio nei confronti di quest'ultima e dei suoi prossimi congiunti.
Ed invero, se la domanda di surroga proposta da presupponeva necessariamente un CP_3 accertamento sulla responsabilità e i danni subiti dalla vittima del sinistro, tale accertamento avrebbe dovuto essere svolto – essendo nelle more stato sospeso il giudizio antecedente già in parte istruito – integrando il contraddittorio nei confronti di , la quale, Parte_3 invece, benchè litisconsorte necessario, subisce ora gli effetti diretti di una pronuncia ad essa ampiamente sfavorevole ed emessa in un giudizio in cui era direttamente coinvolta ma nel quale non è stata posta in condizioni di partecipare e di difendersi. Da ciò discende, come anticipato, la piena legittimazione della stessa e dei suoi prossimi congiunti ad impugnare la sentenza del Tribunale di Milano, che diversamente farebbe stato nei loro confronti pur essendo stata pronunciata in violazione dei principi del contraddittorio e delle norme in materia di litisconsorzio necessario.
A tale violazione consegue, ex art. 354 c.p.c., la nullità della sentenza gravata e la rimessione della causa al primo giudice, nullità che deve necessariamente investire tutti i capi del decisum per ragioni di stretta dipendenza tra gli stessi ed al fine di garantire un accertamento unitario di questioni tra loro connesse.
pagina 6 di 8 L'accoglimento del secondo motivo di gravame comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di censura formulati dall'appellante.
********
All'accoglimento del proposto appello segue la rimessione della causa innanzi al Tribunale di Milano che dovrà provvedere ad una nuova liquidazione delle spese del primo grado di giudizio. Va condiviso infatti l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo la quale “il giudice di appello, quando dichiara la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art. 354 c.p.c. … nel rimettere la causa al primo giudice può decidere sulle sole spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui, e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata” (si veda Cass., sent. n. 13550 del 12.6.2006, e in senso conforme sent. n. 1711/1980). Fermi tali principi, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., e Parte_1 Parte_8 vanno condannate a rifondere solidalmente le spese del presente grado in favore degli appellanti e essendosi opposti alla domanda di nullità Parte_3 Parte_4 Parte_5 del giudizio di primo grado, risultata invece fondata.
La relativa liquidazione, come da dispositivo, tiene conto del valore della causa (da euro 52.000
a euro 260.000) e dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per ciascuna delle fasi espletate, dimezzati i compensi per la sola fase di trattazione. Sussistono giustificate ragioni, dato l'esito del gravame, per dichiarare viceversa le relative spese interamente compensate tra tutte le altre parti costituite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nelle cause riunite n. 3515/2023 e 437/2024 e sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8741/2023, pubblicata l'8/11/2023 e notificata il 9/11/2023, così provvede:
1. DICHIARA la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 354 comma 1 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di Parte_3
e e, per l'effetto, DISPONE la rimessione della causa in Parte_4 Parte_5 primo grado innanzi al Tribunale di Milano;
2. CONDANNA gli appellati e in solido tra Parte_1 Controparte_5 loro, al pagamento in favore delle parti appellanti Parte_3 Parte_4
e delle spese del presente grado di giudizio, liquidate ai sensi del D.M. Parte_5 147/2022 in complessivi € 12.154,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed
€ 5.103,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. DICHIARA integralmente compensate tra tutte le altre parti costituite le spese del presente grado.
Così deciso, in Milano il 10.12.2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra DE Corvo Dott.ssa Maria Grazia Federici
pagina 7 di 8
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
Dott.ssa Alessandra DE Corvo Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte ai n.r.g. sopra riportate, promosse da:
(Cf./P.IVA ), in persona del legale rappresentante, sig. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Paolo D'Aiello (cf. Parte_2 C.F._1
) del Foro di S. Maria Capua Vetere, con il quale è elettivamente domicilia in Milano,
[...] via Vivaio 24, presso lo studio legale “N.D.I.O.”;
e da
– C.F. – nata a [...] il [...], Parte_3 C.F._2
– C.F. – nata a [...] il [...] - Parte_4 C.F._3
C.F. – nato a [...] il [...], tutti Parte_5 C.F._4 rappresentati e difesi dagli Avvocati Gianluca Frascogna ( ) e C.F._5
Massimiliano Frascogna ( entrambi del Foro di Monza, presso il cui C.F._6 studio corrente in 20095 Cusano Milanino, V.le G. Matteotti 14/A sono elettivamente domiciliati;
APPELLANTI
CONTRO
C.F ), quale impresa designata a norma dell'art. 20 Legge n. CP_1 P.IVA_2
990 del 24.12.1969 e succ. mod. per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con sede in Milano (MI), Piazza Tre Torri n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Controparte_2
DE OP (C.F. ), presso lo studio della quale in Milano (MI), Piazza C.F._7
Risorgimento n. 8, è elettivamente domiciliata;
pagina 1 di 8 Parte_6
C.F. con Sede in Roma, Via IV Novembre n. 144, in
[...] P.IVA_3 persona del Direttore Regionale della Lombardia in carica “pro tempore”, dott.ssa Parte_7
rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Buffoni (C.F. ) ed
[...] C.F._8 elettivamente domiciliato presso la Sede di Milano in Corso Porta Nuova 19; CP_3
(C.F. ), in persona del procuratore Dott. Parte_8 P.IVA_4 Parte_9 con sede legale in 20154 Milano, Corso Como n. 17, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Orlando (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._9
20122 Milano, via Chiossetto n. 18;
APPELLATI
E contro
(C.F./P.I. ), residente in [...] in Controparte_4 C.F._10
Giugliano in Campagna (Na);
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8741/2023, pubblicata l'8/11/2023 e notificata il 9/11/2023 in materia di sinistro stradale, lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da fogli di PC depositati
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La società (proprietaria del mezzo coinvolto nel sinistro stradale oggetto Parte_1 di causa) ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Milano, definendo il giudizio di rivalsa introdotto da CP_3 nei suoi confronti nonché nei confronti di (conducente) e di Controparte_4 CP_1
(Impresa designata per il Fondo di Garanzia), con la chiamata in giudizio di Parte_8 al fine di ottenere “l'accertamento che il sinistro, occorso in Vimodrone in data 23.3.2017 alle ore 8,40 circa, in cui è rimasta coinvolta , si è verificato a causa della colpa Parte_3 esclusiva di e, per l'effetto, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al Controparte_4 pagamento della somma di euro 610.777,29, oltre interessi e rivalutazione e rifusione delle spese di lite”, ha:
- dichiarato la responsabilità prevalente nella misura dell'80% di con la Parte_3 concorrente responsabilità di pari al 20% nella determinazione del sinistro per Controparte_4 cui è causa, occorso il 23.3.2017;
- condannato i convenuti in qualità di impresa designata per la gestione del CP_1 sinistro dal Fondo di Garanzia Vittime della strada, e in Parte_1 Controparte_4 solido tra loro e nelle rispettive qualità, a versare ad il 20% delle somme riconosciute e CP_3 corrisposte da quest'ultima in favore di , liquidate in euro 119.640,11, oltre Parte_3 rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
- rigettato la domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Parte_8
- compensato tra la parte attrice e le parti convenute le spese di lite nella misura di ¾ e condannato le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere in favore di la restante misura CP_3 di ¼;
pagina 2 di 8 - condannato a rifondere in favore di le spese di Parte_1 Parte_8 lite.
Avverso la medesima pronuncia hanno proposto appello vittima del Parte_3 sinistro stradale in esame, e i suoi prossimi congiunti e che non Parte_4 Parte_5 sono stati parti del giudizio innanzi al Tribunale di Milano bensì innanzi a diverso e antecedente giudizio da essi incardinato innanzi al Tribunale di Monza (R.G. 11895/2018), sospeso con ordinanza emessa in data 9.4.2022.
Tale diverso giudizio è stato introdotto nei confronti di , e CP_1 Parte_1 CP_4
(gli ultimi due rimasti contumaci) per l'accertamento della responsabilità degli stessi
[...] nella causazione del sinistro per cui è causa ed il risarcimento di tutti i danni subiti da
[...] mentre si stava recando al lavoro, nella mattinata del 23.03.2017. Parte_3
Risulta in particolare dagli atti di causa che il Tribunale di Monza ha disposto in data 25.3.2021 CTU medico-legale per l'accertamento delle lesioni subite dalla e del rapporto di Pt_3 causalità delle stesse con il sinistro in oggetto. Successivamente, in data 22.4.2021, il procuratore di ha dichiarato in udienza che era stato incardinato da il CP_1 CP_3 procedimento R.G. n. 4140/2020 avanti il Tribunale di Milano avente ad oggetto l'azione di surroga nei confronti dei responsabili del sinistro occorso alla in detta causa la società Pt_3
convenuta costituita, aveva riferito che il mezzo coinvolto nel sinistro Parte_1 stradale era coperto da RCA alla data dell'investimento e aveva formulato istanza di chiamata in giudizio di Parte_8
Alla luce di ciò, con ordinanza del 7.09.2021, il Tribunale di Monza ha autorizzato a CP_1 produrre la documentazione, sopravvenuta in corso di causa, relativa al procedimento R.G. n.
4140/2020 promosso avanti il Tribunale di Milano, e, con successivo provvedimento del
9.4.2022, rilevato che nella causa promossa da avanti il Tribunale di Milano contro le CP_3 medesime parti la società in qualità di società proprietaria del mezzo, Parte_1 regolarmente costituitasi, aveva contestato l'esistenza di efficace copertura assicurativa del mezzo che aveva investito la , e ritenuto altresì che tra il giudizio pendente avanti il Pt_3
Tribunale di Monza e quello pendente avanti il Tribunale di Milano fosse rinvenibile un rapporto di pregiudizialità, ha sospeso il giudizio pendente avanti il Tribunale di Monza in attesa dell'esito di quello di Milano.
Nelle more il Tribunale di Milano, chiamato a decidere la domanda di rivalsa proposta da CP_3
(R.G. n. 4140/2020), ha disposto l'acquisizione del rapporto di sinistro stradale, comprensivo delle videoriprese delle telecamere installate in loco, e della CTU medico-legale disposta sulla persona di presso il Tribunale di Monza, ed ha svolto l'istruttoria orale con Parte_3 l'escussione di un teste sulla dinamica del sinistro in esame. All'esito, con ampia e articolata motivazione con cui ha analizzato le risultanze dell'istruttoria svolta e della CTU espletata nel giudizio innanzi al Tribunale di Monza, il Tribunale di Milano ha deciso la causa ed ha ritenuto provata la prevalente responsabilità di Parte_3 nella misura dell'80%, nella determinazione del sinistro in cui la stessa ha riportato gravi lesioni, ha rigettato la domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e infine, in merito al quantum della pretesa attorea, ha qualificato la domanda Parte_8 dell' come azione surrogatoria ex artt. 1916 e 142 cod. ass. priv. e ritenuto (p. 23 della CP_3 sentenza impugnata) “sussistenti i presupposti per operare la valutazione presuntiva da cui inferire la contrazione del reddito della danneggiata e di confermare la congruità e correttezza del valore della rendita costituita in suo favore dell'ente assistenziale. DE resto, la ctu medico legale disposta sulla persona della danneggiata è stata svolta nei confronti delle due parti convenute e rispetto ad essa l' non ha mosso alcuna critica, sì che le relative valutazioni, CP_3 che in specie appaiono congrue e adeguatamente motivate, ben possono essere poste a fondamento della presente decisione”. pagina 3 di 8 Dall'importo complessivo di euro 598.200,53 così riconosciuto il Tribunale di Milano ha detratto l'80% per il concorso di colpa riconosciuto alla danneggiata, condannando quindi i convenuti , e in solido tra loro e nelle rispettive CP_1 Parte_1 Controparte_4 qualità, a versare ad il restante 20% delle somme riconosciute e corrisposte da quest'ultima CP_3 in favore di liquidate in euro 119.640,11. Parte_3
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Avverso tale pronuncia ha proposto appello nel procedimento portante n. Parte_1
3515/2023 R.G., chiedendone la riforma integrale ed il conseguente rigetto della domanda di surroga di secondo l'appellante non sussiste alcun concorso di colpa del conducente CP_3 dell'autoarticolato nella causazione del sinistro;
chiede altresì Controparte_4 Parte_1 che venga riconosciuta l'esistenza della copertura assicurativa dell'automezzo al momento del sinistro da parte di che a suo dire il Tribunale avrebbe erroneamente escluso Parte_8 rigettando la domanda di manleva. L'appellata , costituitasi in giudizio, chiede in via pregiudiziale di accertare e dichiarare CP_1 la propria carenza di legittimazione passiva quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, considerata la validità ed operatività della polizza stipulata fra l'appellante e la , e, nel merito, chiede che vengano respinte le domande Parte_8 formulate da nei suoi confronti e in subordine che venga confermata la sentenza di primo CP_3 grado. L'appellata costituitasi in giudizio, chiede che vengano confermati i capi 1), 2) e 4) della CP_3 sentenza gravata e che la Corte decida “secondo giustizia” sui capi 3) e 5). Part L'appellata a sua volta costituitasi in giudizio, chiede il rigetto dell'appello introdotto da e la conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Milano. Parte_1
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Avverso la sentenza del Tribunale di Milano, come anticipato, hanno proposto appello (n.
437/2024 R.G.) anche e parti attrici del Parte_3 Parte_4 Parte_5 giudizio sospeso incardinato innanzi al Tribunale di Monza, lamentando:
- violazione del principio di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.: gli appellanti deducono che, dopo l'ordinanza di sospensione pronunciata dal Tribunale di Monza e una volta decisa la questione pregiudiziale sull'esistenza di copertura assicurativa del mezzo investitore, il giudizio di rivalsa promosso da innanzi il Tribunale di Milano avrebbe dovuto, a propria volta, essere sospeso CP_3
“in considerazione del fatto, come già indicato, che la pronuncia sulla domanda di accertamento dell'an e del quantum, oggetto della causa preventivamente promossa su Monza, costituiva a sua volta questione pregiudiziale da cui far dipendere la decisione sulla domanda di rivalsa promossa da avanti il Tribunale di Milano”. Lamentano quindi che il Tribunale CP_3 di Milano abbia omesso di sospendere il giudizio così come richiesto e che abbia emesso la sentenza impugnata “travalicando i limiti oggetto dell'accertamento pregiudiziale, ignorando il contenuto specifico dell'istanza di sospensione benchè sin da subito messo al corrente della pendenza di una causa di accertamento della responsabilità/danni incardinata ben due anni prima avanti il Tribunale di Monza, violando il principio ex art. 295 c.p.c.”. Rilevano che “la domanda di surroga proposta da presuppone, infatti, necessariamente una pronuncia con CP_3 valore di giudicato sull'accertamento della responsabilità e dei danni che non competeva a detta Autorità Giudiziaria, essendo stato, detto accertamento, già ampiamente istruito avanti il Tribunale di Monza. Per tali motivi la sentenza dovrà essere riformata con annullamento della decisione in punto di an e quantum risarcitorio, in ragione delle argomentazioni sopra svolte”;
pagina 4 di 8 - violazione del diritto di difesa: gli appellanti lamentano altresì che il giudizio innanzi al
Tribunale di Milano si sia svolto in violazione del proprio diritto di difesa, non essendo stati convenuti in giudizio nè chiamati a titolo di integrazione del contraddittorio “benchè litisconsorti necessari nel giudizio di accertamento della responsabilità e dei danni intervenuti nel sinistro in oggetto in cui stessa risulta essere stata vittima, così come Parte_3 infra indicato”. Ritengono che non vi siano dubbi nel caso di specie sulla sussistenza della loro legittimazione ad impugnare la sentenza de quo “alla luce della circostanza per cui gli istanti subiscono gli effetti diretti della pronuncia in quanto incontrovertibilmente qualificabili come parti in base al contenuto della sentenza medesima”. Sarebbe in particolare evidente la violazione del principio del contraddittorio, atteso che investita da un autoarticolato che le ha causato lesioni gravissime, “non è Parte_3 stata chiamata come parte in un processo che la vede direttamente coinvolta, impedendole di opporre le proprie argomentazioni a difesa (ricordiamo che, ad esempio, l'autoarticolato ha subito ben tre contravvenzioni per violazione del codice della strada nel frangente del sinistro, mentre nulla è stato elevato o recriminato alla signora ) – circostanza che, ha, tra le Pt_3 altre, comportato un addebito di responsabilità a titolo di concorso di colpa addirittura dell'80% (sic!) a danno della medesima, nemmeno chiamata a difendersi”. In ragione di ciò gli appellanti chiedono che venga dichiarata la nullità della sentenza del Tribunale di Milano
“nella parte in cui la pronuncia produce effetti nei confronti degli istanti che, tuttavia, non sono stati chiamati in giudizio e, quindi, nella parte relativa alla determinazione della responsabilità e del quanto risarcitorio, nullità che investe inevitabilmente la consequenziale domanda di rivalsa svolta da , e rilevano di non avere interesse ad impugnare l'ulteriore CP_3 capo del decisum avente ad oggetto la questione della copertura assicurativa del mezzo che ha provocato il sinistro. Chiedono la rimessione della causa in primo grado innanzi al Tribunale di Monza in quanto autorità giudiziaria per prima adita sull'accertamento della responsabilità e conseguente quantificazione dei danni subiti dalla . Pt_3
- Violazione dell'art. 2900 comma 2 c.c. e dell'art. 102 c.p.c.: gli appellanti deducono in ultimo che, una volta incardinato il giudizio di surroga innanzi al Tribunale di Milano, sia stato violato da e dallo stesso giudice di primo grado il disposto delle norme in esame, laddove è CP_3 espressamente previsto che il creditore che agisce giudizialmente in surroga deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi.
e si sono costituiti anche nel giudizio n. 437/2024 chiedendo Parte_1 Parte_8 una pronuncia di inammissibilità dell'appello proposto da e dai suoi Parte_3 congiunti o comunque il suo rigetto nel merito per infondatezza.
All'udienza del 7.5.2024 tenutasi nel procedimento portante n. 3515/2023 il Consigliere Istruttore, dato atto dell'istanza formulata dal procuratore dell'appellante di riunione del giudizio a quello recante n.r.g. 437/2024 con prima udienza fissata al 02/07/2024 innanzi a diverso Consigliere della Sezione e avente ad oggetto impugnazione avverso la medesima sentenza proposta da e ha disposto la Parte_3 Parte_10 Parte_5 trasmissione degli atti al Presidente di Sezione per le valutazioni di competenza. Le due cause sono state quindi riunite, ed assegnate al medesimo consigliere, con decreto del
Presidente di Sezione del 14.5.2024 e, infine, rimesse al Collegio per la decisione all'udienza del 3.12.2024.
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Preliminarmente occorre rilevare che l'appello proposto da e dai suoi Parte_3 prossimi congiunti, contrariamente all'assunto degli appellati, è pienamente ammissibile.
pagina 5 di 8 Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la legittimazione a proporre l'impugnazione, o a resistere ad essa, spetta a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, e quindi anche in capo a quei soggetti che, pur non avendo partecipato al giudizio di primo grado, sono comunque legittimati a proporre appello in ragione della loro qualificazione come parti desumibile dalla sentenza impugnata;
ciò a maggior ragione quando, come nel caso di specie in considerazione dell'oggetto della controversia, gli stessi erano anche litisconsorti necessari (si veda ad es. Cass., ord. nn.
15356/2020 e 13584/2017).
Nella vicenda in esame e i suoi prossimi congiunti, pur non avendo Parte_3 partecipato in primo grado al giudizio innanzi al Tribunale di Milano, sono certamente parti dello stesso per quanto desumibile dalla motivazione e dal decisum della sentenza impugnata, rivestendo peraltro – come si dirà – la qualifica di litisconsorti necessari pretermessi. Ciò premesso, l'appello proposto da e è Parte_3 Parte_4 Parte_5 fondato per le ragioni di seguito esposte. E' in particolare fondato il secondo motivo di gravame, con cui è dedotta la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa della e dei suoi prossimi congiunti. Pt_3
Non vi è dubbio che tra i due giudizi, pendenti il primo innanzi al Tribunale di Milano e il secondo innanzi al Tribunale di Monza, sussiste connessione (oggettiva e in parte anche soggettiva) ai sensi dell'art. 40 c.p.c., trattandosi di cause proposte davanti a giudici diversi che avrebbero dovuto essere decise in un unico processo al fine di evitare il rischio di accertamenti divergenti sullo stesso fatto. Il Tribunale di Milano, una volta appreso in data 14.5.2020 (all'atto della costituzione in giudizio di ) della pendenza di una lite innanzi al Tribunale di Monza nei confronti degli CP_1 stessi convenuti per l'accertamento della responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro ai danni di , avrebbe dovuto fissare con ordinanza alle parti un termine Parte_3 perentorio per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Monza, giudice della causa principale nonché quello preventivamente adito, così come previsto dall'art. 40 c.p.c.. Al mancato rilievo di un'ipotesi di connessione tra cause è seguita la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario e sul diritto di difesa, in ragione del fatto che il Tribunale di Milano, pur avendo appreso che il giudizio innanzi al Tribunale di Monza era stato nelle more sospeso in attesa della definizione della sola questione pregiudiziale inerente la copertura del mezzo assicurativo, ha deciso anche in merito alla responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro ed al quantum del risarcimento spettante alla vittima senza, tuttavia, estendere il contraddittorio nei confronti di quest'ultima e dei suoi prossimi congiunti.
Ed invero, se la domanda di surroga proposta da presupponeva necessariamente un CP_3 accertamento sulla responsabilità e i danni subiti dalla vittima del sinistro, tale accertamento avrebbe dovuto essere svolto – essendo nelle more stato sospeso il giudizio antecedente già in parte istruito – integrando il contraddittorio nei confronti di , la quale, Parte_3 invece, benchè litisconsorte necessario, subisce ora gli effetti diretti di una pronuncia ad essa ampiamente sfavorevole ed emessa in un giudizio in cui era direttamente coinvolta ma nel quale non è stata posta in condizioni di partecipare e di difendersi. Da ciò discende, come anticipato, la piena legittimazione della stessa e dei suoi prossimi congiunti ad impugnare la sentenza del Tribunale di Milano, che diversamente farebbe stato nei loro confronti pur essendo stata pronunciata in violazione dei principi del contraddittorio e delle norme in materia di litisconsorzio necessario.
A tale violazione consegue, ex art. 354 c.p.c., la nullità della sentenza gravata e la rimessione della causa al primo giudice, nullità che deve necessariamente investire tutti i capi del decisum per ragioni di stretta dipendenza tra gli stessi ed al fine di garantire un accertamento unitario di questioni tra loro connesse.
pagina 6 di 8 L'accoglimento del secondo motivo di gravame comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di censura formulati dall'appellante.
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All'accoglimento del proposto appello segue la rimessione della causa innanzi al Tribunale di Milano che dovrà provvedere ad una nuova liquidazione delle spese del primo grado di giudizio. Va condiviso infatti l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo la quale “il giudice di appello, quando dichiara la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art. 354 c.p.c. … nel rimettere la causa al primo giudice può decidere sulle sole spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui, e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata” (si veda Cass., sent. n. 13550 del 12.6.2006, e in senso conforme sent. n. 1711/1980). Fermi tali principi, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., e Parte_1 Parte_8 vanno condannate a rifondere solidalmente le spese del presente grado in favore degli appellanti e essendosi opposti alla domanda di nullità Parte_3 Parte_4 Parte_5 del giudizio di primo grado, risultata invece fondata.
La relativa liquidazione, come da dispositivo, tiene conto del valore della causa (da euro 52.000
a euro 260.000) e dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per ciascuna delle fasi espletate, dimezzati i compensi per la sola fase di trattazione. Sussistono giustificate ragioni, dato l'esito del gravame, per dichiarare viceversa le relative spese interamente compensate tra tutte le altre parti costituite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nelle cause riunite n. 3515/2023 e 437/2024 e sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8741/2023, pubblicata l'8/11/2023 e notificata il 9/11/2023, così provvede:
1. DICHIARA la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 354 comma 1 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di Parte_3
e e, per l'effetto, DISPONE la rimessione della causa in Parte_4 Parte_5 primo grado innanzi al Tribunale di Milano;
2. CONDANNA gli appellati e in solido tra Parte_1 Controparte_5 loro, al pagamento in favore delle parti appellanti Parte_3 Parte_4
e delle spese del presente grado di giudizio, liquidate ai sensi del D.M. Parte_5 147/2022 in complessivi € 12.154,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed
€ 5.103,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. DICHIARA integralmente compensate tra tutte le altre parti costituite le spese del presente grado.
Così deciso, in Milano il 10.12.2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra DE Corvo Dott.ssa Maria Grazia Federici
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