Articolo 10 della Legge 15 aprile 1973, n. 170
Articolo 9Articolo 11
Versione
22 maggio 1973
Art. 10.
Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Istituto agronomico per l'oltremare, del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, della Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1972, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.
Entrata in vigore il 22 maggio 1973